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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13040 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13040 / 2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIUSEPPE FAVARON ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. ELOISA GALLUPPI convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale d'udienza del
21/01/2025 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 01/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio
1 celebrato in Arino nel Comune di Dolo il 05/09/2009 con la controparte;
dalla cui unione è nato il figlio (05/08/2010), ad oggi minorenne. Per_1
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa n. 16406/2020 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparsi all'udienza del 21 gennaio 2025, dopo ampia discussione, i coniugi addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e chiedevano concordemente e ottenevano di precisare le conclusioni in conformità all'accordo stesso, anche ai fini dei provvedimenti temporanei e urgenti, che precisavano nei seguenti termini: “affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso e residenza Per_1 presso la madre: F. vedrà e starà col padre durante l'anno scolastico, almeno un pomeriggio alla settimana – da concordare tra padre e figlio volta per volta tenuto conto dei reciproci impegni, sentita la madre – dall'uscita di scuola fino a dopo la cena, quando il padre entro le 21.30 lo riporterà dalla madre;
due fine setti-mana al mese, da concordare tra padre e figlio, sentita la madre, tenuto conto degli impegni rispettivi;
durante le vacanze scolastiche
Per estive starà col padre con le sopra riportate tempistiche, con un ulteriore pernotto Per infrasettimanale, in giorno da concordare tra F. e il padre, inoltre rascorrerà col padre almeno tre settimane, anche non consecutive, in concomitanza con le ferie estive del padre:
i periodi saranno previamente concordati tra i genitori, ascoltato il ragazzo, entro il 30 maggio di ogni anno;
F. trascorrerà col padre una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, possibilmente alternando di anno Natale o Capodanno;
a decorrere dal gennaio
2025, a titolo di concorso al mantenimento ordinario di F. il padre verserà alla madre – entro il giorno 5 di ogni mese – la somma di € 300,00 oltre ISTAT su base annua;
ciascun genitore corrisponderà al 50% le spese straordinarie per , come da protocollo del Per_1
Tribunale di Venezia del 20.9.2019; l'AUF INPS erogato per sarà Persona_3
percepito interamente dalla madre, , prestando il padre il consenso a tal Parte_1 fine. Spese legali compensate”; il Giudice delegato provvedeva in via temporanea in conformità
2 ai suddetti accordi e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. concludeva, conformemente, con successiva nota agli atti del 14/02/2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (10/11/2020) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole agli interessi morali e materiali di quest'ultima.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dolo il 05/09/2009 tra e CP_1 Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Dolo nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio dell'Anno 2009, Parte 2, Serie A, n. 14.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale d'udienza del 21/01/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
3 1. affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente dello stesso e residenza presso la madre;
2. vedrà e starà col padre durante l'anno scolastico, almeno un pomeriggio alla Per_1
settimana – da concordare tra padre e figlio volta per volta tenuto conto dei reciproci impegni, sentita la madre – dall'uscita di scuola fino a dopo la cena, quando il padre entro le 21.30 lo riporterà dalla madre;
due fine settimana al mese, da concordare tra padre e figlio, sentita la madre, tenuto conto degli impegni rispettivi;
durante le vacanze scolastiche estive Per_1
starà col padre con le sopra riportate tempistiche, con un ulteriore pernotto infrasettimanale, in giorno da concordare tra e il padre, inoltre trascorrerà col padre almeno tre Per_1 Per_1
settimane, anche non consecutive, in concomitanza con le ferie estive del padre: i periodi saranno previamente concordati tra i genitori, ascoltato il ragazzo, entro il 30 maggio di ogni anno;
trascorrerà col padre una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, Per_1
possibilmente alternando di anno Natale o Capodanno;
3. a decorrere dal gennaio 2025, a titolo di concorso al mantenimento ordinario di il Per_1
padre verserà alla madre – entro il giorno 5 di ogni mese – la somma di € 300,00 oltre ISTAT su base annua;
4. ciascun genitore corrisponderà al 50% le spese straordinarie per , come da Per_1
protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
5. l'AUF INPS erogato per sarà percepito interamente dalla madre, Persona_3
