Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 21.5.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2390/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ada Arnò e Sabrina Terrana,
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Poma e Ludovico Poma,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«1) dichiarare che il nulla deve alla Parte_1 Controparte_1 in forza del titolo azionato in quanto inesistente il rapporto obbligatorio tra le
[...] parti e, pertanto, dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 742/2024 impugnato;
2) in via gradata, dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria avversaria in quanto non conforme alle prescrizioni della normativa vigente in materia;
3) in via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare eccessivi gli importi pretesi e ingiunti;
4) condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese e dei compensi di
[...] giudizio, oltre oneri riflessi CPDEL e IRAP, in luogo di IVA e CPA, atteso che l'ente opponente si è avvalso del patrocinio di avvocati dipendenti interni all'Avvocatura civica».
Per l'opposta:
« (…). Nel merito in via principale: - rigettare tutte le conclusioni formulate da controparte;
- accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo di presa in carico
1
e dalle figlie minori e Controparte_2 Persona_1 Persona_2 affidate al Comune con obbligo di collocamento all'interno di struttura di Parte_1 in virtù di provvedimento del Tribunale per i Controparte_1 minorenni di del 12.09.2023; - per l'effetto confermare l'efficacia definitiva Pt_1 del decreto ingiuntivo n. 742/2024 emesso dal Tribunale di PA in data 03.05.2024; - in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarato insussistente il vincolo obbligatorio tra le parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il danno subito da
[...] in conseguenza della condotta scorretta del Controparte_1 Parte_1 ex artt. 1337 e 1338 c.c. pari ad € 76.985,20 corrispondente alla retta giornaliera prevista dalla Carta dei Servizi per ricovero del nucleo famigliare nel periodo compreso dal 7.10.2023 al 13.09.2024, o altro importo eventualmente quantificato in corso di causa. (…) Con rifusione di spese e competenze di causa del giudizio di opposizione e di ingiunzione».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – In data 12.9.2023, il Tribunale per i minorenni di IN emetteva un provvedimento che conferiva ai servizi sociali del Parte_1 mandato per la collocazione delle minori e
[...] Persona_1 Per_2 presso la struttura educativa di
[...] Controparte_1
PA (individuata dagli stessi s.s., affidatari delle suddette minori a seguito della decadenza della potestà genitoriale paterna e della restrizione di quella materna), unitamente alla madre “se consenziente”. Controparte_2
Il con nota in data 14.9.2023 indirizzata a Parte_1 [...]
chiedeva la “disponibilità all'inserimento” delle Controparte_1 suddette tre persone. Avveniva quindi detto inserimento a decorrere dal mese di settembre 2023, e la struttura inviava al il relativo contratto, ove Pt_1 erano specificati gli importi dovuti, senza ricevere riscontro.
Venivano in seguito emesse nei confronti del stesso la fattura del Pt_1
16.1.2024, dell'importo di € 20.460,00, per rette fino a dicembre 2023, e del 27.2.2024, dell'importo di € 7.129,80, per la retta di gennaio 2024.
Poiché le suddette fatture rimanevano insolute, Controparte_1 chiedeva ed otteneva dall'intestato Tribunale nei confronti del
[...] [...] decreto ingiuntivo per l'importo capitale di € 27.589,80. In punto Parte_1 di diritto, invocava il disposto dell'art. 6 comma 4° della L. 328/2000, a norma del quale: “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”, nonché l'art. 8 comma 9° L.R. Lombardia n. 3/2008 (modificato dalla L.R. 2/2012), secondo il quale “in caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del Comune in cui la persona assistita
2 risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso”. Per quanto concerne l'importo, rilevava che le relative tariffe erano previste dalla "Carta dei Servizi" della medesima struttura.
2. – Presentava opposizione il Rilevava ed Parte_1 eccepiva, in atto di citazione, la mancanza di un contratto scritto, forma richiesta “ad substantiam” per i contratti dei quali è parte una P.A. In proposito, richiamava normative nazionali e regionali in forza delle quali i servizi assistenziali che il Comune non può gestire direttamente devono essere affidati con convenzione scritta, che stabilisce le tariffe applicabili. Inoltre, evocava le disposizioni del T.U.E.L. secondo il quale le spese da parte di un ente locale possono essere effettuate solo in presenza di un impegno contabile regolarmente registrato.
3. – Si costituiva rilevando, in Controparte_1 sintesi, che l'accoglimento del nucleo familiare presso detta struttura era stato disposto dal Tribunale per i Minorenni a seguito di individuazione della struttura stessa da parte dello stesso Comune di Ribadiva quindi Pt_1 come sia la legge stessa (art. 6 comma 4 L. 328/2000, art. 8 comma 9 l.r. Lombardia n. 3/2008, e Legge Regione Sicilia n. 22/86) a stabilire che il Comune di residenza assume gli obblighi economici connessi al ricovero in strutture residenziale ed evidenziava come, a fronte del citato provvedimento del Tribunale per i Minorenni, fosse obbligata ad accogliere il nucleo, anche in quanto la tutela dei minori, soggetti vulnerabili, è garantita a livello costituzionale e internazionale. In via di subordine, chiedeva che lo stesso opponente fosse condannato a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c.
4. – All'esito del deposito delle memorie di trattazione, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 21.5.2025, alla quale il giudice riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
5. – Le eccezioni svolte dall'opponente in merito all'insussistenza di una valida obbligazione di fonte contrattuale sono fondate, dovendo effettivamente i contratti conclusi con le P.A., in forza dei quali queste sono tenute a prestazioni pecuniarie, essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.
Tuttavia, l'opposta ha evidenziato che l'obbligazione ha fonte legale e non contrattuale, e tale rilievo è fondato.
3 In particolare, sono stati evocati – e sono pertinenti - l'art. 6 comma 4° della L. 328/2000, secondo cui “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica” nonché l'art. 8 comma 9° L.R. Lombardia n. 3/2008, nel testo applicabile "ratione temporis", secondo il quale “in caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del Comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso”.
Si è posto il problema se possa ritenersi dimostrata la residenza delle persone interessate presso il Comune di al momento del ricovero presso la Pt_1 struttura.
Per le due minori e tale residenza deve Persona_1 Persona_2 ritenersi pacifica alla luce del fatto stesso che erano state affidate ai servizi sociali di detto Comune e, del resto, il fatto che i provvedimenti in merito al loro inserimento erano stati adottati dal Tribunale per i Minorenni di IN (la cui competenza territoriale è regolata dal criterio della residenza effettiva del minore), esclude ipotesi alternative, con riferimento quantomeno al Comune di inserimento.
Più complessa è la valutazione per la madre di queste, sig.ra CP_2
[...]
Premettendo che la produzione dei certificati anagrafici, effettuata dall'opposta ampiamente oltre il termine di rito, deve ritenersi inammissibile e che, in ogni caso, ciò che conta è la residenza effettiva (si veda, in proposito, Cass. n. 35000/2024), preliminare ad ogni valutazione sul punto è il fatto che il criterio di collegamento di cui alle sopra citate norme appare specificamente riferirsi ai soggetti per i quali si pone l'esigenza dell'inserimento in struttura, soggetti che, nella specie, sono le due minori, e non (anche) la madre, per la quale, d'altra parte, lo stesso Tribunale per i Minorenni aveva previsto il trasferimento nella struttura medesima, unitamente alle figlie, “se consenziente”, non potendola ritenere a ciò obbligata.
Ciò premesso, questo giudice è dell'avviso che, ai fini dell'assunzione degli obblighi di cui trattasi, ciò che rileva nella specie è la residenza delle minori e che, peraltro, gli obblighi stessi si estendono anche al parallelo inserimento del genitore, indipendentemente dalla sua residenza effettiva al momento di tale inserimento.
Secondo l'interpretazione ragionevole e costituzionalmente orientata delle citate disposizioni, il mantenimento dell'unità della coabitazione tra genitori e figli - la cui opportunità nell'interesse superiore dei minori è da presumersi ed emerge comunque dai citati provvedimenti del Tribunale per i Minorenni -
4 porta ad includere nel novero dei soggetti beneficiari della copertura finanziaria del Comune anche i genitori dei minori per i quali si rende necessario l'inserimento in struttura (si intende, quelli che l'Autorità Giudiziaria ritiene idonei alla coabitazione con i figli), i cui oneri, derivanti da tale inserimento, devono in qualche modo ritenersi accessori e strumentali all'esigenza di assistenza per i minori, rispondendo al primario interesse di questi. Obiettivamente, escludere la madre sig.ra dalla Controparte_2 copertura finanziaria di cui trattasi - in quanto non direttamente destinataria della provvidenza di cui trattasi, giustificata esclusivamente dalla tutela degli interessi delle figlie – rischierebbe in concreto di arrecare pregiudizio alla già fragile unità del nucleo famigliare, con grave nocumento per le minori.
In definitiva, la disposizione di cui all'art. 6 comma 4° della L. 328/2000 deve essere interpretata nel senso che ove i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali siano minori, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica non solo per i minori stessi ma anche (indipendentemente dalla residenza di questi) per i genitori, in relazione ai quali, in ragione della necessità di mantenere l'unità del nucleo famigliare, l'autorità Giudiziaria competente abbia previsto come opportuna la coabitazione presso la medesima struttura.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che “nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti territoriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell' del CP_3
d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge 6 novembre 2000, n.328, il Comune deve essere considerato tenuto alla erogazione delle prestazioni di assistenza;
pertanto, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'affidamento di un minore ad una casa famiglia, prevedendo l'accoglienza anche della madre, tale ente locale è obbligato al pagamento delle somme relative alle spese di vitto e alloggio per entrambe” (Cass. n. 19036/2010); vale poi precisare che la sentenza Cass. n. 24655/2016, richiamata dall'opposto a sostegno delle proprie eccezioni, contiene in motivazione, nella parte finale, la specifica indicazione dell'inapplicabilità dei principi ivi sanciti nel caso, quale quello per cui è causa, in cui le prestazioni di assistenza e ricovero sono disposte su “provvedimento del Tribunale per i Minorenni”.
6. – Per quanto riguarda il quantum, le contestazioni dell'opponente appaiono generiche, non essendo indicati gli importi ritenuti congrui, ed, in ogni caso, le tariffe applicate erano state rese pubbliche da Controparte_1
struttura scelta dallo stesso
[...] Pt_1
7. – Per quanto esposto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato, con assorbimento della domanda subordinata dell'opposta.
5 8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici di cui al D.M. n. 55/2014, medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quelle di trattazione/istruttoria e decisionale.
P.q.m.
il Tribunale di PA, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. conferma l'opposto decreto ingiuntivo che, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi di legge;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite, che liquida, per Controparte_1 compenso di difensore, in complessivi € 5.260,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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