Ordinanza 30 marzo 1999
Massime • 1
Non è manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione e deve per tale ragione rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 14 comma terzo del D.L. 27 aprile 1990 n. 90 (convertito sul punto senza modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n. 165), laddove stabilisce che le modifiche, apportate dall'art. 1 comma primo lettera c) dello stesso decreto legge, alla norma dell'art. 14 comma quarto del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, con la sostituzione al riferimento al "reddito complessivo netto" del riferimento al "reddito complessivo", trovino applicazione "a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore" del suddetto decreto legge, così determinando l'applicabilità del regime precedente in ordine al riferimento al reddito netto, soltanto per l'anno 1988, in punto di disciplina del credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/03/1999, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente-
contro
ENI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato FRANCO GALLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIVIA SALVINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 5610/96 della Commissione Tributaria Centrale, depositata il 12/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in via principale per il rigetto del ricorso, in subordine rimette gli atti alla Corte Costituzionale. ORDINANZA.
rilevato:
che l'ENI, il quale, in conformità del modello predisposto per la dichiarazione IRPEG per l'anno 1988, aveva computato le perdite pregresse prima del credito d'imposta, con conseguente impossibilità di compensare il secondo con le prime, le quali erano di ammontare maggiore chiese il rimborso dell'imposta per lire 112.608.319.000, e poi propose ricorso avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione;
che il giudizio si è svolto nei vari gradi contenziosi tributari e si è concluso con la decisione del 12-11-1996 della Commissione tributaria centrale, la quale ha confermato il diritto al rimborso dell'imposta;
che la controversia è stata impostata e decisa sulla interpretazione dell'art.14, comma 4, t.u. n. 917/1986, e la portata di tale norma in sè e quale modificata dall'art. 1, comma primo, lettera c), d.l. n.90/ 1990 (convertito nella legge n. 165/1990);
che la locuzione "reddito complessivo netto" contenuta nella norma originaria, non può essere intesa, stante la univocità del testo, nel senso che la parola "netto" sia irrilevante e quindi non immuti il concetto di reddito che nella disciplina previgente era definito "reddito complessivo" o "reddito imponibile", locuzioni, queste, espressive del reddito "non netto", non essendo, naturalmente, determinanti al riguardo: ne' i lavori preparatori, in ipotesi dissonanti dal contenuto precettivo della norma;
ne' la circostanza che in altri articoli dello stesso testo unico sia adoperata la medesima locuzione impiegata nella norma in esame e che essa sia stata interpretativamente riferita al reddito "non netto", dal momento che rilevante nella interpretazione di una norma è anche la specificità del fenomeno che questa intende disciplinare;
ne' la circostanza che la norma considerata, intesa nel suo significato letterale, immuterebbe una disciplina risalente, non potendo solo per questo essere sospettata di irrazionalità;
che conforta la interpretazione prescelta la considerazione che la sopravvenuta disciplina - d.l. n.90 citato - ha eliminato la parola "netto" con portata non interpretativa - come tale retroattiva - ma innovativa - come tale non retroattiva -: portata, questa desumibile dal fatto che l'art. 14 dello stesso decreto nel terzo comma dichiara espressamente che la modifica (in una ad altre specificamente richiamate) da esso introdotta si applica da una data futura ("dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto");
che l'adottata interpretazione del citato art. 14 non si pone in contrasto con gli artt. 53 e 3 della Costituzione perché - concernendo la norma una agevolazione (in senso atecnico) - è irrilevante, rientrando nella discrezionalità del legislatore rispettivamente: che questi abbia indicato al solo fine della attribuzione dell'agevolazione un sistema di individuazione dell'imponibile diverso da quello ordinario;
che situazioni contingenti determinino, di conseguenza, trattamenti differenziati di contribuenti diversi;
che il terzo comma dell'art. 14 del citato decreto n. 90, rendendo operante la modifica introdotta dal precedente art. 1, comma primo, lettera c) "a partire..", lascia operante la disciplina posta dall'art. 14 del menzionato testo unico esclusivamente per l'anno 1988, determinando così per tale solo anno l'applicabilità di una disciplina difforme da quella vigente in precedenza e da quella immediatamente successiva;
che tale previsione appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che difatti con il decreto n. 90 il legislatore, ripristinando la disciplina in vigore anteriormente al testo unico, ha evidentemente ritenuto - considerato altresì che la modifica è stata apportata a breve distanza dall'entrata in vigore di esso, redatto invece, a distanza notevole dalla legge delega che la disciplina ripristinata fosse ragionevole in relazione ai principi del regime tributario: con la conseguenza che tale affermazione implicita di ragionevolezza della disciplina ripristinata fa apparire irragionevole la non operatività di quest'ultima per un solo anno - il 1988 -;
che peraltro tale sospetta irragionevolezza è suffragata dai rilievi: a) che la disciplina che il legislatore ha inteso mantenere concerne una agevolazione (intesa quest'espressione, si ripete, in senso atecnico) a favore del contribuente, la quale è correlata ad un fenomeno economico non eccezionale ma normale;
b) che per la operatività dell'agevolazione il legislatore ha con larga evidenza, inteso adottare un meccanismo di ricostruzione del reddito del soggetto come se questi avesse ricevuto per intero (senza computare l'imposta pagata dalla società) i dividendi: il che rafforza il dubbio sulla ragionevolezza della scelta di attribuire per una sola annualità, al fine di cui si discute (ossia nella ricostruzione del reddito), ai redditi non ricevuti una valenza diversa da quella, allo stesso fine, attribuita ad essi per gli anni contigui, specie considerando che, tenuto conto della genesi e della finalità dell'agevolazione, appare congruo, al fine specifico attribuire ai dividendi non ricevuti la stessa natura di quelli ricevuti;
che la questione di legittimità costituzionale pertanto appare non manifestamente infondata ed è altresì rilevante posto che un'eventuale diversa portata temporale della norma "de qua" determinerebbe l'applicabilità della disciplina sopravvenuta;
P.Q.M.
sospende il giudizio;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 14, comma terzo, d.l. n. 90/1990 (convertito nella legge n. 165/1990), nella relativa disciplina temporale concernente la modifica introdotta con il precedente art. 1, comma primo, lettera c); dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999