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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 786 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 786 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. PIASTRA FLAVIO ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PIASTRA FLAVIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
31.07.2010, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.11.2013 e
13.01.2015, le figlie e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Nell'abitazione già coniugale, allocata in Riccione (RN) alla Via Veneto 39/C int.3 (secondo piano), di proprietà dei IG.ri e come risulta dalla visura allegata (doc.3), genitori Parte_3 Controparte_1 della ricorrente, continuerà a vivere la stessa unitamente alle figlie minori, nelle modalità di Parte_1 cui si dirà in seguito;
- Attualmente il marito, di comune accordo con la moglie, si è temporaneamente trasferito presso un'abitazione, sempre di proprietà dei IGnori e genitori di , Parte_3 Controparte_1 Pt_1 posta al piano primo, all'interno 1 del medesimo complesso immobiliare di Riccione (RN) Viale Veneto
n. 39/C (doc.3);
- Le figlie minori ed sono studentesse e frequentano, rispettivamente, la prima Per_1 Persona_3 classe della scuola media e la quarta classe della scuola elementare, ubicate entrambe nel medesimo plesso scolastico di Riccione, poste a ravvicinatissima distanza rispetto alle abitazioni dei genitori. Entrambe le figlie minori sono impegnate in attività sportiva a livello agonistico nella categoria “Giovanissime” di ciclismo sia su strada, ma anche su pista e mountain bike;
- ed godono di un ottimo rapporto personale sia con il padre che con la madre, e Per_1 Per_2 continueranno, come in effetti sta accadendo da circa un mese a questa parte, ad essere collocate in maniera alternata/giornaliera presso le abitazioni dei rispettivi genitori (si ricorda, poste in due piani del medesimo complesso immobiliare), adottando, pertanto una modalità di collocazione di fatto paritetica, senza prevedere una collocazione prevalente presso uno dei genitori ed un corrispondente diritto di visita del genitore non collocatario. Nel rispetto di tale collocazione ogni genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie minori per i giorni nei quali sono presso gli stessi rispettivamente collocate. Poiché, come già riferito, ed svolgono attività agonistica di ciclismo, soprattutto nel fine Per_1 Per_2 settimana nei periodi MarzoOttobre sono di fatto sempre impegnate in competizioni (gare) anche fuori sede, i genitori si relazioneranno in base ai loro impegni per accompagnarle a tali eventi sportivi.
Diversamente durante i fine settimana dei mesi da Novembre a Febbraio poiché le minori sono più libere da impegni sportivi e pertanto i genitori adotteranno una collocazione alternata nei fine settimana (dal sabato mattina alla domenica dopo pranzo).
Il medesimo criterio dell'alternanza sarà seguito anche per la collocazione delle stesse figlie nelle principali feste comandate, a titolo esemplificativo (e non esaustivo) se trascorrono Natale e Santo NO con un genitore il Capodanno lo trascorreranno con l'altro genitore, e così via;
- Il padre contribuirà comunque al mantenimento ordinario di ed oltre che con la Per_1 Per_2 modalità di mantenimento diretto, di cui si è già detto, anche mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento complessivamente per entrambe), da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat con riferimento al mese dell'udienza, come per legge, con scadenza il giorno 15 di ogni mese, e ciò mediante accredito sul conto corrente bancario, intestato alla IGnora di cui al Parte_1 seguente IBAN: [...].
Le spese straordinarie per le figlie ed dovranno essere concordate fra i genitori ed in Per_1 Per_2 seguito suddivise in ragione del 50% ciascuno e ciò anche in considerazione del fatto che le sole spese sportive per svolgere l'attività agonistica (attrezzatura, biciclette, trasferte, ma non solo) sono piuttosto onerose;
- L'assegno unico familiare, per entrambe le figlie, continuerà ad essere percepito dalla madre, come accaduto fino ad oggi;
- Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni eventuale, reciproca richiesta di mantenimento dichiarandosi, allo stato, economicamente autosufficienti ed indipendenti, essendo entrambi impegnati in attività lavorative stabili, la moglie come piccolo imprenditore essendo la legale rappresentante della Società
Antincendio Adriatica srl con socio unico ed il marito in quanto già collaboratore familiare nella stessa azienda, è in procinto di essere assunto quale dipendente a seguito della separazione personale tra gli stessi coniugi;
- I coniugi sono titolari di conti correnti bancari personali dei quali si allegano i relativi estratto conto relativi agli anni 2022-2023 e 2024, come previsto dalla vigente normativa in materia (docc. da 9 e 14). La
IG.ra è altresì titolare di n. 2 polizze sulla vita sottoscritte con la compagnia assicurativa CH Pt_3
(docc 18 e 19) ed è proprietaria di un appartamento situato alle Balze di Verghereto nel Comune di
Casteldelci, come da allegata visura (doc. 16);
- Il marito è proprietario di un furgone Peugeot a 9 posti targato GC472BC (doc. 17) immatricolato nell'anno 2020 mentre la moglie non è proprietaria di alcun bene mobile registrato in quanto quello alla stessa in uso è un mezzo aziendale;
- I IGnori e si rilasciano reciproco consenso alla concessione del Parte_1 Parte_2 passaporto per le singole minori, essendo entrambi interessati, in un futuro, ad effettuare separati viaggi di istruzione piuttosto che di vacanza con le stesse;
