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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 926/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Michele Pinelli, giusto mandato C.F._1
in atti;
appellante
CONTRO
con sede legale in P.IVA Controparte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Fabio Spanò, in forza di procura in atti;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Palermo, rigettata
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione In riforma della sentenza
impugnata accogliere il presente appello -ritenere e dichiarare nullo l'atto
introduttivo del giudizio di primo grado per assenza dei requisiti di cui all'art. 163
c.p.c. n. 4 come eccepito in comparsa di risposta e sopra ricordato;
-rigettare
l'opposizione proposta nella domanda dell'opponente, in quanto infondata in fatto
e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- ritenere e
dichiarare comunque che parte opposta, odierna appellante, Avv. Parte_1
, è creditore dell di per la somma di €.
[...] Controparte_1 CP_1
22.310,40 oltre interessi legali di mora o in quella maggiore o minore che verrà
accertata nel corso del presente giudizio;
- Condannare comunque parte
opponente, di al pagamento in favore della parte Controparte_1 CP_1
opposta, l' Avv. , della somma di €. 22.310,40 oltre interessi Parte_1
legali di mora o in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del
presente giudizio;
CONDANNARE controparte, ex art. 96 cpc, al risarcimento del
danno per la temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura che sarà
liquidata in via equitativa, nonché al pagamento di tutte le spese e competenze
del presente procedimento. Con vittoria di spese e compensi professionali,
condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie e compensi
professionali, oltre, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA se
dovuta, della fase monitoria e del presente giudizio.”
3
Conclusioni dell'appellata: “VOGLIA L'ILL.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO 1. RIGETTARE, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello formulato da
2. CONFERMARE, per l'effetto la sentenza impugnata;
Con Parte_1
vittoria di spese e competenze legali di causa del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. otteneva dal Tribunale di Palermo l'emissione in data Parte_1
17 agosto 2018 del decreto ingiuntivo n. 4678/2018, con il quale veniva intimato alla di (nel prosieguo anche solo CI PA) il Controparte_1 CP_1
pagamento in favore del richiedente della somma di € 22.310,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo, in base alle fatture all'uopo emesse, per la consulenza legale ricevuta negli anni 2010-2012
in forza di contratto stipulato l'1 marzo 2008, della durata iniziale di un anno poi prorogata.
proponeva opposizione, deducendo l'avvenuta Controparte_1
estinzione per compensazione del credito, nell'ambito di un accordo volto ad una più ampia regolamentazione dei rapporti reciproci che avrebbe coinvolto anche due persone giuridiche collegate alle parti – rispettivamente la Controparte_2
(società di servizi, a socio unico costituito da essa opponente) e la
[...] [...]
CP_ (società di cui l'opposto era socio unico e legale rappresentante) - per come documentato da una mail inviata dal in data 29.12.2014 e “confermato” Parte_1
dal tenore di successivi incontri;
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto 4
ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ex
art 96 c.p.c..
Resisteva il contestando la ricostruzione fattuale e giuridica Parte_1
esposta dalla controparte.
All'esito della fase istruttoria, compiutasi in via documentale ed orale, il Tribunale,
con sentenza n. 4231/2021 del 9 novembre 2021, accoglieva la opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla opponente, liquidate in € 2.738,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Proponeva appello formulando le conclusioni riportate in Parte_1
epigrafe. Si costituiva insistendo per la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Alla data del 9 ottobre 2024, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado laddove quest'ultima, sulla scorta della mail sopra citata e della deposizione della teste ha ritenuto fondata l'eccezione di avvenuta Tes_1
compensazione “volontaria” del credito azionato verso CI PA con tutte le spese, peraltro in alcun modo quantificate, sostenute da in Controparte_2
relazione al progetto di realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nella via Dorsale Zir in che la stessa aveva in origine avviato CP_1 CP_2 5
con la collaborazione di e poi ceduto a quest'ultima con scrittura CP_3
privata del 22.7.2011.
Ha lamentato innanzitutto una lettura incompleta e non corretta del testo della suddetta mail - la quale, peraltro, provenendo dalla , non avrebbe potuto CP_3
disporre di un suo credito personale – atteso che in essa era espressamente specificato che la compensazione proposta avrebbe riguardato solo le spese che avrebbe eventualmente sostenuto dopo la cessione del progetto, CP_2
spese che in effetti non ci furono, come riconosciuto dal legale rappresentante della opponente nel corso del suo interrogatorio formale.
Si duole, inoltre, per aver il Tribunale ritenuto di trarre conferma della suddetta erronea interpretazione della mail del 29.12.2014 dalle dichiarazioni della teste rimarcando la inattendibilità di tale deposizione, da un lato sul rilievo Tes_1
che la dichiarante, legata da rapporto di dipendenza con la controparte, aveva assunto l'incarico di direttrice presso la solo nell'aprile Controparte_1
2015 onde non avrebbe potuto riferire alcunché su fatti accaduti prima del suo insediamento, dall'altro evidenziandone la contraddittorietà rispetto alle ulteriori risultanze probatorie.
Entrambe le doglianze risultano fondate e tali da non consentire di ritenere adeguatamente provato l'evento estintivo del credito azionato dal la cui Parte_1
fonte, costituita dal contratto di consulenza legale dell'1.3.2008, e il cui ammontare, in relazione a quanto ivi convenuto, risultano incontestati.
Occorre, innanzitutto, sottolineare che il rapporto contrattuale in questione si presenta distinto, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, dalla 6
prestazione prestata dalla società nei confronti della CP_3 CP_2
finalizzata allo svolgimento di attività di natura progettuale/logistica e di
[...]
assistenza per gli adempimenti di natura amministrativa necessari alla realizzazione del su indicato impianto di distribuzione di carburanti. Tale
prestazione di consulenza sarebbe stata formalizzata in un apposito contratto del
17.4.2008 di cui si dà atto nella scrittura privata stipulata tra tali società il
22.7.2011 e registrata l'11.8.2011, versata in atti.
Mediante tale scrittura la , adducendo di doversi attenere alle direttive CP_2
dell'ACI nazionale che imponevano un contenimento dei costi e delle spese anche per nuovi investimenti, si impegnava a cedere alla la proposta CP_3
irrevocabile di locazione del terreno destinato ad essere sede dell'impianto e, più
in generale, lo stesso progetto, per il quale già aveva avviato l'iter amministrativo,
e la cessionaria, in cambio, rinunciava a qualsiasi pretesa economica derivante dall'incarico di consulenza svolto in relazione al progetto. Gli stipulanti prevedevano, inoltre, che l'impegno della a curare la voltura del CP_2
decreto regionale autorizzativo dell'impianto avrebbe costituito “compenso” per l'ulteriore attività che sarebbe stata svolta dalla ai fini completamento della CP_3
pratica amministrativa (v. art.4 della scrittura privata del 22.7.2011).
Dalla lettura del detto accordo appare quindi evidente che le società stipulanti avessero inteso regolare in modo esaustivo, a seguito della cessione del progetto, anche i rapporti reciproci di dare/avere, sia per le poste già maturate sia per quelle destinate a sorgere nel futuro in relazione al completamento del programma di realizzazione dell'impianto. 7
Tanto premesso, contrariamente alle prospettazioni di parte appellata, la mail del
29 dicembre 2014, indirizzata sia alla appellata che a (che così recita: CP_2
“Con la presente la sottoscritta Società facendo seguito all'accordo CP_3
di cessione delle autorizzazioni relative all'IDC da realizzarsi in Via Dorsale ZIR,
(formalizzato tra la Società e la scrivente Società), chiede di Controparte_2
compensare le spese sostenute da codesta società (successivamente CP_2
alla sottoscrizione dell'accordo di cessione), per il completamento dell'iter
autorizzativo inerente il rilascio della concessione edilizia e quant'altro
necessario, con il credito vantato dall'Avv. nei confronti Parte_1
dell ), non assume valore determinante ai fini della Controparte_1
decisione, non potendo elevarsi a manifestazione del riconoscimento della compensazione nei termini addotti dalla opponente, odierna appellata.
Innanzitutto, essa non risulta provenire (anche) dall'odierno appellante in proprio,
quanto piuttosto ed espressamente solo dalla , sebbene il CP_3 Parte_1
nell'interrogatorio formale non ne abbia disconosciuto la paternità quale redattore, evidentemente nella sua veste di legale rappresentante della prefata società.
In ogni caso, muovendo dal suo contenuto letterale, la nota si presenta come proposta (si noti l'uso dell'espressione: “chiede”) di raggiungimento di un accordo di natura transattiva destinato a coinvolgere rapporti diversi, sia sul piano oggettivo che soggettivo, in quanto volto a prevedere la compensazione del credito oggetto della presente delibazione con le spese sostenute da CP_2
ma solo di quelle successive alla sottoscrizione dell'accordo di cessione 8
necessarie al completamento dell'iter amministrativo per la realizzazione dell'impianto di carburanti. Tali spese, in alcun modo meglio specificate, non erano però in effetti state sostenute a quella data né lo furono neppure in epoca successiva, per come si ricava da quanto dichiarato dal legale rappresentante di
CI PA, in risposta al capitolato d) dell'interrogatorio Testimone_2
formale (“Non ci sono state più spese per perché successivamente CP_4
alla sottoscrizione dell'accordo tutta la gestione è stata assunta da e CP_3
quindi tutte le eventuali spese gravavano sulla stessa”).
A fronte del dato letterale della suddetta mail e in assenza di riscontri di natura documentale circa l'effettiva adesione alla proposta e, in ogni caso, ad una sua specificazione che ne avesse, successivamente, esteso la portata, nessun affidabile contributo può poi ricavarsi dalla deposizione testimoniale assunta in primo grado, in disparte ogni valutazione in ordine alla sua stessa ammissibilità a fronte della natura transattiva dell'ipotizzato accordo.
Ed invero la premettendo di essere divenuta direttrice di Tes_1 [...]
solo nell'aprile del 2015 e di non conoscere con precisione gli CP_1
importi impegnati da per la realizzazione dell'impianto sulla Dorsale CP_2
Zir, ha riferito di un'unica riunione, cui aveva partecipato, nel corso della quale si era convenuta la cessione da parte dell , dichiaratasi non più nelle CP_2
condizioni economiche per portare avanti il progetto, del piano di realizzazione dell'impianto alla in cambio della compensazione di tutti i crediti CP_3
vantati dal per l'attività di consulenza prestata sia nei confronti di CI Parte_1
PA che di , aggiungendo che il avrebbe accettato tale CP_2 Parte_1 9
proposta, confermandola con una successiva mail contenente anche una dichiarazione di non avere più nulla a pretendere.
Tuttavia, una mail siffatta, che non risulta affatto coincidere col contenuto di quella prodotta, non fa parte del compendio probatorio. Più in generale, la riferita ricostruzione dei fatti non solo non trova alcun riscontro esterno ma si pone in contrasto col tenore testuale dei documenti sopra richiamati, in disparte il rilievo circa il fatto che l'accordo di cessione risaliva già al 2011. Né può trarsi da tale deposizione testimoniale, vieppiù proveniente da un soggetto legato da un rapporto di “vicinanza” qualificata con la opponente e non suffragata dal riscontro documentale pure in essa menzionato, la dimostrazione della circostanza che tra le parti sopravvennero accordi di natura verbale volti a modificare e integrare il tenore della scrittura privata del 22.7.2011 e della mail del 29.12.2014.
Alla luce di quanto esposto, non avendo la opponente soddisfatto l'onere della prova in ordine alla estinzione del credito azionato dal l'opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo deve essere respinta.
Secondo la regola della soccombenza, CI PA deve essere condannata a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi del giudizio. Le stesse si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari minimi attesa la semplicità della causa.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per una condanna della soccombente anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., atteso che l'opposizione non può qualificarsi come temeraria.
P.Q.M.
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La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
in integrale riforma della sentenza n.ro 4231/2021 del Tribunale di Palermo del
9/11/2021, appellata da , Parte_1
rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 4678/2018 emesso dal Tribunale di Palermo in data 17.08.2018.
Condanna a rifondere all'appellante le spese di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio, che liquida nell'importo di euro 2.738,00 per il primo grado e di euro 2.906,00 per questo grado, oltre rimborso spese generali ex ar.2
D.M. n.55/2014, c.p.a. e I.V.A. come per legge.
Palermo, 7.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo