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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 270/2020 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, via Campidoglio, angolo via
Asmara, presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
- resistente -
OGGETTO: INDENNITÀ DI MATERNITÀ OBBLIGATORIA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2020 parte ricorrente esponeva che la stessa, lavoratrice dipendente presso la ditta Controparte_2
, con contratto a tempo indeterminato, in data 21.09.2018,
[...] presentava all' domanda di maternità per il periodo dal 09.12.2017 al CP_1 24.06.2018, trasmettendo all'ente resistente il relativo certificato di gravidanza,
l'attestazione di nascita ed il codice fiscale del neonato. La stessa evidenziava che si trattava di parto prematuro avvenuto in data 09.10.2019, rispetto alla data del presunto parto previsto per il 27.03.2018.
Tale domanda veniva rigettata dall' e parte ricorrente inoltrava CP_1
ricorso amministrativo in data 10.01.2020, senza sortire alcun effetto.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di maternità per il parto avvenuto in data 09.12.2017, per il periodo di astensione obbligatoria dal 09.12.2017 al 24.06.2018e, di conseguenza, condannare l' a corrispondere alla ricorrente la suddetta prestazione, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione come per legge con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 11.01.2021, eccepiva, in via preliminare, l'intervenuto termine prescrizionale breve annuale e, nel merito, evidenziava che la ricorrente si trovava in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la ditta Controparte_2 matricola 4809958517, per la quale era prevista il pagamento dell'indennità con il sistema del conguaglio, in quanto la stessa aveva lavorato per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria come emergeva da archivio Hydra WE (uniemens).
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e per prova testi ed assegnata allo scrivente come da provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50/2022.
In data odierna la causa viene decisa.
In merito, l'articolo 22 del decreto legislativo del 26.03.2001 n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – prevede che “Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è
2 corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
L'articolo 24 della predetta normativa continua statuendo che “Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma
4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223”.
3 Infatti, la giurisprudenza in materia di maternità ha chiarito che “L'indennità spetta anche alla lavoratrice disoccupata (o anche a quella sospesa o assente dal lavoro senza retribuzione), purché tra la data di inizio della disoccupazione e la data di inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di sessanta giorni;
l'indennità spetta anche ove vengano superati i suddetti sessanta giorni, purché l'interessata sia in godimento dell'indennità di disoccupazione (art.
17, secondo comma). Ciò in quanto la tutela previdenziale è intesa a sopperire alla mancanza della prestazione lavorativa conseguente alla astensione obbligatoria e presuppone il pregresso svolgimento di un'attività lavorativa, come fatto palese dal citato art. 17 (oggi art. 24 d.lgs. 151/2001), che determina appunto il tempo che deve intercorrere tra la data di inizio della disoccupazione ed il periodo di astensione obbligatoria, mentre l'indennità non spetta alla gestante che non abbia mai svolto attività lavorativa autonoma o subordinata, oppure che l'abbia svolta in epoca anteriore a quella prefissata dall'art. 17. Per costoro è prevista solo una prestazione di tipo assistenziale, ove siano in possesso di redditi inferiori ad una certa misura, ossia l'assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificato dall'art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144” (Corte di Cassazione - Sentenza 24 marzo 2017, n.
7675).
Tale domanda deve essere proposta, così come recentemente affermato dalla giurisprudenza “non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell' ricorrendo nei loro confronti un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex CP_1 art. 102 cod. proc. civ., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n.
663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l' è l'unico soggetto CP_1
obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne
l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all' , sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall' CP_3 [...]
” (Cass. nr. 1172 del 2015; Corte di Cassazione – Sentenza 20 CP_4
settembre 2021, n. 25401).
4 Nel caso di specie, parte ricorrente presentava domanda per ottenere l'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria per il periodo dal 09.12.2017 al 24.06.2018, per il parto avvenuto in data 09.12.2017.
Chiarito il diritto di parte ricorrente di accedere all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, una precisazione va fatta in merito all'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente.
Invero, il termine annuale di prescrizione per il pagamento dell'indennità di malattia inizia a decorrere a partire dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, giorno che coincide con l'esaurimento del procedimento amministrativo, intendendosi per tale l'insieme delle fasi, anche eventuali, del ricorso in secondo grado, e della formazione dell'eventuale silenzio rigetto, qualora il procedimento non si concluda con provvedimento espresso.
Orbene, nel caso che occupa, non può dirsi spirato il termine di prescrizione annuale, e la relativa eccezione sollevata dall' va disattesa. CP_1
Nel merito, parte ricorrente agisce per ottenere il pagamento in via diretta, da parte dell' , dell'indennità di maternità per il periodo di astensione CP_1 obbligatoria per il periodo sopra specificato, sul presupposto dell'inadempimento del datore di lavoro, tenuto ad anticipare la corresponsione delle relative somme, salvo conguaglio con i versamenti dei contributi all'Istituto previdenziale (si veda, in tal senso, l'art 1 comma 1 del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni nella L.33/1980).
Il comma 6 della norma citata, elenca una serie di categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità di malattia, ossia: i lavoratori agricoli, i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, gli addetti ai servizi domestici e i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni.
Ad ogni modo, è stata prevista la possibilità che l' paghi in via diretta CP_1
l'indennità di malattia, laddove tale obbligo non sia stato adempiuto dal datore di lavoro in via anticipata.
Ciò, oltre ad essere espressamente previsto dalla nota n. 28997/2010, CP_1
richiamata dallo stesso resistente con riguardo ad alcune categorie di CP_3
5 lavoratori, è stato affermato dalla, sia pur risalente, pronunzia della Corte di
Cassazione, a mente della quale: “l'art. 1 della legge n. 33 del 1980 (…), con
l'espressione: "a decorrere dal 1 gennaio 1980, per il lavoratori dipendenti....le indennità di malattia e di maternità... sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione", individua dei soggetti (i datori di lavoro), che non hanno la "facoltà" di adempiere
l'obbligazione del terzo secondo la previsione dell'art. 1180 comma primo, CP_1
cod. civ. ma, invece, "l'obbligo" di tale adempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti. Ciò si evince agevolmente dall'espressione sopra riportata, tenuto conto altresì dell'eventuale diritto di rimborso del datore di lavoro nei confronti dell a norma del comma quinto dello stesso art. 1, avuto riguardo alla CP_1
"ratio legis", che consiste nella necessità od opportunità di attuare una più energica tutela dei lavoratori (art. 12 disp. sulla legge in generale). Ne è conferma la statuizione del penultimo comma dell'art. 1 che punisce con la sanzione amministrativa il datore di lavoro inadempiente. Ne consegue che in caso di tale inadempimento la lavoratrice (o il lavoratore) ha "diritto" di pretendere direttamente dall' la corresponsione dell'indennità di maternità CP_1
(o di malattia) riconosciutale dalla legge n. 1204 del 1971 (in tal senso Cass. 21 novembre 1991 n. 12511 (…))” (Cass. Civ., sez. L., n. 12673/1997).
La Suprema Corte di Cassazione, in merito ha evidenziato che “Con riferimento alle prestazioni di previdenza ed assistenza, per le quali l'art. 97, quinto comma prevede che il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione, il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma dell'art. 7 della legge
533 del 1973, che stabilisce che la richiesta all'istituto assicuratore di una prestazione di previdenza o assistenza si intenda respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l' si sia pronunciato – nonché durante il tempo in cui la CP_3
domanda è improcedibile per non essere ancora decorso, in generale, il termine di centoottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo
6 ovvero, per non essere ancora esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa ovvero decorsi i termini fissati per il compimento dei procedimenti stessi, come nel caso delle prestazioni previste dall'art. 46 della legge n. 88del 1989, che contempla il termine di 90 giorni per il ricorso al comitato provinciale e di ulteriori 90 giorni per la decisione di quest'ultimo” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 06.04.2012 n.
5572).
Per cui con riferimento al caso di specie, parte ricorrente presentava domanda per l'indennità di maternità in data 21.09.2018, considerando l'iter amministrativo, il termine prescrizionale è iniziato a decorrere solo in data
21.07.2019. Ad interrompere tale termine è intervenuta la diffida dell'11.12.2019, il ricorso al Comitato del 10.01.2020 e, indi, la notifica all'Istituto, intervenuta il
03.12.2020, per cui va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente.
In ultimo, in merito alla costanza di attività lavorativa di parte ricorrente durante il periodo di astensione obbligatoria va detto che parte ricorrente con la prova testimoniale è riuscita a provare in modo certo ed incontrovertibile che la stessa nel periodo in questione non prestava alcuna attività di lavoro alle dipendenze della ditta e che la ditta non aveva anticipato Controparte_2
somme a titolo di indennità di maternità.
Infatti, tutti i testi escussi, Sig.ri e riferivano Testimone_1 Tes_2 all'unisono che parte ricorrente nel periodo di astensione obbligatoria, dal
09.12.2017 al 24.06.2018 non prestava alcuna attività lavorativa presso l'azienda datrice di lavoro, in quanto in maternità e la stessa rimaneva con la figlia, nata prematuramente, e ricoverata presso il Policlinico di Messina- Reparto di Terapia
Intensiva.
Gli stessi affermavano che parte ricorrente nel periodo di astensione obbligatoria non riceveva dalla ditta alcuna somma a titolo di indennità di maternità anticipata dalla stessa (cfr. verbali di udienza dell'08.02.2023).
Dagli atti di causa non risulta alcun conguaglio posto in essere da parte della ditta o meglio alcun pagamento in capo a parte ricorrente da parte della
7 predetta ditta corrisposto a titolo di indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, né parte resistente ha provato in modo inequivocabile un pagamento a tale fine, ma si è limitata solamente accennarlo nella memoria di costituzione, senza fornire alcuna prova in merito a ciò.
La giurisprudenza ha ribadito che l'indennità di malattia come l'indennità di maternità “è dovuta dall' e viene corrisposta all'avente diritto a cura del CP_1
datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del
2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna CP_1
valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa” (Cassazione, ordinanza,
01.02.2022 n. 3076).
Nello specifico, sarebbe impossibile onerare parte ricorrente di una prova negativa (ossia il mancato pagamento della prestazione dal datore di lavoro).
Per cui alla luce di quanto detto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria per il periodo dal 09.12.2017 al 24.06.2018, e di conseguenza, parte resistente va condannata alla liquidazione di detta prestazione.
La domanda attorea merita accoglimento, per cui il ricorso va accolto.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario, Avv. Carmela Teresa Amata.
8
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 23.01.2020 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ad Parte_1 ottenere la corresponsione del beneficio dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria relativa al periodo dal 09.12.2017 al
24.06.2018 e, conseguentemente, condanna parte resistente alla liquidazione di detta prestazione;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.312,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv. Carmela Teresa Amata;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 16.12.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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