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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CIZZA VINCENZO MARIA ( ) e dell'avv. RUSSO PAOLA C.F._1
( , C.F._2 appellante e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANCHINI PAOLO P.IVA_2
( ) e dell'avv. BARICCHI TOMMASO C.F._3
( ), C.F._4 appellata
Conclusioni
per «precisa[…] le conclusioni riportandosi a Parte_1 quelle già rassegnate nell'atto di appello e, in ogni caso, qui di seguito trascritte: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- riformare integralmente la sentenza n.3437/2022, pronunciata dal
Tribunale di Firenze nel giudizio distinto a R.G. con il n. 12894/2019, pubblicata il 09.12.2022 e notificata in data 04.04.2023, accogliendo la domanda originariamente proposta dalla società (già ) nei Parte_1 Parte_2 confronti della;
Controparte_1
- condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio»; per : «Codesta Controparte_1
Illustrissima Corte d'Appello voglia:
- respingere la domanda avanzata dalla controparte sì come infondata in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 3437/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice dott. Carvisiglia, in data 7.12.2022.
Con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».
Rilevato
Parte (già e, in prosieguo, ha Parte_1 Parte_3 proposto appello avverso la sentenza n. 3437 del 2022 del Tribunale di Firenze, che ha respinto la domanda da essa proposta nei confronti di
[...]
(in prosieguo , Controparte_1 CP_1 condannandola a rifonderle le spese di lite.
Parte ha agito in giudizio allegando l'inadempimento di al CP_1 contratto di subappalto con essa intercorso per le prestazioni di pulizia rese nell'ambito di un più ampio contratto d'appalto – stipulato da CP_1 con la per la gestione del Centro di accoglienza per Controparte_2 immigrati (CDA), del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e del
Centro di identificazione ed espulsione (CIE) ubicati nel Comune di Isola di pag. 2/16 Capo Rizzuto – e chiedendone la condanna al pagamento di quanto ancora dovutole a titolo di capitale e interessi.
Il Tribunale, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata da ha respinto la domanda. CP_1
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia – la qualificazione giuridica del rapporto tra Controparte_1
e la
[...] Controparte_3
con riguardo all'appalto pubblico per la gestione dei centri di
[...] accoglienza di S. Anna Comune di Isola di Capo Rizzuto»;
2. «Erronea valutazione in fatto ed in diritto della scrittura privata del
22.11.2012 sottoscritta dalla Controparte_1
e dalla
[...] Controparte_3
»;
[...]
3. «Violazione di legge – motivazione apparente ed incomprensibile»;
4. «Erronea applicazione dei principi di diritto espressi dal giudice amministrativo – sentenza Consiglio di Stato n. 4692/2011»;
5. «Violazione di legge – violazione dell'art. 116 c.p.c. – erronea valutazione dei contenuti delle risultanze istruttorie»;
6. «Violazione di legge – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92
c.p.c.».
Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza del CP_1 gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 13 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la pag. 3/16 decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 12 giugno.
Considerato
Parte
1. Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale abbia omesso di qualificare il rapporto in forza del quale la Controparte_3
(in prosieguo ), ritenuta titolare passiva del rapporto,
[...] CP_3 avrebbe potuto stipulare il contratto di subappalto intercorso con Parte_3
visto che l'aggiudicazione della gara era avvenuta a favore della prima e
[...] non della seconda.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto decisiva per escludere la responsabilità solidale di la scrittura CP_1 privata intercorsa con . CP_3
Parte Con il terzo motivo contesta l'interpretazione del contratto seguita dal
Tribunale per escludere la responsabilità solidale di nonostante CP_1 essa fosse espressamente prevista, così come confermato da altri elementi testuali rinvenibili nello stesso.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia disatteso il contenuto della sentenza n. 4692 del 2011 del Consiglio di Stato, che confermerebbe il rapporto di immedesimazione tra e CP_3
CP_1
Tali motivi d'impugnazione, suscettibili di disamina congiunta in quanto intimamente connessi, sono destituiti di fondamento, nei termini che seguono.
Giova prendere le mosse dalla ricostruzione operata dal Consiglio di Stato nella sentenza 4692 del 2011, che, per evidenti ragioni di giurisdizione, si è limitato a decidere l'impugnazione da parte della società risultata seconda nella graduatoria di aggiudicazione della gara per l'affidamento della gestione del
Centri per l'immigrazione ubicati nel Comune di , Controparte_3 pronunciando su profili che, pur relativi alla medesima vicenda storica, non riguardano direttamente la presente controversia. pag. 4/16 Aggiudicataria è risultata, appunto, associazione di CP_1 volontariato non ritenuta priva dei requisiti di capacità tecnica previsti dal bando – in quanto non avrebbe disposto di un numero di operatori corrispondente a quello richiesto dal capitolato, né delle attrezzature e dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi – atteso che essa «è costituita da tutte le
Misericordie locali [tra cui ] alla stessa aderenti: le quali pertanto CP_3 concorrono con la disponibilità del proprio personale e dei propri mezzi ad integrare i requisiti di capacità tecnica della stessa Confederazione».
Risulta quindi da quanto affermato dal giudice amministrativo che sia di tipo associativo il rapporto intercorrente tra e Confraternita e CP_1 che, in virtù di esso, l'aggiudicataria, l'unica titolare di quello con la stazione appaltante, si sia avvalsa dell'associata per l'esecuzione del contratto, senza per ciò sancire alcun rapporto di immedesimazione tra associante e associate e senza che a diversamente opinare possa condurre l'affermazione per cui l'una «è costituita», ossia formata in vincolo associativo, dalle altre, che, viceversa, rimangono, come subito si dirà, soggetti autonomi.
Tale ricostruzione è perfettamente coerente con lo statuto di a termini del quale essa «partecipa a gare pubbliche e gestisce CP_1 servizi, ove richiesta da uno o più Associati ovvero nei casi di interesse generale del avvalendosi nell'espletamento delle attività delle capacità CP_4 tecniche degli stessi Associati previe apposite intese» (art. 3, punto 5, lettera n, dello statuto), che evidentemente non avrebbero ragion d'essere se le associate si immedesimassero con CP_1
Un'intesa in tal senso è in effetti intercorsa tra quest'ultima e CP_3
Parte in data 22 novembre 2012 – come riferito dalla medesima nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 2), onde l'irrilevanza delle fugaci contestazioni in appello in merito all'assenza di data certa – con cui la prima, per lo svolgimento dei servizi oggetto della «convenzione» in essere con la
(punto 1), si è avvalsa della seconda, la quale, a sua volta, ai sensi CP_2 dell'intesa, «contribuisce all'erogazione del servizio in regime di piena autonomia pag. 5/16 organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni
e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta operatività dei Centri» (punto 3), in linea con l'autonomia giuridica, organizzativa, gestoria e finanziaria prevista dallo statuto di Confederazione (artt. 9, punto 1, e 44, punto 2), secondo cui, peraltro, «[l]a Confederazione non risponde delle obbligazioni assunte dagli
Associati» (art. 5, punto 4).
In tale contesto è intervenuto il «contratto per il servizio di pulizia e igiene ambientale nel centro di accoglienza, nel centro di accoglienza per richiedenti asilo e nel centro di identificazione ed espulsione di S. Anna del comune di isola Parte di », in virtù del quale succeduta a ha agito CP_3 Parte_3 nei confronti di per ottenere il pagamento del saldo CP_1 asseritamente dovuto per le prestazioni di pulizia erogate.
Il Tribunale – sia pur senza specificare il rapporto intercorrente tra e (da ricostruire nei termini illustrati) e CP_1 CP_3 concentrando l'attenzione su quello azionato, ciò che peraltro, in ragione di ciò, era sufficiente – ha ritenuto che esso abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni esclusivamente in capo alla seconda.
Tale conclusione non è inficiata dalle considerazioni svolte dall'appellante in ordine all'intesa tra e rifluita nella scrittura del CP_1 CP_3
22 novembre 2012.
Essa regola, in coerenza con le previsioni statutarie di le CP_1 modalità con cui quest'ultima si avvale dell'associata nell'espletamento delle attività di gestione del servizio oggetto di appalto;
dunque, l'atteggiarsi del rapporto associativo nel caso concreto, non il subappalto del servizio.
In tal senso il Tribunale ha valorizzato l'intesa non per renderla opponibile Parte a ma, assieme ad altri elementi, a fini ricostruttivi del rapporto tra e – «decisiva al fine di escludere il rapporto di CP_1 CP_3 immedesimazione organica tra la , resistente in questa Controparte_1
pag. 6/16 sede, e la Misericordia di si presenta la scrittura privata CP_3 Controparte_3 redatta, proprio tra questi due soggetti, in data 22-11-2012 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte resistente). In questa, difatti, si legge: “La Misericordia contribuisce all'erogazione del servizio in regime di piena autonomia organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene
o servizio necessario per la corretta operatività dei Centri”. Da tale affermazione si evince, dunque, l'autonomia “funzionale” e “organizzativa” della
[...]
rispetto all'odierna resistente. Ciò esclude che tra i due Controparte_3 soggetti, da ultimo menzionati, possa sussistere un rapporto di immedesimazione organica»).
Tale decisività va condivisa, atteso che, come sopra accennato, l'intesa non avrebbe senso ove il rapporto con le associate fosse di immedesimazione;
in tal senso, quindi, essa, oltre che nella previsione statutaria astratta, risulta dirimente nella ricostruzione dei concreti rapporti intercorsi tra CP_1
e , che il giudice di prime cure ha esaminato limitatamente al CP_3 profilo negativo dell'assenza di immedesimazione.
Parte contesta il percorso seguito dal Tribunale nell'esegesi del contratto stipulato da Più in particolare, l'appellante valorizza il fatto che Parte_3 quest'ultima fosse indicata come «Subappaltatrice»; il contenuto delle premesse del contratto, vale a dire che si avvalesse delle associazioni CP_1 locali, che fosse indicata come «parte organica e articolazione CP_3 territoriale» di e che fosse indicata come «obbligata in solido con CP_1 la medesima»; l'art. 2 del contratto, per cui la convenzione sottoscritta tra l'«ente Appaltatore» e la doveva intendersi come parte integrante del CP_2 contratto;
il successivo art. 22, che indica come foro competente in via esclusiva quello di Firenze, sede di Confederazione.
Il Tribunale ha ritenuto che il contratto sia intercorso esclusivamente tra e alla stregua del dato testuale. CP_3 Parte_3
pag. 7/16 Effettivamente, non può non rilevarsi in prima battuta come il contratto in questione sia stato stipulato esclusivamente da detti soggetti, non anche da e come, dalle premesse, risulti espressamente che è CP_1
Confraternita che «intende obbligarsi, come in effetti si obbliga, nei confronti dell'impresa subappaltatrice per le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente contratto». Tale condotta è peraltro coerente con l'intesa, secondo cui
«[l]a contribuisce all'erogazione del servizio in regime di piena CP_3 autonomia organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta operatività dei
Centri» (punto 3).
A fronte della citata previsione del contratto azionato, non appaiono Parte dirimenti gli altri elementi richiamati da fondamento dell'assunzione degli impegni anche da parte di CP_1
Evidenziando la qualifica di «Subappaltatrice» testualmente rivestita da e il fatto che le parti abbiano richiamato all'art. 2, quale Parte_3 componente integrante del contratto, la convenzione intercorsa con la
, oltre al riferimento all'obbligazione solidale di e CP_2 CP_3
Parte Confederazione, embra rivolgersi all'istituto della rappresentanza.
In sostanza, se ben s'intende, il fatto che il contratto di appalto, pure espressamente richiamato, sia intercorso con e che quello in CP_1 considerazione sia qualificato come subappalto dovrebbe significare che il secondo sia necessariamente intercorso anche con essa, alla stregua della nozione comune di subappalto, oggi consacrata nell'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), come contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ciò con cui sarebbe coerente l'indicazione della solidarietà dell'obbligazione.
pag. 8/16 La ricostruzione non convince, anzitutto perché, a prescindere dalla sussistenza o meno del potere di rappresentanza in capo a Confraternita, la contemplatio domini avrebbe dovuto essere inequivoca e concludente.
Giova rammentare che «[n]ei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente;
il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto» (Cass. n. 22616 del 2019, in massima).
Nella specie gli estremi di univocità e concludenza difettano, anzitutto considerando quanto sopra riportato in ordine all'impegno assunto da
Confraternita in nome proprio.
In secondo luogo, non può non rilevarsi come, a dispetto del nomen iuris utilizzato, il contratto in esame sfugga alla citata nozione di subappalto, considerato che nelle premesse di dà espressamente atto che è CP_1
a essersi aggiudicata la gara, che essa si avvale delle associate locali, tra le quali si annovera anche Confraternita, e che quest'ultima stipula il contratto avente a oggetto il servizio di pulizia e igiene ambientale dei Centri.
Non appare concludente nemmeno la seguente premessa, sempre evocata Parte da pag. 9/16 Invero, l'“obbligazione solidale” a cui si fa riferimento non sembra quella di nei confronti di ma piuttosto quella di CP_1 Parte_3
Confraternita nei confronti della . CP_2
Ciò si evince anzitutto dal richiamo a quanto in precedenza riportato a proposito di essere articolazione periferica di di cui questa si CP_1 avvale, peraltro in linea con gli impegni assunti da al punto 2 CP_3 dell'intesa: «La si impegna a contribuire all'espletamento dei servizi CP_3 suddetti – di cui dichiara fin d'ora di essere perfettamente a conoscenza – garantendo gli standard qualitativi concordati con la Confederazione e comunque mai al di sotto degli standard previsti dalla “convenzione”».
In secondo luogo, si rileva che, come “obbligata in solido”, venga indicata
Confraternita e non Confederazione, ciò che induce vieppiù a ritenere che non si stia facendo riferimento agli obblighi assunti in prima persona dalla prima, quanto a quelli della seconda.
Infine, non risulta significativo il fatto che, sempre nelle premesse del contratto, sia indicata come «parte organica e articolazione CP_3 territoriale» di CP_1
Rammentandosi sempre il tenore dell'impegno assunto personalmente da
, la locuzione dimostra esclusivamente che fa parte CP_3 CP_3
– effettivamente, nella veste di associata – della struttura di Confederazione, senza significare che ne sia organo.
In tale panorama, nessun rilievo esegetico assume l'indicazione del foro esclusivo nella sede di ciò che certo non appare in grado di CP_1 fondare la pretesa responsabilità solidale, nemmeno altrimenti configurabile, trattandosi di scelta che non conduce univocamente a ritenere che essa sia stata dettata dalla responsabilità solidale ipotizzata.
Deve dunque concludersi che l'inadempimento del contratto in considerazione possa essere fonte di responsabilità esclusivamente per e non anche per che ne è rimasta estranea. CP_3 CP_1
pag. 10/16 La conclusione non può ritenersi smentita dalla sentenza n. 70 del 2025 della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria – evocata Parte da in memoria di replica senza indicare il passaggio motivazionale utile a corroborarne la tesi – che, dopo aver anch'essa affermato che «la personalità giuridica della singola Misericordia limita la responsabilità per il suo operato ad essa solamente (e ai propri legali rappresentanti) non potendosi estendere alla
Confederazione di cui costituisce solo articolazione territoriale aderente, dotata di propria autonomia giuridica e patrimoniale» (paragrafo 10.1.1.), ha condannato, in via sussidiaria e non solidale (stante il diverso titolo rispetto ai condannati in via principale: colpa grave anziché dolo), Confederazione – tenuta a un «adempimento che nei fatti avrebbe dovuto realizzarsi – se non con la gestione attiva, rimessa alla singola Misericordia locale in forza delle scritture private predette – almeno con il controllo sull'operato di quest'ultima tramite la documentazione oggetto di rendicontazione» – al risarcimento del danno erariale prodottosi per mancata vigilanza sulla gestione dei Centri, non occupandosi del profilo civilistico della responsabilità contrattuale.
Parte
2. Con il quinto motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale non abbia compiuto «una corretta valutazione degli elementi istruttori documentali complessivamente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, inspiegabilmente non ritenuti idonei a fondare la responsabilità della nei confronti della subappaltatrice », non Controparte_1 Parte_1 indicando «le ragioni per le quali ha ritenuto di non considerare tutta la documentazione versata in giudizio dalla società » relativa a fatti Parte_1 decisivi.
In particolare, anzitutto, non sarebbero stati valutati i seguenti documenti:
- la convenzione tra la e per la Controparte_2 CP_1 gestione dei Centri per il periodo 22 novembre 2012 – 21 Novembre 2015 (Prot.
n. 22632/7.2 del 20 novembre 2012);
pag. 11/16 - la trasmissione del contratto di subappalto alla – Prot. n. 2012 CP_2
– 22770 del 20 novembre 2012 – e il successivo decreto di autorizzazione della medesima, Prot. n. 22790/2012/7.2 del 20 novembre 2012, nella CP_2 quale essa decreterebbe che la « Controparte_1
è … autorizzata ad avvalersi per il servizio di pulizia ed igiene
[...] ambientale presso i predetti Centri della società a r.l. “ ” con sede in Parte_2
; CP_2
- la prima richiesta di liquidazione del corrispettivo del 23 giugno 2017 inoltrata dalla “subappaltatrice” e il riscontro ricevuto dal Gip e dell'Amministrazione Giudiziaria;
- la successiva richiesta inoltrata alla Prefettura di pagamento diretto dell'8 agosto 2017;
- l'integrazione alla richiesta dell'8 agosto 2017;
- la comunicazione della Prefettura di del 18 ottobre 2017; CP_2
- il riscontro Amministrazione Giudiziaria del 2 novembre 2017;
- la pec inoltrata da alla Prefettura di in data Parte_2 CP_2
03.10.2017, con parere di Amministratori Giudiziari e disposizione di bonifico;
- la nota della Prot. n. 20599 del 6 novembre 2017; CP_2
- la comunicazione della del 24 novembre 2017; CP_2
- la disposizione di Bonifico del 28.12.2017.
Occorre rilevare come tali documenti non siano stati reperiti all'interno del fascicolo di parte, pur prodotto in appello, senza che ne sia stato dedotto lo smarrimento;
al riguardo, la Corte regolatrice ha recentemente ribadito che,
«[q]ualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la pag. 12/16 disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale» (Cass. n. 6645 del 2024, in massima).
A ogni buon conto, occorre rammentare che «il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 2461; Cass.
Sez. 3, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Sez. 1, 20 ottobre 2005, n. 20287; Cass.
Sez. 1, 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. Sez. lav., 6 luglio 2004, n. 12351;
Cass. Sez. 1, 29 maggio 2003, n. 8599; Cass. Sez. 3, 6 aprile 2001, n. 5149;
Cass. Sez. 2, 16 agosto 1990, n. 8304)» (Cass., sez. un., n. 4835 del 2023, in motivazione).
Parte Nella specie, ichiama i documenti, ma non illustra le ragioni per cui il contenuto di ciascuno di essi corrobori la tesi della responsabilità contrattuale di CP_1
A ben vedere, tale onere non risulta compiutamente assolto nemmeno per quei documenti il cui contenuto è stato allegato – vale a dire: a) il decreto di autorizzazione della Prefettura di Prot. n. 22790/2012/7.2 del 20 CP_2 novembre 2012, in cui essa avrebbe sancito che la «
[...]
è … autorizzata ad avvalersi per il servizio di pulizia Controparte_1 ed igiene ambientale presso i predetti Centri della società a r.l. “ ” con Parte_2 sede in;
b) la nota della Prot. n. 20599 del 6 CP_2 Controparte_2 novembre 2017, che è stata riprodotta nella comparsa conclusionale;
c) il bonifico di pagamento del 28 dicembre 2017, che dovrebbe essere dimostrativo del pagamento diretto, a opera della , (di parte) del credito vantato da CP_2
– o che sono stati prodotti e rinvenuti (le note di debito di Parte_3 nei confronti della ). CP_1 CP_2 pag. 13/16 Peraltro, anche a volerli prendere in esame, l'autorizzazione a di avvalersi di – circostanza confermata nella CP_1 Parte_3 nota della Prefettura del 6 novembre 2017 – non implica che poi tra le due sia stato instaurato un rapporto diretto piuttosto che, viceversa, come in precedenza illustrato, mediato da , associata locale di cui CP_3
l'associante si è avvalsa e che ha stipulato il contratto.
Il fatto che, come risulta dalla medesima nota poc'anzi citata, riprodotta Parte nella comparsa conclusionale di la abbia inteso che CP_2
e Confraternita si siano «obbligate in solido rispetto all'impresa CP_1 subappaltatrice» è conclusione che non convince per le ragioni che sono state illustrate nella disamina del contratto intercorso tra e CP_3 Parte_3
e che non può venire in rilievo a fini ermeneutici, in quanto
[...] interpretazione promanante da soggetto estraneo alle parti contrattuali, ciò che ne esclude la rilevanza ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.
Nella nota in questione si menziona anche una delegazione di pagamento che avrebbe sottoscritto. CP_1
Non ne sono tuttavia chiari i termini: non è stato prodotto in giudizio il documento che la contiene;
la sua sottoscrizione parrebbe essere frutto della deduzione della , ciò che essa avrebbe evinto dall'istanza di CP_2
Confederazione di accesso agli atti (della quale è stata prodotta solo la email di invio), di cui la nota prefettizia costituisce la risposta;
dal tenore di quest'ultima non si comprende in che termini essa dovesse praticamente operare, atteso che con la delegazione di pagamento in parola l'amministrazione avrebbe evitato «di intervenire mediante pagamento diretto alle imprese subappaltatrici» e che essa, almeno per Confederazione, avrebbe contenuto transattivo. In conclusione, tale passaggio della nota anche di per sé – a tacere di quanto in precedenza illustrato – non fornisce elementi sufficientemente univoci per desumere che fosse obbligata nei confronti di CP_1 Parte_3
pag. 14/16 Anche il pagamento diretto ivi menzionato – e a cui sembrerebbe riferirsi il successivo bonifico del 28 dicembre 2017 – non pare necessariamente implicare un impegno assunto nei confronti della beneficiaria da parte di CP_1 piuttosto che di , del cui avvalimento la era CP_3 CP_2 perfettamente edotta, come risulta evidente alla stregua della sentenza del
Consiglio di Stato e del contenzioso amministrativo in cui è stata coinvolta.
Parte Tantomeno, confortano la tesi di le note di debito – queste reperite in atti – emesse da nei confronti della per i pagamenti CP_1 CP_2 da effettuare a beneficio della prima (ciò emerge chiaramente dalla nota n. 145 del 2 dicembre 2013, dove peraltro è indicato un codice IBAN coincidente con quello delle altre note), che nulla dimostrano in merito alla pretesa obbligazione solidale dalla prima assunta nei confronti di e, anzi, paiono Parte_3 confliggere con la menzionata delegazione di pagamento all'amministrazione.
In conclusione, anche il quinto motivo d'impugnazione è infondato.
3. Con il sesto Cai lamenta la mancata compensazione delle spese processuali, considerata l'opinabilità delle questioni affrontate.
Il motivo è fondato.
Con la sentenza n. 77 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite, in tutto o in parte, anche quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle indicate nominatim.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie tali ragioni ricorrano, considerata la complessa articolazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti – appalto della che per l'esecuzione si è avvalsa dell'associata Controparte_5
, la quale a sua volta ha stipulato il contratto con CP_3 Parte_3
Parte
poi azionato da – e le difficoltà interpretative poste, in particolare, da
[...] quest'ultimo negozio, contenente spunti testuali potenzialmente in grado di ingenerare quantomeno il dubbio – fugato alla stregua delle motivazioni fin qui pag. 15/16 spese – in ordine a una responsabilità solidale di nei confronti CP_1
Parte di poi Parte_3
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, le spese di lite del giudizio di primo grado – così come quelle d'appello, per le medesime ragioni – vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3437 del 2022 del Tribunale di Firenze e in
[...] parziale riforma della stessa, per il resto confermata, compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di primo grado;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al giudizio d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
21 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CIZZA VINCENZO MARIA ( ) e dell'avv. RUSSO PAOLA C.F._1
( , C.F._2 appellante e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANCHINI PAOLO P.IVA_2
( ) e dell'avv. BARICCHI TOMMASO C.F._3
( ), C.F._4 appellata
Conclusioni
per «precisa[…] le conclusioni riportandosi a Parte_1 quelle già rassegnate nell'atto di appello e, in ogni caso, qui di seguito trascritte: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- riformare integralmente la sentenza n.3437/2022, pronunciata dal
Tribunale di Firenze nel giudizio distinto a R.G. con il n. 12894/2019, pubblicata il 09.12.2022 e notificata in data 04.04.2023, accogliendo la domanda originariamente proposta dalla società (già ) nei Parte_1 Parte_2 confronti della;
Controparte_1
- condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio»; per : «Codesta Controparte_1
Illustrissima Corte d'Appello voglia:
- respingere la domanda avanzata dalla controparte sì come infondata in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 3437/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice dott. Carvisiglia, in data 7.12.2022.
Con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».
Rilevato
Parte (già e, in prosieguo, ha Parte_1 Parte_3 proposto appello avverso la sentenza n. 3437 del 2022 del Tribunale di Firenze, che ha respinto la domanda da essa proposta nei confronti di
[...]
(in prosieguo , Controparte_1 CP_1 condannandola a rifonderle le spese di lite.
Parte ha agito in giudizio allegando l'inadempimento di al CP_1 contratto di subappalto con essa intercorso per le prestazioni di pulizia rese nell'ambito di un più ampio contratto d'appalto – stipulato da CP_1 con la per la gestione del Centro di accoglienza per Controparte_2 immigrati (CDA), del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e del
Centro di identificazione ed espulsione (CIE) ubicati nel Comune di Isola di pag. 2/16 Capo Rizzuto – e chiedendone la condanna al pagamento di quanto ancora dovutole a titolo di capitale e interessi.
Il Tribunale, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata da ha respinto la domanda. CP_1
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia – la qualificazione giuridica del rapporto tra Controparte_1
e la
[...] Controparte_3
con riguardo all'appalto pubblico per la gestione dei centri di
[...] accoglienza di S. Anna Comune di Isola di Capo Rizzuto»;
2. «Erronea valutazione in fatto ed in diritto della scrittura privata del
22.11.2012 sottoscritta dalla Controparte_1
e dalla
[...] Controparte_3
»;
[...]
3. «Violazione di legge – motivazione apparente ed incomprensibile»;
4. «Erronea applicazione dei principi di diritto espressi dal giudice amministrativo – sentenza Consiglio di Stato n. 4692/2011»;
5. «Violazione di legge – violazione dell'art. 116 c.p.c. – erronea valutazione dei contenuti delle risultanze istruttorie»;
6. «Violazione di legge – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92
c.p.c.».
Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza del CP_1 gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 13 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la pag. 3/16 decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 12 giugno.
Considerato
Parte
1. Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale abbia omesso di qualificare il rapporto in forza del quale la Controparte_3
(in prosieguo ), ritenuta titolare passiva del rapporto,
[...] CP_3 avrebbe potuto stipulare il contratto di subappalto intercorso con Parte_3
visto che l'aggiudicazione della gara era avvenuta a favore della prima e
[...] non della seconda.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto decisiva per escludere la responsabilità solidale di la scrittura CP_1 privata intercorsa con . CP_3
Parte Con il terzo motivo contesta l'interpretazione del contratto seguita dal
Tribunale per escludere la responsabilità solidale di nonostante CP_1 essa fosse espressamente prevista, così come confermato da altri elementi testuali rinvenibili nello stesso.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia disatteso il contenuto della sentenza n. 4692 del 2011 del Consiglio di Stato, che confermerebbe il rapporto di immedesimazione tra e CP_3
CP_1
Tali motivi d'impugnazione, suscettibili di disamina congiunta in quanto intimamente connessi, sono destituiti di fondamento, nei termini che seguono.
Giova prendere le mosse dalla ricostruzione operata dal Consiglio di Stato nella sentenza 4692 del 2011, che, per evidenti ragioni di giurisdizione, si è limitato a decidere l'impugnazione da parte della società risultata seconda nella graduatoria di aggiudicazione della gara per l'affidamento della gestione del
Centri per l'immigrazione ubicati nel Comune di , Controparte_3 pronunciando su profili che, pur relativi alla medesima vicenda storica, non riguardano direttamente la presente controversia. pag. 4/16 Aggiudicataria è risultata, appunto, associazione di CP_1 volontariato non ritenuta priva dei requisiti di capacità tecnica previsti dal bando – in quanto non avrebbe disposto di un numero di operatori corrispondente a quello richiesto dal capitolato, né delle attrezzature e dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi – atteso che essa «è costituita da tutte le
Misericordie locali [tra cui ] alla stessa aderenti: le quali pertanto CP_3 concorrono con la disponibilità del proprio personale e dei propri mezzi ad integrare i requisiti di capacità tecnica della stessa Confederazione».
Risulta quindi da quanto affermato dal giudice amministrativo che sia di tipo associativo il rapporto intercorrente tra e Confraternita e CP_1 che, in virtù di esso, l'aggiudicataria, l'unica titolare di quello con la stazione appaltante, si sia avvalsa dell'associata per l'esecuzione del contratto, senza per ciò sancire alcun rapporto di immedesimazione tra associante e associate e senza che a diversamente opinare possa condurre l'affermazione per cui l'una «è costituita», ossia formata in vincolo associativo, dalle altre, che, viceversa, rimangono, come subito si dirà, soggetti autonomi.
