CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1733/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4392/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S.g. Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Municipia - Gamma Tributi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2388/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 07/09/2023
Atti impositivi: - INGIUNZIONE n. 1093005220002481 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 1093005220002481 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 1093005220002481 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 1093005220002481 IMU 2018
- INGIUNZIONE n. 1093005220002481 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, quale erede con beneficio d'inventario di Nominativo_1, ha proposto appello contro il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la società R.T.I. Municipia S.p.a. – Gamma Tributi S.r.l., per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.2388/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n.1093005220002481 emessa il 18/03/2022 in materia di IMU per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, per l'importo complessivo di € 129.303,44, in base all'avviso di accertamento n.12371906 notificato il 12/01/2021.
Il ricorrente formulava i seguenti motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento poiché intestata alla contribuente Nominativo_1, deceduta;
2) Illegittimità dell'ingiunzione di pagamento poiché fondata su un credito non ancora certo, liquido ed esigibile, stante la tempestiva impugnazione del presupposto avviso di accertamento;
3) Difetto di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e violazione del diritto di difesa;
4) Infondatezza della pretesa impositiva stante l'errata indicazione nel prodromico avviso di accertamento degli immobili assoggettati a tassazione;
5) Erronea applicazione dell'aliquota riguardo al fabbricato iscritto in Catasto al Dati_Catastali_1 sub.1; 6) Errato calcolo degli interessi.
La società R.T.I. Municipia S.p.a. – Gamma Tributi S.r.l. si costituiva in giudizio con controdeduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non si costituiva in giudizio.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha:
- accolto parzialmente il ricorso, determinando la somma complessivamente dovuta in € 65.142,00, di cui
€ 32.074,25 a titolo d'imposta;
- nel resto rigettato il ricorso;
- compensato le spese.
Il giudice di primo grado ha osservato:
“Devono essere rigettate le questioni preliminari poste da parte ricorrente.
In via preliminare, la ricorrente eccepisce la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, in quanto intestata alla Sig.ra Nominativo_1, deceduta. Tale eccezione è priva di fondamento. Infatti nel caso specifico la RTI Municipia S.p.a.- Gamma Tributi S.r.l., non essendo a conoscenza del decesso del contribuente, ha correttamente provveduto a notificare l'ingiunzione di pagamento alla Sig.ra Nominativo_1
presso il relativo domicilio.
Sotto altro profilo, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, in quanto l'avviso di accertamento presupposto risulta impugnato con ricorso n.179/2021 depositato presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Messina e ancora pendente.
Anche tale eccezione appare priva di fondamento. Infatti la pendenza di giudizio di opposizione avverso il prodromico avviso di accertamento dell'IMU non comporta, di per sé, la preclusione alla riscossione attraverso l'ingiunzione fiscale.
Nel merito risulta che l'avviso di accertamento n.12371906 è stato parzialmente rettificato, in autotutela, dallo stesso Comune di Barcellona Pozzo di Gozzo, come da documentazione versata in atti.
In riferimento all'ingiunzione di pagamento, con provvedimento del 23.06.2022, l'Ente Impositore ha provveduto a rettificare, in autotutela, la richiamata ingiunzione il cui importo complessivo è stato rideterminato in euro 65.142,00 (di cui imposta base pari ad euro 32.074,25).
Per tale motivo il ricorso deve essere parzialmente accolto riconoscendo la riduzione della pretesa da parte del medesimo ente impositore, dovendosi invece rigettare le questioni preliminari che non inficiano l'accertamento.
Su tali basi sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese”.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'accoglimento dell'originario ricorso ed a tal fine ha, tra l'altro, ribadito che il prodromico avviso di accertamento era stato impugnato, per cui il credito vantato con l'ingiunzione di pagamento in contestazione non era né certo, né liquido, né esigibile.
Con memoria illustrativa depositata il 02/11/2025 l'appellante ha:
- dedotto che, con sentenza n.4557/2024, la C.G.T. di Primo Grado di Messina ha annullato l'avviso di accertamento n.12371906;
- dichiarato che tale sentenza non è stata impugnata.
Contestualmente alla memoria illustrativa, l'appellante ha depositato la sentenza n.4557/2024 della C.G.T. di Primo Grado di Messina.
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
Ricorrente_1 ha documentato la rituale instaurazione del contraddittorio processuale nel secondo grado del giudizio depositando:
- la ricevuta di avvenuta consegna attestante il perfezionamento della notifica dell'appello al Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, effettuata mediante p.e.c. il 04/10/2023 al seguente indirizzo istituzionale:
Email_2;
- la ricevuta di avvenuta consegna attestante il perfezionamento della notifica dell'appello alla R.T.I. Municipia
S.p.a. – Gamma Tributi S.r.l., effettuata mediante p.e.c. il 04/10/2023 al seguente indirizzo
Email_3, indicato nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado. La controversia è stata trattata il 23/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio c.d. della “ragione più liquida” deve essere prioritariamente esaminato il secondo motivo d'impugnazione contenuto nell'originario ricorso ed espressamente riproposto nell'appello.
Tale motivo, afferente all'illegittimità dell'impugnata ingiunzione di pagamento poiché emessa in base ad un credito non ancora certo, liquido ed esigibile, è fondato ed è idoneo, per sé solo, a definire il giudizio in senso integralmente favorevole a Ricorrente_1.
In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poichè tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Cass., n.13445/2012; n.22021/2014; n.9116/2016; n.740/2019; n.12478/2019; n.33318/2019;
n.22360/2020; n.24854/2021; n.3736/2022; n.10740/2020; n.16267/2024).
Peraltro, se il ricorso del contribuente viene accolto, la cartella di pagamento viene a perdere in modo definitivo il presupposto legittimante e diventa illegittima, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione "elastica", tale da farla rivivere a seguito dell'eventuale riforma della sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento, come si dovrebbe affermare in caso contrario (Cass. Sez. n.33318/2019).
Per cui, l'emanazione di un titolo giudiziale (anche se non definitivo) di annullamento del prodromico avviso di accertamento viene ad incidere ex post sulla funzione della successiva cartella di pagamento, delineandosi come un vizio anche se non originario, bensì sopravvenuto - di legittimità (Cass. n.18003/2022).
Tale principio vale anche per la sequenza procedimentale "avviso di accertamento - ingiunzione di pagamento".
Nell'affermare, in tema di riscossione dei tributi locali, la devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie della controversia concernente l'impugnazione di un'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 aprile
1910 n.639, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.10958/2005) hanno sancito che tale ingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi dell'art.19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.546.
Ne consegue che, al pari della cartella anche l'ingiunzione postula la preesistenza dell'avviso di accertamento al fine di determinare l'an ed il quantum della pretesa fiscale.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1 gennaio 1990) del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (n.2912/2017; n.10896/2019; n.23256/2020 e n.24757/2020).
L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., n.13132/2017; n.10896/2019; n.11794/2020;
n.3952/2021 e n.884/2022).
In conclusione, anche per l'ingiunzione di pagamento deve ritenersi che, in caso di annullamento giudiziario in primo grado dell'avviso di accertamento ad essa sotteso, questa deve essere, comunque, annullata, cosicché, nell'ipotesi di riforma della sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento, l'ingiunzione precedentemente emessa non può essere utilizzata, dovendo, invece, essere emessa una nuova ingiunzione di pagamento.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, questa Corte rileva che l'impugnata ingiunzione di pagamento è stata emessa in base all'avviso di accertamento IMU n.12371906 emesso dal
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di Nominativo_1 e notificato alla contribuente il 12/01/2021.
Dalla sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.4557/2024 (pronunciata sull'impugnazione, originariamente da parte di Nominativo_1, dell'avviso di accertamento IMU n.12371906) risulta che:
- nel corso del giudizio (e segnatamente in data 23/05/2023) il Comune depositava “il provvedimento dell'11/05/2023 di discarico sanzioni per intrasmissibilità agli eredi in seguito al decesso della ricorrente per gli anni dal 2015 al 2019 per un totale di € 63.816,00, da dedurre sul totale di € 129.303,44”;
- il 23/05/2023 il Comune depositava anche richiesta di interruzione del giudizio in conseguenza del decesso della ricorrente;
- in data 08/06/2023 la Corte dichiarava l'interruzione del processo;
- in data 22/07/2023 Ricorrente_1 , quale erede, di Nominativo_1 , con beneficio di inventario, riassumeva il procedimento, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.12371906;
- la C.G.T. di Primo Grado di Messina ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto all'importo di € 63.816,00, poiché oggetto di “discarico” con l'atto in autotutela del 23/05/2023, e per il resto ha annullato l'impugnato avviso di accertamento.
Pertanto, l'avviso di accertamento n.12371906 è stato integralmente annullato: quanto ad € 63.816,00 in autotutela dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e quanto al residuo importo dalla C.G.T. di Primo Grado di Messina.
Alla luce di tale situazione processuale, assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza dell'appellante, l'impugnata intimazione di pagamento deve essere integralmente annullata poiché l'esito favorevole al ricorrente del separato giudizio promosso avverso l'atto ad essa presupposto integra un fatto estintivo della complessiva pretesa tributaria, che si ripercuote sull'atto presupponente.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.877,00 per il primo ed in
€ 2.232,00 per il secondo, con distrazione in favore del difensore di Ricorrente_1, avvocato Difensore_1, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.2388/2023, appellata da
Ricorrente_1, accoglie l'originario ricorso anche quanto alla somma di € 65.142,00 e per l'effetto annulla integralmente l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la società R.T.I. Municipia S.p.a. – Gamma Tributi S.r.
l. al pagamento, in solido tra loro, in favore di Ricorrente_1, delle spese dei due gradi del giudizio liquidate, in € 1.877,00 per il primo ed in € 2.232,00 per il secondo, con distrazione in favore dell'avvocato Difensore_1, difensore antistatario dell'appellante.
Palermo, 23/02/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
DO AT
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4392/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S.g. Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Municipia - Gamma Tributi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2388/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 07/09/2023
Atti impositivi: - INGIUNZIONE n. 1093005220002481 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 1093005220002481 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 1093005220002481 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 1093005220002481 IMU 2018
- INGIUNZIONE n. 1093005220002481 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, quale erede con beneficio d'inventario di Nominativo_1, ha proposto appello contro il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la società R.T.I. Municipia S.p.a. – Gamma Tributi S.r.l., per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.2388/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n.1093005220002481 emessa il 18/03/2022 in materia di IMU per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, per l'importo complessivo di € 129.303,44, in base all'avviso di accertamento n.12371906 notificato il 12/01/2021.
Il ricorrente formulava i seguenti motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento poiché intestata alla contribuente Nominativo_1, deceduta;
2) Illegittimità dell'ingiunzione di pagamento poiché fondata su un credito non ancora certo, liquido ed esigibile, stante la tempestiva impugnazione del presupposto avviso di accertamento;
3) Difetto di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e violazione del diritto di difesa;
4) Infondatezza della pretesa impositiva stante l'errata indicazione nel prodromico avviso di accertamento degli immobili assoggettati a tassazione;
5) Erronea applicazione dell'aliquota riguardo al fabbricato iscritto in Catasto al Dati_Catastali_1 sub.1; 6) Errato calcolo degli interessi.
La società R.T.I. Municipia S.p.a. – Gamma Tributi S.r.l. si costituiva in giudizio con controdeduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non si costituiva in giudizio.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha:
- accolto parzialmente il ricorso, determinando la somma complessivamente dovuta in € 65.142,00, di cui
€ 32.074,25 a titolo d'imposta;
- nel resto rigettato il ricorso;
- compensato le spese.
Il giudice di primo grado ha osservato:
“Devono essere rigettate le questioni preliminari poste da parte ricorrente.
In via preliminare, la ricorrente eccepisce la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, in quanto intestata alla Sig.ra Nominativo_1, deceduta. Tale eccezione è priva di fondamento. Infatti nel caso specifico la RTI Municipia S.p.a.- Gamma Tributi S.r.l., non essendo a conoscenza del decesso del contribuente, ha correttamente provveduto a notificare l'ingiunzione di pagamento alla Sig.ra Nominativo_1
presso il relativo domicilio.
Sotto altro profilo, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, in quanto l'avviso di accertamento presupposto risulta impugnato con ricorso n.179/2021 depositato presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Messina e ancora pendente.
Anche tale eccezione appare priva di fondamento. Infatti la pendenza di giudizio di opposizione avverso il prodromico avviso di accertamento dell'IMU non comporta, di per sé, la preclusione alla riscossione attraverso l'ingiunzione fiscale.
Nel merito risulta che l'avviso di accertamento n.12371906 è stato parzialmente rettificato, in autotutela, dallo stesso Comune di Barcellona Pozzo di Gozzo, come da documentazione versata in atti.
In riferimento all'ingiunzione di pagamento, con provvedimento del 23.06.2022, l'Ente Impositore ha provveduto a rettificare, in autotutela, la richiamata ingiunzione il cui importo complessivo è stato rideterminato in euro 65.142,00 (di cui imposta base pari ad euro 32.074,25).
Per tale motivo il ricorso deve essere parzialmente accolto riconoscendo la riduzione della pretesa da parte del medesimo ente impositore, dovendosi invece rigettare le questioni preliminari che non inficiano l'accertamento.
Su tali basi sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese”.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'accoglimento dell'originario ricorso ed a tal fine ha, tra l'altro, ribadito che il prodromico avviso di accertamento era stato impugnato, per cui il credito vantato con l'ingiunzione di pagamento in contestazione non era né certo, né liquido, né esigibile.
Con memoria illustrativa depositata il 02/11/2025 l'appellante ha:
- dedotto che, con sentenza n.4557/2024, la C.G.T. di Primo Grado di Messina ha annullato l'avviso di accertamento n.12371906;
- dichiarato che tale sentenza non è stata impugnata.
Contestualmente alla memoria illustrativa, l'appellante ha depositato la sentenza n.4557/2024 della C.G.T. di Primo Grado di Messina.
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
Ricorrente_1 ha documentato la rituale instaurazione del contraddittorio processuale nel secondo grado del giudizio depositando:
- la ricevuta di avvenuta consegna attestante il perfezionamento della notifica dell'appello al Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, effettuata mediante p.e.c. il 04/10/2023 al seguente indirizzo istituzionale:
Email_2;
- la ricevuta di avvenuta consegna attestante il perfezionamento della notifica dell'appello alla R.T.I. Municipia
S.p.a. – Gamma Tributi S.r.l., effettuata mediante p.e.c. il 04/10/2023 al seguente indirizzo
Email_3, indicato nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado. La controversia è stata trattata il 23/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio c.d. della “ragione più liquida” deve essere prioritariamente esaminato il secondo motivo d'impugnazione contenuto nell'originario ricorso ed espressamente riproposto nell'appello.
Tale motivo, afferente all'illegittimità dell'impugnata ingiunzione di pagamento poiché emessa in base ad un credito non ancora certo, liquido ed esigibile, è fondato ed è idoneo, per sé solo, a definire il giudizio in senso integralmente favorevole a Ricorrente_1.
In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poichè tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Cass., n.13445/2012; n.22021/2014; n.9116/2016; n.740/2019; n.12478/2019; n.33318/2019;
n.22360/2020; n.24854/2021; n.3736/2022; n.10740/2020; n.16267/2024).
Peraltro, se il ricorso del contribuente viene accolto, la cartella di pagamento viene a perdere in modo definitivo il presupposto legittimante e diventa illegittima, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione "elastica", tale da farla rivivere a seguito dell'eventuale riforma della sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento, come si dovrebbe affermare in caso contrario (Cass. Sez. n.33318/2019).
Per cui, l'emanazione di un titolo giudiziale (anche se non definitivo) di annullamento del prodromico avviso di accertamento viene ad incidere ex post sulla funzione della successiva cartella di pagamento, delineandosi come un vizio anche se non originario, bensì sopravvenuto - di legittimità (Cass. n.18003/2022).
Tale principio vale anche per la sequenza procedimentale "avviso di accertamento - ingiunzione di pagamento".
Nell'affermare, in tema di riscossione dei tributi locali, la devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie della controversia concernente l'impugnazione di un'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 aprile
1910 n.639, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.10958/2005) hanno sancito che tale ingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi dell'art.19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.546.
Ne consegue che, al pari della cartella anche l'ingiunzione postula la preesistenza dell'avviso di accertamento al fine di determinare l'an ed il quantum della pretesa fiscale.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1 gennaio 1990) del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (n.2912/2017; n.10896/2019; n.23256/2020 e n.24757/2020).
L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., n.13132/2017; n.10896/2019; n.11794/2020;
n.3952/2021 e n.884/2022).
In conclusione, anche per l'ingiunzione di pagamento deve ritenersi che, in caso di annullamento giudiziario in primo grado dell'avviso di accertamento ad essa sotteso, questa deve essere, comunque, annullata, cosicché, nell'ipotesi di riforma della sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento, l'ingiunzione precedentemente emessa non può essere utilizzata, dovendo, invece, essere emessa una nuova ingiunzione di pagamento.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, questa Corte rileva che l'impugnata ingiunzione di pagamento è stata emessa in base all'avviso di accertamento IMU n.12371906 emesso dal
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di Nominativo_1 e notificato alla contribuente il 12/01/2021.
Dalla sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.4557/2024 (pronunciata sull'impugnazione, originariamente da parte di Nominativo_1, dell'avviso di accertamento IMU n.12371906) risulta che:
- nel corso del giudizio (e segnatamente in data 23/05/2023) il Comune depositava “il provvedimento dell'11/05/2023 di discarico sanzioni per intrasmissibilità agli eredi in seguito al decesso della ricorrente per gli anni dal 2015 al 2019 per un totale di € 63.816,00, da dedurre sul totale di € 129.303,44”;
- il 23/05/2023 il Comune depositava anche richiesta di interruzione del giudizio in conseguenza del decesso della ricorrente;
- in data 08/06/2023 la Corte dichiarava l'interruzione del processo;
- in data 22/07/2023 Ricorrente_1 , quale erede, di Nominativo_1 , con beneficio di inventario, riassumeva il procedimento, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.12371906;
- la C.G.T. di Primo Grado di Messina ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto all'importo di € 63.816,00, poiché oggetto di “discarico” con l'atto in autotutela del 23/05/2023, e per il resto ha annullato l'impugnato avviso di accertamento.
Pertanto, l'avviso di accertamento n.12371906 è stato integralmente annullato: quanto ad € 63.816,00 in autotutela dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e quanto al residuo importo dalla C.G.T. di Primo Grado di Messina.
Alla luce di tale situazione processuale, assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza dell'appellante, l'impugnata intimazione di pagamento deve essere integralmente annullata poiché l'esito favorevole al ricorrente del separato giudizio promosso avverso l'atto ad essa presupposto integra un fatto estintivo della complessiva pretesa tributaria, che si ripercuote sull'atto presupponente.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.877,00 per il primo ed in
€ 2.232,00 per il secondo, con distrazione in favore del difensore di Ricorrente_1, avvocato Difensore_1, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.2388/2023, appellata da
Ricorrente_1, accoglie l'originario ricorso anche quanto alla somma di € 65.142,00 e per l'effetto annulla integralmente l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la società R.T.I. Municipia S.p.a. – Gamma Tributi S.r.
l. al pagamento, in solido tra loro, in favore di Ricorrente_1, delle spese dei due gradi del giudizio liquidate, in € 1.877,00 per il primo ed in € 2.232,00 per il secondo, con distrazione in favore dell'avvocato Difensore_1, difensore antistatario dell'appellante.
Palermo, 23/02/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
DO AT