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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 663/2018 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/11/2023 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] l'[...], CF Parte_1 [...]
elett.te dom.to in Gela, Via G.N. Bresmes, 5, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Giacomo Angelo Rosario Ventura, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
, nella qualità di titolare e legale rapp.te Controparte_1
della omonima ditta individuale con sede in Gela Via Niscemi, 63 PI
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via Padre P.IVA_1
Pio da Pietralcina, 4, presso lo studio dell'avvocato Marcello Petitto, e
1 rapp.to e difeso dall'avv. LV Morreale, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta.
APPELLATO
CONTRO
: Controparte_2
, PI , in persona del curatore fallimentare e legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore avv. Poljansek Blaz, elett.te dom.ta in
Caltanissetta Via Bissolati 127 dal quale è anche rappresentata e difesa assieme all'avv. Marco Jarc. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA -APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter. cpc:
Per parte appellante: ”….Conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ....”.
Per parte appellata: “…insiste nell'eccepita tardività e/o inammissibilità e/o inconferenza della chiesta produzione e/o messa a disposizione delle piastrelle per la prima volta in appello ex art. 345
c.p.c., si oppone alla richiesta di parte appellante di CTU tecnica sulle piastrelle oggetto di contestazione in quanto meramente esplorativa e, quindi, inammissibile. Conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte. ….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Parte_2
giudizio davanti al Tribunale di Gela, titolare di Controparte_1
impresa individuale chiedendo: “...Accertare e declarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art 1490 cc della ditta “TO arredo bagni di Scicolone Rag. ;
2.accertare e CP_1
dichiarare risolto ex art 1453 cc il contratto tra la ditta “TO arredo bagni di rag. e;
CP_1 CP_1 Parte_2
3.accertare e dichiarare agli effetti civili che nella condotta del convenuto sussiste anche la responsabilità penale per il reato di truffa.
4.per l'effetto condannare , titolare della Controparte_1
ditta “TO arredo bagni di Scicolone rag. Massimo”, alla restituzione in favore di della somma già interamente Parte_2
versatagli di € 7.600,00, al risarcimento dei danni patrimoniali per un totale di € 5.575,11, nonché al risarcimento dei danni morali ex art
2043 cc nella misura di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge...”.
Si costituiva in giudizio titolare della ditta “TO Controparte_1
arredo bagni di Scicolone rag. ”, che contestava le domande CP_1
e le deduzioni avversarie, chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva in capo alla ditta medesima, e previo differimento della udienza, essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Controparte_3
Contestava altresì nel merito la domanda, chiedendone il
[...]
rigetto, con condanna della parte attrice alle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art 96 cpc.
Veniva disposta la chiamata in giudizio della
[...]
, quale fornitrice della ditta individuale Controparte_3
3 convenuta, la quale preferiva non costituirsi;
per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza n.490/2018 pubblicata in data 13/08/2018, resa in data
10/08/2018, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 486/2012 RG, rigettava la domanda attorea, condannando al pagamento delle spese di lite che liquidava in € Parte_1
2.417,50, oltre spese generali ed accessori di legge. Nulla invece per le spese di lite nei confronti della non essendosi la stessa CP_3
costituita in giudizio.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, Parte_2
chiedendo di: “…a)dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art 1490 cc dell'appellato; b)dichiarare risolto il contratto per cui è causa ex artt 1453-1454-1455 cc;
c)di conseguenza condannare l'appellato alla restituzione in favore di
della somma già interamente versatagli di € Parte_1
6.200,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali per un totale di € 5.575,11, per come documentati nel corso del giudizio di primo grado;
somme gravate di interessi come per legge;
con vittoria di spese ed onorari dei giudizi di primo e secondo grado. ....”.
Si costituiva in giudizio che chiedeva “…previa Controparte_1
declaratoria di nullità/inesistenza dell'atto di appello proposto da
ritenere e dichiarare la inammissibilità e per l'effetto Parte_2
rigettarlo; ritenere e dichiarare la disintegrità del contraddittorio per omessa notificazione dell'appello proposto alla Controparte_3
d.o.o., terza chiamata in causa, nel giudizio di
[...]
primo grado, contumace, e conseguentemente disporre l'intergrazione
4 del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato in causa
[...]
d.o.o. ex art 331 cpc;
nel merito, Controparte_3
previa conferma integrale della sentenza gravata, rigettare l'appello proposto dall'odierno appellante perché infondato in Parte_2
fatto ed in diritto;
in ogni caso ex art 346 cpc rigettare le richieste istruttorie tutte, formulate dall'odierno appellante Parte_2
per i seguenti ulteriori motivi: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellato n.q., Controparte_1
e per l'effetto pronunciare la eventuale statuizione di condanna esclusivamente nei confronti della ditta Controparte_3
doo terza chiamata in causa nel giudizio di Controparte_3
primo grado contumace;
ritenere e dichiarare inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande attoree e le conseguenti richieste risarcitorie;
In ogni caso ed in subordine ritenere e dichiarare che la ditta CP_3 Controparte_3
, dovrà manlevare l'odierno appellato da ogni pretesa
[...]
risarcitoria e/o restitutoria che dovesse derivare dalla sussistenza dei presunti vizi lamentati;
ridurre la richiesta risarcitoria al provato e al dovuto;
condannare l'odierno appellante ex art 96 cpc al pagamento della somma che sarà ritenuta equa;
con vitoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio....” .
All'udienza del 20/02/2019, tenutasi davanti alla Corte di Appello di
Caltanissetta, l'appellante chiedeva ed otteneva un termine per potere integrare il contraddittorio nei confronti del terzo CP_3
erroneamente non citata.
Si costituiva in giudizio la , con Controparte_2
comparsa di costituzione, chiedendo di: “...-accertare e dichiarare la
5 nullità dell'atto di citazione d'appello d d. 26/03/2019 notificato alla per i motivi di cui in narrativa;
-in ogni caso, dichiarare CP_3
l'interruzione del processo in ragione dell'intervenuto fallimento della
per i motivi di cui in narrativa”. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove ritiene il mancato assolvimento dell'onere incombente sull'attore di provare, in rapporto alla domanda di risoluzione contrattuale ex artt 1453, 1455 e 1490 cc, la non “scarsa” importanza dell'inadempimento, ossia, nella specie, la consegna di una merce difforme da quella pattuita e tale da diminuirne “in modo considerevole il valore”. Deduce l'appellante che secondo il Tribunale egli non avrebbe provato la considerevole difformità di tonalità delle piastrelle, acquistate presso il convenuto, per pavimentare il proprio appartamento, difformità viceversa confermata dai testi Tes_1
e . Pure erroneamente, a dire
[...] Testimone_2 Tes_3
dell'appellante, il Tribunale non avrebbe attribuito rilevanza alla consulenza tecnica di parte ritenendola solo di effetto valutativo.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non conferire rilevanza al fatto che il fornitore si fosse detto disponibile a sostituire le piastrelle, come risulterebbe dalla prova testimoniale espletata, e dai documenti prodotti. Altro errore che l'appellante ascrive al Tribunale consiste nel non avere disposto CTU perché la parte attrice non aveva conservato le mattonelle viziate.
La censura è infondata.
L'art 1455 cc, recita espressamente che “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza,
6 avuto riguardo all'interesse dell'altra...”. La “gravità dell'inadempimento” deve determinarsi considerando l'inadempimento di una parte in rapporto all'interesse dell'altra all'esatto adempimento. Secondo la Suprema Corte
(Cass.12182/2020), “in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Peraltro, il principio, sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione
(Cass 15363/2010)”
L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'articolo 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità ai sensi dell'articolo 1455
c.c. dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto, sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un'indagine unitaria sul
7 comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento (Cass n.9314/2007).
Nel caso di specie l'attore non ha adempiuto l'onere di fornire la prova che i vizi lamentati (differenza di tonalità di colore delle mattonelle e quantitativo delle stesse recanti tale difetto, etcc..), costituissero una considerevole difformità rispetto a quanto pattuito in contratto. In particolare, l'attore non ha provato che la cosa venduta era inidonea all'uso cui era destinata ovvero affetta da vizi tali che ne avrebbero diminuito il valore.
