Art. 1. Diritto di associazione sindacale 1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .