Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice Dr. Matteo del Vesco -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3225/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 27.11.2024, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 31.05.2013 contratto matrimonio concordatario in Camponogara (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 2.02.2023 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d.
2-9.02.2023. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 31.05.2013, trascritto nel registro atti di
[...] CP_2 matrimonio alla parte II serie A n. 5 anno 2013 Comune di Camponogara (VE) e trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie B n. 1 anno 2013 Comune di Fiesso D'Artico (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) La RA ed il signor continueranno a vivere separati Controparte_1 CP_2 con reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare all'altra parte eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio. 2) La casa sita in Fiesso d'Artico (VE), via Riviera del Brenta n. 156 int. 08, di proprietà della RA , rimarrà assegnata a quest'ultima, con tutti gli arredi e Controparte_1 corredi ivi esistenti e con onere a suo carico esclusivo del pagamento delle residue rate del mutuo ipotecario attualmente in essere con Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a., nonché delle utenze dell'abitazione e delle spese condominiali.
3) Il figlio continuerà ad essere domiciliato presso la RA Persona_1 CP_1
, nonché a mantenere e condividere con quest'ultima la residenza presso la casa sita
[...] in Fiesso d'Artico (VE), via Riviera del Brenta, n. 156, int. 08, abitando prevalentemente con la madre.
4) Il signor dichiara di essere stato reso edotto dalla RA CP_2 Controparte_1
e di acconsentire sul fatto che quest'ultima si sia attivata per vendere la casa sita in Fiesso d'Artico (VE), via Riviera del Brenta, n. 156, int. 08, a causa delle eccessive dimensioni di quest'ultima, e per acquistare una nuova abitazione, possibilmente nella provincia di Venezia, Treviso o Padova, ove la stessa si trasferirà a vivere con il figlio ivi Per_1 trasferendo il domicilio di quest'ultimo e la residenza di entrambi.
5) Il figlio al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e Per_1 la madre, continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che quindi continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sullo stesso. Pertanto, le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte Per_1 di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio. Con particolare riguardo all'istruzione, le parti concordano che il figlio continui a frequentare l'attuale scuola dell'infanzia sita in Mira (VE), Riviera Per_1
Bosco Piccolo, n. 40 anche il prossimo anno scolastico 2024/2025 ed al termine di quest'ultimo inizi a frequentare la scuola primaria, che verrà scelta dai genitori di comune accordo sulla base delle esigenze ed inclinazioni del figlio stesso. Le parti concordano, altresì, che in caso di necessità di supporto logistico da parte di soggetti terzi per portare a scuola ed andarlo a prendere al termine della giornata scolastica, i relativi costi di Per_1 trasporto e di eventuale baby-sitter verranno divisi a metà. Le scelte di ordinaria amministrazione relative al figlio potranno essere adottate disgiuntamente dal genitore col quale si troverà. Per_1
6) Il signor potrà intrattenersi con il figlio quando lo vorrà, compatibilmente CP_2 con le esigenze e gli orari del figlio stesso, previo accordo con la RA . Controparte_1
7) Il signor potrà tenere con sè il figlio a fine settimana alternati, dal CP_2 Per_1 sabato mattina dalle ore 09:30, andando a prenderlo presso la casa ove risiede, sino alla domenica mattina alle ore 09:30, quando lo riporterà presso la casa ove risiede, occupandosi quindi del relativo pernottamento. Inoltre, il signor potrà tenere con sé il figlio CP_2 ogni venerdì, andando a prenderlo presso la casa ove risiede alle ore 20:30 e Per_1 tenendolo con sè sino al sabato mattina alle 09:30, nei fine settimana in cui starà con la RA , o sino alla domenica mattina alle 09:30, nei fine settimana in cui Controparte_1 starà con il padre, che in entrambi i casi dovrà occuparsi del pernottamento del figlio e di riportare quest'ultimo presso la casa ove risiede.
8) Nel caso in cui fosse ammalato, rimarrà presso la casa ove risiede con la RA Per_1
ed il padre potrà fargli visita, previo accordo telefonico. Controparte_1
9) Il signor potrà trascorrere con il figlio 10 giorni durante le vacanze CP_2 Per_1 estive, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il giorno 15 maggio di ogni anno e comprensivi ad anni alterni del giorno di ferragosto. Inoltre, il signor CP_2 potrà trascorrere con il figlio una settimana durante le vacanze natalizie, comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale o di Capodanno. Il signor potrà trascorrere CP_2 il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni, con ES.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a scegliere modalità e luoghi di vacanza consoni alle esigenze del figlio Per_1
11) Ciascun genitore, nel giorno del proprio compleanno, potrà tenere con sè il figlio Per_1
12) La RA ed il signor potranno trascorrere assieme il Controparte_1 CP_2 giorno del compleanno di con quest'ultimo. Per_1
13) Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente il figlio, quando quest'ultimo si troverà con l'altro genitore.
14) Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere a buoni rapporti con i nonni Per_1 sia materni che paterni, garantendo regolari visite e contatti telefonici tra e gli stessi. Per_1
15) Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i propri recapiti, anche telefonici, e ad aggiornare l'altro in merito ai propri spostamenti quando avrà con sè il figlio, confermando l'assenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio, nonchè del passaporto, per ES e per se stessi.
16) Il signor corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario del figlio CP_2
sino alla completa autosufficienza economica di quest'ultimo, a mezzo bonifico Per_1 bancario sul conto corrente intestato alla RA , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, in via anticipata, la somma di € 600,00 (euro-seicento/00) mensili. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla scorta degli indici ISTAT a decorrere dal primo anno successivo al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti davanti al Giudice Relatore.
17) Le spese ordinarie e straordinarie scolastiche, farmaceutiche e mediche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ed extrascolastiche saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. A tal proposito, la RA ed il signor Controparte_1 CP_2 concordano che siano da intendere come spese straordinarie (distinte in spese che
[...] non richiedono il preventivo accordo e in spese subordinate al consenso di entrambi i genitori) quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, del quale dichiarano di aver preso visione (doc. 12). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), potrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta entro il predetto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese tutte, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta di rimborso. 18) Il signor dichiara di prestare il proprio consenso al fatto che l'Assegno CP_2
Unico e Universale per i figli a carico venga richiesto ed interamente percepito dalla RA
, con ciò impegnandosi a ribadire il proprio consenso in ogni più opportuna Controparte_1 forma e sede, ove necessario.
19) La RA ed il signor dichiarano di essere Controparte_1 CP_2 economicamente autosufficienti e quindi di non pretendere reciprocamente alcuna somma a titolo di proprio personale mantenimento.
20) La RA ed il signor dichiarano di aver regolato tra Controparte_1 CP_2 loro ogni rapporto di natura economica e di non aver nulla a pretendere reciprocamente, salvo quanto stabilito con il presente atto.
21) I ricorrenti, richiamato l'art. 473 bis.4, ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore, attesa la tenera età di e l'assenza di qualsiasi contrasto in ordine Per_1 ai tempi e ai modi di frequentazione tra i genitori e il figlio.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -