Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2054/2023, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.., all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 16.04.2025 e vertente
TRA
Parte_1
(P.I./C.F. in persona del l.r.p.t. Dott. rappresentato P.IVA_1 Parte_2
e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Claudia Manzi (C.F.
) e Palma Pascarella ( ) ed C.F._1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso la sede legale della medesima azienda ospedaliera sita in Napoli alla Via Cardarelli n. 9
RGn°2054/2023-Sentenza
- 1 -
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Tiziana
Rodà, presso il cui studio in Napoli, alla via Carducci n°19, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.05.2019, Controparte_1
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l' Parte_1
, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, relativi alle
[...]
lesioni riportate a seguito di una caduta, avvenuta a causa di una buca presente lungo il viale antistante il dell'azienda ospedaliera, non segnalata e CP_2
non visibile.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva che in data 22.10.2018, intorno alle ore 15,00, nell'attraversare l'ingresso della struttura sanitaria, improvvisamente, a causa di un avvallamento profondo dovuto ad una stratificazione di asfalto, essendo stato il piano di un tombino posizionato ad un livello differente ed inferiore rispetto al piano stradale, rovinava a terra. Precisava che dopo la caduta veniva trasportata presso il locale nosocomio ove le veniva diagnosticata la frattura del malleolo pereonale della caviglia sinistra. Per tale motivo, citava l'odierno appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la convenuta Parte_1
, la quale chiedeva il rigetto della domanda evidenziando, in ogni caso,
[...]
come gli edifici e gli spazi con le strutture complementari fossero stati affidati in manutenzione, in virtù di apposito contratto-convenzione, al raggruppamento temporaneo d'imprese costituito dalle società AM s.p.a. e ED s.p.a., per cui
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda chiedeva che ne fosse autorizzata la chiamata in causa per la relativa manleva, autorizzazione che, dapprima concessa, veniva poi revocata in corso di causa.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed espletate le prove, la causa veniva introitata a sentenza con provvedimento del 21.06.2022.
Con sentenza pubblicata il 24.10.2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda attorea, ed applicato l'art. 1227 primo comma c.c., condannava l'
[...]
al pagamento in favore dell'attrice della somma Parte_1
di € 1.533,60, oltre interessi legali dal 01.01.20 al saldo nonché al pagamento di €
272,38, per spese mediche documentate, oltre interessi legali dalla data delle ricevute al saldo. Poneva a carico di attore e convenuto, nella misura del 50 % ciascuno, le spese di CTU;
compensava per il 50 % le spese di lite condannando per la differenza parte convenuta.
Segnatamente, il giudice di prime cure – dopo aver inquadrato la fattispecie nel perimetro della responsabilità da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. - sulla base della documentazione e degli elementi emersi in corso di causa, riteneva provata la titolarità passiva e quindi l'obbligo di custodia. In particolare, reputava che l'istante avesse comprovato il nesso causale tra le lesioni subite e la caduta, dovuta allo stato di dissesto della pavimentazione dell'area in custodia all'azienda ospedaliera e di conseguenza il difetto di manutenzione da parte Parte_1 dell'ente custode;
appariva, infatti, emergere una negligente custodia da parte CP_ dell' convenuto poiché il rialzo di oltre 7 cm dell'asfalto rispetto al tombino costituiva pericolo per l'utente nonché espressione di cattiva manutenzione. Il
Tribunale, pur tuttavia, riteneva sussistere anche un nesso causale tra le lesioni subite ed il comportamento della , la quale considerato l'orario diurno del CP_1
sinistro e considerato che il tombino era facilmente e palesemente visibile ad occhio nudo, e quindi evitabile, non aveva provato di aver posto in essere la dovuta attenzione e diligenza. Pertanto, riteneva sussistere una corresponsabilità dell'attrice, ex art. 1227 primo comma c.c., incidente nella misura del 70 % sul nesso causale;
per tale motivo la convenuta veniva condannata al pagamento dei danni nella misura del 30%
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2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 24 aprile 2023, l'
[...]
ha spiegato appello, Parte_3
affidato a tre motivi.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data
02.08.2023, si è costituita in giudizio , la quale ha resistito al Controparte_1
gravame, concludendo per la reiezione dello stesso in quanto inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348 c.p.c. e in ogni caso per il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 24 aprile 2023
( come da relata di notifica versata in atti dalla parte appellante), risultando rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 24.10.2022.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
5.1 I primi due motivi di appello, per evidenti ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente .
Segnatamente, con il primo motivo di gravame - intitolato “Infondatezza mancata chiamata in causa e manleva della e richiesta di Controparte_4
rinnovazione notificazione al Sulla regolarità della notifica- notifica presso la CP_5
sede della società mandante con propria rappresentanza- in subordine richiesta di rinnovazione ex art. 291 e 292 c.p.c., chiamata in garanzia del terzo causa inscindibile in appello”- l'appellante si duole dell'operato del giudice di prime cure, che aveva dapprima concesso e poi denegato, revocando l'ordinanza autorizzativa, la chiamata in causa delle ditte appaltatrici titolari della gestione e manutenzione delle strutture interne ed esterne dell'azienda ospedaliera.
Deduce al riguardo l'impugnante che, allorquando era avvenuta la notifica dell'atto di chiamata in causa, le società AM s.p.a (in qualità di mandataria) e ED s.p.a.
(in qualità di mandante) avevano già formalmente costituito tra loro il raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di eseguire l'appalto dei servizi di manutenzione.
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Tuttavia – alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui le singole imprese, pur avendo conferito alla capogruppo la rappresentanza processuale, non perdono la qualifica di legittimi contraddittori, neppure nel caso in cui il raggruppamento temporaneo sia già costituito al momento della notifica dell'atto introduttivo, conservando il potere di agire in giudizio e quindi di resistere per la tutela dei diritti ed interessi, anche di natura economica – la notificazione dell'atto di chiamata in garanzia alla società mandante anziché alla mandataria, non avrebbe potuto essere ritenuta inesistente, poiché effettuata nei confronti di soggetto che non poteva essere considerato del tutto estraneo alla società destinataria della notificazione. Per tale ragione, l'impugnante aveva chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della notificazione dell'atto di chiamata in causa nei confronti della società mandataria AM spa, ma tale richiesta veniva disattesa.
Lamenta, quindi, l'appellante che il Giudice di prime cure non abbia motivato la mancata concessione di un termine per la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. nei confronti della società mandataria AM s.p.a., che intendeva chiamare in causa, notifica che avrebbe avuto sicuramente efficacia ex tunc impedendo ogni decadenza.
Con il secondo motivo di gravame - intitolato: “Travisamento dei fatti: Carenza e difetto motivazionale della sentenza di primo grado sulla chiamata in causa e di manleva del e GRADED SPA” - l'appellante lamenta il difetto di CP_4
motivazione in ordine alla chiamata in causa e in ordine alla sua legittimità ed ammissibilità.
Difetterebbe in particolare ogni motivazione giuridica in ordine all'esclusione di responsabilità delle ditte appaltatrici del R.T.I., AM s.p.a./ ED s.p.a., tenute alla gestione ed alla manutenzione delle aree interne ed esterne dell'azienda ospedaliera.
Nell'assunto dell'impugnante, la società appaltatrice sarebbe certamente responsabile nei confronti dell'azienda ospedaliera per non aver assolto adeguatamente alle obbligazioni discendenti dal contratto relativo all'appalto di manutenzione in corso alla data del sinistro;
inoltre, per il danno occorso all'appellata dovrebbe rispondere solo ed esclusivamente l'appaltatore, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato
“organizzandone i mezzi necessari”; sulla scorta di tale prospettazione, una
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda responsabilità del committente nei confronti dei terzi sarebbe configurabile solo nell'ipotesi in cui l'appaltatore abbia agito, quale nudus minister, in esecuzione di un ordine impartito dal committente, ovvero in ipotesi di culpa in eligendo, allorquando la scelta sia caduta su un'impresa appaltatrice priva delle capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione costituente oggetto del contratto.
A dire dell'impugnante, inoltre, il Tribunale, non autorizzando la chiamata in causa, aveva di fatto escluso la necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331
c.p.c. ; come infatti affermato dalla Suprema Corte, per effetto della chiamata in garanzia si determina un litisconsorzio necessario di tipo processuale, cosicché
l'impugnazione proposta dal chiamante garantito deve essere notificata anche al chiamato garante dovendo il Giudice, in caso contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
Le censure svolte dall'appellante, infatti, nel censurare l'operato del Giudice di prime cure, laddove, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, ha ritenuto di dover revocare l'autorizzazione originariamente concessa alla chiamata in causa dell'appaltatrice, non tengono conto del più recente orientamento della Corte di legittimità, che qualifica come discrezionale, nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il provvedimento giudiziale di autorizzazione alla chiamata di un terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Secondo i più recenti arresti della Suprema Corte, infatti, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova udienza per la costituzione del detto terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo. ( cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 3692 del 13/02/2020; Cass. sez. 3, sent. 12 maggio 2015, n. 9570, Rv. 635286-01; in precedenza Cass. Sez. Un., sent. 23 febbraio 2010, n. 4309, Rv. 611567-01; Cass. sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12/05/2015)
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La norma introdotta dall'art.29 della legge n.353 del 1990, che sostituisce la precedente disciplina per la quale il convenuto poteva direttamente evocare in causa il terzo alla prima udienza, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 4309/2010, non puo' non inserirsi nel sistema introduttivo del processo, per il quale, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., resta discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova prima udienza per la chiamata, come gia' affermato in rapporto all'art. 420 c.p.c., comma 9 (Cass. 25 agosto 2006 n. 18508, 28 agosto 2004 n. 17218). Il novellato art. 269 c.p.c. è stato dunque introdotto per porre un termine perentorio di ammissibilita' alla richiesta di chiamata del terzo da parte del convenuto (Cass. 24 aprile 2008 n. 10682 e 11 gennaio 2008 n. 393), restando ferma la natura di regola facoltativa del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali e mancando l'esigenza di trattare unitariamente le domande di condanna introduttive della causa con quelle di manleva dei convenuti (Cass. 21 novembre 2008 n. 27856 e 10 marzo 2006 n. 5444), con conseguente separabilita' dei due processi, non diversa da quella consentita anche prima della novella del 1990, ex art. 103 c.p.c..
Appare peraltro evidente che la posizione processuale delle appaltatrici, in raggruppamento temporaneo di imprese, che l'odierna appellante pretendeva di chiamare in causa, non può che ricondursi ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, intendendo l'appellante essere manlevata dalle stesse;
del resto, la natura facoltativa del litsiconsorzio è ravvisabile pure nell'ipotesi, anche adombrata dall'impugnante, di chiamata in giudizio di un terzo in quanto ritenuto effettivo responsabile del danno, essendo pacifico che, qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa
"iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità ( Cass sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016; Cass.sez. 1, Sentenza
n. 6208 del 13/03/2013).
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Alla luce di tali consolidati orientamenti, non appare meritevole di censura l'ordinanza adottata dal primo Giudice all'udienza del 9 febbraio 2021 che - al fine di evitare i rallentamenti derivanti dall'erroneità della notificazione della chiamata in causa, pacificamente indirizzata alla mandante anziché alla mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese – ha inteso revocare l'ordinanza di autorizzazione della chiamata, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.
Né coglie nel segno, nel merito, il rilievo svolto dalla parte appellante, nel protestare che il primo Giudice avrebbe dovuto ravvisare la responsabilità esclusiva dell'appaltatrice, tenuta alla manutenzione dell'area ove si verificava la caduta di
, rigettando la domanda dalla stessa proposta nei confronti Controparte_1 dell'azienda ospedaliera.
La sentenza gravata, infatti, nel ravvisare nel caso di specie un'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., integra piana applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 7553 del 17/03/2021; Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23442).
Segnatamente, con le precitate pronunce, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate o manutenute in forza di contratto di appalto, la responsabilità dell'impresa appaltatrice, in ipotesi ravvisabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'inadeguata esecuzione dell'opera che per tale ragione abbia arrecato danni, concorre normalmente con la responsabilità del committente che, come nel caso di specie, conservi la custodia della res.
In particolare, secondo quanto affermato da Cass. n.7553/2021, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore.
Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva "contrattualizzazione" della fattispecie,
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tesa ad affermare la responsabilità esclusiva dell'appaltatore: esso, in particolare, non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'articolo 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata.
L'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, deve afferire ad una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale - abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo;
evenienza sicuramente non ravvisabile nella fattispecie in esame, dovendo escludersi che l'inadeguata posa in opera dell'asfalto in prossimità del tombino, pur in ipotesi ascrivibile all'appaltatrice, sia un fatto munito di quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità – tali da integrare il caso fortuito- solo in presenza dei quali può ritenersi superata la responsabilità del custode e reciso il nesso causale tra cosa ed evento, postulato dall'art. 2051 c.c..
