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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3498/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3498/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 19 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. LALLI CLAUDIO, oggi sostituito dall'avv. Sergio Lalli Parte_1 Per 'avv. AZZURRO MATTEO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Lalli si riporta alle risultanze della svolta istruttoria orale, in particolare, alle dichiarazioni dei testi e (con riferimento alla giornata dell'inventario, ovvero Tes_1 Testimone_2 all'8.05.2023), e ai doc. n. 4, 5, 6 del proprio fascicolo di parte. Chiede che venga autorizzata la produzione telematica delle comunicazioni WhatsApp intercorse tra il ricorrente e la teste Tes_3
e di potere sentire la predetta teste a chiarimenti. Insiste, in via istruttoria, nella ammissione delle ulteriori istanze istruttorie di cui al ricorso. Per il resto, si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (in particolare, al punto n. 5 delle conclusioni).
L'avv. Azzurro si riporta alla memoria di costituzione e alle conclusioni ivi rassegate, insistendo per il loro accoglimento. Contesta i doc. n. 4, 5, 6 del fascicolo di parte ricorrente e richiama le dichiarazioni delle testi e Evidenzia come le dichiarazioni del teste siano de relato parte Tes_2 Tes_3 Tes_1 actoris. Si oppone alla richiesta di produzione documentale di parte ricorrente, trattandosi di documentazione della quale il ricorrente era già in possesso alla data di deposito del ricorso e, pertanto, tardiva.
L'avv. Lalli si riporta nuovamente ai planning di cui ai doc.
4-6 del proprio fascicolo di parte.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
1 Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3498/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LALLI CLAUDIO, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio presso il domicilio digitale del predetto difensore PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZURRO MATTEO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere stipulato con due contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e CP_1 pieno, dal 22.10.2022 [rectius 20.10.2022] al 19.04.2023 e dal 9.05.2023 all'8.11.2023, con inquadramento nel V livello CCNL Commercio e con mansioni di aiuto commesso, presso il negozio di Forte dei Marmi (LU);
b) di avere effettivamente prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della società resistente anche nei giorni 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile 2023, 4, 5, 6, 8 maggio 2023, venendo inserito nella turnistica aziendale, con orario giornaliero dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, unitamente ad una collega (EL CI o ER OR), e ricevendo ordini e istruzioni dal suo superiore gerarchico Tes_1
c) di avere ricevuto la retribuzione per le n. 11 giornate lavorative non contrattualizzate, avendogli la società datrice di lavoro consentito di assentarsi nel successivo periodo contrattualizzato, percependo ugualmente la retribuzione;
3 d) di avere, quindi, diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, avendo lavorato oltre 10 giornate successivamente alla scadenza del contratto a termine del 20.10.2022, come prorogato;
e) che la risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza contrattuale dell'8.11.2023 costituisce, pertanto, un licenziamento nullo, in quanto intimato in difetto di forma scritta, ovvero illegittimo, in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo;
f) di avere diritto al riconoscimento del superiore livello di inquadramento (IV livello, anziché V), con decorrenza dal 23.04.2023, avendo in precedenza svolto le mansioni di aiuto commesso per
12 mesi, dal 20.11.2017 al 19.11.2018, a favore di una società svolgente l'attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, presso il centro commerciale Maremonti di Massa, con conseguente diritto al passaggio di livello dopo 18 mesi di svolgimento di mansioni di aiuto commesso e alla percezione delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 910,99;
g) di avere impugnato il licenziamento e il contratto a termine con lettera del 10.11.2023.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto che l'intestato Tribunale: “1) Voglia dichiarare che in data 22/10/2022 ovvero in data 23/04/2023 (per le prestazioni non ufficializzate da tale data e sino al 08/05/2023), o in quella data che sarà ritenuta di Giustizia tra il signor e la si è costituito un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full-time per le motivazioni giuridiche esposte in premessa;
2) Voglia dichiarare conseguentemente nullo, illegittimo, di nessun effetto giuridico il contratto a tempo determinato stipulato tra le parti in causa in data 09/05/2023 poiché tra le parti stesse si era già costituito ed era in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3) Voglia affermare che il signor , in applicazione del CCNL Parte_1
Commercio aveva il diritto, dopo 18 mesi di attività di commesso alle vendite in tale settore e cioè dal
23/04/2023, di acquisire il 4° livello economico e normativo;
4) Voglia conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore ed entrambe con sede in CP_1
AM NZ (FI) Via Gattinella 6 a pagare per le causali di cui in premessa al signor Parte_1
a titolo di differenze retributive la complessiva somma 910,99 (o somma maggiore o minore che
[...] sarà ritenuta più giusta ed equa ex art. 36 della Costituzione) oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
5) Voglia dichiarare nullo, perché privo della forma scritta, o comunque illegittimo per mancanza di giusta causa e giustificato motivo il licenziamento intimato al signor dalla Parte_1
con effetto 08/11/2023, ovvero dichiarando che il rapporto è ancora in corso in assenza di CP_1 una comunicazione di interruzione dello stesso;
6) Voglia conseguentemente ordinare alla CP_1 in persona del legale rappresentante di reintegrare il signor nel suo posto di lavoro;
7) Parte_1
4 Voglia conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
a pagare al ricorrente il risarcimento del danno subito per la nullità/inesistenza del licenziamento/interruzione del rapporto nella misura di tante mensilità (calcolate secondo il full-time di 4^ categoria ovvero di 5^categoria) quante né decorreranno dalla data di interruzione del rapporto alla data di effettiva reintegra/riammissione al lavoro (o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione ed interessi come per legge nonché disponendo
l'obbligo del versamento dei relativi contributi;
8) Voglia infine condannare la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore a pagare tutte le spese e competenze del Giudizio nel rispetto dei valori medi del DM vigente”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto CP_1 infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 17.12.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In primo luogo, si ritiene che, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale, parte ricorrente non abbia sufficientemente dimostrato di avere effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente anche nei giorni 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile 2023, 4, 5, 6, 8 maggio 2023, ovvero in giorni intercorrenti tra la data di scadenza del primo contratto a termine stipulato inter partes, come prorogato (19.04.2023), e la data di stipula del secondo contratto a termine concluso inter partes (9.05.2023).
In particolare, i doc. n. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente (ovvero le fotografie dello schermo di un pc raffiguranti i planning orari dei mesi di aprile e di maggio 2023) sono stati contestati da parte resistente, che ha sostenuto che si trattasse di fotografie ritraenti fogli Excel, liberamente modificabili, e non raffiguranti i planning definitivi delle presenze del negozio di Forte dei Marmi nei mesi di aprile e di maggio 2023, questi ultimi approvati da e da e poi affissi in Persona_1 Persona_2 negozio e trasmessi al consulente del lavoro (v. doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte resistente).
Né i testi escussi hanno specificamente confermato la circostanza che il ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente nei giorni 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile
2023, 4, 5, 6, 8 maggio 2023, presso il punto vendita di Forte dei Marmi.
In particolare, il teste ex dipendente della società resistente dal maggio/giugno 2021 al Tes_1 luglio 2023, ha riferito di presumere che il rapporto di lavoro del ricorrente sia stato continuativo, tuttavia, il teste ha mostrato incertezza sulle date, avendo, peraltro, indicato, come data di inizio del
5 rapporto di lavoro del ricorrente, la fine di settembre/l'inizio di ottobre 2022, mentre non è contestato che il predetto rapporto lavorativo sia iniziato a fine ottobre 2022 (il 20.10.2022).
Infatti, il teste ha dichiarato che: “non ricordo le date esatte”, con riferimento ai giorni lavorati dal ricorrente nei mesi di aprile e di maggio 2023, aggiungendo che, essendo stato addetto al negozio di
Prato, in quel periodo sentiva giornalmente il ricorrente, invece addetto ai negozi di Forte dei Marmi e di Brugnato. Quindi, il teste, nel periodo oggetto di causa (ovvero i mesi di aprile e di maggio 2023), non era addetto al negozio di Forte dei Marmi, cui invece era addetto il ricorrente (tanto che il teste ha dichiarato di non avere redatto il planning del mese di aprile 2023); inoltre, risulta dai planning di cui ai doc. n. 3 e 5 del fascicolo di parte resistente che il teste fosse in ferie nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 aprile 2023 e che non abbia prestato attività lavorativa in data 23 e 30 aprile 2023 (entrambe domeniche), circostanza che emerge anche dal doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente;
sul punto, il teste ha dichiarato di non ricordare esattamente le date delle proprie ferie.
Ancora, la teste dipendente della società resistente dal febbraio 2023, in qualità di Testimone_2 commessa addetta al negozio di Forte dei Marmi, ha dichiarato che: “Sull'1: quando sono entrata al lavoro il ricorrente era già presente, dal punto di vista lavorativo ci sono stati intervalli nel rapporto di lavoro del ricorrente, ma non ricordo quando (…) Sul 3: non ricordo, io il 25, il 26 e 27 aprile 2023 ero in ferie, negli altri giorni non ricordo. Sul 4: dal 28 aprile in poi ho lavorato io, nei giorni in cui io ero in ferie hanno lavorato i dipendenti che erano addetti al negozio di Forte dei Marmi, non ricordo esattamente chi, il ricorrente nei giorni indicati in capitolo e che mi sono stati letti non ha lavorato, almeno che io sappia, ADR avv. Lalli: ripeto di avere detto che il ricorrente non ha lavorato nei giorni indicati nel capitolo n. 4; a domanda dell'avvocato Lalli, ricordo era l'altra mia collega Tes_3 presso il negozio di Forte dei Marmi, eravamo in tre, io, la signora e il ricorrente, almeno da Tes_3 quando sono entrata io al lavoro. Dal mio ritorno dalle ferie, il 28 aprile 2023 in negozio c'eravamo io
e (…) presa visione dei doc. n. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente, sono i planning, gli Tes_3 orari del negozio, i pc sono tutti uguali e il programma è lo stesso per tutti i negozi, ci sono i nomi, quindi si tratta della boutique di Forte dei Marmi, è un planning che fa la responsabile del negozio, che poi lo manda in azienda che lo approva, lo firma e lo rimanda al negozio, poi l'orario approvato dall'azienda viene affisso in bacheca. ADR avv. Lalli: io ero in ferie il 25, 26, 27 aprile 2023, non so chi fosse presente in negozio a Forte dei Marmi in quei tre giorni, non so se ci fosse non Tes_1 posso sapere se ci fosse il ricorrente, io ero assente”.
Né in ricorso è stato allegato che il ricorrente avrebbe partecipato all'inventario (del quale non è stata nemmeno indicata la data).
6 La teste dipendente della società resistente da 15 anni, in qualità di responsabile del punto Tes_3 vendita di Forte dei Marmi, ha riferito che: “Sull'8, 9, 10: il planning viene mandato dall'azienda, nella persona di e di vuoto, da compilare, presso ogni negozio, io lo Persona_1 Persona_2 compilo sulla base delle esigenze del negozio, poi il planning viene inviato in azienda e rinviato presso la boutique firmato e timbrato dall'ufficio risorse umane, si tratta del planning ufficiale che viene inviato via mail, ma non ricordo in che formato, e che viene stampato e affisso in bacheca a disposizione dello staff del negozio, preciso che gli orari vengono fatti da me con i dipendenti del negozio, che mi rappresentano le proprie esigenze personali. Sul 12. Non ricordo, sicuramente il planning l'ho fatto io come responsabile, ma non ricordo se è stato modificato;
Sul 15: non ricordo;
c'è stato un periodo di stacco quando è scaduto il contratto del ricorrente in attesa del rinnovo, non ricordo quando c'è stato il periodo di stacco, ricordo che il ricorrente ha fatto anche un periodo di malattia, quindi non ricordo quando c'è stato il periodo di stacco tra un contratto a termine e l'altro, con riferimento alla posizione del ricorrente;
nel periodo indicato in capitolo in negozio abbiamo lavorato io e la signora ADR giudice ricordo che la ha fatto tre giorni di ferie ad Tes_2 Tes_2 aprile 2023, ma non ne sono sicura, io sono stata da sola in negozio quando la era in ferie;
Tes_2
(…) ADR avv. Lalli: non ricordo se quando la è tornata dalle ferie eravamo solo io e la Tes_2
o se c'era anche il ricorrente, non lo ricordo, solitamente resto io da sola in turno, che sono Tes_2 la responsabile, presa visione dei doc. n. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente, non sono i planning definitivi, che l'azienda mi rimanda firmati e timbrati, non so se siano stati modificati da qualcuno del negozio quando io non ero presente, le foto che mi si mostrano riguardano gli orari ufficiosi, non quelli ufficiali, quelli ufficiali mi vengono rimandati dall'azienda firmati e timbrati, poi vengono stampati e messi a conoscenza dello staff, previa affissione. Io posso avere inserito il nominativo del ricorrente negli orari di cui ai doc. mostratimi prima di sapere che il contratto del ricorrente sarebbe scaduto, preciso che io faccio gli orari a metà mese per il mese successivo, gli orari vengono fatti di mese in mese, dipende tutto da quando ci viene mandato il planning da compilare, poi chi riceve i planning li controlla e se va tutto bene li approva;
ADR giudice: i planning sono inseriti in cartelle mensili in cui sono inserite anche le chiusure di cassa della giornata, le richieste di vendite dei clienti, in teoria solo il responsabile può accedere a queste cartelle, ma non occorre inserire una password, si va a fiducia”.
Infine, la teste dipendente della società resistente dal 2016, in qualità referente Persona_1 delle risorse umane e dell'area legale, ha dichiarato che: “Sull'8, 9: dal mio ufficio (risorse umane) oppure dell'ufficio retail, per il tramite della collega viene inviato ai negozi un file Persona_2
Excel, che deve essere compilato dallo store manager, sentiti i dipendenti dei negozi, lo store manager,
7 una volta compilato, lo rinvia, io do un'occhiata al modulo, per valutare discrepanze con gli impegni del negozio, dopo il planning mensile viene condiviso con la direzione e mandato al negozio di riferimento, in formato pdf, timbrato e siglato, questo avviene circa 10 giorni prima dell'inizio del mese successivo, questa è la prassi adottata anche nel periodo di causa. Sul 10. Confermo, lo store manager stampa il planning e lo affigge in bacheca nell'area riservata, per la consultazione;
Sul 12: non ricordo di avere modificato il planning redatto dalla referente del negozio di Forte dei Marmi per
i mesi di aprile, maggio e novembre 2023, è passato del tempo e non c'era solo il negozio di Forte dei
Marmi; Sul 13: presumo di sì, sono le prescrizioni aziendali, ma non posso rispondere con certezza;
Sul 14: confermo, sono le date di rinnovo dei contratti del ricorrente;
Sul 15: all'epoca erano presenti in negozio nelle date indicate in capitolo e non ricordo se nelle date Tes_3 Testimone_2 indicate in capitolo abbia prestato attività lavorativa anche il ricorrente;
ADR avv. Azzurro: ci sono stati due periodi diversi, in cui il ricorrente ha lavorato, nel periodo intercorso tra i due contratti io ho avuto notizia che abbiano lavorato e ne ho avuto conoscenza dal Tes_3 Testimone_2 planning. Sul 16: confermo;
Sul 17: confermo, viene sempre fatto così”.
Pertanto, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale, non risulta essere stato sufficientemente dimostrato l'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, della prestazione lavorativa, alle dipendenze della società resistente, nei giorni 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile 2023, 4,
5, 6, 8 maggio 2023, avendo i testi escussi dichiarato di non ricordare esattamente le date in cui il ricorrente ha lavorato nei mesi di aprile e di maggio 2023 ed essendo stati i doc. n. 4 e 5 del fascicolo di parte resistente specificamente contestati dalla resistente.
Né può essere ammessa la produzione di documentazione ulteriore, non allegata al ricorso, benché già in possesso del ricorrente alla data di deposito di quest'ultimo, e, quindi, tardiva, volta a dimostrare l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa nelle predette giornate.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla giornata del 9.11.2023, risultando, peraltro, dal doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente che in tale data il ricorrente non avrebbe comunque effettuato attività lavorativa, in quanto sarebbe stato - ma la circostanza è contestata da parte resistente - collocato in ferie.
Conseguentemente, le domande relative alla costituzione inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dal 20.10.2022, ovvero dal 23.04.2023) e alla prospettata nullità/illegittimità dell'asserito licenziamento intimato con decorrenza dall'8.11.2025 devono essere respinte.
Per quanto attiene alla domanda relativa al riconoscimento automatico del superiore IV livello CCNL
Commercio (nel quale è sussumibile il profilo del commesso addetto alla vendita al pubblico), decorsi
8 18 mesi di inquadramento nel V livello CCNL Commercio (nel quale è sussumibile il profilo dell'aiutante commesso), l'art. 113 CCNL Commercio prevede che: “(1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale
è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori).
L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi”.
Ora considerato che il ricorrente ha documentato di avere prestato attività lavorativa come aiutante commesso, inquadrato nel V livello CCNL Commercio, per un periodo complessivo di 18 mesi (di cui
12 mesi alle dipendenze della società Modisti S.r.l., da novembre 2017 a novembre 2018, v. doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente, e 6 mesi alle dipendenze della resistente, dall'ottobre 2022 all'aprile
2023), nel medesimo settore merceologico (commercio di abbigliamento), con riferimento al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno dal 9.05.2023 all'8.11.2023, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del IV livello CCNL Commercio e al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 874,11 (sulla base dei conteggi di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente, non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte della società resistente, detratto quanto indicato nel conteggio per il mese di aprile 2023).
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva lorda di euro 874,11, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stato inquadrato nel IV livello CCNL
Commercio per il periodo 9.05.2023-8.11.2023.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
SPESE
Considerata la reciproca soccombenza, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per il periodo 9.05.2023-8.11.2023, nel livello IV
CCNL Commercio e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 874,11 lordi, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive tra l'inquadramento inferiore attribuito e quello superiore rivendicato, per le ragioni di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti in causa.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
9 Firenze, 19 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
10
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3498/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 19 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. LALLI CLAUDIO, oggi sostituito dall'avv. Sergio Lalli Parte_1 Per 'avv. AZZURRO MATTEO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Lalli si riporta alle risultanze della svolta istruttoria orale, in particolare, alle dichiarazioni dei testi e (con riferimento alla giornata dell'inventario, ovvero Tes_1 Testimone_2 all'8.05.2023), e ai doc. n. 4, 5, 6 del proprio fascicolo di parte. Chiede che venga autorizzata la produzione telematica delle comunicazioni WhatsApp intercorse tra il ricorrente e la teste Tes_3
e di potere sentire la predetta teste a chiarimenti. Insiste, in via istruttoria, nella ammissione delle ulteriori istanze istruttorie di cui al ricorso. Per il resto, si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (in particolare, al punto n. 5 delle conclusioni).
L'avv. Azzurro si riporta alla memoria di costituzione e alle conclusioni ivi rassegate, insistendo per il loro accoglimento. Contesta i doc. n. 4, 5, 6 del fascicolo di parte ricorrente e richiama le dichiarazioni delle testi e Evidenzia come le dichiarazioni del teste siano de relato parte Tes_2 Tes_3 Tes_1 actoris. Si oppone alla richiesta di produzione documentale di parte ricorrente, trattandosi di documentazione della quale il ricorrente era già in possesso alla data di deposito del ricorso e, pertanto, tardiva.
L'avv. Lalli si riporta nuovamente ai planning di cui ai doc.
4-6 del proprio fascicolo di parte.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
1 Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3498/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LALLI CLAUDIO, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio presso il domicilio digitale del predetto difensore PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZURRO MATTEO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere stipulato con due contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e CP_1 pieno, dal 22.10.2022 [rectius 20.10.2022] al 19.04.2023 e dal 9.05.2023 all'8.11.2023, con inquadramento nel V livello CCNL Commercio e con mansioni di aiuto commesso, presso il negozio di Forte dei Marmi (LU);
b) di avere effettivamente prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della società resistente anche nei giorni 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile 2023, 4, 5, 6, 8 maggio 2023, venendo inserito nella turnistica aziendale, con orario giornaliero dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, unitamente ad una collega (EL CI o ER OR), e ricevendo ordini e istruzioni dal suo superiore gerarchico Tes_1
c) di avere ricevuto la retribuzione per le n. 11 giornate lavorative non contrattualizzate, avendogli la società datrice di lavoro consentito di assentarsi nel successivo periodo contrattualizzato, percependo ugualmente la retribuzione;
3 d) di avere, quindi, diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, avendo lavorato oltre 10 giornate successivamente alla scadenza del contratto a termine del 20.10.2022, come prorogato;
e) che la risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza contrattuale dell'8.11.2023 costituisce, pertanto, un licenziamento nullo, in quanto intimato in difetto di forma scritta, ovvero illegittimo, in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo;
f) di avere diritto al riconoscimento del superiore livello di inquadramento (IV livello, anziché V), con decorrenza dal 23.04.2023, avendo in precedenza svolto le mansioni di aiuto commesso per
12 mesi, dal 20.11.2017 al 19.11.2018, a favore di una società svolgente l'attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, presso il centro commerciale Maremonti di Massa, con conseguente diritto al passaggio di livello dopo 18 mesi di svolgimento di mansioni di aiuto commesso e alla percezione delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 910,99;
g) di avere impugnato il licenziamento e il contratto a termine con lettera del 10.11.2023.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto che l'intestato Tribunale: “1) Voglia dichiarare che in data 22/10/2022 ovvero in data 23/04/2023 (per le prestazioni non ufficializzate da tale data e sino al 08/05/2023), o in quella data che sarà ritenuta di Giustizia tra il signor e la si è costituito un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full-time per le motivazioni giuridiche esposte in premessa;
2) Voglia dichiarare conseguentemente nullo, illegittimo, di nessun effetto giuridico il contratto a tempo determinato stipulato tra le parti in causa in data 09/05/2023 poiché tra le parti stesse si era già costituito ed era in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3) Voglia affermare che il signor , in applicazione del CCNL Parte_1
Commercio aveva il diritto, dopo 18 mesi di attività di commesso alle vendite in tale settore e cioè dal
23/04/2023, di acquisire il 4° livello economico e normativo;
4) Voglia conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore ed entrambe con sede in CP_1
AM NZ (FI) Via Gattinella 6 a pagare per le causali di cui in premessa al signor Parte_1
a titolo di differenze retributive la complessiva somma 910,99 (o somma maggiore o minore che
[...] sarà ritenuta più giusta ed equa ex art. 36 della Costituzione) oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
5) Voglia dichiarare nullo, perché privo della forma scritta, o comunque illegittimo per mancanza di giusta causa e giustificato motivo il licenziamento intimato al signor dalla Parte_1
con effetto 08/11/2023, ovvero dichiarando che il rapporto è ancora in corso in assenza di CP_1 una comunicazione di interruzione dello stesso;
6) Voglia conseguentemente ordinare alla CP_1 in persona del legale rappresentante di reintegrare il signor nel suo posto di lavoro;
7) Parte_1
4 Voglia conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
a pagare al ricorrente il risarcimento del danno subito per la nullità/inesistenza del licenziamento/interruzione del rapporto nella misura di tante mensilità (calcolate secondo il full-time di 4^ categoria ovvero di 5^categoria) quante né decorreranno dalla data di interruzione del rapporto alla data di effettiva reintegra/riammissione al lavoro (o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione ed interessi come per legge nonché disponendo
l'obbligo del versamento dei relativi contributi;
8) Voglia infine condannare la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore a pagare tutte le spese e competenze del Giudizio nel rispetto dei valori medi del DM vigente”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto CP_1 infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 17.12.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In primo luogo, si ritiene che, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale, parte ricorrente non abbia sufficientemente dimostrato di avere effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente anche nei giorni 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile 2023, 4, 5, 6, 8 maggio 2023, ovvero in giorni intercorrenti tra la data di scadenza del primo contratto a termine stipulato inter partes, come prorogato (19.04.2023), e la data di stipula del secondo contratto a termine concluso inter partes (9.05.2023).
In particolare, i doc. n. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente (ovvero le fotografie dello schermo di un pc raffiguranti i planning orari dei mesi di aprile e di maggio 2023) sono stati contestati da parte resistente, che ha sostenuto che si trattasse di fotografie ritraenti fogli Excel, liberamente modificabili, e non raffiguranti i planning definitivi delle presenze del negozio di Forte dei Marmi nei mesi di aprile e di maggio 2023, questi ultimi approvati da e da e poi affissi in Persona_1 Persona_2 negozio e trasmessi al consulente del lavoro (v. doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte resistente).
Né i testi escussi hanno specificamente confermato la circostanza che il ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente nei giorni 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile
2023, 4, 5, 6, 8 maggio 2023, presso il punto vendita di Forte dei Marmi.
In particolare, il teste ex dipendente della società resistente dal maggio/giugno 2021 al Tes_1 luglio 2023, ha riferito di presumere che il rapporto di lavoro del ricorrente sia stato continuativo, tuttavia, il teste ha mostrato incertezza sulle date, avendo, peraltro, indicato, come data di inizio del
5 rapporto di lavoro del ricorrente, la fine di settembre/l'inizio di ottobre 2022, mentre non è contestato che il predetto rapporto lavorativo sia iniziato a fine ottobre 2022 (il 20.10.2022).
Infatti, il teste ha dichiarato che: “non ricordo le date esatte”, con riferimento ai giorni lavorati dal ricorrente nei mesi di aprile e di maggio 2023, aggiungendo che, essendo stato addetto al negozio di
Prato, in quel periodo sentiva giornalmente il ricorrente, invece addetto ai negozi di Forte dei Marmi e di Brugnato. Quindi, il teste, nel periodo oggetto di causa (ovvero i mesi di aprile e di maggio 2023), non era addetto al negozio di Forte dei Marmi, cui invece era addetto il ricorrente (tanto che il teste ha dichiarato di non avere redatto il planning del mese di aprile 2023); inoltre, risulta dai planning di cui ai doc. n. 3 e 5 del fascicolo di parte resistente che il teste fosse in ferie nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 aprile 2023 e che non abbia prestato attività lavorativa in data 23 e 30 aprile 2023 (entrambe domeniche), circostanza che emerge anche dal doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente;
sul punto, il teste ha dichiarato di non ricordare esattamente le date delle proprie ferie.
Ancora, la teste dipendente della società resistente dal febbraio 2023, in qualità di Testimone_2 commessa addetta al negozio di Forte dei Marmi, ha dichiarato che: “Sull'1: quando sono entrata al lavoro il ricorrente era già presente, dal punto di vista lavorativo ci sono stati intervalli nel rapporto di lavoro del ricorrente, ma non ricordo quando (…) Sul 3: non ricordo, io il 25, il 26 e 27 aprile 2023 ero in ferie, negli altri giorni non ricordo. Sul 4: dal 28 aprile in poi ho lavorato io, nei giorni in cui io ero in ferie hanno lavorato i dipendenti che erano addetti al negozio di Forte dei Marmi, non ricordo esattamente chi, il ricorrente nei giorni indicati in capitolo e che mi sono stati letti non ha lavorato, almeno che io sappia, ADR avv. Lalli: ripeto di avere detto che il ricorrente non ha lavorato nei giorni indicati nel capitolo n. 4; a domanda dell'avvocato Lalli, ricordo era l'altra mia collega Tes_3 presso il negozio di Forte dei Marmi, eravamo in tre, io, la signora e il ricorrente, almeno da Tes_3 quando sono entrata io al lavoro. Dal mio ritorno dalle ferie, il 28 aprile 2023 in negozio c'eravamo io
e (…) presa visione dei doc. n. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente, sono i planning, gli Tes_3 orari del negozio, i pc sono tutti uguali e il programma è lo stesso per tutti i negozi, ci sono i nomi, quindi si tratta della boutique di Forte dei Marmi, è un planning che fa la responsabile del negozio, che poi lo manda in azienda che lo approva, lo firma e lo rimanda al negozio, poi l'orario approvato dall'azienda viene affisso in bacheca. ADR avv. Lalli: io ero in ferie il 25, 26, 27 aprile 2023, non so chi fosse presente in negozio a Forte dei Marmi in quei tre giorni, non so se ci fosse non Tes_1 posso sapere se ci fosse il ricorrente, io ero assente”.
Né in ricorso è stato allegato che il ricorrente avrebbe partecipato all'inventario (del quale non è stata nemmeno indicata la data).
6 La teste dipendente della società resistente da 15 anni, in qualità di responsabile del punto Tes_3 vendita di Forte dei Marmi, ha riferito che: “Sull'8, 9, 10: il planning viene mandato dall'azienda, nella persona di e di vuoto, da compilare, presso ogni negozio, io lo Persona_1 Persona_2 compilo sulla base delle esigenze del negozio, poi il planning viene inviato in azienda e rinviato presso la boutique firmato e timbrato dall'ufficio risorse umane, si tratta del planning ufficiale che viene inviato via mail, ma non ricordo in che formato, e che viene stampato e affisso in bacheca a disposizione dello staff del negozio, preciso che gli orari vengono fatti da me con i dipendenti del negozio, che mi rappresentano le proprie esigenze personali. Sul 12. Non ricordo, sicuramente il planning l'ho fatto io come responsabile, ma non ricordo se è stato modificato;
Sul 15: non ricordo;
c'è stato un periodo di stacco quando è scaduto il contratto del ricorrente in attesa del rinnovo, non ricordo quando c'è stato il periodo di stacco, ricordo che il ricorrente ha fatto anche un periodo di malattia, quindi non ricordo quando c'è stato il periodo di stacco tra un contratto a termine e l'altro, con riferimento alla posizione del ricorrente;
nel periodo indicato in capitolo in negozio abbiamo lavorato io e la signora ADR giudice ricordo che la ha fatto tre giorni di ferie ad Tes_2 Tes_2 aprile 2023, ma non ne sono sicura, io sono stata da sola in negozio quando la era in ferie;
Tes_2
(…) ADR avv. Lalli: non ricordo se quando la è tornata dalle ferie eravamo solo io e la Tes_2
o se c'era anche il ricorrente, non lo ricordo, solitamente resto io da sola in turno, che sono Tes_2 la responsabile, presa visione dei doc. n. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente, non sono i planning definitivi, che l'azienda mi rimanda firmati e timbrati, non so se siano stati modificati da qualcuno del negozio quando io non ero presente, le foto che mi si mostrano riguardano gli orari ufficiosi, non quelli ufficiali, quelli ufficiali mi vengono rimandati dall'azienda firmati e timbrati, poi vengono stampati e messi a conoscenza dello staff, previa affissione. Io posso avere inserito il nominativo del ricorrente negli orari di cui ai doc. mostratimi prima di sapere che il contratto del ricorrente sarebbe scaduto, preciso che io faccio gli orari a metà mese per il mese successivo, gli orari vengono fatti di mese in mese, dipende tutto da quando ci viene mandato il planning da compilare, poi chi riceve i planning li controlla e se va tutto bene li approva;
ADR giudice: i planning sono inseriti in cartelle mensili in cui sono inserite anche le chiusure di cassa della giornata, le richieste di vendite dei clienti, in teoria solo il responsabile può accedere a queste cartelle, ma non occorre inserire una password, si va a fiducia”.
