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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/02/2024, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1126/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1126/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE
CARTELLA ESATTORIALE, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIATERESA DEL CIAMPO;
Parte_1
-OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ERNESTO CANELLI;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 27.09.2023 e scritti difensivi conclusionali depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Questioni preliminari e sul merito
Preliminarmente –e come già osservato nell'ambito dell'ordinanza dell'08.06.2022, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta-, va dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione inerente il quomodo di formazione della cartella, e, in particolare, le contestate illegittimità dell'iter della riscossione (inesistenza del procedimento notificatorio, nonché della cartella e del titolo esecutivo;
mancanza negli atti impugnati di elementi fondamentali -quali motivazione, criterio di calcolo interessi, firma digitale-; omessa notifica del titolo spedito in forma esecutiva e della sentenza di appello che ha confermato la sentenza di I grado): ed invero tali motivi possono essere posti alle base di un'opposizione agli atti esecutivi, la quale, però, va proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto, a pena di inammissibilità della domanda;
cfr. Tribunale Reggio Calabria sez. I, 25/02/2020,
n.265; che recepisce indirizzi giurisprudenziali già espressi Cass. n. 11338/10; Cass. n.
27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. 5111/2007 con riferimento l'omissione o nullità della notifica degli atti prodromici all'atto impugnato;
nonché da Cass., sez. VI, del 4.4.2018, n. 8402, Cass. del 25.2.2016, n. 3707; Cass. del 19.10.2015, n. 21080).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'opposta ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta sia le relate di notifica comprovanti la ricezione, da parte dell'opponente, delle cartelle di pagamento prima del maturare della relativa prescrizione (e per la cui indicazione analitica si rimanda alle condivisibili deduzioni
1 R.G.A.C. n. 1126/2022
dell'opposta nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta) –atti fidefacenti sino a querela di falso, nella specie non proposta-; sia la circostanza che l'opponente ha aderito ad un piano di definizione agevolata indicata analiticamente nel piano stesso e che, in quanto tale essendo seguito da una richiesta avanzata dallo stesso opponente, ha valenza di ricognizione di debito.
A ciò si aggiunga che sono comunque infondate le eccezioni di presunto difetto di indicazione dell'autorità competente cui proporre ricorso, nonché l'asserita omessa indicazione dei tributi da pagare, dell'Ente impositore e delle modalità di calcolo degli interessi, in quanto tali informazioni non solo sono espressamente indicati nell'ambito dell'atto impugnato in questa sede, ma l'opposta ha anche fornito indicazioni circa la modalità con cui ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti mediante contatti telefonici e/o presso le sedi dell'Agente di riscossione.
Quanto, infine, al motivo di opposizione inerente l'asserita illegittimità della maggiorazione di cui all'art. 27, legge n. 689/1981, si osserva, innanzitutto, che è motivo di opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi: ed invero, in adesione alla condivisibile giurisprudenza di legittimità, sul punto si osserva che “[…] la contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento L. n. 689 del 1981, ex art. 27, comma 6, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione" (Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 30774 del 22/12/2017,
Rv.647196; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019, Rv.
655216, secondo la quale qualora con lo stesso atto vengano proposti tanto vizi inerenti la cartella di pagamento che vizi relativi alla sussistenza del diritto a procedere all'esecuzione, gli stessi vanno considerati soggetti ai diversi termini previsti, rispettivamente, per l'opposizione agli atti esecutivi e per l'opposizione all'esecuzione)
[…]” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/12/2021, n. 39389).
Tanto premesso in ordine all'ammissibilità del motivo di opposizione in esame, si osserva che tale motivo è, però, infondato in quanto, diversamente da quanto osservato al riguardo dall'opponente, è una maggiorazione espressamente prevista dalla legge ed applicata dagli stessi enti creditori in sede di formazione del ruolo esecutivo: d'altronde, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “[…] è noto che in tema di sanzioni pecuniale per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, come nella specie, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituiva, ai sensi dell'art. 203 nuovo C.d.S., comma 3, titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, pur in assenza della previa ordinanza - ingiunzione prefettizia (che poteva, ovviamente, trovare luogo solo in caso di presentazione di ricorso al prefetto) era da individuare, in mancanza di una specifica previsione normativa, della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, che devolveva al pretore - secondo la formulazione originaria della disposizione e poi, a seguito della modifica ad essa recata del D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507, art. 97, comma 1, "al Giudice" - la cognizione delle cause di opposizione
2 R.G.A.C. n. 1126/2022
al verbale medesimo. Invero questo andava assimilato a tale ordinanza, in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio. Ne conseguiva che, qualora nel termine stabilito dalla legge l'interessato non accedeva nè alla tutela amministrativa, nè a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplicava efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del prefetto, e precludeva la deduzione ed il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza (Cfr. anche Cass.
Sentenze n. 12628 del 1998, Sezioni Unite n. 562 del 2000, n. 13872 del 24/09/2002).
Infatti ai sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il verbale costituiva titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. Per L. n.
689 del 1981, art. 27, poi quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria. Si trattava perciò di meccanismi automatici, per i quali nessuna discrezionalità sussisteva in capo al decidente, in mancanza di un provvedimento dell'autorità amministrativa relativo al rigetto o accoglimento di opposizione (vedi ex prefetto) […]” (Cassazione civile sez. II,
22/10/2007, n.22100; e, più recentemente in senso conforme, Cassazione civile sez. III,
29 settembre 2021, n. 26308).
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con assorbimento di tutte le altre questioni e domande avanzate in giudizio.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, applicando gli onorari minimi (attesa la modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio) dello scaglione relativo a controversie con valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo
Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1126/2022 del
R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 14.103,00, oltre rimborso forfetario spese generali,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Benevento, lì 27.02.2024
Il Giudice
Dott. Gerardo Giuliano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1126/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE
CARTELLA ESATTORIALE, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIATERESA DEL CIAMPO;
Parte_1
-OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ERNESTO CANELLI;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 27.09.2023 e scritti difensivi conclusionali depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Questioni preliminari e sul merito
Preliminarmente –e come già osservato nell'ambito dell'ordinanza dell'08.06.2022, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta-, va dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione inerente il quomodo di formazione della cartella, e, in particolare, le contestate illegittimità dell'iter della riscossione (inesistenza del procedimento notificatorio, nonché della cartella e del titolo esecutivo;
mancanza negli atti impugnati di elementi fondamentali -quali motivazione, criterio di calcolo interessi, firma digitale-; omessa notifica del titolo spedito in forma esecutiva e della sentenza di appello che ha confermato la sentenza di I grado): ed invero tali motivi possono essere posti alle base di un'opposizione agli atti esecutivi, la quale, però, va proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto, a pena di inammissibilità della domanda;
cfr. Tribunale Reggio Calabria sez. I, 25/02/2020,
n.265; che recepisce indirizzi giurisprudenziali già espressi Cass. n. 11338/10; Cass. n.
27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. 5111/2007 con riferimento l'omissione o nullità della notifica degli atti prodromici all'atto impugnato;
nonché da Cass., sez. VI, del 4.4.2018, n. 8402, Cass. del 25.2.2016, n. 3707; Cass. del 19.10.2015, n. 21080).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'opposta ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta sia le relate di notifica comprovanti la ricezione, da parte dell'opponente, delle cartelle di pagamento prima del maturare della relativa prescrizione (e per la cui indicazione analitica si rimanda alle condivisibili deduzioni
1 R.G.A.C. n. 1126/2022
dell'opposta nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta) –atti fidefacenti sino a querela di falso, nella specie non proposta-; sia la circostanza che l'opponente ha aderito ad un piano di definizione agevolata indicata analiticamente nel piano stesso e che, in quanto tale essendo seguito da una richiesta avanzata dallo stesso opponente, ha valenza di ricognizione di debito.
A ciò si aggiunga che sono comunque infondate le eccezioni di presunto difetto di indicazione dell'autorità competente cui proporre ricorso, nonché l'asserita omessa indicazione dei tributi da pagare, dell'Ente impositore e delle modalità di calcolo degli interessi, in quanto tali informazioni non solo sono espressamente indicati nell'ambito dell'atto impugnato in questa sede, ma l'opposta ha anche fornito indicazioni circa la modalità con cui ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti mediante contatti telefonici e/o presso le sedi dell'Agente di riscossione.
Quanto, infine, al motivo di opposizione inerente l'asserita illegittimità della maggiorazione di cui all'art. 27, legge n. 689/1981, si osserva, innanzitutto, che è motivo di opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi: ed invero, in adesione alla condivisibile giurisprudenza di legittimità, sul punto si osserva che “[…] la contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento L. n. 689 del 1981, ex art. 27, comma 6, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione" (Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 30774 del 22/12/2017,
Rv.647196; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019, Rv.
655216, secondo la quale qualora con lo stesso atto vengano proposti tanto vizi inerenti la cartella di pagamento che vizi relativi alla sussistenza del diritto a procedere all'esecuzione, gli stessi vanno considerati soggetti ai diversi termini previsti, rispettivamente, per l'opposizione agli atti esecutivi e per l'opposizione all'esecuzione)
[…]” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/12/2021, n. 39389).
Tanto premesso in ordine all'ammissibilità del motivo di opposizione in esame, si osserva che tale motivo è, però, infondato in quanto, diversamente da quanto osservato al riguardo dall'opponente, è una maggiorazione espressamente prevista dalla legge ed applicata dagli stessi enti creditori in sede di formazione del ruolo esecutivo: d'altronde, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “[…] è noto che in tema di sanzioni pecuniale per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, come nella specie, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituiva, ai sensi dell'art. 203 nuovo C.d.S., comma 3, titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, pur in assenza della previa ordinanza - ingiunzione prefettizia (che poteva, ovviamente, trovare luogo solo in caso di presentazione di ricorso al prefetto) era da individuare, in mancanza di una specifica previsione normativa, della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, che devolveva al pretore - secondo la formulazione originaria della disposizione e poi, a seguito della modifica ad essa recata del D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507, art. 97, comma 1, "al Giudice" - la cognizione delle cause di opposizione
2 R.G.A.C. n. 1126/2022
al verbale medesimo. Invero questo andava assimilato a tale ordinanza, in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio. Ne conseguiva che, qualora nel termine stabilito dalla legge l'interessato non accedeva nè alla tutela amministrativa, nè a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplicava efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del prefetto, e precludeva la deduzione ed il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza (Cfr. anche Cass.
Sentenze n. 12628 del 1998, Sezioni Unite n. 562 del 2000, n. 13872 del 24/09/2002).
Infatti ai sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il verbale costituiva titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. Per L. n.
689 del 1981, art. 27, poi quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria. Si trattava perciò di meccanismi automatici, per i quali nessuna discrezionalità sussisteva in capo al decidente, in mancanza di un provvedimento dell'autorità amministrativa relativo al rigetto o accoglimento di opposizione (vedi ex prefetto) […]” (Cassazione civile sez. II,
22/10/2007, n.22100; e, più recentemente in senso conforme, Cassazione civile sez. III,
29 settembre 2021, n. 26308).
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con assorbimento di tutte le altre questioni e domande avanzate in giudizio.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, applicando gli onorari minimi (attesa la modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio) dello scaglione relativo a controversie con valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo
Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1126/2022 del
R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 14.103,00, oltre rimborso forfetario spese generali,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Benevento, lì 27.02.2024
Il Giudice
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