Le prove espletate in primo grado non consentono di appurare l'importanza dell'inadempimento. Quanto alla CTP, esattamente afferma il primo decidente che “la consulenza di parte, ancorché fosse stata confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass ordinanza n. 33504/
2023). Ed è pienamente condivisibile l'osservazione dal primo giudice sulla necessità che l'attore/appellante conservasse e ponesse a disposizione il materiale oggetto di contratto ed asserito difforme da quello pattuito, perché, diversamente non si vede come si potesse disporre una consulenza tecnica d'ufficio. La merce consegnata dalla ditta al sarebbe stato, nella sua materialità, un CP_1 Pt_2
termine di confronto necessario, insieme alle previsioni contrattuali, per l'esecuzione dell'accertamento tecnico in questione e quindi per valutare la scarsa o meno importanza dell'inadempimento. La stessa
8 non emerge neppure dalla prova orale effettuata in primo grado, in quanto i testi, pur confermando la esistenza di difetti (peraltro già accettati dal convenuto), non hanno fornito elementi utili a stabilire l'entità dell'inadempimento. I testi e LV e IM
, che lavoravano sui luoghi quali muratori - Testimone_4
piastrellisti, non sono riusciti a determinare di quante mattonelle difettose si parlava . ( “...Piastrellavo su incarico del CP_4
insieme a , non sempre ma talvolta….sul capitolo Pt_2 Tes_3
4. …Vera la circostanza. confermava i difetti sulle CP_1
piastrelle, ma non so su quante piastrelle.”. teste Tes_4
“...piastrellavo per conto della ditta ...sul capitolo
[...] Tes_1
sub. 4…..vera la circostanza che mi viene letta . Ero personalmente presente e ho sentito con le mie orecchie ma non ricordo quante fossero le piastrelle che lo si rese disponibile a sostituire. CP_1
Ricordo che erano un bel po'…”. Teste “...non IM
ricordo quante fossero le mattonelle che lo si era dichiarato CP_1
pronto a sostituire. Una non era e neanche quattro, cinque, dieci, venti che ne so...” .). Vi è dunque una palese indeterminatezza che non consente di desumere la gravità dei vizi riscontrati.
Peraltro, va osservato che è indubbio che i vizi delle piastrelle fossero palesi, immediatamente percepibili, già prima della posa e che dunque il avrebbe potuto controllare caratteristiche e qualità del Pt_2
materiale prima dei lavori di posa e quindi bloccare l'esecuzione dei lavori stessi.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza laddove ritiene che il ritardo nella consegna del materiale restante e sostitutivo di quello viziato, non integrasse inadempimento ex art
9 1455 cc, anche in assenza di un termine essenziale ex art 1457 cc, non tenendo conto che in data 5/11/2011 era stata inviata una lettera contenente un termine perentorio ed altresì che la ditta TO di
Scicolone, non solo aveva riconosciuto i vizi della cosa, ma si era impegnata a sostituire immediatamente quel materiale, nonché a completare la consegna di tutto il commissionato. In conseguenza di ciò l'attore avrebbe provveduto a saldare il prezzo con bonifico del
28/11/2011, ma il materiale non gli veniva consegnato, costringendolo ad inviare una lettera, sollecitando la consegna della merce pagata;
indi effettuava altra lettera dopo circa venti giorni a seguito della quale controparte comunicava la consegna per la data del 13/12/2011. Per
l'attore la lettera dell'05/11/2011 si doveva intendere quale diffida ad adempiere trascorso il cui termine di 15 giorno legittimava l'attore a richiedere la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento importante ex art 1455 cc .
La censura è infondata.
Osserva la Corte che nella Commissione del 22/07/2011, e in quella del 14/10/2011, le parti non avevano previsto alcun termine essenziale per la consegna, ma veniva riportata la dicitura “consegna al pronto”.
Ora nella missiva inviata dal allo datata Pt_2 CP_1
15/11/2011, lo stesso riteneva concedere alla ditta TO di Scicolone un termine di gg 4 per la consegna della merce. A detta missiva la ditta
TO, con lettera del 21/11/2011, rispondeva dicendo di essere pronta per la consegna essendo la merce disponibile previo pagamento del saldo somma che veniva accreditata il 30/11/2011. Con successiva lettera datata 05/12/2011 la TO comunicava che la consegna sarebbe stata effettuata in data 13/12/2011 tranne il caso in cui il
10 non avrebbe preferito altra data da comunicare. A questa Pt_2
missiva rispondeva il con lettera del 05/12/2011 e successiva Pt_2
del 12/12/2011 disdetta dell'ordine della merce commissionata chiedendo la restituzione della somma di € 6.200,00. Con missiva del
22/03/2012 la ditta Scicolone invitava l'attore entro i tre gg successivi a indicare la data per la consegna. Non ricevendo riscontro, veniva effettuata offerta reale il 26 aprile 2012, per il tramite dell'ufficiale giudiziario del Tribunale di Gela, in risposta alla quale il Pt_2
dichiarava di non volere accettare la merce, per avere proposto causa per risoluzione contrattuale con citazione notificata alla TO il
04/05/2012. Dagli atti di causa per come evidenziato dal primo giudice, non è emerso in modo chiaro quale sia stata la ragione della richiesta di risoluzione contrattuale. Si osserva, sulla base della sopra ricostruita sequenza dello scambio epistolare intercorso fra le parti, che l'unico termine “perentorio” assegnato dal alla Pt_2
controparte per la consegna della merce era quello di 4 giorni contenuto nella missiva del 15 novembre 2011, termine però chiaramente superato e “rinunciato” dal successivo comportamento dello stesso , che effettuò il pagamento richiestogli dalla ditta Pt_2
per provvedere alla consegna della merce. Pertanto, dalla cronologia e dal contenuto delle missive scambiate tra le parti non si giustifica la risoluzione contrattuale, dal momento che le parti non fissarono alcun termine essenziale per la consegna, prevista “al pronto”, subordinando altresì la consegna medesima della rimanente merce al pagamento della stessa che fu effettuato mediante bonifico in data 30/11/2011.
In base a ciò può confermarsi che nessun elemento giustificherebbe la risoluzione del contratto per come richiesta dall'attore ex art 1490 cc,
11 1453, 1455 e 1457 cc. Non può applicarsi alla fattispecie, poi, l'art
1453 cc ultimo comma statuisce che «dalla data della domanda di risoluzione, l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione» perché, a tacer d'altro, la merce venne messa a disposizione del con offerta reale del 26 aprile 2012, quindi Pt_2
prima che venisse notificato allo (4 maggio 2012) l'atto di CP_1
citazione contenente la domanda di risoluzione.
L'appello pertanto va rigettato.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
490/2018, pubblicata in data 13/08/2018, resa in data 10/08/2018 dal
Tribunale di Gela, appellata da , Parte_2
condanna , al pagamento in favore della parte Parte_2
appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00 ( di cui
€ 567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 15/01/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 663/2018 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/11/2023 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] l'[...], CF Parte_1 [...]
elett.te dom.to in Gela, Via G.N. Bresmes, 5, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Giacomo Angelo Rosario Ventura, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
, nella qualità di titolare e legale rapp.te Controparte_1
della omonima ditta individuale con sede in Gela Via Niscemi, 63 PI
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via Padre P.IVA_1
Pio da Pietralcina, 4, presso lo studio dell'avvocato Marcello Petitto, e
1 rapp.to e difeso dall'avv. LV Morreale, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta.
APPELLATO
CONTRO
: Controparte_2
, PI , in persona del curatore fallimentare e legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore avv. Poljansek Blaz, elett.te dom.ta in
Caltanissetta Via Bissolati 127 dal quale è anche rappresentata e difesa assieme all'avv. Marco Jarc. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA -APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter. cpc:
Per parte appellante: ”….Conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ....”.
Per parte appellata: “…insiste nell'eccepita tardività e/o inammissibilità e/o inconferenza della chiesta produzione e/o messa a disposizione delle piastrelle per la prima volta in appello ex art. 345
c.p.c., si oppone alla richiesta di parte appellante di CTU tecnica sulle piastrelle oggetto di contestazione in quanto meramente esplorativa e, quindi, inammissibile. Conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte. ….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Parte_2
giudizio davanti al Tribunale di Gela, titolare di Controparte_1
impresa individuale chiedendo: “...Accertare e declarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art 1490 cc della ditta “TO arredo bagni di Scicolone Rag. ;
2.accertare e CP_1
dichiarare risolto ex art 1453 cc il contratto tra la ditta “TO arredo bagni di rag. e;
CP_1 CP_1 Parte_2
3.accertare e dichiarare agli effetti civili che nella condotta del convenuto sussiste anche la responsabilità penale per il reato di truffa.
4.per l'effetto condannare , titolare della Controparte_1
ditta “TO arredo bagni di Scicolone rag. Massimo”, alla restituzione in favore di della somma già interamente Parte_2
versatagli di € 7.600,00, al risarcimento dei danni patrimoniali per un totale di € 5.575,11, nonché al risarcimento dei danni morali ex art
2043 cc nella misura di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge...”.
Si costituiva in giudizio titolare della ditta “TO Controparte_1
arredo bagni di Scicolone rag. ”, che contestava le domande CP_1
e le deduzioni avversarie, chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva in capo alla ditta medesima, e previo differimento della udienza, essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Controparte_3
Contestava altresì nel merito la domanda, chiedendone il
[...]
rigetto, con condanna della parte attrice alle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art 96 cpc.
Veniva disposta la chiamata in giudizio della
[...]
, quale fornitrice della ditta individuale Controparte_3
3 convenuta, la quale preferiva non costituirsi;
per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza n.490/2018 pubblicata in data 13/08/2018, resa in data
10/08/2018, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 486/2012 RG, rigettava la domanda attorea, condannando al pagamento delle spese di lite che liquidava in € Parte_1
2.417,50, oltre spese generali ed accessori di legge. Nulla invece per le spese di lite nei confronti della non essendosi la stessa CP_3
costituita in giudizio.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, Parte_2
chiedendo di: “…a)dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art 1490 cc dell'appellato; b)dichiarare risolto il contratto per cui è causa ex artt 1453-1454-1455 cc;
c)di conseguenza condannare l'appellato alla restituzione in favore di
della somma già interamente versatagli di € Parte_1
6.200,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali per un totale di € 5.575,11, per come documentati nel corso del giudizio di primo grado;
somme gravate di interessi come per legge;
con vittoria di spese ed onorari dei giudizi di primo e secondo grado. ....”.
Si costituiva in giudizio che chiedeva “…previa Controparte_1
declaratoria di nullità/inesistenza dell'atto di appello proposto da
ritenere e dichiarare la inammissibilità e per l'effetto Parte_2
rigettarlo; ritenere e dichiarare la disintegrità del contraddittorio per omessa notificazione dell'appello proposto alla Controparte_3
d.o.o., terza chiamata in causa, nel giudizio di
[...]
primo grado, contumace, e conseguentemente disporre l'intergrazione
4 del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato in causa
[...]
d.o.o. ex art 331 cpc;
nel merito, Controparte_3
previa conferma integrale della sentenza gravata, rigettare l'appello proposto dall'odierno appellante perché infondato in Parte_2
fatto ed in diritto;
in ogni caso ex art 346 cpc rigettare le richieste istruttorie tutte, formulate dall'odierno appellante Parte_2
per i seguenti ulteriori motivi: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellato n.q., Controparte_1
e per l'effetto pronunciare la eventuale statuizione di condanna esclusivamente nei confronti della ditta Controparte_3
doo terza chiamata in causa nel giudizio di Controparte_3
primo grado contumace;
ritenere e dichiarare inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande attoree e le conseguenti richieste risarcitorie;
In ogni caso ed in subordine ritenere e dichiarare che la ditta CP_3 Controparte_3
, dovrà manlevare l'odierno appellato da ogni pretesa
[...]
risarcitoria e/o restitutoria che dovesse derivare dalla sussistenza dei presunti vizi lamentati;
ridurre la richiesta risarcitoria al provato e al dovuto;
condannare l'odierno appellante ex art 96 cpc al pagamento della somma che sarà ritenuta equa;
con vitoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio....” .
All'udienza del 20/02/2019, tenutasi davanti alla Corte di Appello di
Caltanissetta, l'appellante chiedeva ed otteneva un termine per potere integrare il contraddittorio nei confronti del terzo CP_3
erroneamente non citata.
Si costituiva in giudizio la , con Controparte_2
comparsa di costituzione, chiedendo di: “...-accertare e dichiarare la
5 nullità dell'atto di citazione d'appello d d. 26/03/2019 notificato alla per i motivi di cui in narrativa;
-in ogni caso, dichiarare CP_3
l'interruzione del processo in ragione dell'intervenuto fallimento della
per i motivi di cui in narrativa”. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove ritiene il mancato assolvimento dell'onere incombente sull'attore di provare, in rapporto alla domanda di risoluzione contrattuale ex artt 1453, 1455 e 1490 cc, la non “scarsa” importanza dell'inadempimento, ossia, nella specie, la consegna di una merce difforme da quella pattuita e tale da diminuirne “in modo considerevole il valore”. Deduce l'appellante che secondo il Tribunale egli non avrebbe provato la considerevole difformità di tonalità delle piastrelle, acquistate presso il convenuto, per pavimentare il proprio appartamento, difformità viceversa confermata dai testi Tes_1
e . Pure erroneamente, a dire
[...] Testimone_2 Tes_3
dell'appellante, il Tribunale non avrebbe attribuito rilevanza alla consulenza tecnica di parte ritenendola solo di effetto valutativo.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non conferire rilevanza al fatto che il fornitore si fosse detto disponibile a sostituire le piastrelle, come risulterebbe dalla prova testimoniale espletata, e dai documenti prodotti. Altro errore che l'appellante ascrive al Tribunale consiste nel non avere disposto CTU perché la parte attrice non aveva conservato le mattonelle viziate.
La censura è infondata.
L'art 1455 cc, recita espressamente che “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza,
6 avuto riguardo all'interesse dell'altra...”. La “gravità dell'inadempimento” deve determinarsi considerando l'inadempimento di una parte in rapporto all'interesse dell'altra all'esatto adempimento. Secondo la Suprema Corte
(Cass.12182/2020), “in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Peraltro, il principio, sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione
(Cass 15363/2010)”
L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'articolo 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità ai sensi dell'articolo 1455
c.c. dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto, sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un'indagine unitaria sul
7 comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento (Cass n.9314/2007).
Nel caso di specie l'attore non ha adempiuto l'onere di fornire la prova che i vizi lamentati (differenza di tonalità di colore delle mattonelle e quantitativo delle stesse recanti tale difetto, etcc..), costituissero una considerevole difformità rispetto a quanto pattuito in contratto. In particolare, l'attore non ha provato che la cosa venduta era inidonea all'uso cui era destinata ovvero affetta da vizi tali che ne avrebbero diminuito il valore.
