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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 384/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Tropeano Annunziata (PEC: , Parte_1 Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 20/2/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 5.7.2018) al fine di sentire riconoscere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 e la condizione di persona gravemente disabile ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 6.2.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che il Sig. , in riforma all'accertamento tecnico preventivo, a causa del suo Parte_1 quadro patologico è invalido con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap grave ex l. 104/92 art. 3 comma 3; 2) Condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 liquidazione ed alla corresponsione in favore del ricorrente dei ratei di indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti che seguono.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: «Dalla visita medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatami posso concludere che il signor presenta: poli artralgie, sdr Pt_1 coronarica sub acuta NSTEMI complicata da insufficienza cardiorespiratoria in pz con BPCO riacutizzata con addensamenti polmonari ed enfisema. Fibrillazione atriale parossistica. Cardiopatia ipertensiva. Stato anemico FE 45%. Demenza senile su base vascolare. D M tipo 2. depressione endogena cronica grave con turbe del comportamento. Giudizio medico legale: il periziando si può considerare: “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave al 100%.” Con necessità di accompagno. Legge104 /92 art 3 comma 3 Decorrenza dal 15 Luglio 2025 revedibile Luglio 2026 Alla bozza dell'elaborato peritale sono pervenute le osservazioni da parte dell'Avv. Annunziata Tropeano (che si allegano in fondo all'elaborato) che dissentono dalla valutazione espressa in considerazione del quadro pluripatologico del Sig. ed in Pt_1 particolare del declino cognitivo per come certificato nella visita neurologica del 19/07/2025. Alle medesime note lo stesso difensore allegava prenotazione di visita cardiologica richiesta in sede di visita peritale, a cui il periziando non era ancora riuscito a sottoporsi date le lunghe liste di attesa. Dalla visita medico-legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatami posso affermare che il Sig. presenta: poliartralgie, sdr coronarica sub acuta NSTEMI Pt_1 complicata da insufficienza cardiorespiratoria in pz con BPCO riacutizzata con addensamenti polmonari ed enfisema. Fibrillazione atriale parossistica. Cardiopatia ipertensiva. Stato anemico FE 45%. Demenza senile su base vascolare. Diabete mellito di tipo2 depressione endogena cronica grave con turbe del comportamento”. Per quanto sopra, rivedendo le considerazioni medico-legali e rivalutando l'esame obiettivo effettuato dalla sottoscritta, si ritiene che il complesso patologico da cui risulta affetto il periziando determina delle precarie condizioni generali e descriva un soggetto a rischio tale da giustificare la corresponsione del beneficio richiesto di indennità di accompagnamento in quanto soggetto bisognevole di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita. In conclusione, ed in risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice, si può affermare che il Sig. sia affetto da un complesso morboso invalidante e pertanto Parte_1 può essere riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) pari al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere da Luglio 2025 con revisione Settembre 2026. Si riconosce, inoltre, lo status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92 in quanto le patologie riconosciute determinano una condizione di svantaggio sociale e una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione da Luglio 2025 con revisione Settembre 2026.»
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con necessità di assistenza continua e persona in condizione di grave disabiltà ex art.
3.co.3 L. 104/92 con decorrenza dal mese di luglio 2025.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, - accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di Parte_1
.118/71 e l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 nonché la condizione di persona gravemente disabile ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92, con decorrenza dal mese di luglio 2025;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 6/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Tropeano Annunziata (PEC: , Parte_1 Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 20/2/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 5.7.2018) al fine di sentire riconoscere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 e la condizione di persona gravemente disabile ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 6.2.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che il Sig. , in riforma all'accertamento tecnico preventivo, a causa del suo Parte_1 quadro patologico è invalido con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap grave ex l. 104/92 art. 3 comma 3; 2) Condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 liquidazione ed alla corresponsione in favore del ricorrente dei ratei di indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti che seguono.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: «Dalla visita medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatami posso concludere che il signor presenta: poli artralgie, sdr Pt_1 coronarica sub acuta NSTEMI complicata da insufficienza cardiorespiratoria in pz con BPCO riacutizzata con addensamenti polmonari ed enfisema. Fibrillazione atriale parossistica. Cardiopatia ipertensiva. Stato anemico FE 45%. Demenza senile su base vascolare. D M tipo 2. depressione endogena cronica grave con turbe del comportamento. Giudizio medico legale: il periziando si può considerare: “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave al 100%.” Con necessità di accompagno. Legge104 /92 art 3 comma 3 Decorrenza dal 15 Luglio 2025 revedibile Luglio 2026 Alla bozza dell'elaborato peritale sono pervenute le osservazioni da parte dell'Avv. Annunziata Tropeano (che si allegano in fondo all'elaborato) che dissentono dalla valutazione espressa in considerazione del quadro pluripatologico del Sig. ed in Pt_1 particolare del declino cognitivo per come certificato nella visita neurologica del 19/07/2025. Alle medesime note lo stesso difensore allegava prenotazione di visita cardiologica richiesta in sede di visita peritale, a cui il periziando non era ancora riuscito a sottoporsi date le lunghe liste di attesa. Dalla visita medico-legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatami posso affermare che il Sig. presenta: poliartralgie, sdr coronarica sub acuta NSTEMI Pt_1 complicata da insufficienza cardiorespiratoria in pz con BPCO riacutizzata con addensamenti polmonari ed enfisema. Fibrillazione atriale parossistica. Cardiopatia ipertensiva. Stato anemico FE 45%. Demenza senile su base vascolare. Diabete mellito di tipo2 depressione endogena cronica grave con turbe del comportamento”. Per quanto sopra, rivedendo le considerazioni medico-legali e rivalutando l'esame obiettivo effettuato dalla sottoscritta, si ritiene che il complesso patologico da cui risulta affetto il periziando determina delle precarie condizioni generali e descriva un soggetto a rischio tale da giustificare la corresponsione del beneficio richiesto di indennità di accompagnamento in quanto soggetto bisognevole di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita. In conclusione, ed in risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice, si può affermare che il Sig. sia affetto da un complesso morboso invalidante e pertanto Parte_1 può essere riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) pari al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere da Luglio 2025 con revisione Settembre 2026. Si riconosce, inoltre, lo status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92 in quanto le patologie riconosciute determinano una condizione di svantaggio sociale e una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione da Luglio 2025 con revisione Settembre 2026.»
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con necessità di assistenza continua e persona in condizione di grave disabiltà ex art.
3.co.3 L. 104/92 con decorrenza dal mese di luglio 2025.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, - accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di Parte_1
.118/71 e l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 nonché la condizione di persona gravemente disabile ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92, con decorrenza dal mese di luglio 2025;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 6/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani