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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/07/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Continua dal verbale udienza del 24/07/2025
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RGN 184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pistilli Parte_1
( e presso il suo studio in Viterbo, Via Belluno Email_1
n. 69, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO- USR Piemonte- A.T. di Vercelli (c.f
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, P.IVA_1 comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_1 legalmente domiciliati presso l in Controparte_1
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11/03/2025 la ricorrente, alle dipendenze del Ministero resistente quale docente di scuola primaria negli gli aa. ss. 2015/2016 – 2016/2017 –
2018/2019 - 2019/2020 e 2021/2022 (vedi All. 1 contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di €
4.265,39 (Euro 1.009,04 nell'anno scolastico 2015/2016; Euro 1.216,78 nell'anno scolastico
2016/2017; Euro 679,90 nell'anno scolastico 2018/2019; Euro 56,76 nell'anno scolastico
2018/2019; Euro 787,95 nell'anno scolastico 2019/2020; Euro 515,37 nell'anno scolastico
2021/2022) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso alle pagine 3 e 8.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito regolarmente in giudizio contestando, nel merito, il fondamento della domanda e comunque rideterminando l'importo totale di €.
4.140,03 per gli anni richiesti in ricorso.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum pari ad € 4.140,03.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 24 nell'a.s.
2015/2016; 20,5 nell'anno scolastico nell'a.s. 2016/2017; 21 nell'a.s. 2018/2029; 15,5 nell'a.s. 2018/2019; 23,5 nell'anno scolastico nell'a.s. 2019/2020; 7,5 nell'anno scolastico nell'a.s. 2021/2022.
Il Ministero ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio esplicitati negli allegati doc.
2-3 ma senza documentare di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminati i cedolini prodotti ha aderito al concetto predisposto dal Ministero limitando così la domanda alla minor somma di € 4.140,03 .
Nulla in merito ha replicato il Ministero resistente all'udienza di discussione.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il Ministero a corrispondere alla parte ricorrente quale risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 4.140,03 oltre interessi.
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 24/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RGN 184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pistilli Parte_1
( e presso il suo studio in Viterbo, Via Belluno Email_1
n. 69, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO- USR Piemonte- A.T. di Vercelli (c.f
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, P.IVA_1 comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_1 legalmente domiciliati presso l in Controparte_1
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11/03/2025 la ricorrente, alle dipendenze del Ministero resistente quale docente di scuola primaria negli gli aa. ss. 2015/2016 – 2016/2017 –
2018/2019 - 2019/2020 e 2021/2022 (vedi All. 1 contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di €
4.265,39 (Euro 1.009,04 nell'anno scolastico 2015/2016; Euro 1.216,78 nell'anno scolastico
2016/2017; Euro 679,90 nell'anno scolastico 2018/2019; Euro 56,76 nell'anno scolastico
2018/2019; Euro 787,95 nell'anno scolastico 2019/2020; Euro 515,37 nell'anno scolastico
2021/2022) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso alle pagine 3 e 8.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito regolarmente in giudizio contestando, nel merito, il fondamento della domanda e comunque rideterminando l'importo totale di €.
4.140,03 per gli anni richiesti in ricorso.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum pari ad € 4.140,03.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 24 nell'a.s.
2015/2016; 20,5 nell'anno scolastico nell'a.s. 2016/2017; 21 nell'a.s. 2018/2029; 15,5 nell'a.s. 2018/2019; 23,5 nell'anno scolastico nell'a.s. 2019/2020; 7,5 nell'anno scolastico nell'a.s. 2021/2022.
Il Ministero ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio esplicitati negli allegati doc.
2-3 ma senza documentare di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminati i cedolini prodotti ha aderito al concetto predisposto dal Ministero limitando così la domanda alla minor somma di € 4.140,03 .
Nulla in merito ha replicato il Ministero resistente all'udienza di discussione.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il Ministero a corrispondere alla parte ricorrente quale risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 4.140,03 oltre interessi.
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 24/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici