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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1473/2024
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1,
C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Treviso Belluno n. , rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Rossella Angiolini;
preso atto della documentazione versata in atti e ritenuta la competenza di questo Ufficio;
considerati i chiarimenti forniti dalla difesa di parte ricorrente, dai quali si evince che negli allegati indicati, sono contenuti tutti quegli elementi che la sentenza della Cassazione
SS.UU. del 6.4.2023 n. 9479, ritiene necessari analizzare ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo relativo ad un consumatore. rilevato che il credito preteso si fonda su un contratto concluso con un consumatore;
che il consumatore risulta avere residenza nel circondario di questo Tribunale, onde risulta rispettato il foro del consumatore;
che il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che clausole contrattuali non risultano abusive in quanto non determinano a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto;
che sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 633 ss c.p.c.; occorre procedere agli avvertimenti di cui alla sentenza della Cassazione SS.UU. del 6.4.2023 n. 9479;
P.Q.M.
I N G I U N G E a
(C.F. ), nato il [...] in [...], ivi Parte_2 C.F._1
residente in Contrada Acquavona n. 32, in qualità di debitore principale e alla sig.ra
(C.F. ), nata il [...] in [...], ivi Parte_3 C.F._2 residente Via Acquavona n. 20, in qualità di fideiussore (quest'ultima nei limiti della garanzia prestata di Euro 52.000,00), di pagare in solido alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, nel termine di 40 gg. dalla ricezione della notifica del ricorso e del presente decreto:
1. la somma di euro 34.851,86 per sorte capitale;
2. la somma di euro 52.027,03 a titolo di interessi;
3. le spese per il procedimento di ingiunzione, ex art. 641, comma III, c.p.c., liquidate in
€ 2.242,00 per compenso, ex DM 55/2014 come aggiornato dal dm 147/2022, in €
406,50 per esborsi, oltre I.v.a. e C.p.a. e oltre rimborso forfettario in misura pari al
15% ex art. 2 DM 55/2014 come aggiornato dal dm 147/2022;
AVVERTE che il destinatario dell'ingiunzione, entro il termine di quaranta giorni (40 gg.) può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c., con l'assistenza necessaria di un difensore;
che nella sussistenza dei presupposti di legge, può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che in caso di mancanza di opposizione il decreto ingiuntivo diverrà esecutivo e definitivo e il soggetto ingiunto consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione.
Crotone, 6.2.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1,
C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Treviso Belluno n. , rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Rossella Angiolini;
preso atto della documentazione versata in atti e ritenuta la competenza di questo Ufficio;
considerati i chiarimenti forniti dalla difesa di parte ricorrente, dai quali si evince che negli allegati indicati, sono contenuti tutti quegli elementi che la sentenza della Cassazione
SS.UU. del 6.4.2023 n. 9479, ritiene necessari analizzare ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo relativo ad un consumatore. rilevato che il credito preteso si fonda su un contratto concluso con un consumatore;
che il consumatore risulta avere residenza nel circondario di questo Tribunale, onde risulta rispettato il foro del consumatore;
che il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che clausole contrattuali non risultano abusive in quanto non determinano a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto;
che sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 633 ss c.p.c.; occorre procedere agli avvertimenti di cui alla sentenza della Cassazione SS.UU. del 6.4.2023 n. 9479;
P.Q.M.
I N G I U N G E a
(C.F. ), nato il [...] in [...], ivi Parte_2 C.F._1
residente in Contrada Acquavona n. 32, in qualità di debitore principale e alla sig.ra
(C.F. ), nata il [...] in [...], ivi Parte_3 C.F._2 residente Via Acquavona n. 20, in qualità di fideiussore (quest'ultima nei limiti della garanzia prestata di Euro 52.000,00), di pagare in solido alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, nel termine di 40 gg. dalla ricezione della notifica del ricorso e del presente decreto:
1. la somma di euro 34.851,86 per sorte capitale;
2. la somma di euro 52.027,03 a titolo di interessi;
3. le spese per il procedimento di ingiunzione, ex art. 641, comma III, c.p.c., liquidate in
€ 2.242,00 per compenso, ex DM 55/2014 come aggiornato dal dm 147/2022, in €
406,50 per esborsi, oltre I.v.a. e C.p.a. e oltre rimborso forfettario in misura pari al
15% ex art. 2 DM 55/2014 come aggiornato dal dm 147/2022;
AVVERTE che il destinatario dell'ingiunzione, entro il termine di quaranta giorni (40 gg.) può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c., con l'assistenza necessaria di un difensore;
che nella sussistenza dei presupposti di legge, può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che in caso di mancanza di opposizione il decreto ingiuntivo diverrà esecutivo e definitivo e il soggetto ingiunto consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione.
Crotone, 6.2.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Angiuli