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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
-dott. Diego Rosario Antonio Pinto -PRESIDENTE
-dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
-dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL.EST.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 7/3/2025, vertente
TRA
- ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Massimo Tesei come da procura in atti;
OPPONENTI
E
- ( ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella La Licata e dall'avv. Michelino Villani come da procura in atti;
OPPOSTI
Contr OGGETTO: opposizione avverso provvedimento sanzionatorio della
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “A) nel merito, in via principale: in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare nullo o annullare o dichiarare inefficace nei confronti del dott. e del dott. il provvedimento Parte_1 Parte_2 sanzionatorio adottato in data 27 settembre 2022, prot. n. 1422632/22, approvato dal Direttorio di con delibera n. 371/2022, ed ogni atto preparatorio, CP_1 presupposto, connesso e/o consequenziale, con ogni conseguente effetto in ordine all'efficacia della sanzione ivi inflitta ai Ricorrenti, dichiarando pertanto non dovute le somme già versate da ciascuno dei Ricorrenti ed ordinandone la restituzione ai Ricorrenti stessi;
B) nel merito, in via subordinata: anche facendo
r.g. n. 1 corretta applicazione dell'art. 11 della Legge n. 689/1981, ridurre per ciascuno dei Ricorrenti l'entità delle sanzioni irrogate con il provvedimento sanzionatorio adottato da in data 27 settembre 2022, prot. n. 1422632/22, al CP_1 minimo edittale o alla diversa misura ritenuta equa e/o proporzionata;
C) in ogni caso: con vittoria di onorari, diritti e spese. In via istruttoria, si articolano i seguenti capitoli di prova orale per testi: 1) “Vero che, con particolare riferimento alle operazioni di investimento in titoli GR, le verbalizzazioni relative alle riunioni del consiglio di amministrazione di IG AN S.p.A. dal 27 maggio 2020 al 10 maggio 2021, come da docc. 13, 15, 17, 25, 27, 30, 31, 33, 35 e 47 che si rammostrano al teste, contengono solamente una sintesi delle più ampie ed approfondite discussioni intercorse ed alle quali Lei ha assistito”; 2) “Vero che, con specifico riferimento alla riunione del consiglio di amministrazione di IG
AN S.p.A. del 27 maggio 2020 a cui Lei ha assistito e relativamente all'operazione GR, il consigliere dott. e/o il consigliere dott. Pt_2 Pt_1 avevano posto le domande e richieste di chiarimenti riportate sub doc. 13-bis che si rammostra al teste”; 3) “Vero che, con specifico riferimento alla riunione del consiglio di amministrazione di IG AN S.p.A. del 9 novembre 2020 a cui Lei ha assistito e relativamente all'operazione GR, il consigliere dott. e/o Pt_2 il consigliere dott. avevano posto la domanda riportata sub doc. 25-bis che si Pt_1 rammostra al teste”; 4) “Vero che, con specifico riferimento alla riunione del consiglio di amministrazione di IG AN S.p.A. del 27 maggio 2020 a cui Lei ha assistito, quanto al quinto punto all'ordine del giorno sub doc. 13 che si rammostra al teste, i consiglieri dott. e dott. si erano astenuti dal voto sia Pt_1 Pt_2 rispetto alla delibera relativa a sia rispetto alla delibera Controparte_3 relativa alle operazioni di acquisto di titoli GR, come peraltro successivamente confermato dal presidente del consiglio di amministrazione di
IG AN S.p.A. e consigliere indipendente, dott. , con Persona_1 dichiarazione riportata nel verbale della riunione consiliare del 9 novembre 2020 sub doc. 25 che si rammostra al teste”. Si indica come teste sui capitoli di prova nn. 1), 2), 3) e 4) l'avv. Filomena Marini, quale segretario delle riunioni del consiglio di amministrazione di IG AN S.p.A. e persona non soggetta al Provvedimento Sanzionatorio”.
Per la resistente: “C H I E D E che codesta ecc.ma Corte d'Appello voglia rigettare il ricorso in opposizione perché del tutto infondato. Con vittoria di spese e compensi”.
IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti e , all'epoca dei Parte_1 Parte_2
fatti amministratori non esecutivi di AN GI SP (già , CP_4
hanno proposto opposizione ex art. 145, IV comma d.lgs. n. 385/1993 contro il provvedimento sanzionatorio del Direttorio della AN n. Controparte_5
1422632/22 del 27/9/2022- con cui è stata loro irrogata la sanzione amministrativa r.g. n. 2 di euro 27.000,00 ciascuno.
Il provvedimento è stato assunto all'esito dell'ispezione condotta fra il
10/12/2020 ed il 26/5/2021, in cui sono state rilevate gravi carenze -in violazione del
Reg. (UE) n. 575/2013, degli artt. 51 e 53 del t.u.b. e della relativa normativa secondaria di cui alla circolare n. 285 del 2013 della con riguardo al Controparte_1
governo, alla gestione ed al controllo dei rischi, tali da compromettere la situazione patrimoniale della banca e quindi da rendere necessaria la messa in liquidazione coatta amministrativa (disposta, su proposta della , con decreto del CP_1
Ministero dell'economia e delle finanze del 22/5/2021).
Le violazioni contestate riguardano l'investimento (fra maggio 2020 e dicembre 2020) in titoli emessi dalla società veicolo (appartenente al Pt_3
gruppo internazionale GR), in relazione ai crediti commerciali di
[...]
Controparte_6
Gli opponenti hanno eccepito il decorso del termine di decadenza per la contestazione e la violazione delle regole procedurali sul piano amministrativo;
nel merito, hanno contestato la sussistenza dell'illecito, in via subordinata invocando la rideterminazione della sanzione.
La ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto. Controparte_7
Previo deposito di note conclusive, la causa -disattese le richieste di prova orale dei ricorrenti- è stata discussa dalle parti, che hanno concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la Corte osserva quanto segue.
I. Con il primo motivo di opposizione, i ricorrenti lamentano la violazione del termine per la contestazione degli addebiti.
La notifica in data 20/9/2021, infatti, è tardiva rispetto al termine di novanta giorni, in quanto gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle violazioni devono ritenersi già acquisiti in data 16/3/2021– in cui è stata inviata una prima raccomandazione della ai fini delle misure per la messa in sicurezza e CP_1 la limitazione dell'operatività alla gestione ordinaria- o, al più tardi, in data
21/5/2021 –in cui è stata proposta la messa in liquidazione coatta di IG AN.
r.g. n. 3 Tale censura è infondata: la chiusura dell'ispezione ha avuto luogo in data
26/5/2021, non potendo ritenersi incongruo (rispetto alla valutazione degli elementi complessivamente raccolti) il successivo lasso di tempo, sino al 15/7/2021, per l'apposizione del visto del Capo del Dipartimento “Vigilanza bancaria e finanziaria”, da cui decorre il termine di decadenza (secondo le “disposizioni sulla
Procedura Sanzionatoria” richiamate dagli stessi ricorrenti).
Tale termine, in ogni caso, risulta nella specie pari a 360 giorni, trattandosi di
“persone fisiche residenti all'estero”.
II. Sempre sul piano “procedurale”, gli opponenti lamentano la “violazione dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie di cui all'art. 145, comma 1-bis, del TUB ed all'art. 24, comma 1, della
Legge n. 262/2005”.
Il procedimento, infatti, non assicura la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie “se si considera che il Servizio RIV –che cura la parte dell'attività istruttoria e formula la proposta di sanzione– è gerarchicamente subordinato al
Direttorio”; inoltre, il procedimento non prevede la possibilità di chiedere l'audizione dinanzi al Direttorio che, altrimenti, avrebbe consentito di “replicare in maniera compiuta e, con ogni probabilità, di convincere l'organo decidente circa la bontà delle proprie eccezioni” .
Anche tale censura è priva di fondamento: gli stessi opponenti si dichiarano consapevoli del contrario orientamento della Suprema Corte- dal quale non vi è
motivo di discostarsi- secondo cui “il procedimento sanzionatorio davanti alla
non viola il diritto di difesa dell'incolpato, atteso che, sebbene l'art. CP_1
24, comma 1, della l. n. 262 del 2005 disponga che i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, è tuttavia esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con
riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di
r.g. n. 4 difesa e del contraddittorio” (Cass. n. 16517/2020).