- Le spese ed i compensi legali della presente procedura sono interamente a carico della moglie.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 21 Parte I Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 786 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. PIASTRA FLAVIO ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PIASTRA FLAVIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
31.07.2010, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.11.2013 e
13.01.2015, le figlie e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Nell'abitazione già coniugale, allocata in Riccione (RN) alla Via Veneto 39/C int.3 (secondo piano), di proprietà dei IG.ri e come risulta dalla visura allegata (doc.3), genitori Parte_3 Controparte_1 della ricorrente, continuerà a vivere la stessa unitamente alle figlie minori, nelle modalità di Parte_1 cui si dirà in seguito;
- Attualmente il marito, di comune accordo con la moglie, si è temporaneamente trasferito presso un'abitazione, sempre di proprietà dei IGnori e genitori di , Parte_3 Controparte_1 Pt_1 posta al piano primo, all'interno 1 del medesimo complesso immobiliare di Riccione (RN) Viale Veneto
n. 39/C (doc.3);
- Le figlie minori ed sono studentesse e frequentano, rispettivamente, la prima Per_1 Persona_3 classe della scuola media e la quarta classe della scuola elementare, ubicate entrambe nel medesimo plesso scolastico di Riccione, poste a ravvicinatissima distanza rispetto alle abitazioni dei genitori. Entrambe le figlie minori sono impegnate in attività sportiva a livello agonistico nella categoria “Giovanissime” di ciclismo sia su strada, ma anche su pista e mountain bike;
- ed godono di un ottimo rapporto personale sia con il padre che con la madre, e Per_1 Per_2 continueranno, come in effetti sta accadendo da circa un mese a questa parte, ad essere collocate in maniera alternata/giornaliera presso le abitazioni dei rispettivi genitori (si ricorda, poste in due piani del medesimo complesso immobiliare), adottando, pertanto una modalità di collocazione di fatto paritetica, senza prevedere una collocazione prevalente presso uno dei genitori ed un corrispondente diritto di visita del genitore non collocatario. Nel rispetto di tale collocazione ogni genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie minori per i giorni nei quali sono presso gli stessi rispettivamente collocate. Poiché, come già riferito, ed svolgono attività agonistica di ciclismo, soprattutto nel fine Per_1 Per_2 settimana nei periodi MarzoOttobre sono di fatto sempre impegnate in competizioni (gare) anche fuori sede, i genitori si relazioneranno in base ai loro impegni per accompagnarle a tali eventi sportivi.
Diversamente durante i fine settimana dei mesi da Novembre a Febbraio poiché le minori sono più libere da impegni sportivi e pertanto i genitori adotteranno una collocazione alternata nei fine settimana (dal sabato mattina alla domenica dopo pranzo).
Il medesimo criterio dell'alternanza sarà seguito anche per la collocazione delle stesse figlie nelle principali feste comandate, a titolo esemplificativo (e non esaustivo) se trascorrono Natale e Santo NO con un genitore il Capodanno lo trascorreranno con l'altro genitore, e così via;
- Il padre contribuirà comunque al mantenimento ordinario di ed oltre che con la Per_1 Per_2 modalità di mantenimento diretto, di cui si è già detto, anche mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento complessivamente per entrambe), da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat con riferimento al mese dell'udienza, come per legge, con scadenza il giorno 15 di ogni mese, e ciò mediante accredito sul conto corrente bancario, intestato alla IGnora di cui al Parte_1 seguente IBAN: [...].
Le spese straordinarie per le figlie ed dovranno essere concordate fra i genitori ed in Per_1 Per_2 seguito suddivise in ragione del 50% ciascuno e ciò anche in considerazione del fatto che le sole spese sportive per svolgere l'attività agonistica (attrezzatura, biciclette, trasferte, ma non solo) sono piuttosto onerose;
- L'assegno unico familiare, per entrambe le figlie, continuerà ad essere percepito dalla madre, come accaduto fino ad oggi;
- Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni eventuale, reciproca richiesta di mantenimento dichiarandosi, allo stato, economicamente autosufficienti ed indipendenti, essendo entrambi impegnati in attività lavorative stabili, la moglie come piccolo imprenditore essendo la legale rappresentante della Società
Antincendio Adriatica srl con socio unico ed il marito in quanto già collaboratore familiare nella stessa azienda, è in procinto di essere assunto quale dipendente a seguito della separazione personale tra gli stessi coniugi;
- I coniugi sono titolari di conti correnti bancari personali dei quali si allegano i relativi estratto conto relativi agli anni 2022-2023 e 2024, come previsto dalla vigente normativa in materia (docc. da 9 e 14). La
IG.ra è altresì titolare di n. 2 polizze sulla vita sottoscritte con la compagnia assicurativa CH Pt_3
(docc 18 e 19) ed è proprietaria di un appartamento situato alle Balze di Verghereto nel Comune di
Casteldelci, come da allegata visura (doc. 16);
- Il marito è proprietario di un furgone Peugeot a 9 posti targato GC472BC (doc. 17) immatricolato nell'anno 2020 mentre la moglie non è proprietaria di alcun bene mobile registrato in quanto quello alla stessa in uso è un mezzo aziendale;
- I IGnori e si rilasciano reciproco consenso alla concessione del Parte_1 Parte_2 passaporto per le singole minori, essendo entrambi interessati, in un futuro, ad effettuare separati viaggi di istruzione piuttosto che di vacanza con le stesse;
- Le spese ed i compensi legali della presente procedura sono interamente a carico della moglie.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 21 Parte I Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi