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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8908 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/09/1943, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 03/06/1966, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
03/06/1966 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1966, numero 474, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 04/06/1966, atto iscritto n. 474, parte 2, serie A, anno 1966, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla trascrizione della sentenza nei Pubblici Registri Anagrafici, con le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici del Comune di residenza.
Pag. 2 di 3 2) A tacitazione di ogni rapporto economico intercorso tra i coniugi, il Signor si impegna a trasferire alla SI , che accetta, la quota del CP_1 Pt_1
50% di proprietà sulla residenza coniugale, sita in Cagliari, nella Via Carlo Cattaneo n. 4, costituita da:
a) immobile per civile abitazione, distinto nel catasto fabbricati sez. urb. A, foglio 13, particella 2020, subalterni 197 e 31, scala A3, interno 1, piano T, categoria A/2, classe 4, consistenza 7,0 vani, rendita Euro 1.518,38;
b) immobile distinto nel catasto fabbricati sez. urb. A, foglio 13, particella 2020, subalterno 129, scala A3, interno 54, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza 16 m2, rendita Euro 66,11.
Il trasferimento del suddetto immobile sarà formalizzato con atto pubblico presso un notaio di fiducia della SI , con oneri tutti, anche Pt_1 notarili, a carico della stessa SI entro 150 giorni dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza nel presente giudizio.
In relazione al suddetto trasferimento immobiliare le parti si danno reciprocamente atto che lo stesso trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente applicazione dello speciale regime fiscale di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 e s.m.
Il Signor subito dopo la stipula del contratto sopra descritto, CP_1 provvederà a trasferire altrove la propria residenza.
3) La SI provvederà al versamento di un assegno divorzile Pt_1 mensile a favore del Signor dell'importo di € 600,00, oltre CP_1 rivalutazione ISTAT.
4) In considerazione del fatto che i figli degli esponenti sono oramai da tempo maggiorenni ed economicamente indipendenti, non sarà più dovuto alcun assegno di mantenimento a loro favore né avranno più valenza i provvedimenti in merito all'affidamento del figlio più giovane assunti in sede di separazione consensuale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8908 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/09/1943, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 03/06/1966, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
03/06/1966 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1966, numero 474, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 04/06/1966, atto iscritto n. 474, parte 2, serie A, anno 1966, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla trascrizione della sentenza nei Pubblici Registri Anagrafici, con le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici del Comune di residenza.
Pag. 2 di 3 2) A tacitazione di ogni rapporto economico intercorso tra i coniugi, il Signor si impegna a trasferire alla SI , che accetta, la quota del CP_1 Pt_1
50% di proprietà sulla residenza coniugale, sita in Cagliari, nella Via Carlo Cattaneo n. 4, costituita da:
a) immobile per civile abitazione, distinto nel catasto fabbricati sez. urb. A, foglio 13, particella 2020, subalterni 197 e 31, scala A3, interno 1, piano T, categoria A/2, classe 4, consistenza 7,0 vani, rendita Euro 1.518,38;
b) immobile distinto nel catasto fabbricati sez. urb. A, foglio 13, particella 2020, subalterno 129, scala A3, interno 54, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza 16 m2, rendita Euro 66,11.
Il trasferimento del suddetto immobile sarà formalizzato con atto pubblico presso un notaio di fiducia della SI , con oneri tutti, anche Pt_1 notarili, a carico della stessa SI entro 150 giorni dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza nel presente giudizio.
In relazione al suddetto trasferimento immobiliare le parti si danno reciprocamente atto che lo stesso trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente applicazione dello speciale regime fiscale di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 e s.m.
Il Signor subito dopo la stipula del contratto sopra descritto, CP_1 provvederà a trasferire altrove la propria residenza.
3) La SI provvederà al versamento di un assegno divorzile Pt_1 mensile a favore del Signor dell'importo di € 600,00, oltre CP_1 rivalutazione ISTAT.
4) In considerazione del fatto che i figli degli esponenti sono oramai da tempo maggiorenni ed economicamente indipendenti, non sarà più dovuto alcun assegno di mantenimento a loro favore né avranno più valenza i provvedimenti in merito all'affidamento del figlio più giovane assunti in sede di separazione consensuale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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