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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/09/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1850/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 luglio 2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/08/1985, rappresentata e difesa dell'avv. PROCOPIO TERESINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Divorzio – scioglimento matrimonio
Conclusioni:
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1 telematicamente;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1 telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che e anno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Brignano Gera D'Adda, in data 21 ottobre 2006 (anno 2006, atto n. 6, reg. Brignano Gera D'Adda, parte I).
Dalla loro unione sono nate le figlie in data 5.8.2002, e in data 21.8.2012. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 13 giugno 2018, omologato con decreto del TRIBUNALE DI BERGAMO n. 4199/2018 del 27 giugno 2018 (R.G. n. 3624/2018).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, in data 8 luglio 2025, le parti hanno depositato note conclusive congiunte, con le quali hanno dato atto di aver raggiunto l'accordo di seguito riportato:
“-Affidare in via esclusiva al padre, la minore , disponendo la prosecuzione Controparte_1 Per_2 del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del nucleo famigliare anche per stabilire modalità e tempi di visita alla stessa da parte della madre, nelle occasioni in cui la prima farà rientro dalla provincia di lavoro a Cologno al Serio, nel rispetto delle esigenze e volontà della figlia;
-Porre a carico della sig.ra un assegno mensile di euro 100,00 rivalutabili ISTAT per il Pt_1 contributo al mantenimento della figlia che verranno versate entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle
2 spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bergamo delle quali dovrà essere adeguatamente data idonea documentazione giustificativa e preventivamente concordate quelle di importo superiore a euro 100,00;
-Stabilire che l'assegno unico verrà percepito per l'intero dal sig. uale genitore affidatario CP_1 in via esclusiva;
-Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cologno al Serio via XXV aprile n. 33 al sig.
che continuerà a viverci con la figlia minore;
CP_1
-Dare atto che la sig.ra si impegna a cedere la quota di sua proprietà della casa Parte_1 coniugale, sita in Cologno al Serio alla via 25 aprile al sig. previa corresponsione alla data CP_1 del rogito, da effettuarsi entro un mese dalla sentenza di divorzio a cura e spese del sig. di CP_1 euro 9.000,00 e che quest'ultimo continuerà a pagare per l'intero la rata del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile
-Spese legali compensate tra le parti”.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire la tutela del superiore interesse dalla figlia minore, tenuto conto che l'affido esclusivo al padre rappresenta la soluzione più tutelante per la minore nel caso concreto alla luce dell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali in atti (v. relazione Servizi Sociali Solidalia depositata in data 9 maggio 2025 secondo cui “Alla luce di quanto sopra il Servizio ritiene che quanto attualmente stabilito in termini di collocamento e affidamento corrisponda al maggior interesse di . Le dinamiche disfunzionali Per_2 presenti da anni e più volte segnalate non possono modificarsi senza una reale adesione della signora
ai percorsi proposti. Si ritiene dunque che, considerata la mancata adesione da parte della Pt_1 madre, che perdura ormai da anni, non sia possibile individuare ora alcun diritto di visita in capo alla signora ”). Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino Pt_1 idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
n Brignano Gera D'Adda, in data 21 ottobre 2006 (anno 2006, atto n. 6, reg. Brignano CP_1
Gera D'Adda, parte I).
provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“-Affidare in via esclusiva al padre, la minore , disponendo la prosecuzione Controparte_1 Per_2
del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del nucleo famigliare anche per stabilire modalità e tempi di visita alla stessa da parte della madre, nelle occasioni in cui la prima farà rientro dalla provincia di lavoro a Cologno al Serio, nel rispetto delle esigenze e volontà della figlia;
-Porre a carico della sig.ra un assegno mensile di euro 100,00 rivalutabili ISTAT per il Pt_1
contributo al mantenimento della figlia che verranno versate entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bergamo delle quali dovrà essere adeguatamente data idonea documentazione giustificativa e preventivamente concordate quelle di importo superiore a euro 100,00;
-Stabilire che l'assegno unico verrà percepito per l'intero dal sig. uale genitore affidatario CP_1
in via esclusiva;
-Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cologno al Serio via XXV aprile n. 33 al sig.
che continuerà a viverci con la figlia minore;
CP_1
-Dare atto che la sig.ra si impegna a cedere la quota di sua proprietà della casa Parte_1
coniugale, sita in Cologno al Serio alla via 25 aprile al sig. previa corresponsione alla data CP_1
del rogito, da effettuarsi entro un mese dalla sentenza di divorzio a cura e spese del sig. di CP_1 euro 9.000,00 e che quest'ultimo continuerà a pagare per l'intero la rata del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile
-Spese legali compensate tra le parti”;
dispone la prosecuzione dell'intervento dei Servizi Sociali del territorio affinché mantengano la presa in carico dell'intero nucleo famigliare e proseguano con lo svolgimento di un'effettiva e marcata attività di monitoraggio, realizzando tutti gli interventi ritenuti necessari, o anche solo opportuni, a tutela della minore;
compensa tra le parti le spese di lite.
