Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/03/1999, n. 342
CASS
Ordinanza 30 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione e deve per tale ragione rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 14 comma terzo del D.L. 27 aprile 1990 n. 90 (convertito sul punto senza modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n. 165), laddove stabilisce che le modifiche, apportate dall'art. 1 comma primo lettera c) dello stesso decreto legge, alla norma dell'art. 14 comma quarto del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, con la sostituzione al riferimento al "reddito complessivo netto" del riferimento al "reddito complessivo", trovino applicazione "a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore" del suddetto decreto legge, così determinando l'applicabilità del regime precedente in ordine al riferimento al reddito netto, soltanto per l'anno 1988, in punto di disciplina del credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/03/1999, n. 342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 342
    Data del deposito : 30 marzo 1999

    Testo completo