prestando il padre il consenso a tal fine. Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Dolo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 27/03/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13040 / 2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIUSEPPE FAVARON ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. ELOISA GALLUPPI convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale d'udienza del
21/01/2025 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 01/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio
1 celebrato in Arino nel Comune di Dolo il 05/09/2009 con la controparte;
dalla cui unione è nato il figlio (05/08/2010), ad oggi minorenne. Per_1
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa n. 16406/2020 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparsi all'udienza del 21 gennaio 2025, dopo ampia discussione, i coniugi addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e chiedevano concordemente e ottenevano di precisare le conclusioni in conformità all'accordo stesso, anche ai fini dei provvedimenti temporanei e urgenti, che precisavano nei seguenti termini: “affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso e residenza Per_1 presso la madre: F. vedrà e starà col padre durante l'anno scolastico, almeno un pomeriggio alla settimana – da concordare tra padre e figlio volta per volta tenuto conto dei reciproci impegni, sentita la madre – dall'uscita di scuola fino a dopo la cena, quando il padre entro le 21.30 lo riporterà dalla madre;
due fine setti-mana al mese, da concordare tra padre e figlio, sentita la madre, tenuto conto degli impegni rispettivi;
durante le vacanze scolastiche
Per estive starà col padre con le sopra riportate tempistiche, con un ulteriore pernotto Per infrasettimanale, in giorno da concordare tra F. e il padre, inoltre rascorrerà col padre almeno tre settimane, anche non consecutive, in concomitanza con le ferie estive del padre:
i periodi saranno previamente concordati tra i genitori, ascoltato il ragazzo, entro il 30 maggio di ogni anno;
F. trascorrerà col padre una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, possibilmente alternando di anno Natale o Capodanno;
a decorrere dal gennaio
2025, a titolo di concorso al mantenimento ordinario di F. il padre verserà alla madre – entro il giorno 5 di ogni mese – la somma di € 300,00 oltre ISTAT su base annua;
ciascun genitore corrisponderà al 50% le spese straordinarie per , come da protocollo del Per_1
Tribunale di Venezia del 20.9.2019; l'AUF INPS erogato per sarà Persona_3
percepito interamente dalla madre, , prestando il padre il consenso a tal Parte_1 fine. Spese legali compensate”; il Giudice delegato provvedeva in via temporanea in conformità
2 ai suddetti accordi e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. concludeva, conformemente, con successiva nota agli atti del 14/02/2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (10/11/2020) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole agli interessi morali e materiali di quest'ultima.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dolo il 05/09/2009 tra e CP_1 Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Dolo nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio dell'Anno 2009, Parte 2, Serie A, n. 14.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale d'udienza del 21/01/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
3 1. affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente dello stesso e residenza presso la madre;
2. vedrà e starà col padre durante l'anno scolastico, almeno un pomeriggio alla Per_1
settimana – da concordare tra padre e figlio volta per volta tenuto conto dei reciproci impegni, sentita la madre – dall'uscita di scuola fino a dopo la cena, quando il padre entro le 21.30 lo riporterà dalla madre;
due fine settimana al mese, da concordare tra padre e figlio, sentita la madre, tenuto conto degli impegni rispettivi;
durante le vacanze scolastiche estive Per_1
starà col padre con le sopra riportate tempistiche, con un ulteriore pernotto infrasettimanale, in giorno da concordare tra e il padre, inoltre trascorrerà col padre almeno tre Per_1 Per_1
settimane, anche non consecutive, in concomitanza con le ferie estive del padre: i periodi saranno previamente concordati tra i genitori, ascoltato il ragazzo, entro il 30 maggio di ogni anno;
trascorrerà col padre una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, Per_1
possibilmente alternando di anno Natale o Capodanno;
3. a decorrere dal gennaio 2025, a titolo di concorso al mantenimento ordinario di il Per_1
padre verserà alla madre – entro il giorno 5 di ogni mese – la somma di € 300,00 oltre ISTAT su base annua;
4. ciascun genitore corrisponderà al 50% le spese straordinarie per , come da Per_1
protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
5. l'AUF INPS erogato per sarà percepito interamente dalla madre, Persona_3
prestando il padre il consenso a tal fine. Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Dolo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 27/03/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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