4 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
Brignano Gera D'Adda, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché ai
Servizi Sociali (SOLIDALIA).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 luglio 2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/08/1985, rappresentata e difesa dell'avv. PROCOPIO TERESINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Divorzio – scioglimento matrimonio
Conclusioni:
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1 telematicamente;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1 telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che e anno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Brignano Gera D'Adda, in data 21 ottobre 2006 (anno 2006, atto n. 6, reg. Brignano Gera D'Adda, parte I).
Dalla loro unione sono nate le figlie in data 5.8.2002, e in data 21.8.2012. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 13 giugno 2018, omologato con decreto del TRIBUNALE DI BERGAMO n. 4199/2018 del 27 giugno 2018 (R.G. n. 3624/2018).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, in data 8 luglio 2025, le parti hanno depositato note conclusive congiunte, con le quali hanno dato atto di aver raggiunto l'accordo di seguito riportato:
“-Affidare in via esclusiva al padre, la minore , disponendo la prosecuzione Controparte_1 Per_2 del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del nucleo famigliare anche per stabilire modalità e tempi di visita alla stessa da parte della madre, nelle occasioni in cui la prima farà rientro dalla provincia di lavoro a Cologno al Serio, nel rispetto delle esigenze e volontà della figlia;
-Porre a carico della sig.ra un assegno mensile di euro 100,00 rivalutabili ISTAT per il Pt_1 contributo al mantenimento della figlia che verranno versate entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle
2 spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bergamo delle quali dovrà essere adeguatamente data idonea documentazione giustificativa e preventivamente concordate quelle di importo superiore a euro 100,00;
-Stabilire che l'assegno unico verrà percepito per l'intero dal sig. uale genitore affidatario CP_1 in via esclusiva;
-Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cologno al Serio via XXV aprile n. 33 al sig.
che continuerà a viverci con la figlia minore;
CP_1
-Dare atto che la sig.ra si impegna a cedere la quota di sua proprietà della casa Parte_1 coniugale, sita in Cologno al Serio alla via 25 aprile al sig. previa corresponsione alla data CP_1 del rogito, da effettuarsi entro un mese dalla sentenza di divorzio a cura e spese del sig. di CP_1 euro 9.000,00 e che quest'ultimo continuerà a pagare per l'intero la rata del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile
-Spese legali compensate tra le parti”.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire la tutela del superiore interesse dalla figlia minore, tenuto conto che l'affido esclusivo al padre rappresenta la soluzione più tutelante per la minore nel caso concreto alla luce dell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali in atti (v. relazione Servizi Sociali Solidalia depositata in data 9 maggio 2025 secondo cui “Alla luce di quanto sopra il Servizio ritiene che quanto attualmente stabilito in termini di collocamento e affidamento corrisponda al maggior interesse di . Le dinamiche disfunzionali Per_2 presenti da anni e più volte segnalate non possono modificarsi senza una reale adesione della signora
ai percorsi proposti. Si ritiene dunque che, considerata la mancata adesione da parte della Pt_1 madre, che perdura ormai da anni, non sia possibile individuare ora alcun diritto di visita in capo alla signora ”). Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino Pt_1 idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
n Brignano Gera D'Adda, in data 21 ottobre 2006 (anno 2006, atto n. 6, reg. Brignano CP_1
Gera D'Adda, parte I).
provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“-Affidare in via esclusiva al padre, la minore , disponendo la prosecuzione Controparte_1 Per_2
del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del nucleo famigliare anche per stabilire modalità e tempi di visita alla stessa da parte della madre, nelle occasioni in cui la prima farà rientro dalla provincia di lavoro a Cologno al Serio, nel rispetto delle esigenze e volontà della figlia;
-Porre a carico della sig.ra un assegno mensile di euro 100,00 rivalutabili ISTAT per il Pt_1
contributo al mantenimento della figlia che verranno versate entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bergamo delle quali dovrà essere adeguatamente data idonea documentazione giustificativa e preventivamente concordate quelle di importo superiore a euro 100,00;
-Stabilire che l'assegno unico verrà percepito per l'intero dal sig. uale genitore affidatario CP_1
in via esclusiva;
-Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cologno al Serio via XXV aprile n. 33 al sig.
che continuerà a viverci con la figlia minore;
CP_1
-Dare atto che la sig.ra si impegna a cedere la quota di sua proprietà della casa Parte_1
coniugale, sita in Cologno al Serio alla via 25 aprile al sig. previa corresponsione alla data CP_1
del rogito, da effettuarsi entro un mese dalla sentenza di divorzio a cura e spese del sig. di CP_1 euro 9.000,00 e che quest'ultimo continuerà a pagare per l'intero la rata del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile
-Spese legali compensate tra le parti”;
dispone la prosecuzione dell'intervento dei Servizi Sociali del territorio affinché mantengano la presa in carico dell'intero nucleo famigliare e proseguano con lo svolgimento di un'effettiva e marcata attività di monitoraggio, realizzando tutti gli interventi ritenuti necessari, o anche solo opportuni, a tutela della minore;
compensa tra le parti le spese di lite.
4 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
Brignano Gera D'Adda, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché ai
Servizi Sociali (SOLIDALIA).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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