L'applicabilità costante della responsabilità ex articolo 2051 c.c., secondo quanto pure ribadito dalla Corte di Cassazione, sana le difficoltà probatorie del terzo danneggiato relative al ruolo del committente, soggetto sovente dotato di una più elevata solvibilità rispetto all'appaltatore: difficoltà che, pur essendo state sostanzialmente superate dalla stabilizzazione della corresponsabilità dell'ente committente nella fattispecie di appalto di opere pubbliche (attraverso pur sempre la via della valorizzazione delle peculiarità contrattuali derivanti dalla natura pubblica del committente e dell'interesse sotteso alle opere da eseguire), sono state finora sussistenti nel caso di appalto di opere private, considerato anche il profilo della prossimità della prova.
Appare evidente, infine, che una volta esclusa la doverosità della chiamata in causa dell'appaltatore, che pertanto non ha partecipato al giudizio di primo grado, alcun litisconsorzio processuale risulta ravvisabile nel presente grado, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 331 c.p.c.
5.3 Né merita miglior sorte il terzo motivo di gravame - denominato: “esclusione del nesso di causalità tra il danno ed evento occorso alla sig.ra per Controparte_1
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responsabilità contrattuale ex art. 2043 e art. 2051c.c. e ss. e art. 1227c.c. 2 comma”
– con cui gli appellanti censurano la sentenza gravata assumendo che il rialzo dell'asfalto rispetto al tombino, di oltre 7 c.m., non costituiva un pericolo occulto, non presentando i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità.
A dire dell'impugnante tale danno – invero risarcito in misura ridotta dal Tribunale, che aveva in ogni caso ravvisato nel comportamento distratto dell'attrice una concausa incidente, ex art. 1227 c.c., per il 70 % sul nesso causale – avrebbe potuto essere integralmente evitato dall'appellata con la dovuta diligenza ed attenzione;
il
Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto applicare il secondo comma dell'art. 1227 c.c., in virtù del quale il risarcimento non è dovuto per tutti i danni che il creditore avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza.
Gli argomenti che precedono, nel porre riferimento all'assenza di un pericolo occulto, non percepibile dalla danneggiata, non tengono in alcun modo conto della qualificazione dell'azione operata dal primo Giudice, che ha ricondotto la vicenda oggetto di causa all'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c.
Orbene, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c.
e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Cass. sez. 3, sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
In particolare, già nel 2018 la Suprema Corte operò un intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza. Il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici.
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Nell'anno 2022 intervennero, poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate ad esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità.
Sulla scorta di tali recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato dalla Corte di Cassazione con le decisioni nn. 2477-
2483, rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della
Corte di legittimità che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che
«La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
All'affermazione di tale principio di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo – la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo
(l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode.
Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze 10 ottobre 2008, n. 25029, e
4 dicembre 2012, n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che “praevideri non potest”. (così, Cass. n. 25837/2017).
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile (così,
Cass. n. 25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, fosse da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così
Cass. 10 febbraio 2018, nn. 2480; discorre di condotta “abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”
Cass. sez. 3 -, ordinanza n. 2481 del 01/02/2018).
Deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
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Ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051
c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per una caduta in corrispondenza della disconnessione o buca della pavimentazione stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, nei termini sopra precisati, e sia pertanto tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la fattispecie all'attenzione di questa Corte distrettuale appare di piana soluzione.
Infatti, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, la parte attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: la presenza della disconnessione della pavimentazione, integrata dal rialzo dell'asfalto rispetto al tombino, di oltre 7 centimetri, e la caduta avvenuta proprio a causa di tale dislivello costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attrice doveva dimostrare e, come è pacifico, ha dimostrato.
Da parte sua, il custode nessuna prova ha fornito di un caso fortuito tale da determinare interruzione del rapporto di causalità.
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Il convenuto, infatti, non ha provato né che la danneggiata abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo, né che l'anomalia del piano di calpestio si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente.
Peraltro, deve osservarsi che il primo Giudice ha tenuto in ampia considerazione il comportamento della vittima, ritenendo che alla produzione degli eventi oggetto di causa abbia contribuito anche la condotta dell'attrice cui ha ritenuto – in considerazione dell'orario diurno e della visibilità della disconnessione- imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, primo comma, c.c., nella misura del 70%.
Per il complesso delle considerazioni che precedono, il gravame non può che essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
6. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale
è stata effettivamente svolta dalla parte convenuta, si liquidano come da dispositivo che segue.
7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9405/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata , che liquida nell'importo di € 1.923,00 per Controparte_1
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Maria Teresa Onorato
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