Articolo 205 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 204Articolo 206
Versione
31 dicembre 2019
>
Versione
1 settembre 2021
Art. 205. (( (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo).)) (( 1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. ))
Entrata in vigore il 1 settembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente