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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza dell'11 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 467/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] l'[...], residente in [...]
Bottiglieri, n. 34, cod. fisc. , nato a C.F._1 Parte_2
Salerno il 31 marzo 1949 ed ivi residente, alla via C. Liberti, n. 3, cod. fisc.
, , nata a [...] il 31 ottobre C.F._2 Parte_3
1971 ed ivi residente, via C. Liberti, n. 3, cod. fisc. , rappresentati C.F._3
e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Livia Sabatino, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in San Cipriano Picentino, alla via A. Amato,
n. 15/L; appellanti
E
1. “ (GIA' “ ), con sede Parte_4 CP_1 legale in San Donato Milanese, alla via dell'Unione Europea, n.
6-6B, cod. fisc. e p. iva
, in persona del suo procuratore speciale, dott. quale P.IVA_1 Parte_5 mandataria della , con sede legale in Roma, alla via Curtatone, n. Parte_6
3, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla P.IVA_2
1 comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Milano, alla via Correggio, n. 43; appellata
2. “ , con sede legale in piazza Parte_7 Pt_6
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3 appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4432/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “1) accogliere il presente gravame riformando la sentenza n. 4432/2024 - Repert. n. 4784/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno in data 18.9.2024, pubblicata il 24.9.2024, non notificata, nella causa iscritta al n.
7351/2021 R.G., e per l'effetto: - accertare e dichiarare i contratti di mutuo oggetto della presente azione inefficaci ai fini esecutivi per la intervenuta violazione dell'art. 474 c.p.c.
(mancata traditio delle somme finanziate) e violazione dell'art. 38 TUB (limite di finanziabilità); - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assoluta nullità e/o annullabilità parziale del contratto di mutuo/credito fondiario oggetto della presente citazione per la violazione degli obblighi informativi ex art. 117 TUB nonché della normativa antiusura ex legge 108/96 e, per gli effetti, operare l'esatto dare e avere tra le parti previa rideterminazione del piano di ammortamento ex art. 1815 comma 2 cc (nessun interesse è dovuto) e/o comma 7 lettera a) art. 117 TUB, determinando il saldo a favore di parte attrice per i pagamenti effettuati alla data della presente citazione;
- accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi per la mancata precisazione delle modalità di calcolo del piano di rimborso del mutuo (cd alla francese e/o italiano) in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, ex art. 116 e ss TUB per come legalmente rappresentato in narrativa;
- accertare e dichiarare in ogni caso la invalidità del contratto di mutuo per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Delibera CICR del 9 febbraio 2000;
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda
2 ed eccezione proposta da parte appellante e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza emessa in data 24/09/2024 dal Tribunale di Salerno n. 4432/2024 (R.G. n.
7351/2021 - Rep. n. 4784/2024). Nel merito in via subordinata: - nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno n. 4432/2025, non dovesse trovare conferma, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto. … Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022 …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4432/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della con atto di citazione notificato il Parte_7
25 settembre 2021, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dagli attori per sentir dichiarare l'inefficacia dei contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del
17 novembre 2003 quali titoli esecutivi a causa del difetto del requisito della traditio rei e del superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 d.lgs. n. 385/1993 nonché la loro nullità parziale per violazione della normativa antiusura e degli obblighi informativi di cui agli artt. 116 e segg. d.lgs. n. 385/1993 e, in particolare, per la mancata precisazione delle modalità di calcolo dei piani di ammortamento;
2) condannava gli attori alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello l' e i con atto di Parte_1 Pt_2 citazione notificato il 24 marzo 2025 alla e alla Parte_7
, intervenuta in primo grado per il tramite della quale Parte_6 CP_1 cessionaria dei crediti controversi, ex art. 111, comma 3, c.p.c., formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i tassi effettivi globali dei contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del 17 novembre
2003 erano usurari, giacché, ai fini della loro determinazione, doveva essere compresa anche la commissione di estinzione anticipata, quale ulteriore costo collegato all'erogazione del credito;
2) il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che il sistema dell'ammortamento “alla francese” non comportava la produzione di interessi anatocistici;
in realtà, nel caso in esame, tale sistema di ammortamento, sviluppato secondo il regime della capitalizzazione composta, mai pattuito dai mutuatari, aveva generato un esborso di interessi corrispettivi notevolmente superiore a quello derivante dall'applicazione del regime della capitalizzazione semplice;
la mancata indicazione, nei
3 contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del 17 novembre 2003, del regime di capitalizzazione utilizzato nell'elaborazione del piano di ammortamento comportava l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso degli interessi corrispettivi e, di conseguenza, l'applicazione costi occulti;
3) il Tribunale di Salerno aveva rigettato la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare l'esatto rapporto del dare-avere tra le parti senza fornire alcuna motivazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 settembre 2025, la
(già ), quale mandataria della Parte_4 CP_1 [...]
, eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per Parte_6 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata, la
[...]
è rimasta contumace, è stata decisa all'odierna udienza Parte_7 ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla “
[...]
, quale mandataria della , in ordine Parte_4 Parte_6 all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dall' e dai consta sia di una parte volitivo- Parte_1 Pt_2 censoria, diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
4 Ciò posto, in ordine al primo motivo, con il quale l' e i eccepiscono Parte_1 Pt_2
l'usurarietà dei contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del 17 novembre
2003 e, dunque, la violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, occorre osservare che il tasso effettivo globale (o costo complessivo) di un finanziamento non può giammai essere determinato mediante il cumulo tra il tasso degli interessi corrispettivi e la commissione di estinzione anticipata, giacché si è in presenza di voci ontologicamente disomogenee, applicabili in casi distinti e alternativi, avendo i primi carattere remunerativo del capitale erogato e la seconda la funzione di indennizzare l'istituto bancario dei costi collegati al preventivo rimborso del credito e, comunque, del mancato guadagno laddove il cliente intenda avvalersi di tale facoltà.
La commissione di estinzione anticipata, essendo applicabile soltanto nelle ipotesi in cui il mutuatario eserciti il diritto di provocare la cessazione del rapporto bancario prima del termine di scadenza, non costituisce, a differenza degli interessi corrispettivi, una forma di remunerazione collegata all'erogazione del credito, ma consiste nella prestazione dovuta dal cliente per effetto di una clausola penale finalizzata, a norma dell'art. 1382 cod. civ., alla preventiva liquidazione del danno che l'istituto bancario subisce per la perdita dei ricavi previsti al momento della concessione del prestito, con la conseguenza che non può integrare una componente da computare per la determinazione del tasso effettivo globale della singola operazione di finanziamento.
Pertanto, l'impossibilità di sommare la commissione di estinzione anticipata al tasso degli interessi corrispettivi e alle altre spese collegate all'erogazione del credito, id est ai dati rilevanti ai fini dell'individuazione del tasso effettivo globale del mutuo, discende, da un lato, dalla necessità di comparare grandezze omogenee e, quindi, di utilizzare gli stessi criteri impiegati dalla Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio e, dall'altro, dalla diversità della funzione e dei presupposti di tale penale contrattuale, onere accidentale ed eventuale, rispetto agli interessi corrispettivi ed agli altri costi connessi alla concessione del finanziamento, non potendosi prospettare la sua natura usuraria sulla base di una scelta unilateralmente compiuta dal mutuatario dopo la stipulazione del contratto e dell'improprio accorpamento di parametri economici rispondenti a finalità completamente eterogenee.
In sostanza, la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato del mutuatario costituisce un onere meramente potenziale, giacché non dovuto per effetto della conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi alla sua discrezionalità valutativa, con la conseguenza che non è direttamente collegata all'erogazione del
5 finanziamento, assumendo rilevanza soltanto nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'originario andamento concordato dalle parti.
Del resto, sotto il profilo strettamente testuale, l'art. 644, comma 1, cod. pen., prevede una diretta correlazione tra gli interessi o i vantaggi usurari conseguibili dall'accipiens con la prestazione da quest'ultimo effettuata in termini di dazione di denaro o di altre utilità.
Il collegamento che il legislatore pone tra le prestazioni rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens con l'utilizzazione del termine “corrispettivo” dimostra, in maniera evidente, che il pagamento di natura usuraria deve trovare causa e relazione immediata con quanto elargito dal prestatore del denaro.
Ne deriva, quale ineludibile corollario logico-giuridico, che le clausole penali, per la loro funzione sanzionatoria, desumibile dagli artt. 1382 e segg. cod. civ., non possono essere considerate, ex se, come parte di quel corrispettivo che può assumere carattere di illiceità ai sensi dell'art. 644, comma 3, cod. pen., giacché, sotto il profilo giuridico, l'obbligazione dalle medesime scaturente non si configura quale remunerazione dell'erogazione del credito, ma come un effetto derivante dalla diversa causa dell'inadempimento, a meno che, con la loro pattuizione, le parti non abbiano dissimulato il pagamento di altri vantaggi usurari attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr., ex ceteris, Cass. Pen. 25 ottobre 2012, n. 5683; Cass. Pen. 13 febbraio 2018, n. 29010).
