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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 19/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9711/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GAMBINO SERGIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della maggiorazione sociale con decorrenza dal febbraio
2022;
◊ dichiara che l' ha correttamente provveduto, nell'agosto 2024, alla liquidazione della maggiorazione CP_1
sociale, con decorrenza dal febbraio 2022, in favore della ricorrente;
◊ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 25/06/2024, la ricorrente esponeva: - che, con decreto di omologa del Tribunale
di Palermo del 6/09/2023 reso nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n.
10495/2022, era stata riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con decorrenza dal giorno 01/02/2022; - che, concluso il giudizio, trasmetteva, a mezzo patronato, apposita domanda “mod. AP70” ai fini della liquidazione della pensione d'inabilità, indicando anche tutti gli elementi utili ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale;
- che, con provvedimento del 29/12/2023, l'ente previdenziale resistente, trasmettendole il modello TE08, le comunicava di aver liquidato la prestazione di cui si discute con decorrenza dal giorno 01/02/2022 e precisava che, a seguito del ricalcolo, non erano risultate somme a credito o a debito fino al 31/01/2014 e che l'importo mensile della pensione di inabilità totale era,
quindi, pari ad euro 333,33 lordi;
- che, dunque, l' resistente aveva liquidato in suo favore Controparte_2
quanto spettante a titolo di pensione d'inabilità, omettendo di riconoscerle la maggiorazione sociale dovutale in quanto invalida civile totale in stato di bisogno economico;
- che in data 21/03/2024 “pur non essendovi
per legge tenuta trattandosi di prestazione che deve essere corrisposta d'ufficio, anche sulla base delle
indicazioni fornite dall'Ufficio via “Combipat” inoltrava domanda di ricostituzione per motivi reddituali ad
allegando documentazione ed indicando i propri redditi, che appaiono certamente compatibili con il CP_1
beneficio in questione”; - che la domanda di ricostituzione reddituale rimaneva inesitata, risultando, alla data di proposizione del ricorso, in lavorazione.
Ribadita, dunque, la spettanza della maggiorazione sociale, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di volere
“… ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire la maggiorazione sociale sulla pensione di
inabilità totale cat. INVCIV n. 044-550007191298 a decorrere dal 01 febbraio 2022 o da quell'altra che
risulterà provata;
- per l'effetto condannare controparte al pagamento della somma di € 9.545,40 a titolo di
arretrati sulla prestazione cat. INV CIV. n. 044-550007191298, o quell'altra maggiore o minore che il
decidente riterrà provata …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 30/10/2024, l' – dopo aver precisato di CP_1
avere riconosciuto a far data dal giorno 01/02/2022, a seguito di nuova comunicazione dei redditi intervenuta con domanda del 21/03/2024, la spettanza della maggiorazione sociale, sia pure erogata in misura parziale in base ai redditi posseduti, e di avere provveduto alla liquidazione della prestazione in questione unitamente al rateo di pensione agosto 2024- chiedeva rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. Nel merito, non nuoce rilevare che l'art. 38 della Legge n. 448/2001 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio
2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito
proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b)
all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma,
sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti allai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo
conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età
anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno
ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di eta' superiore
a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che
siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento
di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri
su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro,
nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti
di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei
limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in
misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al
presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione”.
L'art. 15 del D.L. n. 104/2020, emanato a seguito della sentenza Corte Cost. n. 152/2020, ha modificato il quarto comma, nel senso suindicato, disponendo che, con effetto dal 20 luglio 2020, all'articolo 38, comma 4,
della legge n. 448/2001 e successive modificazioni le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età superiore a diciotto anni». La ratio della norma di cui al citato art. 38 è quella di garantire un reddito proprio pari ad una soglia minima e, di conseguenza, ai fini della sua corresponsione deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge n.
544/88, dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari.
Ciò premesso, nel caso in esame, l'ente previdenziale resistente, costituitosi in giudizio, ha dedotto e documentato di avere provveduto, nell'agosto 2024, al riconoscimento ed alla liquidazione, in favore della ricorrente e con decorrenza febbraio 2022, della maggiorazione sociale, tendendo conto dei suoi redditi, del reddito del coniuge (cfr. mod. TE08), nonché dell'importo della pensione d'inabilità riconosciuta alla ricorrente con decorrenza febbraio 2022, atteso che, come sopra già chiarito, ai fini della prestazione in esame,
vanno computati anche i redditi esenti da imposte, come la pensione di inabilità.
In conseguenza - alla luce delle superiori considerazioni, dell'avvenuto riconoscimento della maggiorazione da parte dell' nonché della sua corretta liquidazione (tenuto conto della situazione reddituale della CP_1
ricorrente e del coniuge per come emergente dalla documentazione in atti) nell'agosto 2024 - il ricorso non può essere accolto.
Tuttavia, essendo intervenuti il riconoscimento e la liquidazione della maggiorazione sociale in epoca successiva all'avvio del presente giudizio, l'ente previdenziale convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 28/03/2025.
IL GOP
MA IA AR LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 19/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9711/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GAMBINO SERGIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della maggiorazione sociale con decorrenza dal febbraio
2022;
◊ dichiara che l' ha correttamente provveduto, nell'agosto 2024, alla liquidazione della maggiorazione CP_1
sociale, con decorrenza dal febbraio 2022, in favore della ricorrente;
◊ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 25/06/2024, la ricorrente esponeva: - che, con decreto di omologa del Tribunale
di Palermo del 6/09/2023 reso nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n.
10495/2022, era stata riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con decorrenza dal giorno 01/02/2022; - che, concluso il giudizio, trasmetteva, a mezzo patronato, apposita domanda “mod. AP70” ai fini della liquidazione della pensione d'inabilità, indicando anche tutti gli elementi utili ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale;
- che, con provvedimento del 29/12/2023, l'ente previdenziale resistente, trasmettendole il modello TE08, le comunicava di aver liquidato la prestazione di cui si discute con decorrenza dal giorno 01/02/2022 e precisava che, a seguito del ricalcolo, non erano risultate somme a credito o a debito fino al 31/01/2014 e che l'importo mensile della pensione di inabilità totale era,
quindi, pari ad euro 333,33 lordi;
- che, dunque, l' resistente aveva liquidato in suo favore Controparte_2
quanto spettante a titolo di pensione d'inabilità, omettendo di riconoscerle la maggiorazione sociale dovutale in quanto invalida civile totale in stato di bisogno economico;
- che in data 21/03/2024 “pur non essendovi
per legge tenuta trattandosi di prestazione che deve essere corrisposta d'ufficio, anche sulla base delle
indicazioni fornite dall'Ufficio via “Combipat” inoltrava domanda di ricostituzione per motivi reddituali ad
allegando documentazione ed indicando i propri redditi, che appaiono certamente compatibili con il CP_1
beneficio in questione”; - che la domanda di ricostituzione reddituale rimaneva inesitata, risultando, alla data di proposizione del ricorso, in lavorazione.
Ribadita, dunque, la spettanza della maggiorazione sociale, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di volere
“… ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire la maggiorazione sociale sulla pensione di
inabilità totale cat. INVCIV n. 044-550007191298 a decorrere dal 01 febbraio 2022 o da quell'altra che
risulterà provata;
- per l'effetto condannare controparte al pagamento della somma di € 9.545,40 a titolo di
arretrati sulla prestazione cat. INV CIV. n. 044-550007191298, o quell'altra maggiore o minore che il
decidente riterrà provata …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 30/10/2024, l' – dopo aver precisato di CP_1
avere riconosciuto a far data dal giorno 01/02/2022, a seguito di nuova comunicazione dei redditi intervenuta con domanda del 21/03/2024, la spettanza della maggiorazione sociale, sia pure erogata in misura parziale in base ai redditi posseduti, e di avere provveduto alla liquidazione della prestazione in questione unitamente al rateo di pensione agosto 2024- chiedeva rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. Nel merito, non nuoce rilevare che l'art. 38 della Legge n. 448/2001 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio
2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito
proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b)
all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma,
sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti allai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo
conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età
anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno
ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di eta' superiore
a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che
siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento
di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri
su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro,
nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti
di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei
limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in
misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al
presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione”.
L'art. 15 del D.L. n. 104/2020, emanato a seguito della sentenza Corte Cost. n. 152/2020, ha modificato il quarto comma, nel senso suindicato, disponendo che, con effetto dal 20 luglio 2020, all'articolo 38, comma 4,
della legge n. 448/2001 e successive modificazioni le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età superiore a diciotto anni». La ratio della norma di cui al citato art. 38 è quella di garantire un reddito proprio pari ad una soglia minima e, di conseguenza, ai fini della sua corresponsione deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge n.
544/88, dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari.
Ciò premesso, nel caso in esame, l'ente previdenziale resistente, costituitosi in giudizio, ha dedotto e documentato di avere provveduto, nell'agosto 2024, al riconoscimento ed alla liquidazione, in favore della ricorrente e con decorrenza febbraio 2022, della maggiorazione sociale, tendendo conto dei suoi redditi, del reddito del coniuge (cfr. mod. TE08), nonché dell'importo della pensione d'inabilità riconosciuta alla ricorrente con decorrenza febbraio 2022, atteso che, come sopra già chiarito, ai fini della prestazione in esame,
vanno computati anche i redditi esenti da imposte, come la pensione di inabilità.
In conseguenza - alla luce delle superiori considerazioni, dell'avvenuto riconoscimento della maggiorazione da parte dell' nonché della sua corretta liquidazione (tenuto conto della situazione reddituale della CP_1
ricorrente e del coniuge per come emergente dalla documentazione in atti) nell'agosto 2024 - il ricorso non può essere accolto.
Tuttavia, essendo intervenuti il riconoscimento e la liquidazione della maggiorazione sociale in epoca successiva all'avvio del presente giudizio, l'ente previdenziale convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 28/03/2025.
IL GOP
MA IA AR LA FE
(firmato digitalmente a margine)