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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
D'ORAZIO LUIGI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 484/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci N.6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 561/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0058996 2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: la Regione chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: la contribuente chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nei confronti di Resistente_1 veniva emesso avviso di accertamento n. 931012278324/2009 per il pagamento della tassa automobilistica relativo ALanno 2009 da parte della regione Abruzzo, evidenziando che dalle verifiche effettuate alla data di scadenza della rateizzazione in numero 60 rate, e quindi dal maggio
2015, non risultavano effettuati pagamenti né con riferimento alle rate nè in relazione alla tassa dovuta.
L'avviso di accertamento veniva spedito il 18/12/2018 e veniva ricevuto il 10/1/2019, a mani proprie.
2. Successivamente veniva notificato alla contribuente l'ingiunzione di pagamento n. 005899 del 22/3/2022, per la somma di euro 312,10, con indicazione degli estremi dell'avviso di accertamento n. 931012278324 del 18/12/2018 notificato il 10/1/2019.
3. La contribuente proponeva ricorso in riassunzione (dopo il provvedimento del giudice di pace di Avezzano) avverso l'ingiunzione di pagamento deducendo: il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario;
l'impossibilità di notificare direttamente l'ingiunzione di pagamento da parte dell'agente della riscossione attraverso la modalità della spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;
il vizio di notificazione del verbale di contestazione da parte dell'agente postale;
la mancanza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo;
l'invalidità della firma;
il mancato rispetto dei termini per la notifica dell'atto di accertamento;
l'intervenuta decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973;
l'intervenuta prescrizione del titolo del pagamento.
4. Si costituiva tempestivamente la regione Abruzzo eccependo: il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'inammissibilità del ricorso, relativamente ALingiunzione di pagamento, per la decorrenza dei termini di impugnazione, in quanto la domanda giudiziaria non era attinente a profili di irregolarità formali, ossia vizi propri dell'ingiunzione, sicché la contribuente avrebbe dovuto impugnare l'avviso di accertamento.
Chiariva che l'ingiunzione di pagamento era stata preceduta dalla rituale notificazione dell'atto di accertamento, nel rispetto del termini di prescrizione.
La mancata opposizione nei confronti dell'avviso di accertamento notificato non consentiva di formulare eccezioni relative ALintervenuta prescrizione, maturate prima della notifica dell'avviso di accertamento, dovendosi impugnare tale atto.
Il credito era divenuto irretrattabile.
5. Si costituiva in giudizio la Soget rilevando che l'ingiunzione fiscale poteva essere notificata a mezzo posta e che la motivazione dell'ingiunzione era idoneamente motivata.
6. La CGT di primo grado dell'Aquila, con sentenza n. 561/2024, depositata il 12/12/2024, accoglieva il ricorso.
In particolare, rilevava che dalla disamina dell'avviso di ricevimento postale prodotto in giudizio dalla costituita regione Abruzzo non risultava visibile la data di consegna ALufficio postale, mancando la prova dell'avvenuto rispetto del termine di prescrizione.
L'avviso di accertamento doveva essere consegnato ALagente postale entro il 31/12/2018, ma ciò non era accaduto. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propagava alla cartella di pagamento.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello la regione Abruzzo.
8. Ha resistito con controdeduzioni la contribuente.
9. All'udienza del 18/2/2026 la CGT di 2° grado dell'Aquila tratteneva la causa in decisione, provvedendo successivamente al deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, risultano infondate le eccezioni sollevate dalla contribuente con le controdeduzioni.
L'atto d'appello risulta specifico, con espressa censura alla motivazione della CGT di prime cure.
Il ricorso in appello contiene tutti i requisiti di legge, non inficiabdo in alcun modo l'atto processuale l'assenza del codice fiscale, come pure i dati del rappresentante legale e l'indirizzo della sede legale della regione
Abruzzo.
Non si è verificata alcuna mutatio libelli, in quanto il thema decidendum è rimasto immutato sin dal primo grado di giudizio.
Sono stati dichiarati inammissibili i documenti prodotti in primo grado dalla Soget, ma i documenti prodotti dalla regione Abruzzo erano tempestivi, come pure tempestiva era la costituzione di quest'ultima.
1.1.Con un unico motivo di impugnazione la regione Abruzzo deduce la “illegittimità della sentenza per violazione di legge;
errata individuazione e interpretazione delle norme”.
In particolare, la CGT di prime cure avrebbe interpretato erroneamente l'art. 19, ultimo comma, del d.lgs. n.
546 del 1992, sulla irretrattabilità del credito.
Infatti, la CGT ha dichiarato nulla la relata di notifica prodotta perché da essa non emergeva data di consegna l'ufficio postale.
Tuttavia, i vizi dell'atto di accertamento, come quelli relativi alla sua prescrizione o alla mancata consegna dell'accertamento ALufficio postale entro il 31/12/2018, dovevano essere sollevati al ricevimento dell'avviso di accertamento e non, successivamente, alla data della ingiunzione di pagamento.
La mancanza della data di consegna l'ufficio postale non avrebbe reso la notifica dell'avviso di accertamento prodotta come nulla, poiché la controparte ha ricevuto la corretta notifica dell'atto personalmente in data
10/1/2019 senza presentare tempestiva opposizione dinanzi alla commissione tributaria.
Ad avviso della appellante, dunque, poiché la regione Abruzzo ha prodotto copia dell'avviso di accertamento e la notifica è avvenuta mani proprie della contribuente in data 10/1/2019, quest'ultima avrebbe dovuto impugnarla.
Decorsi 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento l'atto definitivo e divenuto irretrattabili. La successiva ingiunzione doveva essere notificata entro il 31/12/2022, dovendosi considerare peraltro il periodo di sospensione del termine di prescrizione e la decadenza dei carichi affidati ALagente della riscossione, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha fatto slittare tale termine di 541 giorni.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Invero, l'art. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2009 ha previsto che “nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo “.
Successivamente, con l'OPCM n. 3780 del 6 giugno 2009, si è previsto, al primo comma, che “nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dALart. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo”.
All'art. 2 del medesimo OPCM si prevede (ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell'Aquila) che “nei confronti dei contribuenti, anche in qualità di sostituti d'imposta,… che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale una sede operativa in un comune diverso da quelli individuati dALart. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 2009, la sospensione disposta dal citato decreto 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009”.
2.2. L'art. 25, comma 2°, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, dispone che “la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dALart. 1 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010…. le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate”.
2.3. Il Direttore dell'agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 marzo 2010, n. 42341, protocollo 2010, ha stabilito che “Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al paragrafo 1.2., lettera b,” i soggetti di cui al punto 1.1., effettuano “i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 e dALordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, mediante un numero massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010, con le modalità indicate nel punto 3”. Si ribadisce, nel paragrafo 3 (modalità di versamento), che “l'importo dei versamenti mensili e trimestrali…. non eseguiti per effetto della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010”.
2.4. Con la circolare n. 44/E del 13 agosto 2010 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che “la restituzione delle tasse automobilistiche, in intesa con la Regione Abruzzo, dovrà avvenire mediante versamento sul c/c postale n. 1677… Indicando nella causale la targa del veicolo, il numero progressivo delle rate e l'anno di riferimento”. Si aggiunge che “il provvedimento 16 marzo 2010 stabilisce che il versamento può essere effettuato in un numero massimo di 60 rate mensili, di pari importo, fermo restando che il contribuente può scegliere di effettuare la restituzione dei tributi in un numero inferiore di rate ovvero in una unica soluzione”.
3. Pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, è pacifico che i contribuenti potessero pagare la tassa automobilistica in 60 rate mensili, oppure in un'unica soluzione, sino al giugno del 2015.
Ciò significa, che il termine di prescrizione per il pagamento della tassa automobilistica, scadeva il 31 dicembre del 2018. Inoltre, per fruire del beneficio della rateizzazione non era necessario effettuare alcuna comunicazione alla
Regione. Né era prevista alcuna decadenza per il mancato pagamento delle singole rate, ben potendo il contribuente pagare tutto l'importo anche con l'ultima rata, prevista per il giugno del 2015.
D'altro canto, proprio l'assenza di ogni ipotesi di decadenza dalla rateizzazione disposta dal provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, ha impedito alla Regione di emettere alcun atto impositivo per tutto il periodo della rateizzazione, dal giugno 2010 al giugno 2015.
4.L'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dal d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge n. 60 del 7 marzo 21986, prevede che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il triennio, quindi, dal giugno 2010 si protrae, per la riconosciuta rateizzazione ex lege, al giugno 2015.
5.Per la Corte di cassazione, in presenza di un accordo contrattuale, con riferimento al rimborso delle somme mutuate in vari anni, la data della decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo. Infatti, si è ritenuto che il pagamento di ratei di mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., sez.3, 30 agosto 2011, n. 17798; Cass. n. 2301/2004).
Il principio di diritto utilizzato nella pronuncia sopra richiamata è stato, poi, utilizzato dalla Cassazione anche per l'ipotesi, come quella in esame, di rateizzazione ex lege degli importi da versare ALIL (Cass., sez. L,
21 settembre 2020, n. 19681).
Invero, con riguardo agli avversi eventi meteorologici verificatisi il 23 gennaio 2003 nel territorio della Regione
Abruzzo, con OPCM dell'aprile 2003 era stato sospeso il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale fino al 31 dicembre 2003, con previsione della possibilità di pagamento, anche in un'unica soluzione, alla scadenza del periodo di sospensione. La Corte d'appello aveva ritenuto che la prescrizione del credito dell'IL iniziasse a decorrere dal 16 gennaio 2004, prima data utile, fissata per eseguire il pagamento in unica soluzione, non avendo la contribuente presentato alcuna domanda di rateizzazione. Il pagamento della prima rata da parte della contribuente del gennaio 2004, e delle successive, avrebbe costituito manifestazione implicita dell'intenzione di beneficiare della rateizzazione. Pertanto, non essendo intervenuto il pagamento dell'intera somma in unica soluzione entro il limite temporale del 16 gennaio 2004, questo sarebbe stato il dies a quo della prescrizione quinquennale, ormai maturata al momento della notifica della cartella di pagamento. La Suprema Corte ha, invece, accolto il ricorso per cassazione dell'IL, evidenziando che l'art. 7 dell'OPCM ha disciplinato ex novo l'obbligazione, trasformandola in un unico debito rateizzato, in numero di rate mensili corrispondente a 8 volte i mesi interi di durata della sospensione (80 rate), a decorrere dal 16 gennaio 2004. Si è valorizzata anche l'espressione, riferita ai termini per l'adempimento delle obbligazioni a carico del datore di lavoro, “sono sospesi”, a dimostrazione dell'intento precettivo perseguito dal legislatore che, di contro, non ha previsto alcun onere di comunicazione, agli enti previdenziali e assistenziali, della volontà di fruire del beneficio e, dunque, dell'intento di assolvere l'obbligazione in 80 rate. Pertanto, per la Suprema Corte, la disciplina dettata da quella specifica materia, non si esaurisce nella mera sospensione dei termini, ma si risolve nella regolazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione;
in tal modo ne ha ridefinito i tempi e le modalità a vantaggio delle popolazioni colpite dALevento calamitoso, trasformando l'obbligazione del pagamento dei premi in un unico debito rateizzato. Come per tutti i debiti rateizzati, è stato applicato il principio giurisprudenziale in forza del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata. Conseguentemente, solo alla vana scadenza del termine per il versamento dell'ultima delle
80 rate (cioè alla data del 30 aprile 2011) iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
6. I medesimi principi sono stati, poi, affermati anche con riferimento al sisma nei territori delle province di Catania e di Campobasso, del 31 ottobre 2002.anche in questo caso, il legislatore (art. 4 del decreto legge n. 245 del 2002) ha previsto che “sono sospesi” i termini anche previdenziali. Anche in questo caso, non era previsto nessun onere di comunicazione ALente previdenziale al fine di rendere esplicita la volontà di fruire del beneficio (Cass.sez.L, 12 febbraio 2016, n. 2833). Si è precisato che le circolari dell'Inps non possono derogare alle disposizioni di legge, ma neppure possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni. Il beneficio della sospensione dell'obbligo contributivo per il periodo ottobre 2002-novembre
2005 operava, quindi, automaticamente a favore dei soggetti in possesso dei requisiti specificamente indicati senza che la prescrizione formale prevista dalla circolare dell'Inps n. 41 del 2003 (consistente nell'inserimento di un codice alfanumerico nelle dichiarazioni mensili DM/10 da inoltrare ALente previdenziale) potesse rappresentare condizione per la fruizione del beneficio.
7. Pertanto, con specifico riferimento al sisma che ha colpito il territorio dell'Aquila il 6 aprile 2009, l'inizio del termine di maturazione della prescrizione va collocato alla data prevista per il pagamento dell'ultima delle 60 rate (giugno 2015), sicché il termine finale di prescrizione era il 31 dicembre 2018.
8. Va poi evidenziato che l'avviso di accertamento è un atto sostanziale recettizio.
In particolare, per la Suprema Corte, in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dALart. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del
1983, decorre dALanno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dALiscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore;
peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass., sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23261). Il decorso del termine di prescrizione non è, quindi, interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, essendo necessario, in applicazione dell'art. 2943 c.c., un atto che valga a costituire in mora il debitore (Cass., sez.
6-5, 9 gennaio 2014, n. 315). In particolare, si è precisato che il termine di cui ALart. 5 del decreto-legge n.
953 del 1982 (tassa automobilistica) ha efficacia prescrizionale e non decadenziale e non può, perciò, essere interrotto se non con un atto a valenza esterna, debitamente portato a conoscenza del debitore, caratteristica di cui non è provvista la procedura di iscrizione a ruolo del tributo, in quanto adottata tutta ALinterno dell'amministrazione e, come tale, inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa.
Tuttavia, anche se l'avviso di accertamento è un atto di natura sostanziale e recettizio, si applica comunque la disciplina della “scissione” della notifica, con effetti diversi per il notificante e per il destinatario della notifica.
9. In particolare si è chiarito che, in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002, in tema di notificazione di atti impositivi a mezzo posta, è chiaramente lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo del compimento di un'attività riferibile “non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario ALagente postale)” che resta del tutto estranea alla disponibilità del primo. È evidente, infatti, che se l'atto che si deve compiere, come nella specie (notifica dell'avviso di accertamento entro un certo termine decadenziale), consiste in una partecipazione comunicativa, il decorso del termine imposto per la decadenza pregiudica direttamente il titolare (il mittente) e solo indirettamente la controparte (destinatario), che è comunque tutelata poiché la legittima formazione del procedimento notificatorio presuppone che la notificazione si perfezioni anche nei confronti del destinatario, non essendo sufficiente l'intervenuto perfezionamento per il notificante. Ne consegue che se l'atto richiesto per l'esercizio del potere è un atto recettizio, la ricezione non rileva, in via generale, ai fini dell'impedimento della decadenza, poiché l'atto è da considerare già esistente e impeditivo della decadenza (Cass., sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14580; Cass., n. 1647 del 2004, per cui anche la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari si perfeziona per l'Amministrazione, al momento della spedizione dell'atto notificando e della ricezione dello stesso da parte del contribuente;
Cass.
n. 15298 del 2008, il principio della “ scissione “della notificazione trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria). Pertanto, la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta ALapplicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, e ciò alla luce del chiaro riferimento contenuto nel d.P.R. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni nel processo civile (Cass. n. 351 del 2014).
Si è anche chiarito (Cass. sez. un., n. 12332 del 2017) che la natura recettizia o meno dell'atto da partecipare,
a meno che non si tratti di atti negoziali, non è determinante al fine di escludere la separata considerazione degli effetti della fattispecie partecipativa del contenuto dell'atto, atteso che se in tale categoria di atti l'effetto finale si raggiunge solo se vi sia stata conoscenza (legale) del predetto contenuto, ciò non toglie che l'inizio della fattispecie notificatoria fa emergere la permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'effetto che con essa si vuole perseguire, impedendo così eventuali decadenze in cui l'agente notificatore potrebbe incorrere, non rispettando il termine normativamente imposto per l'esercizio del diritto.
10. Si rileva che per la Cassazione la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dALinizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del
1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva -nella specie, la S.C. ha dichiarato non prescritto il credito tributario, in relazione al quale l'avviso di accertamento era stato notificato il 12 agosto 2014 e l'ingiunzione di pagamento prima della scadenza del termine di prescrizione triennale, individuato nel 31 dicembre 2017 – (Cassazione, 10 agosto 2022, n. 24595).
11. Pertanto, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2018.
Tuttavia, deve evidenziarsi che dalla cartolina di ricezione sottoscritta dalla contribuente, in quanto la notifica stata effettuata a mani proprie, il 10/1/2019, emerge in alto, nello spazio destinato alla consegna il numero
12 (relativo al mese di dicembre) ed il numero 2018.
Ciò implica che effettivamente l'avviso di accertamento è stato spedito nel mese di dicembre del 2018, quindi nel termine triennale di prescrizione.
12. Va poi rilevato che, a prescindere dalla data di spedizione dell'avviso di accertamento, quest'ultimo è stato sicuramente ricevuto il 10/1/2019, sicché la prescrizione maturata a decorrere dal maggio 2015, entro il 31/12/2018, doveva essere eccepita entro il termine di 60 giorni dinanzi alla CGT di primo grado.
In mancanza di tale tempestiva impugnazione, la prescrizione non può essere sollevata per la prima volta dinanzi ALatto successivo, costituito dALingiunzione di pagamento del 22/3/2022.
Ed infatti, per giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione (Cass., sez. 5, 5/8/2024, n. 22108). Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate.
13. L'ingiunzione di pagamento, poi, è stata tempestivamente notificata il 22/3/2022. Pertanto, poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 10/1/2019, dovendosi tenere conto della definitività di tale avviso, e quindi del decorso del termine di 60 giorni, deve individuarsi il dies a quo nel
11/3/2019, sicché il termine ordinario di scadenza per la notifica dell'ingiunzione di pagamento era il
31/12/2022.
Il termine di prescrizione triennale, dopo una prima interruzione della prescrizione a seguito dell'avviso di accertamento, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento (12/11/2018), bensì dALinizio dell'anno successivo (1/1/2019).
Il termine di prescrizione per la notifica della cartella di pagamento scadeva, allora, il 31/12/2022.
L'ingiunzione di pagamento, però, è stata notificata il 22/3/2022.
14. Tra l'altro, il termine sarebbe stato sospeso dalla normativa CO.
Deve, infatti, tenersi conto anche della normativa CO 19. L'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce (sospensione dei termini relativi ALattività degli uffici degli enti impositori) che “sono sospesi dAL8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dAL8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello”.
L'art. 67, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi ALattività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015,
n. 159».
L'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015 stabilisce: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Né rileva quanto previsto dALart. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che ALart.
7-bis prevede «le disposizioni contenute nel presente art. non si applicano alle entrate degli enti territoriali».
Ed infatti il richiamo operato dALart. 67, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 ALart. 12, comma 1, del d.lgs. N. 159 del 2015, determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo per la sospensione, ossia 85 giorni, dAL8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
15. Inoltre, l'art. 68 del d.lgs. n. 18 del 2020 prevede che “1.Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui ALart. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui ALart. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui ALart. 1., comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. In particolare, l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 159 del 2015 dispone che “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento….comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Del resto, la stessa Agenzia delle entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha previsto che nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi affidati agli agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'agenzia delle entrate, dell'agenzia delle dogane dei monopoli e dell'Inps ed agli atti esecutivi di cui ALart. 1., comma 192, della legge n. 160 del
2019 ovvero da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo già scaduti in precedenza.
Tenendosi conto, allora, del periodo di sospensione dell'attività di riscossione, come pure del periodo di prescrizione e di decadenza, tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, non è decorso il termine triennale di prescrizione, con specifico riferimento alle somme di cui al tributo.
16. Pertanto, a fronte dell'avviso di accertamento notificato il 10/1/2019, la definitività dell'atto risale al
11/3/2019, per cui la notifica dell'atto successivo doveva avvenire entro il 31/12/2022, ed è avvenuta il
22/3/2022.
Tenendosi conto della sospensione CO di cui ALart. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, l'avviso di accertamento è divenuto definitivo il 11/3/2019, la notifica dell'atto successivo doveva essere effettuata il
11/3/2022, ma con la sospensione CO per 85 giorni, la prescrizione si è allungata sino al maggio 2022, mentre l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 22/3/2022.
Va anche evidenziato che con una recente sentenza la Corte di cassazione ha ritenuto che, in tema di tassa di circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere dal momento in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, poiché, in virtù del principio generale sancito dALart. 2935 c.c., non può farsi decorrere la prescrizione sino a quando non sia scaduto il termine di sessanta giorni, ALesito del quale l'atto presupposto diviene definitivo per mancata impugnazione (Cass., sez. 5, 22/5/2024, n. 14312).
Si è, però, aggiunto che, quando l'individuazione del dies a quo per il computo del nuovo triennio, dopo una prima interruzione della prescrizione, in tema di tassa automobilistica, il relativo procedimento di riscossione
(formazione e notificazione della cartella di pagamento) non è regolato dALart. 163, primo comma, della legge n. 297 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in base alla quale il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in quanto detta disciplina concerne i tributi locali e non la tassa auto (Cass., n. 14312 del 2024).
L'art. 5 del decreto-legge n. 956 del 1982, come pure l'art. 163 della legge n. 296 del 2006, non indicano il termine del 31 dicembre quale data ultima in cui notifica della cartella, prevedendo “la tassa si prescrive con il decorso del 3° anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (Cass., n. 14312 del 2024).
Laddove il legislatore ha voluto individuare la data finale della prescrizione al 31 dicembre dell'ultimo anno indicato, lo ha espressamente stabilito (Cass., n. 14312 del 2024).
Questa Corte di giustizia, però, non condivide tale ultimo orientamento e ritiene maggiormente attendibile l'orientamento precedente di cui alla ordinanza della Corte di cassazione n. 24595 delle 10/8/2022. Ma anche utilizzando questo nuovo orientamento, comunque, non sarebbe maturata la prescrizione, come detto, dovendo essere computati, oltre agli 85 giorni di sospensione per l'emergenza CO, anche i sessanta giorni relativi alla definitività dell'avviso di accertamento, quindi dal 10/1/2019 al 11/3/2019 (definitività 60 giorni), poi 85 giorni di sospensione, con termine di maturazione della prescrizione portato al maggio 2022,
a fronte di una ingiunzione di pagamento del 22/3/2022.
17. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della contribuente si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara legittima l'ingiunzione di pagamento.