Tale ricostruzione è perfettamente coerente con lo statuto di a termini del quale essa «partecipa a gare pubbliche e gestisce CP_1 servizi, ove richiesta da uno o più Associati ovvero nei casi di interesse generale del avvalendosi nell'espletamento delle attività delle capacità CP_4 tecniche degli stessi Associati previe apposite intese» (art. 3, punto 5, lettera n, dello statuto), che evidentemente non avrebbero ragion d'essere se le associate si immedesimassero con CP_1
Un'intesa in tal senso è in effetti intercorsa tra quest'ultima e CP_3
Parte in data 22 novembre 2012 – come riferito dalla medesima nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 2), onde l'irrilevanza delle fugaci contestazioni in appello in merito all'assenza di data certa – con cui la prima, per lo svolgimento dei servizi oggetto della «convenzione» in essere con la
(punto 1), si è avvalsa della seconda, la quale, a sua volta, ai sensi CP_2 dell'intesa, «contribuisce all'erogazione del servizio in regime di piena autonomia pag. 5/16 organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni
e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta operatività dei Centri» (punto 3), in linea con l'autonomia giuridica, organizzativa, gestoria e finanziaria prevista dallo statuto di Confederazione (artt. 9, punto 1, e 44, punto 2), secondo cui, peraltro, «[l]a Confederazione non risponde delle obbligazioni assunte dagli
Associati» (art. 5, punto 4).
In tale contesto è intervenuto il «contratto per il servizio di pulizia e igiene ambientale nel centro di accoglienza, nel centro di accoglienza per richiedenti asilo e nel centro di identificazione ed espulsione di S. Anna del comune di isola Parte di », in virtù del quale succeduta a ha agito CP_3 Parte_3 nei confronti di per ottenere il pagamento del saldo CP_1 asseritamente dovuto per le prestazioni di pulizia erogate.
Il Tribunale – sia pur senza specificare il rapporto intercorrente tra e (da ricostruire nei termini illustrati) e CP_1 CP_3 concentrando l'attenzione su quello azionato, ciò che peraltro, in ragione di ciò, era sufficiente – ha ritenuto che esso abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni esclusivamente in capo alla seconda.
Tale conclusione non è inficiata dalle considerazioni svolte dall'appellante in ordine all'intesa tra e rifluita nella scrittura del CP_1 CP_3
22 novembre 2012.
Essa regola, in coerenza con le previsioni statutarie di le CP_1 modalità con cui quest'ultima si avvale dell'associata nell'espletamento delle attività di gestione del servizio oggetto di appalto;
dunque, l'atteggiarsi del rapporto associativo nel caso concreto, non il subappalto del servizio.
In tal senso il Tribunale ha valorizzato l'intesa non per renderla opponibile Parte a ma, assieme ad altri elementi, a fini ricostruttivi del rapporto tra e – «decisiva al fine di escludere il rapporto di CP_1 CP_3 immedesimazione organica tra la , resistente in questa Controparte_1
pag. 6/16 sede, e la Misericordia di si presenta la scrittura privata CP_3 Controparte_3 redatta, proprio tra questi due soggetti, in data 22-11-2012 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte resistente). In questa, difatti, si legge: “La Misericordia contribuisce all'erogazione del servizio in regime di piena autonomia organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene
o servizio necessario per la corretta operatività dei Centri”. Da tale affermazione si evince, dunque, l'autonomia “funzionale” e “organizzativa” della
[...]
rispetto all'odierna resistente. Ciò esclude che tra i due Controparte_3 soggetti, da ultimo menzionati, possa sussistere un rapporto di immedesimazione organica»).
Tale decisività va condivisa, atteso che, come sopra accennato, l'intesa non avrebbe senso ove il rapporto con le associate fosse di immedesimazione;
in tal senso, quindi, essa, oltre che nella previsione statutaria astratta, risulta dirimente nella ricostruzione dei concreti rapporti intercorsi tra CP_1
e , che il giudice di prime cure ha esaminato limitatamente al CP_3 profilo negativo dell'assenza di immedesimazione.
Parte contesta il percorso seguito dal Tribunale nell'esegesi del contratto stipulato da Più in particolare, l'appellante valorizza il fatto che Parte_3 quest'ultima fosse indicata come «Subappaltatrice»; il contenuto delle premesse del contratto, vale a dire che si avvalesse delle associazioni CP_1 locali, che fosse indicata come «parte organica e articolazione CP_3 territoriale» di e che fosse indicata come «obbligata in solido con CP_1 la medesima»; l'art. 2 del contratto, per cui la convenzione sottoscritta tra l'«ente Appaltatore» e la doveva intendersi come parte integrante del CP_2 contratto;
il successivo art. 22, che indica come foro competente in via esclusiva quello di Firenze, sede di Confederazione.
Il Tribunale ha ritenuto che il contratto sia intercorso esclusivamente tra e alla stregua del dato testuale. CP_3 Parte_3
pag. 7/16 Effettivamente, non può non rilevarsi in prima battuta come il contratto in questione sia stato stipulato esclusivamente da detti soggetti, non anche da e come, dalle premesse, risulti espressamente che è CP_1
Confraternita che «intende obbligarsi, come in effetti si obbliga, nei confronti dell'impresa subappaltatrice per le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente contratto». Tale condotta è peraltro coerente con l'intesa, secondo cui
«[l]a contribuisce all'erogazione del servizio in regime di piena CP_3 autonomia organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta operatività dei
Centri» (punto 3).
A fronte della citata previsione del contratto azionato, non appaiono Parte dirimenti gli altri elementi richiamati da fondamento dell'assunzione degli impegni anche da parte di CP_1
Evidenziando la qualifica di «Subappaltatrice» testualmente rivestita da e il fatto che le parti abbiano richiamato all'art. 2, quale Parte_3 componente integrante del contratto, la convenzione intercorsa con la
, oltre al riferimento all'obbligazione solidale di e CP_2 CP_3
Parte Confederazione, embra rivolgersi all'istituto della rappresentanza.
In sostanza, se ben s'intende, il fatto che il contratto di appalto, pure espressamente richiamato, sia intercorso con e che quello in CP_1 considerazione sia qualificato come subappalto dovrebbe significare che il secondo sia necessariamente intercorso anche con essa, alla stregua della nozione comune di subappalto, oggi consacrata nell'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), come contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ciò con cui sarebbe coerente l'indicazione della solidarietà dell'obbligazione.
pag. 8/16 La ricostruzione non convince, anzitutto perché, a prescindere dalla sussistenza o meno del potere di rappresentanza in capo a Confraternita, la contemplatio domini avrebbe dovuto essere inequivoca e concludente.
Giova rammentare che «[n]ei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente;
il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto» (Cass. n. 22616 del 2019, in massima).
Nella specie gli estremi di univocità e concludenza difettano, anzitutto considerando quanto sopra riportato in ordine all'impegno assunto da
Confraternita in nome proprio.
In secondo luogo, non può non rilevarsi come, a dispetto del nomen iuris utilizzato, il contratto in esame sfugga alla citata nozione di subappalto, considerato che nelle premesse di dà espressamente atto che è CP_1
a essersi aggiudicata la gara, che essa si avvale delle associate locali, tra le quali si annovera anche Confraternita, e che quest'ultima stipula il contratto avente a oggetto il servizio di pulizia e igiene ambientale dei Centri.
Non appare concludente nemmeno la seguente premessa, sempre evocata Parte da pag. 9/16 Invero, l'“obbligazione solidale” a cui si fa riferimento non sembra quella di nei confronti di ma piuttosto quella di CP_1 Parte_3
Confraternita nei confronti della . CP_2
Ciò si evince anzitutto dal richiamo a quanto in precedenza riportato a proposito di essere articolazione periferica di di cui questa si CP_1 avvale, peraltro in linea con gli impegni assunti da al punto 2 CP_3 dell'intesa: «La si impegna a contribuire all'espletamento dei servizi CP_3 suddetti – di cui dichiara fin d'ora di essere perfettamente a conoscenza – garantendo gli standard qualitativi concordati con la Confederazione e comunque mai al di sotto degli standard previsti dalla “convenzione”».
In secondo luogo, si rileva che, come “obbligata in solido”, venga indicata
Confraternita e non Confederazione, ciò che induce vieppiù a ritenere che non si stia facendo riferimento agli obblighi assunti in prima persona dalla prima, quanto a quelli della seconda.
Infine, non risulta significativo il fatto che, sempre nelle premesse del contratto, sia indicata come «parte organica e articolazione CP_3 territoriale» di CP_1
Rammentandosi sempre il tenore dell'impegno assunto personalmente da
, la locuzione dimostra esclusivamente che fa parte CP_3 CP_3
– effettivamente, nella veste di associata – della struttura di Confederazione, senza significare che ne sia organo.
In tale panorama, nessun rilievo esegetico assume l'indicazione del foro esclusivo nella sede di ciò che certo non appare in grado di CP_1 fondare la pretesa responsabilità solidale, nemmeno altrimenti configurabile, trattandosi di scelta che non conduce univocamente a ritenere che essa sia stata dettata dalla responsabilità solidale ipotizzata.
Deve dunque concludersi che l'inadempimento del contratto in considerazione possa essere fonte di responsabilità esclusivamente per e non anche per che ne è rimasta estranea. CP_3 CP_1
pag. 10/16 La conclusione non può ritenersi smentita dalla sentenza n. 70 del 2025 della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria – evocata Parte da in memoria di replica senza indicare il passaggio motivazionale utile a corroborarne la tesi – che, dopo aver anch'essa affermato che «la personalità giuridica della singola Misericordia limita la responsabilità per il suo operato ad essa solamente (e ai propri legali rappresentanti) non potendosi estendere alla
Confederazione di cui costituisce solo articolazione territoriale aderente, dotata di propria autonomia giuridica e patrimoniale» (paragrafo 10.1.1.), ha condannato, in via sussidiaria e non solidale (stante il diverso titolo rispetto ai condannati in via principale: colpa grave anziché dolo), Confederazione – tenuta a un «adempimento che nei fatti avrebbe dovuto realizzarsi – se non con la gestione attiva, rimessa alla singola Misericordia locale in forza delle scritture private predette – almeno con il controllo sull'operato di quest'ultima tramite la documentazione oggetto di rendicontazione» – al risarcimento del danno erariale prodottosi per mancata vigilanza sulla gestione dei Centri, non occupandosi del profilo civilistico della responsabilità contrattuale.
Parte
2. Con il quinto motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale non abbia compiuto «una corretta valutazione degli elementi istruttori documentali complessivamente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, inspiegabilmente non ritenuti idonei a fondare la responsabilità della nei confronti della subappaltatrice », non Controparte_1 Parte_1 indicando «le ragioni per le quali ha ritenuto di non considerare tutta la documentazione versata in giudizio dalla società » relativa a fatti Parte_1 decisivi.
In particolare, anzitutto, non sarebbero stati valutati i seguenti documenti:
- la convenzione tra la e per la Controparte_2 CP_1 gestione dei Centri per il periodo 22 novembre 2012 – 21 Novembre 2015 (Prot.
n. 22632/7.2 del 20 novembre 2012);
pag. 11/16 - la trasmissione del contratto di subappalto alla – Prot. n. 2012 CP_2
– 22770 del 20 novembre 2012 – e il successivo decreto di autorizzazione della medesima, Prot. n. 22790/2012/7.2 del 20 novembre 2012, nella CP_2 quale essa decreterebbe che la « Controparte_1
è … autorizzata ad avvalersi per il servizio di pulizia ed igiene
[...] ambientale presso i predetti Centri della società a r.l. “ ” con sede in Parte_2
; CP_2
- la prima richiesta di liquidazione del corrispettivo del 23 giugno 2017 inoltrata dalla “subappaltatrice” e il riscontro ricevuto dal Gip e dell'Amministrazione Giudiziaria;
- la successiva richiesta inoltrata alla Prefettura di pagamento diretto dell'8 agosto 2017;
- l'integrazione alla richiesta dell'8 agosto 2017;
- la comunicazione della Prefettura di del 18 ottobre 2017; CP_2
- il riscontro Amministrazione Giudiziaria del 2 novembre 2017;
- la pec inoltrata da alla Prefettura di in data Parte_2 CP_2
03.10.2017, con parere di Amministratori Giudiziari e disposizione di bonifico;
- la nota della Prot. n. 20599 del 6 novembre 2017; CP_2
- la comunicazione della del 24 novembre 2017; CP_2
- la disposizione di Bonifico del 28.12.2017.
Occorre rilevare come tali documenti non siano stati reperiti all'interno del fascicolo di parte, pur prodotto in appello, senza che ne sia stato dedotto lo smarrimento;
al riguardo, la Corte regolatrice ha recentemente ribadito che,
«[q]ualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la pag. 12/16 disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale» (Cass. n. 6645 del 2024, in massima).
A ogni buon conto, occorre rammentare che «il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 2461; Cass.
Sez. 3, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Sez. 1, 20 ottobre 2005, n. 20287; Cass.
Sez. 1, 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. Sez. lav., 6 luglio 2004, n. 12351;
Cass. Sez. 1, 29 maggio 2003, n. 8599; Cass. Sez. 3, 6 aprile 2001, n. 5149;
Cass. Sez. 2, 16 agosto 1990, n. 8304)» (Cass., sez. un., n. 4835 del 2023, in motivazione).
Parte Nella specie, ichiama i documenti, ma non illustra le ragioni per cui il contenuto di ciascuno di essi corrobori la tesi della responsabilità contrattuale di CP_1
A ben vedere, tale onere non risulta compiutamente assolto nemmeno per quei documenti il cui contenuto è stato allegato – vale a dire: a) il decreto di autorizzazione della Prefettura di Prot. n. 22790/2012/7.2 del 20 CP_2 novembre 2012, in cui essa avrebbe sancito che la «
[...]
è … autorizzata ad avvalersi per il servizio di pulizia Controparte_1 ed igiene ambientale presso i predetti Centri della società a r.l. “ ” con Parte_2 sede in;
b) la nota della Prot. n. 20599 del 6 CP_2 Controparte_2 novembre 2017, che è stata riprodotta nella comparsa conclusionale;
c) il bonifico di pagamento del 28 dicembre 2017, che dovrebbe essere dimostrativo del pagamento diretto, a opera della , (di parte) del credito vantato da CP_2
– o che sono stati prodotti e rinvenuti (le note di debito di Parte_3 nei confronti della ). CP_1 CP_2 pag. 13/16 Peraltro, anche a volerli prendere in esame, l'autorizzazione a di avvalersi di – circostanza confermata nella CP_1 Parte_3 nota della Prefettura del 6 novembre 2017 – non implica che poi tra le due sia stato instaurato un rapporto diretto piuttosto che, viceversa, come in precedenza illustrato, mediato da , associata locale di cui CP_3
l'associante si è avvalsa e che ha stipulato il contratto.
Il fatto che, come risulta dalla medesima nota poc'anzi citata, riprodotta Parte nella comparsa conclusionale di la abbia inteso che CP_2
e Confraternita si siano «obbligate in solido rispetto all'impresa CP_1 subappaltatrice» è conclusione che non convince per le ragioni che sono state illustrate nella disamina del contratto intercorso tra e CP_3 Parte_3
e che non può venire in rilievo a fini ermeneutici, in quanto
[...] interpretazione promanante da soggetto estraneo alle parti contrattuali, ciò che ne esclude la rilevanza ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.
Nella nota in questione si menziona anche una delegazione di pagamento che avrebbe sottoscritto. CP_1
Non ne sono tuttavia chiari i termini: non è stato prodotto in giudizio il documento che la contiene;
la sua sottoscrizione parrebbe essere frutto della deduzione della , ciò che essa avrebbe evinto dall'istanza di CP_2
Confederazione di accesso agli atti (della quale è stata prodotta solo la email di invio), di cui la nota prefettizia costituisce la risposta;
dal tenore di quest'ultima non si comprende in che termini essa dovesse praticamente operare, atteso che con la delegazione di pagamento in parola l'amministrazione avrebbe evitato «di intervenire mediante pagamento diretto alle imprese subappaltatrici» e che essa, almeno per Confederazione, avrebbe contenuto transattivo. In conclusione, tale passaggio della nota anche di per sé – a tacere di quanto in precedenza illustrato – non fornisce elementi sufficientemente univoci per desumere che fosse obbligata nei confronti di CP_1 Parte_3
pag. 14/16 Anche il pagamento diretto ivi menzionato – e a cui sembrerebbe riferirsi il successivo bonifico del 28 dicembre 2017 – non pare necessariamente implicare un impegno assunto nei confronti della beneficiaria da parte di CP_1 piuttosto che di , del cui avvalimento la era CP_3 CP_2 perfettamente edotta, come risulta evidente alla stregua della sentenza del
Consiglio di Stato e del contenzioso amministrativo in cui è stata coinvolta.
Parte Tantomeno, confortano la tesi di le note di debito – queste reperite in atti – emesse da nei confronti della per i pagamenti CP_1 CP_2 da effettuare a beneficio della prima (ciò emerge chiaramente dalla nota n. 145 del 2 dicembre 2013, dove peraltro è indicato un codice IBAN coincidente con quello delle altre note), che nulla dimostrano in merito alla pretesa obbligazione solidale dalla prima assunta nei confronti di e, anzi, paiono Parte_3 confliggere con la menzionata delegazione di pagamento all'amministrazione.
In conclusione, anche il quinto motivo d'impugnazione è infondato.
3. Con il sesto Cai lamenta la mancata compensazione delle spese processuali, considerata l'opinabilità delle questioni affrontate.
Il motivo è fondato.
Con la sentenza n. 77 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite, in tutto o in parte, anche quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle indicate nominatim.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie tali ragioni ricorrano, considerata la complessa articolazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti – appalto della che per l'esecuzione si è avvalsa dell'associata Controparte_5
, la quale a sua volta ha stipulato il contratto con CP_3 Parte_3
Parte
poi azionato da – e le difficoltà interpretative poste, in particolare, da
[...] quest'ultimo negozio, contenente spunti testuali potenzialmente in grado di ingenerare quantomeno il dubbio – fugato alla stregua delle motivazioni fin qui pag. 15/16 spese – in ordine a una responsabilità solidale di nei confronti CP_1
Parte di poi Parte_3
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, le spese di lite del giudizio di primo grado – così come quelle d'appello, per le medesime ragioni – vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3437 del 2022 del Tribunale di Firenze e in
[...] parziale riforma della stessa, per il resto confermata, compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di primo grado;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al giudizio d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
21 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 16/16