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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 5553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5553 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3133/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pregno Marco, in forza di procura speciale in atti Parte_1 ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Cardona Maurizio, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 16.10.2024 e il 17.10.2024
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
FOGGIA il 22/12/1999.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.06.2005 e il Persona_1 Persona_2
22.01.2007.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 20/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e di regolamentare i rapporti economici fra i coniugi nonché l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Con memoria difensiva depositata il 17.9.2024, dava atto che le parti Controparte_1 avevano, nelle more, raggiunto un accordo e intendevano perciò addivenire ad una separazione consensuale.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, assegnato termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte d'udienza congiunte.
Nel termine assegnato le parti rassegnavano conclusioni conformi e il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, in quanto rispondente al principio della bigenitorialità e non ostandovi circostanze in fatto ed in diritto,
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua e non necessaria ai fini del decidere, atteso l'accordo delle parti su tutte le questioni che direttamente la riguardano.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto degli accordi fra le parti ed in conformità ad essi, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
DISPONE che la figlia minore venga affidata in via condivisa a entrambi i genitori Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.;
DISPONE che il padre veda la minore secondo il gradimento della minore (anni Persona_2
17);
DISPONE che il sig. corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra , a titolo CP_1 Pt_1 di concorso al mantenimento dei figli, la somma di euro 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli relative a spese scolastiche, spese mediche non coperte dal pagina 2 di 4 S.S.N., spese ricreative e sportive, secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% tra le Parti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati e all'iscrizione sugli stessi della figlia minore;
DISPONE che la casa familiare sita in Torino (TO), Via Onorato Vigliani n. 195, venga assegnata, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra che ivi abiterà con i figli e Pt_1 Persona_1 [...]
. Le parti danno atto che il sig. si è già allontanato dalla casa familiare in data Persona_2 CP_1
26.04.2024;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che tutte le spese condominiali straordinarie relative alla casa coniugale sita in Torino, Via Onorato Vigliani n. 195, saranno, come di legge, ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno, mentre le spese condominiali ordinarie e di riscaldamento relative alla casa coniugale saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno fino alla data del
26.04.2024 giorno questo in cui il signor ha lasciato la casa coniugale;
Controparte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato ai coniugi presso la filiale di Torino, Via Nizza n. 360, verrà tenuto aperto unicamente per provvedere al pagamento del CP_2 mutuo della casa coniugale e su detto conto corrente ciascun coniuge verserà mensilmente il 50% della rata del mutuo ed il 50% di quanto occorre per le spese di tenuta conto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica riguardante le somme presenti sui conti correnti a loro intestati singolarmente;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Mahindra Kuv 6, targata GJ713GL sarà assegnata al sig. , mentre l'autovettura Fiat Panda, targata DY785VW sarà assegnata alla sig.ra CP_1 Pt_1 ed i coniugi dichiarano che nulla hanno reciprocamente da pretendere economicamente per tali beni mobili registrati;
DÀ ATTO che le parti concordano che il finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura del sig.
sarà pagato e gestito dallo stesso il quale si impegna a tenere indenne la sig.ra da CP_1 Pt_1 qualsivoglia pretesa economica della società che ha concesso tale/i finanziamento/i. In ogni caso, il sig.
si impegna a pagare in via esclusiva ogni altro finanziamento in corso e a manlevare la sig.ra CP_1
da qualsivoglia pretesa economica dalle società che hanno concesso tale/i finanziamento/i; Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. si impegna a formalizzare remissione della/e CP_1 denuncia/querela sporta/e nei confronti della sig.ra e si impegna a non costituirsi parte civile Pt_1 nell'instaurando/i procedimento/i penale/i;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che, con le previsioni del presente accordo, le parti riconoscono e dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economico patrimoniale tra di esse pendente e dichiarando di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo o ragione;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il
31.10.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3133/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pregno Marco, in forza di procura speciale in atti Parte_1 ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Cardona Maurizio, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 16.10.2024 e il 17.10.2024
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
FOGGIA il 22/12/1999.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.06.2005 e il Persona_1 Persona_2
22.01.2007.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 20/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e di regolamentare i rapporti economici fra i coniugi nonché l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Con memoria difensiva depositata il 17.9.2024, dava atto che le parti Controparte_1 avevano, nelle more, raggiunto un accordo e intendevano perciò addivenire ad una separazione consensuale.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, assegnato termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte d'udienza congiunte.
Nel termine assegnato le parti rassegnavano conclusioni conformi e il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, in quanto rispondente al principio della bigenitorialità e non ostandovi circostanze in fatto ed in diritto,
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua e non necessaria ai fini del decidere, atteso l'accordo delle parti su tutte le questioni che direttamente la riguardano.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto degli accordi fra le parti ed in conformità ad essi, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
DISPONE che la figlia minore venga affidata in via condivisa a entrambi i genitori Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.;
DISPONE che il padre veda la minore secondo il gradimento della minore (anni Persona_2
17);
DISPONE che il sig. corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra , a titolo CP_1 Pt_1 di concorso al mantenimento dei figli, la somma di euro 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli relative a spese scolastiche, spese mediche non coperte dal pagina 2 di 4 S.S.N., spese ricreative e sportive, secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% tra le Parti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati e all'iscrizione sugli stessi della figlia minore;
DISPONE che la casa familiare sita in Torino (TO), Via Onorato Vigliani n. 195, venga assegnata, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra che ivi abiterà con i figli e Pt_1 Persona_1 [...]
. Le parti danno atto che il sig. si è già allontanato dalla casa familiare in data Persona_2 CP_1
26.04.2024;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che tutte le spese condominiali straordinarie relative alla casa coniugale sita in Torino, Via Onorato Vigliani n. 195, saranno, come di legge, ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno, mentre le spese condominiali ordinarie e di riscaldamento relative alla casa coniugale saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno fino alla data del
26.04.2024 giorno questo in cui il signor ha lasciato la casa coniugale;
Controparte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato ai coniugi presso la filiale di Torino, Via Nizza n. 360, verrà tenuto aperto unicamente per provvedere al pagamento del CP_2 mutuo della casa coniugale e su detto conto corrente ciascun coniuge verserà mensilmente il 50% della rata del mutuo ed il 50% di quanto occorre per le spese di tenuta conto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica riguardante le somme presenti sui conti correnti a loro intestati singolarmente;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Mahindra Kuv 6, targata GJ713GL sarà assegnata al sig. , mentre l'autovettura Fiat Panda, targata DY785VW sarà assegnata alla sig.ra CP_1 Pt_1 ed i coniugi dichiarano che nulla hanno reciprocamente da pretendere economicamente per tali beni mobili registrati;
DÀ ATTO che le parti concordano che il finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura del sig.
sarà pagato e gestito dallo stesso il quale si impegna a tenere indenne la sig.ra da CP_1 Pt_1 qualsivoglia pretesa economica della società che ha concesso tale/i finanziamento/i. In ogni caso, il sig.
si impegna a pagare in via esclusiva ogni altro finanziamento in corso e a manlevare la sig.ra CP_1
da qualsivoglia pretesa economica dalle società che hanno concesso tale/i finanziamento/i; Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. si impegna a formalizzare remissione della/e CP_1 denuncia/querela sporta/e nei confronti della sig.ra e si impegna a non costituirsi parte civile Pt_1 nell'instaurando/i procedimento/i penale/i;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che, con le previsioni del presente accordo, le parti riconoscono e dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economico patrimoniale tra di esse pendente e dichiarando di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo o ragione;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il
31.10.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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