In definitiva, la commissione di anticipata estinzione, quale clausola penale di recesso pattuita, da un lato, per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata ove ne ravvisi l'opportunità e la convenienza e, dall'altro, per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di ottenere dal contratto, non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso effettivo globale del finanziamento, per non essere collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nei pagamenti, sicché si è di fronte non ad una remunerazione dipendente dal protrarsi del tempo di utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma, di contro, ad una controprestazione concordata per sciogliere, in via preventiva, l'obbligo restitutorio assunto (cfr. Cass. 7 marzo 2022, n. 7352; Cass. ord. 1 agosto 2022, n. 23866;
Cass. ord. 29 dicembre 2023, n. 36404).
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l'Imperatore e i Pt_2 lamentano la violazione del divieto dell'anatocismo e l'omessa indicazione, nei contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del 17 novembre 2003, del regime finanziario della capitalizzazione degli interessi corrispettivi.
6 Ed invero, il sistema di ammortamento progressivo o “alla francese”, caratterizzato da rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile) con quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta.
Ne deriva che tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, un'indebita capitalizzazione degli interessi, dal momento che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, nel piano di ammortamento “alla francese”, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte della quota è destinata a ridurre il capitale.
L'anatocismo, invero, sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, nel determinare la rata periodica richiesta al mutuatario, applichi il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel lasso temporale considerato per l'addebito della rata in scadenza.
Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., né, tanto meno, ove la modalità di ammortamento “alla francese”
e il correlativo regime di capitalizzazione non siano stati espressamente indicati nel corpo del regolamento negoziale, degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. e dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, sotto il profilo dell'imputazione di interessi corrispettivi in misura diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti e, dunque, dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto nonché dell'inosservanza della disciplina normativa in tema di trasparenza delle condizioni giuridico-economiche delle operazioni creditizie e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti (cfr. Cass., Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130; Cass. ord. 17 gennaio 2025, n.
1167; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7382).
In definitiva, l'adozione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., non generando a carico del mutuatario costi maggiori di quelli convenuti, e, in ogni caso, la mancata enunciazione
7 di tale meccanismo di graduale ripianamento del debito e del regime finanziario di calcolo degli interessi non inficia la determinatezza dell'oggetto del contratto, ove siano stati inequivocabilmente indicati l'importo erogato, la durata del finanziamento, il numero delle rate, la periodicità del loro rimborso, il tasso annuo nominale e gli altri oneri economici dell'operazione creditizia.
Parimenti, non derivando dal piano di ammortamento “alla francese” la produzione di interessi superiori a quelli pattuiti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo della sua applicazione non genera costi occulti e ulteriori rispetto a quelli espressamente convenuti, con l'evidente conseguenza che non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993.
La circostanza che l'ammortamento alla “francese” risulti più oneroso di altre modalità di restituzione del mutuo, come quella “all'italiana”, non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né dall'applicazione di maggiori voci di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, ma costituisce la fisiologica conseguenza della scelta concordata dalle parti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile), caratterizzate da quote di capitale in progressivo aumento, e non decrescenti, in cui le quote di capitale, essendo di eguale ammontare, ne comportano un più veloce abbattimento, con l'effetto di contenere la produzione degli interessi e, quindi, la spesa complessiva del finanziamento.
Alteris verbis, la maggiore gravosità economica del finanziamento scaturisce non dalla formazione di interessi su interessi, vale a dire dal calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi, né su interessi scaduti, propriamente anatocistici, ma dal dato oggettivo che nel piano di ammortamento “alla francese” il rimborso del capitale è ritardato per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, meccanismo che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario ed in favore del mutuante in ragione del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente della somma di denaro erogata.
Nella fattispecie de qua agitur, i contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del
17 novembre 2003 contenevano l'esatta indicazione delle somme erogate (lire
290.000.000 ed euro 61.000,00), della durata dei finanziamenti (quindici anni e dieci anni), del numero (sessanta e quaranta) e della periodicità (trimestrale) delle rate, del loro costante ammontare (lire 7.767.374 ed euro 2.007,55), dei tassi di interesse nominale annuo (6,84% e 5,66%), dei tassi moratori annui (pari al tasso convenzionale maggiorato
8 di 2,58 punti e al 6,225%), risultando corredati, tra l'altro, dai piani di ammortamento, espressamente rubricati “alla francese”, con i quali erano stati sviluppati i percorsi di rimborso dei capitali sulla base dei tassi di interesse concordati, sicché, oltre a non generare alcun effetto anatocistico, documentavano la sussistenza di obbligazioni di pagamento determinate e determinabili e fornivano all'Imperatore e ai in Pt_2 maniera oltremodo lineare, tutti gli elementi informativi necessari per comprendere i costi effettivi delle operazioni creditizie e valutarne la convenienza rispetto alle soluzioni alternative offerte dal mercato.
Infondato, infine, è il terzo motivo di gravame, con il quale viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio senza fornire alcuna motivazione.
In realtà, la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di avvalersene e potendo la motivazione del suo eventuale diniego essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr., ex plurimis, Cass. 5 luglio 2007, n. 15219;
Cass. ord. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. ord. 4 luglio 2024, n. 18299).
Il Tribunale di Salerno, nel ritenere infondate, sotto il profilo giuridico, le contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla legittimità dell'ammortamento “alla francese” e dei tassi effettivi globali dei contratti mutui fondiari in esame, ha implicitamente enunciato le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, risultando oltremodo evidente che l'accertamento peritale diretto a determinare il credito vantato dalla alla luce di quelle doglianze non Parte_7 veniva disposto proprio a causa della ritenuta insussistenza della violazione del generale divieto dell'anatocismo e del limite stabilito dall'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 e, dunque, della sua assoluta irrilevanza ai fini decisionali.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull' e sui e si Parte_1 Pt_2 liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità dei crediti in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
, quale mandataria della , in Parte_4 Parte_6 complessivi euro 6.600,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
9 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
4432/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 24 marzo 2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , e , in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 solidale, alla refusione, in favore della , quale Parte_4 mandataria della , delle spese del secondo grado del giudizio, Parte_6 che si liquidano in complessivi euro 6.600,00 per compenso difensivo, di cui euro
2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , e Parte_1 Parte_2
Parte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza dell'11 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 467/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] l'[...], residente in [...]
Bottiglieri, n. 34, cod. fisc. , nato a C.F._1 Parte_2
Salerno il 31 marzo 1949 ed ivi residente, alla via C. Liberti, n. 3, cod. fisc.
, , nata a [...] il 31 ottobre C.F._2 Parte_3
1971 ed ivi residente, via C. Liberti, n. 3, cod. fisc. , rappresentati C.F._3
e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Livia Sabatino, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in San Cipriano Picentino, alla via A. Amato,
n. 15/L; appellanti
E
1. “ (GIA' “ ), con sede Parte_4 CP_1 legale in San Donato Milanese, alla via dell'Unione Europea, n.
6-6B, cod. fisc. e p. iva
, in persona del suo procuratore speciale, dott. quale P.IVA_1 Parte_5 mandataria della , con sede legale in Roma, alla via Curtatone, n. Parte_6
3, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla P.IVA_2
1 comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Milano, alla via Correggio, n. 43; appellata
2. “ , con sede legale in piazza Parte_7 Pt_6
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3 appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4432/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “1) accogliere il presente gravame riformando la sentenza n. 4432/2024 - Repert. n. 4784/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno in data 18.9.2024, pubblicata il 24.9.2024, non notificata, nella causa iscritta al n.
7351/2021 R.G., e per l'effetto: - accertare e dichiarare i contratti di mutuo oggetto della presente azione inefficaci ai fini esecutivi per la intervenuta violazione dell'art. 474 c.p.c.
(mancata traditio delle somme finanziate) e violazione dell'art. 38 TUB (limite di finanziabilità); - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assoluta nullità e/o annullabilità parziale del contratto di mutuo/credito fondiario oggetto della presente citazione per la violazione degli obblighi informativi ex art. 117 TUB nonché della normativa antiusura ex legge 108/96 e, per gli effetti, operare l'esatto dare e avere tra le parti previa rideterminazione del piano di ammortamento ex art. 1815 comma 2 cc (nessun interesse è dovuto) e/o comma 7 lettera a) art. 117 TUB, determinando il saldo a favore di parte attrice per i pagamenti effettuati alla data della presente citazione;
- accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi per la mancata precisazione delle modalità di calcolo del piano di rimborso del mutuo (cd alla francese e/o italiano) in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, ex art. 116 e ss TUB per come legalmente rappresentato in narrativa;
- accertare e dichiarare in ogni caso la invalidità del contratto di mutuo per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Delibera CICR del 9 febbraio 2000;
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda
2 ed eccezione proposta da parte appellante e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza emessa in data 24/09/2024 dal Tribunale di Salerno n. 4432/2024 (R.G. n.