III. Quanto al merito, si osserva quanto segue.
1. Gli esiti dell'accertamento ed i rilievi svolti a carico dei ricorrenti possono essere riassunti come di seguito.
A) Operatività in titoli “GR”: governo del rischio e adeguatezza patrimoniale.
L'acquisto delle notes, quale operazione estranea all'attività aziendale, veniva approvata sulla base dell'inadeguata valutazione della struttura complessiva dell'investimento e dei connessi profili di rischio, venendo successivamente condotta in maniera non rispondente ai criteri di sana e prudente gestione.
In particolare, l'amministratore delegato, nella seduta del 27/5/2020, chiedeva l'autorizzazione all'acquisto dei titoli fino ad euro 20.000.000,00, sulla scorta della scheda descrittiva dell'operazione che, munita del parere favorevole delle strutture interne, riportava in maniera incompleta le caratteristiche ed i relativi profili di rischio;
infatti: a) non approfondiva la complessa articolazione dello schema operativo e dei flussi di cassa, neppure rilevando la facoltà attribuita a di disporre liberamente, fino al trasferimento a favore della Controparte_6
società veicolo per il successivo rimborso agli investitori, delle giacenze dei conti su cui affluivano i pagamenti dei crediti sottostanti alle notes; b) esplicitava erroneamente la possibilità di applicare, ai fini della stima del rischio assunto con l'investimento, il c.d. look-through approach, il quale permetteva di imputare l'esposizione assunta dalla banca in via frazionata ai singoli debitori ceduti (cioè ai soggettivi passivi dei crediti sottostanti ai titoli) invece che, in monte, alla società emittente ( ; non veniva neanche considerata la necessità di registrare Pt_3
l'esposizione aggiuntiva derivante dalla già ricordata facoltà del titolare dei crediti sottostanti ( di disporre dei flussi di cassa derivanti dagli Controparte_6 incassi (poi rivelatasi all'origine del default delle notes); c) non valutava i tempi e i costi di attivazione delle polizze assicurative poste a copertura dei rischi di mancato incasso dei rimborsi, nonostante le complessità derivanti dal numero dei soggetti coinvolti, dal fatto che questi avessero sede in nazioni diverse (Gran Bretagna,
r.g. n. 5 Australia, Germania e ) e dalla presenza di contratti operanti sotto legislazioni CP_1
diverse da quella italiana;
d) non quantificava i volumi di attività in prospettiva sostenibili in relazione alla contenuta dotazione patrimoniale dell'intermediario.
L'operazione veniva approvata, inoltre, nonostante l'assenza di considerazioni sull'elevata remunerazione degli investimenti (Libor + 4% annuo) a fronte della ridotta rischiosità, connessa (secondo quanto prospettato) alla breve scadenza dei titoli (90 giorni) ed alla presenza delle coperture assicurative.
Nella riunione del 30/7/2020, il CDA accoglieva l'ulteriore proposta dell'amministratore delegato di ampliare ad importo indefinito il plafond operativo sulle notes; la scheda sulla base della quale veniva assunta tale delibera non colmava i limiti dell'analisi precedente (anzi sottolineando il beneficio derivante dagli ulteriori acquisti).
L'investimento nei titoli, quindi, incrementava l'esposizione della banca sino ad euro 172.000.000,00 al 29/10/2020.
Nonostante tale rilevante esposizione –della quale l'organo amministrativo (e di controllo) veniva edotto nelle sedute del 24/9/2020 e comunque del 9/11/2020- non venivano sollevate obiezioni.
Soltanto nella seduta del 9/11/2020, veniva presentato il documento di approfondimento redatto “con l'ausilio di che, pur giustificando CP_8
l'applicazione del metodo look-through, richiamava la necessità, a tal fine, di adottare presidi di monitoraggio costante sullo stato dei crediti sottostanti (poi risultando, per contro, che la conoscenza sull'andamento dell'investimento era limitata alla sola verifica del rimborso dei titoli alla scadenza, senza nessuna visibilità sulle fatture sottostanti); era inoltre tardiva l'acquisizione, in data
11/12/2020, del parere sulla copertura assicurativa della polizza Zurich.
A partire dal marzo del 2021, la banca non riceveva più i pagamenti relativi alle notes GR ancora nel suo portafoglio (pari, per effetto della riduzione nel mentre prescritta da BDI con la segnalazione del 10/12/2020, ad euro
27.800.000,00).
r.g. n. 6 In considerazione delle incerte prospettive di recupero mediante le polizze assicurative, in data 17/5/2021 il CDA deliberava la svalutazione dei titoli per euro
12.800.000,00, pari al 46,05% dell'esposizione complessiva;
tale svalutazione era inferiore a quella di euro 22.000.000,00, suggerita dal gruppo di lavoro interno
(coadiuvato da consulenti esterni), poiché veniva valorizzata l'offerta di acquisto dei titoli al prezzo di euro 15.000.000,00 (nonostante le riserve espresse dagli organi di controllo sulla provenienza dei fondi a sostegno dell'offerta).
B) Operatività GR. Profili prudenziali: grandi rischi.
L'acquisto dei titoli GR determinava il superamento del limite sui cc.dd. grandi rischi.
La banca, infatti, applicava impropriamente l'approccio look-through, sebbene l'investimento non fosse riconducibile allo schema delle cartolarizzazioni o a quello dei fondi di investimento, per i quali soltanto la normativa di settore consente l'applicazione di tale metodo;
l'esposizione, pertanto, veniva impropriamente ripartita sui debitori ceduti, anziché aggregata in capo alla società
( emittente dei titoli. Inoltre, stante la facoltà di Pt_4 Controparte_6
di gestire senza vincoli i flussi di cassa, la banca mancava di rilevare e segnalare la c.d. “esposizione aggiuntiva” nei confronti dello schema di investimento, pari all'importo totale dei titoli.
Pertanto, l'esposizione risultava aver sistematicamente e per importi molto rilevanti violato il c.d. limite dei grandi rischi (attestandosi al 31/12/2020 in euro
130.000.000,00 circa, a fronte di un valore massimo consentito di euro 4,500.000,00
circa).
C) Funzione di Risk management.
L'attività della Funzione “Risk management” non aveva garantito il controllo dei rischi aziendali. In particolare, il Risk manager aveva fornito parere favorevole all'avvio e all'incremento dell'attività di acquisto dei titoli, senza svolgere un'analisi dei profili di rischio e della coerenza con le strategie aziendali;
a tali carenze, aveva contribuito la ridotta dotazione organica dell'unità, a fronte dei numerosi altri r.g. n. 7 compiti assegnati (non sempre propri della funzione).
D) Internal Audit.
La Revisione interna non aveva rilevato l'inadeguato assetto dei controlli interni, con particolare riferimento alla Funzione addetta al risk management, non sottoposta ad approfondimenti nel precedente biennio;
nessun approfondimento era stato condotto, inoltre, sull'acquisto dei titoli GR nonostante la rapidissima crescita dell'esposizione rispetto alle contenute dimensioni aziendali.
2. I ricorrenti affermano, in sintesi, che l'investimento non era estraneo alla mission aziendale, poiché l'investimento era stato presentato come una cartolarizzazione di crediti ed in quanto tale era coerente con il business plan della banca (cioè il factoring); la proposta dell'amministratore delegato, inoltre, appariva completa e coerente nell'illustrazione dell'operazione e, d'altro canto, si fondava sull'analisi dell'Area crediti, supportata dal parere del risk manager.
Nessuna anomalia era quindi configurabile, non essendo riconoscibile la
(parziale) erroneità delle informazioni.
Appariva corretta, almeno in base alle informazioni rese, l'applicazione del look through approach (come da parere tecnico allegato) mentre non era rilevabile il profilo di rischio connesso alla facoltà di libera gestione dell'incasso dei crediti della cedente ( , poiché non menzionato nell'analisi degli organi Controparte_6 tecnici;
per altro verso, il tasso di rendimento dell'investimento si presentava in linea con la redditività media ottenuta dalla banca per le operazioni di factoring.