Infine, la teste dipendente della società resistente dal 2016, in qualità referente Persona_1 delle risorse umane e dell'area legale, ha dichiarato che: “Sull'8, 9: dal mio ufficio (risorse umane) oppure dell'ufficio retail, per il tramite della collega viene inviato ai negozi un file Persona_2
Excel, che deve essere compilato dallo store manager, sentiti i dipendenti dei negozi, lo store manager,
7 una volta compilato, lo rinvia, io do un'occhiata al modulo, per valutare discrepanze con gli impegni del negozio, dopo il planning mensile viene condiviso con la direzione e mandato al negozio di riferimento, in formato pdf, timbrato e siglato, questo avviene circa 10 giorni prima dell'inizio del mese successivo, questa è la prassi adottata anche nel periodo di causa. Sul 10. Confermo, lo store manager stampa il planning e lo affigge in bacheca nell'area riservata, per la consultazione;
Sul 12: non ricordo di avere modificato il planning redatto dalla referente del negozio di Forte dei Marmi per
i mesi di aprile, maggio e novembre 2023, è passato del tempo e non c'era solo il negozio di Forte dei
Marmi; Sul 13: presumo di sì, sono le prescrizioni aziendali, ma non posso rispondere con certezza;
Sul 14: confermo, sono le date di rinnovo dei contratti del ricorrente;
Sul 15: all'epoca erano presenti in negozio nelle date indicate in capitolo e non ricordo se nelle date Tes_3 Testimone_2 indicate in capitolo abbia prestato attività lavorativa anche il ricorrente;
ADR avv. Azzurro: ci sono stati due periodi diversi, in cui il ricorrente ha lavorato, nel periodo intercorso tra i due contratti io ho avuto notizia che abbiano lavorato e ne ho avuto conoscenza dal Tes_3 Testimone_2 planning. Sul 16: confermo;
Sul 17: confermo, viene sempre fatto così”.
Pertanto, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale, non risulta essere stato sufficientemente dimostrato l'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, della prestazione lavorativa, alle dipendenze della società resistente, nei giorni 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile 2023, 4,
5, 6, 8 maggio 2023, avendo i testi escussi dichiarato di non ricordare esattamente le date in cui il ricorrente ha lavorato nei mesi di aprile e di maggio 2023 ed essendo stati i doc. n. 4 e 5 del fascicolo di parte resistente specificamente contestati dalla resistente.
Né può essere ammessa la produzione di documentazione ulteriore, non allegata al ricorso, benché già in possesso del ricorrente alla data di deposito di quest'ultimo, e, quindi, tardiva, volta a dimostrare l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa nelle predette giornate.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla giornata del 9.11.2023, risultando, peraltro, dal doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente che in tale data il ricorrente non avrebbe comunque effettuato attività lavorativa, in quanto sarebbe stato - ma la circostanza è contestata da parte resistente - collocato in ferie.
Conseguentemente, le domande relative alla costituzione inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dal 20.10.2022, ovvero dal 23.04.2023) e alla prospettata nullità/illegittimità dell'asserito licenziamento intimato con decorrenza dall'8.11.2025 devono essere respinte.
Per quanto attiene alla domanda relativa al riconoscimento automatico del superiore IV livello CCNL
Commercio (nel quale è sussumibile il profilo del commesso addetto alla vendita al pubblico), decorsi
8 18 mesi di inquadramento nel V livello CCNL Commercio (nel quale è sussumibile il profilo dell'aiutante commesso), l'art. 113 CCNL Commercio prevede che: “(1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale
è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori).
L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi”.
Ora considerato che il ricorrente ha documentato di avere prestato attività lavorativa come aiutante commesso, inquadrato nel V livello CCNL Commercio, per un periodo complessivo di 18 mesi (di cui
12 mesi alle dipendenze della società Modisti S.r.l., da novembre 2017 a novembre 2018, v. doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente, e 6 mesi alle dipendenze della resistente, dall'ottobre 2022 all'aprile
2023), nel medesimo settore merceologico (commercio di abbigliamento), con riferimento al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno dal 9.05.2023 all'8.11.2023, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del IV livello CCNL Commercio e al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 874,11 (sulla base dei conteggi di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente, non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte della società resistente, detratto quanto indicato nel conteggio per il mese di aprile 2023).
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva lorda di euro 874,11, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stato inquadrato nel IV livello CCNL
Commercio per il periodo 9.05.2023-8.11.2023.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
SPESE
Considerata la reciproca soccombenza, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per il periodo 9.05.2023-8.11.2023, nel livello IV
CCNL Commercio e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 874,11 lordi, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive tra l'inquadramento inferiore attribuito e quello superiore rivendicato, per le ragioni di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti in causa.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
9 Firenze, 19 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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