7351/2021 - Rep. n. 4784/2024). Nel merito in via subordinata: - nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno n. 4432/2025, non dovesse trovare conferma, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto. … Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022 …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4432/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della con atto di citazione notificato il Parte_7
25 settembre 2021, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dagli attori per sentir dichiarare l'inefficacia dei contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del
17 novembre 2003 quali titoli esecutivi a causa del difetto del requisito della traditio rei e del superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 d.lgs. n. 385/1993 nonché la loro nullità parziale per violazione della normativa antiusura e degli obblighi informativi di cui agli artt. 116 e segg. d.lgs. n. 385/1993 e, in particolare, per la mancata precisazione delle modalità di calcolo dei piani di ammortamento;
2) condannava gli attori alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello l' e i con atto di Parte_1 Pt_2 citazione notificato il 24 marzo 2025 alla e alla Parte_7
, intervenuta in primo grado per il tramite della quale Parte_6 CP_1 cessionaria dei crediti controversi, ex art. 111, comma 3, c.p.c., formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i tassi effettivi globali dei contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del 17 novembre
2003 erano usurari, giacché, ai fini della loro determinazione, doveva essere compresa anche la commissione di estinzione anticipata, quale ulteriore costo collegato all'erogazione del credito;
2) il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che il sistema dell'ammortamento “alla francese” non comportava la produzione di interessi anatocistici;
in realtà, nel caso in esame, tale sistema di ammortamento, sviluppato secondo il regime della capitalizzazione composta, mai pattuito dai mutuatari, aveva generato un esborso di interessi corrispettivi notevolmente superiore a quello derivante dall'applicazione del regime della capitalizzazione semplice;
la mancata indicazione, nei
3 contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del 17 novembre 2003, del regime di capitalizzazione utilizzato nell'elaborazione del piano di ammortamento comportava l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso degli interessi corrispettivi e, di conseguenza, l'applicazione costi occulti;
3) il Tribunale di Salerno aveva rigettato la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare l'esatto rapporto del dare-avere tra le parti senza fornire alcuna motivazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 settembre 2025, la
(già ), quale mandataria della Parte_4 CP_1 [...]
, eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per Parte_6 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata, la
[...]
è rimasta contumace, è stata decisa all'odierna udienza Parte_7 ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla “
[...]
, quale mandataria della , in ordine Parte_4 Parte_6 all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dall' e dai consta sia di una parte volitivo- Parte_1 Pt_2 censoria, diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
4 Ciò posto, in ordine al primo motivo, con il quale l' e i eccepiscono Parte_1 Pt_2
l'usurarietà dei contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del 17 novembre
2003 e, dunque, la violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, occorre osservare che il tasso effettivo globale (o costo complessivo) di un finanziamento non può giammai essere determinato mediante il cumulo tra il tasso degli interessi corrispettivi e la commissione di estinzione anticipata, giacché si è in presenza di voci ontologicamente disomogenee, applicabili in casi distinti e alternativi, avendo i primi carattere remunerativo del capitale erogato e la seconda la funzione di indennizzare l'istituto bancario dei costi collegati al preventivo rimborso del credito e, comunque, del mancato guadagno laddove il cliente intenda avvalersi di tale facoltà.
La commissione di estinzione anticipata, essendo applicabile soltanto nelle ipotesi in cui il mutuatario eserciti il diritto di provocare la cessazione del rapporto bancario prima del termine di scadenza, non costituisce, a differenza degli interessi corrispettivi, una forma di remunerazione collegata all'erogazione del credito, ma consiste nella prestazione dovuta dal cliente per effetto di una clausola penale finalizzata, a norma dell'art. 1382 cod. civ., alla preventiva liquidazione del danno che l'istituto bancario subisce per la perdita dei ricavi previsti al momento della concessione del prestito, con la conseguenza che non può integrare una componente da computare per la determinazione del tasso effettivo globale della singola operazione di finanziamento.
Pertanto, l'impossibilità di sommare la commissione di estinzione anticipata al tasso degli interessi corrispettivi e alle altre spese collegate all'erogazione del credito, id est ai dati rilevanti ai fini dell'individuazione del tasso effettivo globale del mutuo, discende, da un lato, dalla necessità di comparare grandezze omogenee e, quindi, di utilizzare gli stessi criteri impiegati dalla Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio e, dall'altro, dalla diversità della funzione e dei presupposti di tale penale contrattuale, onere accidentale ed eventuale, rispetto agli interessi corrispettivi ed agli altri costi connessi alla concessione del finanziamento, non potendosi prospettare la sua natura usuraria sulla base di una scelta unilateralmente compiuta dal mutuatario dopo la stipulazione del contratto e dell'improprio accorpamento di parametri economici rispondenti a finalità completamente eterogenee.
In sostanza, la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato del mutuatario costituisce un onere meramente potenziale, giacché non dovuto per effetto della conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi alla sua discrezionalità valutativa, con la conseguenza che non è direttamente collegata all'erogazione del
5 finanziamento, assumendo rilevanza soltanto nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'originario andamento concordato dalle parti.
Del resto, sotto il profilo strettamente testuale, l'art. 644, comma 1, cod. pen., prevede una diretta correlazione tra gli interessi o i vantaggi usurari conseguibili dall'accipiens con la prestazione da quest'ultimo effettuata in termini di dazione di denaro o di altre utilità.
Il collegamento che il legislatore pone tra le prestazioni rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens con l'utilizzazione del termine “corrispettivo” dimostra, in maniera evidente, che il pagamento di natura usuraria deve trovare causa e relazione immediata con quanto elargito dal prestatore del denaro.
Ne deriva, quale ineludibile corollario logico-giuridico, che le clausole penali, per la loro funzione sanzionatoria, desumibile dagli artt. 1382 e segg. cod. civ., non possono essere considerate, ex se, come parte di quel corrispettivo che può assumere carattere di illiceità ai sensi dell'art. 644, comma 3, cod. pen., giacché, sotto il profilo giuridico, l'obbligazione dalle medesime scaturente non si configura quale remunerazione dell'erogazione del credito, ma come un effetto derivante dalla diversa causa dell'inadempimento, a meno che, con la loro pattuizione, le parti non abbiano dissimulato il pagamento di altri vantaggi usurari attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr., ex ceteris, Cass. Pen. 25 ottobre 2012, n. 5683; Cass. Pen. 13 febbraio 2018, n. 29010).
In definitiva, la commissione di anticipata estinzione, quale clausola penale di recesso pattuita, da un lato, per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata ove ne ravvisi l'opportunità e la convenienza e, dall'altro, per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di ottenere dal contratto, non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso effettivo globale del finanziamento, per non essere collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nei pagamenti, sicché si è di fronte non ad una remunerazione dipendente dal protrarsi del tempo di utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma, di contro, ad una controprestazione concordata per sciogliere, in via preventiva, l'obbligo restitutorio assunto (cfr. Cass. 7 marzo 2022, n. 7352; Cass. ord. 1 agosto 2022, n. 23866;
Cass. ord. 29 dicembre 2023, n. 36404).
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l'Imperatore e i Pt_2 lamentano la violazione del divieto dell'anatocismo e l'omessa indicazione, nei contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del 17 novembre 2003, del regime finanziario della capitalizzazione degli interessi corrispettivi.
6 Ed invero, il sistema di ammortamento progressivo o “alla francese”, caratterizzato da rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile) con quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta.
Ne deriva che tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, un'indebita capitalizzazione degli interessi, dal momento che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, nel piano di ammortamento “alla francese”, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte della quota è destinata a ridurre il capitale.
L'anatocismo, invero, sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, nel determinare la rata periodica richiesta al mutuatario, applichi il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel lasso temporale considerato per l'addebito della rata in scadenza.
Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., né, tanto meno, ove la modalità di ammortamento “alla francese”
e il correlativo regime di capitalizzazione non siano stati espressamente indicati nel corpo del regolamento negoziale, degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. e dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, sotto il profilo dell'imputazione di interessi corrispettivi in misura diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti e, dunque, dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto nonché dell'inosservanza della disciplina normativa in tema di trasparenza delle condizioni giuridico-economiche delle operazioni creditizie e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti (cfr. Cass., Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130; Cass. ord. 17 gennaio 2025, n.
1167; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7382).