Quanto alla gestione successiva, l'aumento non era stato rimesso all'amministratore delegato ma rientrava (con i relativi limiti) nelle deleghe e nei regolamenti interni per l'acquisto di strumenti finanziari;
inoltre, l'inerzia del CDA risultava smentita dalla decisione (del 24/9/2020) di acquisire gli opportuni approfondimenti tramite un consulente esterno (sia pure ai diversi fini dell'acquisto diretto dei crediti da;
non emergevano ragioni di Controparte_6
preoccupazione dalle analisi degli organi tecnici sull'operatività dei titoli neppure nella riunione del 9/11/2020, in cui venivano presentati ulteriori documenti;
il parere r.g. n. 8 acquisito, in particolare, confortava l'applicabilità del look thorugh così come il parere confortava l'effettività della copertura assicurativa (in relazione CP_9
alla polizza Zurich).
Sotto altro profilo, essi si erano astenuti dal voto nella delibera di avvio dell'investimento, così come in quelle successive (essendo anzi assente il Pt_2
nella seduta del 20/7/2020), di talché l'approvazione dell'operatività in titoli
GR non era riconducibile alla loro sfera personale;
nonostante l'astensione, inoltre, essi avevano richiesto le informazioni necessarie, come documentato dagli scritti versati in atti (e, in tesi, dalla prova orale articolata).
In ogni caso, infine, non era loro attribuibile l'inadeguatezza delle strutture interne.
Contr
Ciò premesso, i ricorrenti affermano che: a) la on ha dimostrato, come era suo onere, la sussistenza di “segnali di allarmi” o “indici di anomalia” (prima del default dei titoli nel marzo 2021) idonei all'attivazione dei poteri di informazione e di intervento;
b) d'altro canto, non consta l'individuazione di specifiche condotte in base alla qualità dai medesimi rivestita, tanto meno la rilevante incidenza causale agli effetti di cui all'art. 144 ter, I comma lett. a) TUB.
3. In sostanziale conformità alle deduzioni della resistente, tuttavia, appare inconferente il riferimento al factoring ai fini dell'affermazione di coerenza dell'investimento con l'attività praticata dalla banca.
Tale operazione si presentava ben più complessa, a fronte della sua assimilazione (secondo quanto dedotto dagli stessi ricorrenti) alla cartolarizzazione dei crediti (e come almeno indirettamente riconosciuto nella successiva determinazione di acquisizione diretta dei crediti sottostanti).
Soprattutto, per quanto è di immediato interesse, tale complessità non era restituita dalla “scheda descrittiva”, articolata per punti e priva di attestazione sulla verifica diretta della documentazione contrattuale;
la proposta, per altro verso, non era corredata dall'acquisizione di pareri tecnico-legali -nonostante la pluralità di operatori, soggetti a legislazioni straniere e differenti fra di loro- tanto meno con r.g. n. 9 riguardo alle polizze assicurative.
In tale contesto, risulta paradigmatico della superficialità dell'analisi l'omesso rilievo della facoltà di gestione dei flussi di cassa (quale profilo invece essenziale nel funzionamento dell'operazione e) idoneo a configurare il rischio aggiuntivo (derivante dal mancato rimborso dei titoli, pur in assenza di insolvenza dei debitori ceduti) agli effetti di cui all'art. 7 del reg. 1187/2014.
Risulta parimenti priva di indagine -quale circostanza neppure considerata nell'atto introduttivo degli opponenti- l'effettività della copertura assicurativa rispetto alle sue modalità di attivazione, non essendo la banca beneficiaria della polizza (neppure con l'australiana IAG) ma potendo valersi della stessa solo su eventuale delega della società assicurata (quale circostanza poi rivelatasi in concreto ostativa al recupero dei rimborsi).
L'effettività dei profili di rischio, peraltro, non era indagata neanche a fronte dell'elevata remuneratività dell'investimento (insuscettibile di mera assimilazione al factoring), a dispetto della brevità delle scadenze e della presenza delle coperture assicurative (come in seguito riconosciuto dalla stessa Area crediti, con nota del
6/11/2020).
D'altro canto, appariva priva di illustrazione, nei suoi presupposti,
l'applicabilità del look-through, che risultava poi errata.
Infatti, nonostante il parere tecnico di segno contrario (prodotto in giudizio dai ricorrenti) andava considerato che: a) in presenza di una sola classe di titoli e -
correlativamente- in difetto di segmentazione del rischio, l'operazione GR non era riconducibile alla “cartolarizzazione” secondo la nozione di cui agli artt. 267 e
132 reg. 575/2013; b) in ogni caso, quale rilievo assorbente, il controllo era limitato alla verifica del rimborso dei titoli, senza monitoraggio delle esposizioni relative ai crediti sottostanti (secondo quanto peraltro ammesso, in seguito, anche dallo stesso
risk manager).
Quanto alla successiva gestione dell'operazione, l'ampliamento del plafond si fondava su proposta connotata da eguale lacunosità, di talché il rischio assunto r.g. n. 10 dalla banca -colposamente sottostimato in premessa- veniva progressivamente ad aggravarsi (risultando poi tardiva la riduzione dell'esposizione, avviata soltanto in Contr seguito alla segnalazione della stessa n data 21/12/2020).
Nessuna contraria iniziativa, infatti, veniva assunta, neppure a fronte del parere del consulente esterno che subordinava l'applicabilità del look CP_8
through al costante monitoraggio dei crediti sottostanti ai titoli, o a quello sulla copertura assicurativa che, acquisito unicamente sulla polizza Zurich, evidenziava l'effettiva posizione della banca rispetto al beneficiario diretto.
A tali profili, si aggiungono quelli direttamente attinenti alla violazione del limite dei grandi rischi (di cui agli artt. 387 e segg CRR): a) in ragione della scelta del metodo del look through (di cui è dai ricorrenti contestata la non praticabilità -v. sopra- ma) del tutto inidoneo rispetto alla concentrazione dell'esposizione nei confronti della società di emissione dei titoli (in luogo della sua ripartizione fra i debitori ceduti); b) in ragione del rischio aggiuntivo, di cui è stato (pacificamente) omesso il rilievo (limitandosi gli opponenti a sostenere di non essere stati a conoscenza della disciplina negoziale relativa alla disponibilità dei flussi di cassa in capo a . Controparte_6
Constano infine le carenze nel funzionamento dell'Internal audit e nella struttura del risk manager (la cui istruttoria era manifestamente lacunosa), di cui l'organo amministrativo deve garantire l'adeguatezza e funzionalità (sebbene nella specie constasse la ridotta dotazione di personale già dal 2019).
4. Tali rilievi evidenziano la responsabilità degli opponenti, la cui attività è
insuscettibile di svuotamento mediante riduzione alla passiva accettazione delle proposte formulate dall'amministratore delegato.
Appare inconferente la lagnanza di aspecificità della contestazione rispetto alla condotta ascritta a quest'ultimo: la responsabilità dei consiglieri non esecutivi - anche sul piano pubblicistico- si profila in base all'omissione dei loro doveri di informazione e di attivazione per impedire la violazione ed eliminare le conseguenze della stessa.
r.g. n. 11 Va infatti rammentato il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui
“l'obbligo imposto dall'articolo 2381, ultimo comma, del codice civile agli amministratori delle società per azioni di agire in modo informato, pur quando non
siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le
situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza,
dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi
possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”; tali obblighi, inoltre, “si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi,
in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei
soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza”.
In particolare, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie “non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e,
essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei
rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente
esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma
anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue
che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'articolo 2392, comma 2, del codice civile, che concorre a
connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non
intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le
r.g. n. 12 conseguenze dannose” (Cass. n. 15585/2022).
D'altro canto, “anche in presenza di eventuali organi delegati sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e
contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei
servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la
società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l'assenza di segnalazioni da parte
degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno” (Cass. n.
534/2022).
Nella specie, risultano gravi e plurime le violazioni dell'organo di appartenenza dei ricorrenti (tanto più a fronte della non corretta applicazione dell'approccio contabile, della non rilevata disciplina dei flussi di cassa, della carenza nell'effettività delle coperture assicurative, del superamento del limite dei c.d. grandi rischi e della mancata esposizione aggiuntiva -quali fondamentali presidi di settore), in assenza di concreto esercizio dei poteri che connotano la carica gestoria anche in assenza di deleghe.
Peraltro, l'attivazione dei ricorrenti non è affatto inferibile dalla documentazione prodotta, quali meri “appunti” (così dai medesimi definiti) privi di qualsiasi concretezza (v. docc. 13 bis e 25 bis); si tratta, in particolare, delle mail inoltrate dal al che (semmai dando conto dei potenziali rilievi Pt_2 Pt_1 all'operazione) di per sé non dimostrano l'effettiva richiesta di approfondimenti durante le sedute consiliari (non risultanti dai verbali del CDA ed insuscettibili di prova orale).
Tale corrispondenza, in ogni caso, non attesta in alcun modo la fattiva adozione di concrete misure per l'impedimento delle violazioni o l'elisione/riduzione delle relative conseguenze, quale inosservanza perpetrata anche Contr all'indomani della segnalazione di n data 21/12/2020.
Sotto altro profilo, l'astensione dal voto -invocata dai consiglieri (ma contestata anche in fatto rispetto alla delibera del 27/5/2020)- è nella specie r.g. n. 13 riconducibile, come pure dai medesimi evidenziato, al potenziale conflitto di
Contro interessi nell'operazione, essendo essi espressione del socio di maggioranza
(nel contesto, secondo quanto è incontroverso, delle trattative di quest'ultimo con cui era riferibile il gruppo e per esso la stessa CP_11 CP_12 [...]
per la cessione della partecipazione nella banca). CP_6
Tale determinazione, quindi, non costituisce affatto espressione del dissenso e, in ogni caso, non giustifica l'omessa attivazione delle necessarie verifiche e di ogni successiva iniziativa funzionale al contenimento dell'esposizione.
Le violazioni ascritte agli opponenti, peraltro, hanno contribuito all'azzeramento del patrimonio e alla messa in liquidazione della banca, risultandone oggettivamente rilevante l'incidenza.
IV. Con l'ultimo motivo di opposizione, i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione dei criteri per la determinazione della sanzione.
Tuttavia, con riguardo specifico all'astensione dal voto -di cui gli opponenti lamentano l'omessa considerazione rispetto all'eguale sanzione irrogata ad altro consigliere non esecutivo, che ha però votato favorevolmente- si è già rilevato come essa non sia in alcun modo correlata alla valutazione dell'operazione, apparendo pertanto insuscettibile di specifica valorizzazione ai fini del trattamento sanzionatorio.
D'altro canto, risulta del tutto inconferente il raffronto con la posizione degli altri consiglieri, se non rispetto all'amministratore delegato (infatti destinatario di ben altra sanzione secondo quanto documentato in atti).
Quanto alla mancanza di proporzionalità -in tesi derivante dall'assenza di remunerazione per la carica gestoria, di vantaggi o pregiudizi a terzi o conseguenze sistemiche per le violazioni, oltre che dalla mancanza di precedenti contestazioni e dalla prestazione di fattiva collaborazione- va considerato che la sanzione risulta prossima al minimo (essendo la pena edittale compresa fra 5.000,00 e 5.000.000,00 euro), nonostante la rilevata “portata delle violazioni, di eccezionale gravità, che hanno causato rilevanti perdite, determinando l'azzeramento dei fondi propri, alla
r.g. n. 14 base della liquidazione coatta amministrativa della banca”.
Per quanto premesso, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e nei confronti di , contro il
[...] Parte_2 Controparte_7
provvedimento sanzionatorio del Direttorio della prot. n. 1422632 del Controparte_7
27/9/2022, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e , in solido, alla Parte_1 Parte_2
refusione in favore di delle spese, che liquida in euro 9.991,00 per Controparte_7
compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 1/4/2025
Il CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
r.g. n. 15