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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4104/2024 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni. TRA
rappresentato e difeso dagli avvocati Gioacchino Destra e Parte_1
AN ES, del Foro di Sassari, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.11.2024, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pompei alla via Anastasio Rossi n. 14 ATTORI E
, , rap- Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 presentati e difesi dall'avvocato Gioacchino Destra giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.11.2024, elettivamente do- miciliato presso lo studio del primo in Pompei alla via Anastasio Rossi n. 14 ATTORI E
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
tutti in proprio e nella qualità di erede del defunto marito
[...] Persona_1
[...
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lauretta ed elettivamen- te domiciliati presso il suo studio sito in Torre Annunziata alla piazza M. R. Im- briani n. 5
CONVENUTI
******** CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 27 novembre 2026, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2.5.2023, gli attori hanno evocato in giudizio dinanzi a questo tribunale , , Controparte_3 Controparte_4
1 per sentirli condannare al pagamento della somma di euro Controparte_6
12.385,10, oltre interessi dal fatto, per i danni patrimoniali subiti, conseguen- ziali alle infiltrazioni manifestatesi nelle unità immobiliari degli attori. A tal fine, gli istanti hanno premesso: di essere comproprietari di tre distinte consistenti immobiliari, poste in Torre Annunziata alla via Asilo Infantile n. 20, a loro pervenute in successione per causa di morte della defunta madre, Per_2
che le predette consistenti immobiliari sono confinanti con l'abitazione di
[...]
, edificio posto a ovest del fabbricato;
che si verificano infil- Controparte_3 trazioni negli immobili posti al piano terra e al primo piano, condotti in locazio- ne, proveniente dalla proprietà immobiliare di parte convenuta;
che a causa del fenomeno infiltrativo, le unità immobiliari locate presentavano estese macchie di umidità e muffe, cagionando danni anche agli immobili;
che con raccomandata dell'8.10.2020, parte attrice invitava i proprietari dell'immobile confinante a porre in essere strumenti idonei a interrompere il fenomeno infiltrativo, rima- nendo, tuttavia, priva di riscontro;
che, pertanto, veniva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., iscritto a R.G. 5877/2021; che il c.t.u. designato, Ing. , rinveniva la causa delle infiltrazio- Controparte_7 ni nella carente/inadeguata impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del fabbricato dove insiste la proprietà , e quantificava il danno in euro CP_3
10.799,10 per lavori di ripristino dello statu quo ante. Nel costituirsi in giudizio le convenute hanno allegato la proprietà comune del lastrico solare, invocando l'art. 1117 c.c.; hanno contestato la funzione giuridica dell'intercapedine, insistendo sulla circostanza che tutti i comproprietari sono tenuti ai lavori di manutenzione;
infine, hanno eccepito l'indeterminatezza del petitum.
2. Preliminarmente, occorre pronunciarsi sull'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva devoluta da parte convenuta. Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, rivendicando la necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. In particolare, ha affermato che il terrazzo di copertura, che ha cagionato gli asseriti e accertati danni, non sarebbe di sua esclusiva proprietà, insistendo all'interno del fabbricato altri cespiti immobiliari. La censura deve ritenersi inammissibile per tardività delle prove documentali prodotte. L'eccezione, formulata ab origine da parte convenuta, non ha trovato nell'immediatezza riscontro probatorio, essendosi i convenuti limitati sia nella comparsa di costituzione e risposta che nelle successive memorie difensive, ad
2 allegazioni del tutto vaghe e generiche, prive di riscontro e dati concreti in ordine all'identificazione degli altri invocati comproprietari del cespite per cui è causa. Soltanto nelle note scritte allegate per l'udienza del 27.11.2025 la parte conve- nuta ha provveduto al deposito delle visure storiche dalle quali dovrebbe desu- mersi la proprietà comune del lastrico solare: documentazione e che, oltre a nulla dimostrare in difetto di specifiche allegazioni in tal senso, risulta inammis- sibile in quanto tardivamente prodotta. In ogni caso, la comproprietà non costituisce l'essenza del litisconsorzio neces- sario, ben potendo il danneggiato attivare la tutela giurisdizionale nei confronti di uno solo dei proprietari, pretendendo l'intero adempimento, salva la facoltà del danneggiante tenuto al risarcimento di agire in via di regresso nei confronti degli altri comproprietari.
3. I fatti allegati dagli attori a fondamento della pretesa afferiscono a danni deri- vanti da una cosa (sovrastante copertura del terrazzo all'appartamento posto all'ultimo piano) da cui sarebbero derivate le infiltrazioni;
pertanto, un'interpretazione sostanziale della domanda giudiziale conduce a ritenere la stessa fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la confi- gurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprie- tario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011; 20943/2022). L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa,
3 per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civ., 11016/2011). Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fatto- re, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizio- ne dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto ezio- logico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà pro- vare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad inter- rompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998). In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il dan- neggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavi- mento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il conte- sto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. civ., sez. III, 4-11-2003, n. 16527).
4 Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quan- do la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6- 1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Deve pertanto concludersi che l'art. 2051 c.c. può trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorto. Deve invece escludersi l'applicabilità della citata norma nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno, come appunto nel caso di cadute o scivolate sull'altrui pavimento, sulle altrui scale, nell'altrui esercizio commerciale, eccetera. Ancora, di recente la S.C., sez. III, con ordinanza 8.7.2024, n. 18528, ha ulte- riormente ribadito tali concetti affermando testualmente quanto segue: “….Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneg- giato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (libe- ratoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custo- diale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus = non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° feb- braio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.
5 civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimo- strazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posi- zione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di compor- tamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo dili- gente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”.
3.1. Tanto chiarito, nella specie, a seguito della espletata istruttoria, i fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei fenomeni infiltrativi nell'unità immobiliare degli attori, sono rimasti accertati. Gli attori hanno depositato relazione di consulenza tecnica di parte, redatta dall'arch. , il quale accertava che i danni riscontrati su una parte Persona_3 della parete del fabbricato di proprietà di parte attrice fossero eziologicamente riconducibili, in guisa diretta o indiretta, agli impianti del contiguo fabbricato di proprietà di . CP_3
Conferma e riscontro di tali dettagliate circostanze, sono emerse anche dalla documentazione fotografica prodotta, dalle costituzioni in mora inviate al Con- dominio nonché dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato in corso di causa, a firma dell'Ing. depositata in data Controparte_7
20.5.2022. In sede di un primo sopralluogo, il perito acclarava che il terrazzo di copertura di proprietà della sig.ra si presentava in stato di fatiscenza e con distac- CP_3 chi in più punti della guaina bituminosa che lo ricopre.
Nel secondo sopralluogo, avvenuto presso l'immobile di proprietà di parte attri- ce sito al piano terra, rilevava l'esistenza, nella camera da letto, di un fenomeno infiltrativo. Nelle medesime circostanze di tempo e luogo, riscontrava anche l'esistenza di un'intercapedine tra i due fabbricati in corrispondenza della verti- cale dei due immobili interessati dalle infiltrazioni oggetto di doglianza;
6 l'esistenza della suddetta intercapedine veniva altresì confermata da una verifica metrica. All'esito degli accessi effettuati, il perito giungeva alla conclusione che le infiltra- zioni oggetto di causa fossero riconducibili, verosimilmente allo stato della guai- na di copertura del fabbricato di proprietà della;
invero, l'acqua pio- CP_3 vana si introdurrebbe – dal terrazzo di copertura - nell'immobile Parte_1 attraverso l'intercapedine che si trova tra i due fabbricati, che sono in aderenza.
3.2. Sulla scorta di quanto accertato, quindi, risulta che, mentre i danneggiati hanno provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente della deri- vazione delle citate infiltrazioni dal c.d. caso fortuito, per cui devesi ritenere responsabile dei descritti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
4. In ordine al quantum debeatur, il c.t.u. ha descritto, mediante la elaborazione di un computo metrico estimativo, il costo delle opere già realizzate e quelle an- cora occorrenti per rimuovere i danni (lavori di rifacimento della guaina di coper- tura terrazzo sovrastante l' e chiusura dell'intercapedine) che ha Parte_2 quantificato in complessivi euro 10.799,10, utilizzando i criteri dettagliatamente precisati nella relazione, da intendersi qui richiamati. Oltre a tale importo, ai danneggiati va attribuita la somma di euro 198,73 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurispru- denziale (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2% secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un., 17.2.1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). Per tutto quanto sopra, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 10.997,83 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di lite, comprensive di quelle del giudizio per a.t.p., seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147/2022, nella misura prevista dai parametri medi tenuto conto del valore della controversia, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile. Sul punto va chiarito che nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atte-
7 so che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda (Cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15640 del 04/06/2024). Tale domanda di rimborso delle spese precedentemente sostenute dall'attore per il procedimento cautelare è stata, nel caso di specie, correttamente avanzata, pertanto la stessa merita accoglimento.
5.1. Le spese di a.t.p., pari ad euro 1.300,00, vanno poste definitivamente a carico dei soccombenti , e Controparte_3 Controparte_4 CP_6
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, accertata la responsabilità dei convenuti, condanna
, e al pagamen- Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 to in favore di e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 dell'importo di euro 10.997,83 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B. condanna , e al Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 pagamento delle spese di lite (comprensive di quelle del giudizio per a.t.p.) in favore in favore di e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 7.414,00 per compenso pro- fessionale, oltre i.v.a. e c.p.a come per legge, e spese generali nella misura del 15%; C. pone le spese di a.t.p., pari ad euro 1.300,00, definitivamente a carico di
[...]
, , . Parte_3 Controparte_4 Controparte_6
Torre Annunziata, così deciso il 17 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
8
rappresentato e difeso dagli avvocati Gioacchino Destra e Parte_1
AN ES, del Foro di Sassari, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.11.2024, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pompei alla via Anastasio Rossi n. 14 ATTORI E
, , rap- Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 presentati e difesi dall'avvocato Gioacchino Destra giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.11.2024, elettivamente do- miciliato presso lo studio del primo in Pompei alla via Anastasio Rossi n. 14 ATTORI E
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
tutti in proprio e nella qualità di erede del defunto marito
[...] Persona_1
[...
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lauretta ed elettivamen- te domiciliati presso il suo studio sito in Torre Annunziata alla piazza M. R. Im- briani n. 5
CONVENUTI
******** CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 27 novembre 2026, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2.5.2023, gli attori hanno evocato in giudizio dinanzi a questo tribunale , , Controparte_3 Controparte_4
1 per sentirli condannare al pagamento della somma di euro Controparte_6
12.385,10, oltre interessi dal fatto, per i danni patrimoniali subiti, conseguen- ziali alle infiltrazioni manifestatesi nelle unità immobiliari degli attori. A tal fine, gli istanti hanno premesso: di essere comproprietari di tre distinte consistenti immobiliari, poste in Torre Annunziata alla via Asilo Infantile n. 20, a loro pervenute in successione per causa di morte della defunta madre, Per_2
che le predette consistenti immobiliari sono confinanti con l'abitazione di
[...]
, edificio posto a ovest del fabbricato;
che si verificano infil- Controparte_3 trazioni negli immobili posti al piano terra e al primo piano, condotti in locazio- ne, proveniente dalla proprietà immobiliare di parte convenuta;
che a causa del fenomeno infiltrativo, le unità immobiliari locate presentavano estese macchie di umidità e muffe, cagionando danni anche agli immobili;
che con raccomandata dell'8.10.2020, parte attrice invitava i proprietari dell'immobile confinante a porre in essere strumenti idonei a interrompere il fenomeno infiltrativo, rima- nendo, tuttavia, priva di riscontro;
che, pertanto, veniva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., iscritto a R.G. 5877/2021; che il c.t.u. designato, Ing. , rinveniva la causa delle infiltrazio- Controparte_7 ni nella carente/inadeguata impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del fabbricato dove insiste la proprietà , e quantificava il danno in euro CP_3
10.799,10 per lavori di ripristino dello statu quo ante. Nel costituirsi in giudizio le convenute hanno allegato la proprietà comune del lastrico solare, invocando l'art. 1117 c.c.; hanno contestato la funzione giuridica dell'intercapedine, insistendo sulla circostanza che tutti i comproprietari sono tenuti ai lavori di manutenzione;
infine, hanno eccepito l'indeterminatezza del petitum.
2. Preliminarmente, occorre pronunciarsi sull'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva devoluta da parte convenuta. Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, rivendicando la necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. In particolare, ha affermato che il terrazzo di copertura, che ha cagionato gli asseriti e accertati danni, non sarebbe di sua esclusiva proprietà, insistendo all'interno del fabbricato altri cespiti immobiliari. La censura deve ritenersi inammissibile per tardività delle prove documentali prodotte. L'eccezione, formulata ab origine da parte convenuta, non ha trovato nell'immediatezza riscontro probatorio, essendosi i convenuti limitati sia nella comparsa di costituzione e risposta che nelle successive memorie difensive, ad
2 allegazioni del tutto vaghe e generiche, prive di riscontro e dati concreti in ordine all'identificazione degli altri invocati comproprietari del cespite per cui è causa. Soltanto nelle note scritte allegate per l'udienza del 27.11.2025 la parte conve- nuta ha provveduto al deposito delle visure storiche dalle quali dovrebbe desu- mersi la proprietà comune del lastrico solare: documentazione e che, oltre a nulla dimostrare in difetto di specifiche allegazioni in tal senso, risulta inammis- sibile in quanto tardivamente prodotta. In ogni caso, la comproprietà non costituisce l'essenza del litisconsorzio neces- sario, ben potendo il danneggiato attivare la tutela giurisdizionale nei confronti di uno solo dei proprietari, pretendendo l'intero adempimento, salva la facoltà del danneggiante tenuto al risarcimento di agire in via di regresso nei confronti degli altri comproprietari.
3. I fatti allegati dagli attori a fondamento della pretesa afferiscono a danni deri- vanti da una cosa (sovrastante copertura del terrazzo all'appartamento posto all'ultimo piano) da cui sarebbero derivate le infiltrazioni;
pertanto, un'interpretazione sostanziale della domanda giudiziale conduce a ritenere la stessa fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la confi- gurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprie- tario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011; 20943/2022). L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa,
3 per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civ., 11016/2011). Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fatto- re, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizio- ne dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto ezio- logico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà pro- vare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad inter- rompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998). In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il dan- neggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavi- mento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il conte- sto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. civ., sez. III, 4-11-2003, n. 16527).
4 Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quan- do la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6- 1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Deve pertanto concludersi che l'art. 2051 c.c. può trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorto. Deve invece escludersi l'applicabilità della citata norma nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno, come appunto nel caso di cadute o scivolate sull'altrui pavimento, sulle altrui scale, nell'altrui esercizio commerciale, eccetera. Ancora, di recente la S.C., sez. III, con ordinanza 8.7.2024, n. 18528, ha ulte- riormente ribadito tali concetti affermando testualmente quanto segue: “….Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneg- giato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (libe- ratoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custo- diale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus = non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° feb- braio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.
5 civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimo- strazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posi- zione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di compor- tamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo dili- gente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”.
3.1. Tanto chiarito, nella specie, a seguito della espletata istruttoria, i fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei fenomeni infiltrativi nell'unità immobiliare degli attori, sono rimasti accertati. Gli attori hanno depositato relazione di consulenza tecnica di parte, redatta dall'arch. , il quale accertava che i danni riscontrati su una parte Persona_3 della parete del fabbricato di proprietà di parte attrice fossero eziologicamente riconducibili, in guisa diretta o indiretta, agli impianti del contiguo fabbricato di proprietà di . CP_3
Conferma e riscontro di tali dettagliate circostanze, sono emerse anche dalla documentazione fotografica prodotta, dalle costituzioni in mora inviate al Con- dominio nonché dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato in corso di causa, a firma dell'Ing. depositata in data Controparte_7
20.5.2022. In sede di un primo sopralluogo, il perito acclarava che il terrazzo di copertura di proprietà della sig.ra si presentava in stato di fatiscenza e con distac- CP_3 chi in più punti della guaina bituminosa che lo ricopre.
Nel secondo sopralluogo, avvenuto presso l'immobile di proprietà di parte attri- ce sito al piano terra, rilevava l'esistenza, nella camera da letto, di un fenomeno infiltrativo. Nelle medesime circostanze di tempo e luogo, riscontrava anche l'esistenza di un'intercapedine tra i due fabbricati in corrispondenza della verti- cale dei due immobili interessati dalle infiltrazioni oggetto di doglianza;
6 l'esistenza della suddetta intercapedine veniva altresì confermata da una verifica metrica. All'esito degli accessi effettuati, il perito giungeva alla conclusione che le infiltra- zioni oggetto di causa fossero riconducibili, verosimilmente allo stato della guai- na di copertura del fabbricato di proprietà della;
invero, l'acqua pio- CP_3 vana si introdurrebbe – dal terrazzo di copertura - nell'immobile Parte_1 attraverso l'intercapedine che si trova tra i due fabbricati, che sono in aderenza.
3.2. Sulla scorta di quanto accertato, quindi, risulta che, mentre i danneggiati hanno provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente della deri- vazione delle citate infiltrazioni dal c.d. caso fortuito, per cui devesi ritenere responsabile dei descritti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
4. In ordine al quantum debeatur, il c.t.u. ha descritto, mediante la elaborazione di un computo metrico estimativo, il costo delle opere già realizzate e quelle an- cora occorrenti per rimuovere i danni (lavori di rifacimento della guaina di coper- tura terrazzo sovrastante l' e chiusura dell'intercapedine) che ha Parte_2 quantificato in complessivi euro 10.799,10, utilizzando i criteri dettagliatamente precisati nella relazione, da intendersi qui richiamati. Oltre a tale importo, ai danneggiati va attribuita la somma di euro 198,73 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurispru- denziale (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2% secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un., 17.2.1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). Per tutto quanto sopra, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 10.997,83 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di lite, comprensive di quelle del giudizio per a.t.p., seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147/2022, nella misura prevista dai parametri medi tenuto conto del valore della controversia, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile. Sul punto va chiarito che nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atte-
7 so che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda (Cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15640 del 04/06/2024). Tale domanda di rimborso delle spese precedentemente sostenute dall'attore per il procedimento cautelare è stata, nel caso di specie, correttamente avanzata, pertanto la stessa merita accoglimento.
5.1. Le spese di a.t.p., pari ad euro 1.300,00, vanno poste definitivamente a carico dei soccombenti , e Controparte_3 Controparte_4 CP_6
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, accertata la responsabilità dei convenuti, condanna
, e al pagamen- Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 to in favore di e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 dell'importo di euro 10.997,83 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B. condanna , e al Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 pagamento delle spese di lite (comprensive di quelle del giudizio per a.t.p.) in favore in favore di e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 7.414,00 per compenso pro- fessionale, oltre i.v.a. e c.p.a come per legge, e spese generali nella misura del 15%; C. pone le spese di a.t.p., pari ad euro 1.300,00, definitivamente a carico di
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, , . Parte_3 Controparte_4 Controparte_6
Torre Annunziata, così deciso il 17 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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