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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 25.06.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1370/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SCIGLIANO PINA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. MAIDA MARIA GRAZIA e dall'avv CP_1
FORESTA GIOVANNI
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere stato dipendente dapprima, dall'1.08.1971 al 30.04.2000, dell'Usl n. 7
Catanzaro e,successivamente, della Crotone ( cfr estratto Controparte_2 contributivo in atti), con mansioni di magazziniere di farmacia, conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni spettatigli in CP_1 conseguenza dell'aggravamento del danno biologico riportato a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 24.08.2012.
A sostegno della domanda, esponeva che l'istituto aveva già riconosciuto in sede amministrativa, la derivazione della malattia dalla attività lavorativa svolta, accertando una menomazione della integrità psico-fisica pari al 10%.
Lamentava, ciò posto, come in sede di revisione per aggravamento del 21.11.2022,
l'Istituto, in data 8.2.2023 aveva rideterminato il danno nella minore percentuale del 6%; che la menomazione dell'integrità psicofisica a suo carico dovrebbe essere valutata in misura del 12%; di aver infruttuosamente espletato il preventivo procedimento
1 amministrativo. Tanto premesso, così concludeva “riconoscere e dichiarare lo stato di aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente con conseguente adeguamento dell'indennizzo in capitale;
b) riconoscere e dichiarare l'origine professionale dell'aggravamento dell'infortunio già riconosciuto
e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento immediato in favore dell'istante del conseguente adeguamento dell'indennizzo in capitale, nella misura che sarà accertata a seguito di una consulenza medica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento denunciato sino all'effettivo soddisfo;
b) condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente CP_1 giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo.”
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della
2 percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la natura professionale delle menomazioni conseguenti all'infortunio per cui è causa, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso della parte ricorrente sottovalutata da parte dell' in sede di revisione CP_1 richiesta in data 21.11.2022.
Le risultanze della consulenza tecnica, disposta per risolvere il contrasto che tra le parti è insorto sul piano squisitamente sanitario della verifica del grado di inabilità che affligge il ricorrente, danno conto del danno denunciato dall'assicurato, confermando che il medesimo ha riportato le seguenti lesioni ascrivibili a malattia professionale: “esiti di lesione del tendine del sovraspinoso e del TLCB della spalla sinistra, con limitazione funzionale”, quantificando il danno biologico complessivo nella misura del 10%, ossia nella percentuale già riconosciuta dall' prima della visita della revisione ( a mezzo della CP_1 quale il DB è stato diminuito dalla percentuale del 10% a quella del 6%) ( cfr. relazione tecnica depositata in data 14.3.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Nel merito, non si ravvisano – in difetto di specifiche allegazioni delle parti – ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui il deficit funzionale indotto conseguente al patito infortunio sul lavoro ha determinato un danno biologico in misura che, permanentemente sin dalla data dell'infortunio, può essere valutato pari al 10%.
Si noti altresì che il CTU ha offerto esaustiva e logica risposta alle osservazioni presentate dall' avvero la bozza peritale, precisando di aver tenuto conto, nella valutazione dal CP_1 danno biologico, della componente artrosico-degenerativa “Si è infatti già affermato che le alterazioni artrosico-degenerative, essendo presenti in egual modo ad entrambe le spalle (come da RMN del 20/05/2022) non possono giustificare un aggravamento dal 10 al 12% (per come richiesto quando si avanzava la richiesta di revisione passiva). Ma, nel contempo, essendo emerso in corso di visita peritale un
3 quadro obiettivo grosso modo sovrapponibile a quello descritto dai medesimi sanitari in occasione CP_1 della visita collegiale del 03.02.2014, si è ribadito un tasso di danno biologico del 10%, come già riconosciuto all'epoca.
Si ribadiscono pertanto le precedenti conclusioni”.
Ne consegue la condanna dell'Istituto assicuratore convenuto a rideterminare in tale misura l'indennizzo già accordato al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza dalla visita di revisione.
Le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del richiedente procuratore attoreo, e quelle di consulenza seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1370/2023, così decide:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo per il danno biologico subito a causa dell'infortunio sul lavoro del 24.08.2012 nella misura del 10%, al netto dell'importo già liquidatogli per lo stesso titolo, oltre interessi come per legge;
-condanna l' a rifondere le spese di lite che, distratte a favore del richiedente CP_1 procuratore attoreo, liquida in € 2.000,00 oltre spese generali 15%, CU, IVA e CPA come per legge;
-pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, liquidate con CP_1 separato decreto.
Crotone, 25/06/2025
Il giudice del lavoro
Alessia Vilei
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