Condanna l'appellata a rimborsare in favore dell'appellante regione Abruzzo le spese del doppio grado di giudizio, facendo delle stesse liquidazione, quanto al primo grado, in complessivi euro 200,00, oltre accesori di legge, e, quanto ALappello in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026
Il Consigliere Estensore
IG D'OR
Il PresidenteMauro De Luca
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
D'ORAZIO LUIGI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 484/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci N.6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 561/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0058996 2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: la Regione chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: la contribuente chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nei confronti di Resistente_1 veniva emesso avviso di accertamento n. 931012278324/2009 per il pagamento della tassa automobilistica relativo ALanno 2009 da parte della regione Abruzzo, evidenziando che dalle verifiche effettuate alla data di scadenza della rateizzazione in numero 60 rate, e quindi dal maggio
2015, non risultavano effettuati pagamenti né con riferimento alle rate nè in relazione alla tassa dovuta.
L'avviso di accertamento veniva spedito il 18/12/2018 e veniva ricevuto il 10/1/2019, a mani proprie.
2. Successivamente veniva notificato alla contribuente l'ingiunzione di pagamento n. 005899 del 22/3/2022, per la somma di euro 312,10, con indicazione degli estremi dell'avviso di accertamento n. 931012278324 del 18/12/2018 notificato il 10/1/2019.
3. La contribuente proponeva ricorso in riassunzione (dopo il provvedimento del giudice di pace di Avezzano) avverso l'ingiunzione di pagamento deducendo: il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario;
l'impossibilità di notificare direttamente l'ingiunzione di pagamento da parte dell'agente della riscossione attraverso la modalità della spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;
il vizio di notificazione del verbale di contestazione da parte dell'agente postale;
la mancanza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo;
l'invalidità della firma;
il mancato rispetto dei termini per la notifica dell'atto di accertamento;
l'intervenuta decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973;
l'intervenuta prescrizione del titolo del pagamento.
4. Si costituiva tempestivamente la regione Abruzzo eccependo: il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'inammissibilità del ricorso, relativamente ALingiunzione di pagamento, per la decorrenza dei termini di impugnazione, in quanto la domanda giudiziaria non era attinente a profili di irregolarità formali, ossia vizi propri dell'ingiunzione, sicché la contribuente avrebbe dovuto impugnare l'avviso di accertamento.
Chiariva che l'ingiunzione di pagamento era stata preceduta dalla rituale notificazione dell'atto di accertamento, nel rispetto del termini di prescrizione.
La mancata opposizione nei confronti dell'avviso di accertamento notificato non consentiva di formulare eccezioni relative ALintervenuta prescrizione, maturate prima della notifica dell'avviso di accertamento, dovendosi impugnare tale atto.
Il credito era divenuto irretrattabile.
5. Si costituiva in giudizio la Soget rilevando che l'ingiunzione fiscale poteva essere notificata a mezzo posta e che la motivazione dell'ingiunzione era idoneamente motivata.
6. La CGT di primo grado dell'Aquila, con sentenza n. 561/2024, depositata il 12/12/2024, accoglieva il ricorso.
In particolare, rilevava che dalla disamina dell'avviso di ricevimento postale prodotto in giudizio dalla costituita regione Abruzzo non risultava visibile la data di consegna ALufficio postale, mancando la prova dell'avvenuto rispetto del termine di prescrizione.
L'avviso di accertamento doveva essere consegnato ALagente postale entro il 31/12/2018, ma ciò non era accaduto. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propagava alla cartella di pagamento.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello la regione Abruzzo.
8. Ha resistito con controdeduzioni la contribuente.
9. All'udienza del 18/2/2026 la CGT di 2° grado dell'Aquila tratteneva la causa in decisione, provvedendo successivamente al deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, risultano infondate le eccezioni sollevate dalla contribuente con le controdeduzioni.
L'atto d'appello risulta specifico, con espressa censura alla motivazione della CGT di prime cure.
Il ricorso in appello contiene tutti i requisiti di legge, non inficiabdo in alcun modo l'atto processuale l'assenza del codice fiscale, come pure i dati del rappresentante legale e l'indirizzo della sede legale della regione
Abruzzo.
Non si è verificata alcuna mutatio libelli, in quanto il thema decidendum è rimasto immutato sin dal primo grado di giudizio.
Sono stati dichiarati inammissibili i documenti prodotti in primo grado dalla Soget, ma i documenti prodotti dalla regione Abruzzo erano tempestivi, come pure tempestiva era la costituzione di quest'ultima.
1.1.Con un unico motivo di impugnazione la regione Abruzzo deduce la “illegittimità della sentenza per violazione di legge;
errata individuazione e interpretazione delle norme”.
In particolare, la CGT di prime cure avrebbe interpretato erroneamente l'art. 19, ultimo comma, del d.lgs. n.
546 del 1992, sulla irretrattabilità del credito.
Infatti, la CGT ha dichiarato nulla la relata di notifica prodotta perché da essa non emergeva data di consegna l'ufficio postale.
Tuttavia, i vizi dell'atto di accertamento, come quelli relativi alla sua prescrizione o alla mancata consegna dell'accertamento ALufficio postale entro il 31/12/2018, dovevano essere sollevati al ricevimento dell'avviso di accertamento e non, successivamente, alla data della ingiunzione di pagamento.
La mancanza della data di consegna l'ufficio postale non avrebbe reso la notifica dell'avviso di accertamento prodotta come nulla, poiché la controparte ha ricevuto la corretta notifica dell'atto personalmente in data
10/1/2019 senza presentare tempestiva opposizione dinanzi alla commissione tributaria.
Ad avviso della appellante, dunque, poiché la regione Abruzzo ha prodotto copia dell'avviso di accertamento e la notifica è avvenuta mani proprie della contribuente in data 10/1/2019, quest'ultima avrebbe dovuto impugnarla.
Decorsi 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento l'atto definitivo e divenuto irretrattabili. La successiva ingiunzione doveva essere notificata entro il 31/12/2022, dovendosi considerare peraltro il periodo di sospensione del termine di prescrizione e la decadenza dei carichi affidati ALagente della riscossione, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha fatto slittare tale termine di 541 giorni.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Invero, l'art. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2009 ha previsto che “nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo “.
Successivamente, con l'OPCM n. 3780 del 6 giugno 2009, si è previsto, al primo comma, che “nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dALart. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo”.
All'art. 2 del medesimo OPCM si prevede (ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell'Aquila) che “nei confronti dei contribuenti, anche in qualità di sostituti d'imposta,… che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale una sede operativa in un comune diverso da quelli individuati dALart. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 2009, la sospensione disposta dal citato decreto 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009”.
2.2. L'art. 25, comma 2°, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, dispone che “la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dALart. 1 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010…. le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate”.
2.3. Il Direttore dell'agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 marzo 2010, n. 42341, protocollo 2010, ha stabilito che “Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al paragrafo 1.2., lettera b,” i soggetti di cui al punto 1.1., effettuano “i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 e dALordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, mediante un numero massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010, con le modalità indicate nel punto 3”. Si ribadisce, nel paragrafo 3 (modalità di versamento), che “l'importo dei versamenti mensili e trimestrali…. non eseguiti per effetto della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010”.
2.4. Con la circolare n. 44/E del 13 agosto 2010 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che “la restituzione delle tasse automobilistiche, in intesa con la Regione Abruzzo, dovrà avvenire mediante versamento sul c/c postale n. 1677… Indicando nella causale la targa del veicolo, il numero progressivo delle rate e l'anno di riferimento”. Si aggiunge che “il provvedimento 16 marzo 2010 stabilisce che il versamento può essere effettuato in un numero massimo di 60 rate mensili, di pari importo, fermo restando che il contribuente può scegliere di effettuare la restituzione dei tributi in un numero inferiore di rate ovvero in una unica soluzione”.
3. Pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, è pacifico che i contribuenti potessero pagare la tassa automobilistica in 60 rate mensili, oppure in un'unica soluzione, sino al giugno del 2015.
Ciò significa, che il termine di prescrizione per il pagamento della tassa automobilistica, scadeva il 31 dicembre del 2018. Inoltre, per fruire del beneficio della rateizzazione non era necessario effettuare alcuna comunicazione alla
Regione. Né era prevista alcuna decadenza per il mancato pagamento delle singole rate, ben potendo il contribuente pagare tutto l'importo anche con l'ultima rata, prevista per il giugno del 2015.
D'altro canto, proprio l'assenza di ogni ipotesi di decadenza dalla rateizzazione disposta dal provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, ha impedito alla Regione di emettere alcun atto impositivo per tutto il periodo della rateizzazione, dal giugno 2010 al giugno 2015.
4.L'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dal d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge n. 60 del 7 marzo 21986, prevede che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il triennio, quindi, dal giugno 2010 si protrae, per la riconosciuta rateizzazione ex lege, al giugno 2015.
5.Per la Corte di cassazione, in presenza di un accordo contrattuale, con riferimento al rimborso delle somme mutuate in vari anni, la data della decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo. Infatti, si è ritenuto che il pagamento di ratei di mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., sez.3, 30 agosto 2011, n. 17798; Cass. n. 2301/2004).
Il principio di diritto utilizzato nella pronuncia sopra richiamata è stato, poi, utilizzato dalla Cassazione anche per l'ipotesi, come quella in esame, di rateizzazione ex lege degli importi da versare ALIL (Cass., sez. L,
21 settembre 2020, n. 19681).
Invero, con riguardo agli avversi eventi meteorologici verificatisi il 23 gennaio 2003 nel territorio della Regione
Abruzzo, con OPCM dell'aprile 2003 era stato sospeso il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale fino al 31 dicembre 2003, con previsione della possibilità di pagamento, anche in un'unica soluzione, alla scadenza del periodo di sospensione. La Corte d'appello aveva ritenuto che la prescrizione del credito dell'IL iniziasse a decorrere dal 16 gennaio 2004, prima data utile, fissata per eseguire il pagamento in unica soluzione, non avendo la contribuente presentato alcuna domanda di rateizzazione. Il pagamento della prima rata da parte della contribuente del gennaio 2004, e delle successive, avrebbe costituito manifestazione implicita dell'intenzione di beneficiare della rateizzazione. Pertanto, non essendo intervenuto il pagamento dell'intera somma in unica soluzione entro il limite temporale del 16 gennaio 2004, questo sarebbe stato il dies a quo della prescrizione quinquennale, ormai maturata al momento della notifica della cartella di pagamento. La Suprema Corte ha, invece, accolto il ricorso per cassazione dell'IL, evidenziando che l'art. 7 dell'OPCM ha disciplinato ex novo l'obbligazione, trasformandola in un unico debito rateizzato, in numero di rate mensili corrispondente a 8 volte i mesi interi di durata della sospensione (80 rate), a decorrere dal 16 gennaio 2004. Si è valorizzata anche l'espressione, riferita ai termini per l'adempimento delle obbligazioni a carico del datore di lavoro, “sono sospesi”, a dimostrazione dell'intento precettivo perseguito dal legislatore che, di contro, non ha previsto alcun onere di comunicazione, agli enti previdenziali e assistenziali, della volontà di fruire del beneficio e, dunque, dell'intento di assolvere l'obbligazione in 80 rate. Pertanto, per la Suprema Corte, la disciplina dettata da quella specifica materia, non si esaurisce nella mera sospensione dei termini, ma si risolve nella regolazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione;
in tal modo ne ha ridefinito i tempi e le modalità a vantaggio delle popolazioni colpite dALevento calamitoso, trasformando l'obbligazione del pagamento dei premi in un unico debito rateizzato. Come per tutti i debiti rateizzati, è stato applicato il principio giurisprudenziale in forza del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata. Conseguentemente, solo alla vana scadenza del termine per il versamento dell'ultima delle
80 rate (cioè alla data del 30 aprile 2011) iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
6. I medesimi principi sono stati, poi, affermati anche con riferimento al sisma nei territori delle province di Catania e di Campobasso, del 31 ottobre 2002.anche in questo caso, il legislatore (art. 4 del decreto legge n. 245 del 2002) ha previsto che “sono sospesi” i termini anche previdenziali. Anche in questo caso, non era previsto nessun onere di comunicazione ALente previdenziale al fine di rendere esplicita la volontà di fruire del beneficio (Cass.sez.L, 12 febbraio 2016, n. 2833). Si è precisato che le circolari dell'Inps non possono derogare alle disposizioni di legge, ma neppure possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni. Il beneficio della sospensione dell'obbligo contributivo per il periodo ottobre 2002-novembre
2005 operava, quindi, automaticamente a favore dei soggetti in possesso dei requisiti specificamente indicati senza che la prescrizione formale prevista dalla circolare dell'Inps n. 41 del 2003 (consistente nell'inserimento di un codice alfanumerico nelle dichiarazioni mensili DM/10 da inoltrare ALente previdenziale) potesse rappresentare condizione per la fruizione del beneficio.
7. Pertanto, con specifico riferimento al sisma che ha colpito il territorio dell'Aquila il 6 aprile 2009, l'inizio del termine di maturazione della prescrizione va collocato alla data prevista per il pagamento dell'ultima delle 60 rate (giugno 2015), sicché il termine finale di prescrizione era il 31 dicembre 2018.
8. Va poi evidenziato che l'avviso di accertamento è un atto sostanziale recettizio.
In particolare, per la Suprema Corte, in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dALart. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del
1983, decorre dALanno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dALiscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore;
peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass., sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23261). Il decorso del termine di prescrizione non è, quindi, interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, essendo necessario, in applicazione dell'art. 2943 c.c., un atto che valga a costituire in mora il debitore (Cass., sez.
6-5, 9 gennaio 2014, n. 315). In particolare, si è precisato che il termine di cui ALart. 5 del decreto-legge n.
953 del 1982 (tassa automobilistica) ha efficacia prescrizionale e non decadenziale e non può, perciò, essere interrotto se non con un atto a valenza esterna, debitamente portato a conoscenza del debitore, caratteristica di cui non è provvista la procedura di iscrizione a ruolo del tributo, in quanto adottata tutta ALinterno dell'amministrazione e, come tale, inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa.
Tuttavia, anche se l'avviso di accertamento è un atto di natura sostanziale e recettizio, si applica comunque la disciplina della “scissione” della notifica, con effetti diversi per il notificante e per il destinatario della notifica.
9. In particolare si è chiarito che, in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002, in tema di notificazione di atti impositivi a mezzo posta, è chiaramente lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo del compimento di un'attività riferibile “non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario ALagente postale)” che resta del tutto estranea alla disponibilità del primo. È evidente, infatti, che se l'atto che si deve compiere, come nella specie (notifica dell'avviso di accertamento entro un certo termine decadenziale), consiste in una partecipazione comunicativa, il decorso del termine imposto per la decadenza pregiudica direttamente il titolare (il mittente) e solo indirettamente la controparte (destinatario), che è comunque tutelata poiché la legittima formazione del procedimento notificatorio presuppone che la notificazione si perfezioni anche nei confronti del destinatario, non essendo sufficiente l'intervenuto perfezionamento per il notificante. Ne consegue che se l'atto richiesto per l'esercizio del potere è un atto recettizio, la ricezione non rileva, in via generale, ai fini dell'impedimento della decadenza, poiché l'atto è da considerare già esistente e impeditivo della decadenza (Cass., sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14580; Cass., n. 1647 del 2004, per cui anche la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari si perfeziona per l'Amministrazione, al momento della spedizione dell'atto notificando e della ricezione dello stesso da parte del contribuente;
Cass.
n. 15298 del 2008, il principio della “ scissione “della notificazione trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria). Pertanto, la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta ALapplicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, e ciò alla luce del chiaro riferimento contenuto nel d.P.R. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni nel processo civile (Cass. n. 351 del 2014).
Si è anche chiarito (Cass. sez. un., n. 12332 del 2017) che la natura recettizia o meno dell'atto da partecipare,
a meno che non si tratti di atti negoziali, non è determinante al fine di escludere la separata considerazione degli effetti della fattispecie partecipativa del contenuto dell'atto, atteso che se in tale categoria di atti l'effetto finale si raggiunge solo se vi sia stata conoscenza (legale) del predetto contenuto, ciò non toglie che l'inizio della fattispecie notificatoria fa emergere la permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'effetto che con essa si vuole perseguire, impedendo così eventuali decadenze in cui l'agente notificatore potrebbe incorrere, non rispettando il termine normativamente imposto per l'esercizio del diritto.
10. Si rileva che per la Cassazione la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dALinizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del
1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva -nella specie, la S.C. ha dichiarato non prescritto il credito tributario, in relazione al quale l'avviso di accertamento era stato notificato il 12 agosto 2014 e l'ingiunzione di pagamento prima della scadenza del termine di prescrizione triennale, individuato nel 31 dicembre 2017 – (Cassazione, 10 agosto 2022, n. 24595).
11. Pertanto, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2018.
Tuttavia, deve evidenziarsi che dalla cartolina di ricezione sottoscritta dalla contribuente, in quanto la notifica stata effettuata a mani proprie, il 10/1/2019, emerge in alto, nello spazio destinato alla consegna il numero
12 (relativo al mese di dicembre) ed il numero 2018.
Ciò implica che effettivamente l'avviso di accertamento è stato spedito nel mese di dicembre del 2018, quindi nel termine triennale di prescrizione.
12. Va poi rilevato che, a prescindere dalla data di spedizione dell'avviso di accertamento, quest'ultimo è stato sicuramente ricevuto il 10/1/2019, sicché la prescrizione maturata a decorrere dal maggio 2015, entro il 31/12/2018, doveva essere eccepita entro il termine di 60 giorni dinanzi alla CGT di primo grado.
In mancanza di tale tempestiva impugnazione, la prescrizione non può essere sollevata per la prima volta dinanzi ALatto successivo, costituito dALingiunzione di pagamento del 22/3/2022.
Ed infatti, per giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione (Cass., sez. 5, 5/8/2024, n. 22108). Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate.
13. L'ingiunzione di pagamento, poi, è stata tempestivamente notificata il 22/3/2022. Pertanto, poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 10/1/2019, dovendosi tenere conto della definitività di tale avviso, e quindi del decorso del termine di 60 giorni, deve individuarsi il dies a quo nel
11/3/2019, sicché il termine ordinario di scadenza per la notifica dell'ingiunzione di pagamento era il
31/12/2022.
Il termine di prescrizione triennale, dopo una prima interruzione della prescrizione a seguito dell'avviso di accertamento, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento (12/11/2018), bensì dALinizio dell'anno successivo (1/1/2019).
Il termine di prescrizione per la notifica della cartella di pagamento scadeva, allora, il 31/12/2022.
L'ingiunzione di pagamento, però, è stata notificata il 22/3/2022.
14. Tra l'altro, il termine sarebbe stato sospeso dalla normativa CO.
Deve, infatti, tenersi conto anche della normativa CO 19. L'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce (sospensione dei termini relativi ALattività degli uffici degli enti impositori) che “sono sospesi dAL8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dAL8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello”.
L'art. 67, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi ALattività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015,
n. 159».
L'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015 stabilisce: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Né rileva quanto previsto dALart. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che ALart.
7-bis prevede «le disposizioni contenute nel presente art. non si applicano alle entrate degli enti territoriali».
Ed infatti il richiamo operato dALart. 67, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 ALart. 12, comma 1, del d.lgs. N. 159 del 2015, determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo per la sospensione, ossia 85 giorni, dAL8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
15. Inoltre, l'art. 68 del d.lgs. n. 18 del 2020 prevede che “1.Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui ALart. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui ALart. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui ALart. 1., comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. In particolare, l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 159 del 2015 dispone che “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento….comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Del resto, la stessa Agenzia delle entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha previsto che nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi affidati agli agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'agenzia delle entrate, dell'agenzia delle dogane dei monopoli e dell'Inps ed agli atti esecutivi di cui ALart. 1., comma 192, della legge n. 160 del
2019 ovvero da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo già scaduti in precedenza.
Tenendosi conto, allora, del periodo di sospensione dell'attività di riscossione, come pure del periodo di prescrizione e di decadenza, tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, non è decorso il termine triennale di prescrizione, con specifico riferimento alle somme di cui al tributo.
16. Pertanto, a fronte dell'avviso di accertamento notificato il 10/1/2019, la definitività dell'atto risale al
11/3/2019, per cui la notifica dell'atto successivo doveva avvenire entro il 31/12/2022, ed è avvenuta il
22/3/2022.
Tenendosi conto della sospensione CO di cui ALart. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, l'avviso di accertamento è divenuto definitivo il 11/3/2019, la notifica dell'atto successivo doveva essere effettuata il
11/3/2022, ma con la sospensione CO per 85 giorni, la prescrizione si è allungata sino al maggio 2022, mentre l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 22/3/2022.
Va anche evidenziato che con una recente sentenza la Corte di cassazione ha ritenuto che, in tema di tassa di circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere dal momento in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, poiché, in virtù del principio generale sancito dALart. 2935 c.c., non può farsi decorrere la prescrizione sino a quando non sia scaduto il termine di sessanta giorni, ALesito del quale l'atto presupposto diviene definitivo per mancata impugnazione (Cass., sez. 5, 22/5/2024, n. 14312).
Si è, però, aggiunto che, quando l'individuazione del dies a quo per il computo del nuovo triennio, dopo una prima interruzione della prescrizione, in tema di tassa automobilistica, il relativo procedimento di riscossione
(formazione e notificazione della cartella di pagamento) non è regolato dALart. 163, primo comma, della legge n. 297 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in base alla quale il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in quanto detta disciplina concerne i tributi locali e non la tassa auto (Cass., n. 14312 del 2024).
L'art. 5 del decreto-legge n. 956 del 1982, come pure l'art. 163 della legge n. 296 del 2006, non indicano il termine del 31 dicembre quale data ultima in cui notifica della cartella, prevedendo “la tassa si prescrive con il decorso del 3° anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (Cass., n. 14312 del 2024).
Laddove il legislatore ha voluto individuare la data finale della prescrizione al 31 dicembre dell'ultimo anno indicato, lo ha espressamente stabilito (Cass., n. 14312 del 2024).
Questa Corte di giustizia, però, non condivide tale ultimo orientamento e ritiene maggiormente attendibile l'orientamento precedente di cui alla ordinanza della Corte di cassazione n. 24595 delle 10/8/2022. Ma anche utilizzando questo nuovo orientamento, comunque, non sarebbe maturata la prescrizione, come detto, dovendo essere computati, oltre agli 85 giorni di sospensione per l'emergenza CO, anche i sessanta giorni relativi alla definitività dell'avviso di accertamento, quindi dal 10/1/2019 al 11/3/2019 (definitività 60 giorni), poi 85 giorni di sospensione, con termine di maturazione della prescrizione portato al maggio 2022,
a fronte di una ingiunzione di pagamento del 22/3/2022.
17. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della contribuente si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara legittima l'ingiunzione di pagamento.
Condanna l'appellata a rimborsare in favore dell'appellante regione Abruzzo le spese del doppio grado di giudizio, facendo delle stesse liquidazione, quanto al primo grado, in complessivi euro 200,00, oltre accesori di legge, e, quanto ALappello in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026
Il Consigliere Estensore
IG D'OR
Il PresidenteMauro De Luca