In definitiva, l'adozione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., non generando a carico del mutuatario costi maggiori di quelli convenuti, e, in ogni caso, la mancata enunciazione
7 di tale meccanismo di graduale ripianamento del debito e del regime finanziario di calcolo degli interessi non inficia la determinatezza dell'oggetto del contratto, ove siano stati inequivocabilmente indicati l'importo erogato, la durata del finanziamento, il numero delle rate, la periodicità del loro rimborso, il tasso annuo nominale e gli altri oneri economici dell'operazione creditizia.
Parimenti, non derivando dal piano di ammortamento “alla francese” la produzione di interessi superiori a quelli pattuiti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo della sua applicazione non genera costi occulti e ulteriori rispetto a quelli espressamente convenuti, con l'evidente conseguenza che non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993.
La circostanza che l'ammortamento alla “francese” risulti più oneroso di altre modalità di restituzione del mutuo, come quella “all'italiana”, non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né dall'applicazione di maggiori voci di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, ma costituisce la fisiologica conseguenza della scelta concordata dalle parti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile), caratterizzate da quote di capitale in progressivo aumento, e non decrescenti, in cui le quote di capitale, essendo di eguale ammontare, ne comportano un più veloce abbattimento, con l'effetto di contenere la produzione degli interessi e, quindi, la spesa complessiva del finanziamento.
Alteris verbis, la maggiore gravosità economica del finanziamento scaturisce non dalla formazione di interessi su interessi, vale a dire dal calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi, né su interessi scaduti, propriamente anatocistici, ma dal dato oggettivo che nel piano di ammortamento “alla francese” il rimborso del capitale è ritardato per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, meccanismo che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario ed in favore del mutuante in ragione del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente della somma di denaro erogata.
Nella fattispecie de qua agitur, i contratti di mutuo fondiario del 14 novembre 2001 e del
17 novembre 2003 contenevano l'esatta indicazione delle somme erogate (lire
290.000.000 ed euro 61.000,00), della durata dei finanziamenti (quindici anni e dieci anni), del numero (sessanta e quaranta) e della periodicità (trimestrale) delle rate, del loro costante ammontare (lire 7.767.374 ed euro 2.007,55), dei tassi di interesse nominale annuo (6,84% e 5,66%), dei tassi moratori annui (pari al tasso convenzionale maggiorato
8 di 2,58 punti e al 6,225%), risultando corredati, tra l'altro, dai piani di ammortamento, espressamente rubricati “alla francese”, con i quali erano stati sviluppati i percorsi di rimborso dei capitali sulla base dei tassi di interesse concordati, sicché, oltre a non generare alcun effetto anatocistico, documentavano la sussistenza di obbligazioni di pagamento determinate e determinabili e fornivano all'Imperatore e ai in Pt_2 maniera oltremodo lineare, tutti gli elementi informativi necessari per comprendere i costi effettivi delle operazioni creditizie e valutarne la convenienza rispetto alle soluzioni alternative offerte dal mercato.
Infondato, infine, è il terzo motivo di gravame, con il quale viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio senza fornire alcuna motivazione.
In realtà, la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di avvalersene e potendo la motivazione del suo eventuale diniego essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr., ex plurimis, Cass. 5 luglio 2007, n. 15219;
Cass. ord. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. ord. 4 luglio 2024, n. 18299).
Il Tribunale di Salerno, nel ritenere infondate, sotto il profilo giuridico, le contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla legittimità dell'ammortamento “alla francese” e dei tassi effettivi globali dei contratti mutui fondiari in esame, ha implicitamente enunciato le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, risultando oltremodo evidente che l'accertamento peritale diretto a determinare il credito vantato dalla alla luce di quelle doglianze non Parte_7 veniva disposto proprio a causa della ritenuta insussistenza della violazione del generale divieto dell'anatocismo e del limite stabilito dall'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 e, dunque, della sua assoluta irrilevanza ai fini decisionali.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull' e sui e si Parte_1 Pt_2 liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità dei crediti in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
, quale mandataria della , in Parte_4 Parte_6 complessivi euro 6.600,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
9 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
4432/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 24 marzo 2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , e , in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 solidale, alla refusione, in favore della , quale Parte_4 mandataria della , delle spese del secondo grado del giudizio, Parte_6 che si liquidano in complessivi euro 6.600,00 per compenso difensivo, di cui euro
2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , e Parte_1 Parte_2
Parte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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