Le prove espletate in primo grado non consentono di appurare l'importanza dell'inadempimento. Quanto alla CTP, esattamente afferma il primo decidente che “la consulenza di parte, ancorché fosse stata confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass ordinanza n. 33504/
2023). Ed è pienamente condivisibile l'osservazione dal primo giudice sulla necessità che l'attore/appellante conservasse e ponesse a disposizione il materiale oggetto di contratto ed asserito difforme da quello pattuito, perché, diversamente non si vede come si potesse disporre una consulenza tecnica d'ufficio. La merce consegnata dalla ditta al sarebbe stato, nella sua materialità, un CP_1 Pt_2
termine di confronto necessario, insieme alle previsioni contrattuali, per l'esecuzione dell'accertamento tecnico in questione e quindi per valutare la scarsa o meno importanza dell'inadempimento. La stessa
8 non emerge neppure dalla prova orale effettuata in primo grado, in quanto i testi, pur confermando la esistenza di difetti (peraltro già accettati dal convenuto), non hanno fornito elementi utili a stabilire l'entità dell'inadempimento. I testi e LV e IM
, che lavoravano sui luoghi quali muratori - Testimone_4
piastrellisti, non sono riusciti a determinare di quante mattonelle difettose si parlava . ( “...Piastrellavo su incarico del CP_4
insieme a , non sempre ma talvolta….sul capitolo Pt_2 Tes_3
4. …Vera la circostanza. confermava i difetti sulle CP_1
piastrelle, ma non so su quante piastrelle.”. teste Tes_4
“...piastrellavo per conto della ditta ...sul capitolo
[...] Tes_1
sub. 4…..vera la circostanza che mi viene letta . Ero personalmente presente e ho sentito con le mie orecchie ma non ricordo quante fossero le piastrelle che lo si rese disponibile a sostituire. CP_1
Ricordo che erano un bel po'…”. Teste “...non IM
ricordo quante fossero le mattonelle che lo si era dichiarato CP_1
pronto a sostituire. Una non era e neanche quattro, cinque, dieci, venti che ne so...” .). Vi è dunque una palese indeterminatezza che non consente di desumere la gravità dei vizi riscontrati.
Peraltro, va osservato che è indubbio che i vizi delle piastrelle fossero palesi, immediatamente percepibili, già prima della posa e che dunque il avrebbe potuto controllare caratteristiche e qualità del Pt_2
materiale prima dei lavori di posa e quindi bloccare l'esecuzione dei lavori stessi.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza laddove ritiene che il ritardo nella consegna del materiale restante e sostitutivo di quello viziato, non integrasse inadempimento ex art
9 1455 cc, anche in assenza di un termine essenziale ex art 1457 cc, non tenendo conto che in data 5/11/2011 era stata inviata una lettera contenente un termine perentorio ed altresì che la ditta TO di
Scicolone, non solo aveva riconosciuto i vizi della cosa, ma si era impegnata a sostituire immediatamente quel materiale, nonché a completare la consegna di tutto il commissionato. In conseguenza di ciò l'attore avrebbe provveduto a saldare il prezzo con bonifico del
28/11/2011, ma il materiale non gli veniva consegnato, costringendolo ad inviare una lettera, sollecitando la consegna della merce pagata;
indi effettuava altra lettera dopo circa venti giorni a seguito della quale controparte comunicava la consegna per la data del 13/12/2011. Per
l'attore la lettera dell'05/11/2011 si doveva intendere quale diffida ad adempiere trascorso il cui termine di 15 giorno legittimava l'attore a richiedere la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento importante ex art 1455 cc .
La censura è infondata.
Osserva la Corte che nella Commissione del 22/07/2011, e in quella del 14/10/2011, le parti non avevano previsto alcun termine essenziale per la consegna, ma veniva riportata la dicitura “consegna al pronto”.
Ora nella missiva inviata dal allo datata Pt_2 CP_1
15/11/2011, lo stesso riteneva concedere alla ditta TO di Scicolone un termine di gg 4 per la consegna della merce. A detta missiva la ditta
TO, con lettera del 21/11/2011, rispondeva dicendo di essere pronta per la consegna essendo la merce disponibile previo pagamento del saldo somma che veniva accreditata il 30/11/2011. Con successiva lettera datata 05/12/2011 la TO comunicava che la consegna sarebbe stata effettuata in data 13/12/2011 tranne il caso in cui il
10 non avrebbe preferito altra data da comunicare. A questa Pt_2
missiva rispondeva il con lettera del 05/12/2011 e successiva Pt_2
del 12/12/2011 disdetta dell'ordine della merce commissionata chiedendo la restituzione della somma di € 6.200,00. Con missiva del
22/03/2012 la ditta Scicolone invitava l'attore entro i tre gg successivi a indicare la data per la consegna. Non ricevendo riscontro, veniva effettuata offerta reale il 26 aprile 2012, per il tramite dell'ufficiale giudiziario del Tribunale di Gela, in risposta alla quale il Pt_2
dichiarava di non volere accettare la merce, per avere proposto causa per risoluzione contrattuale con citazione notificata alla TO il
04/05/2012. Dagli atti di causa per come evidenziato dal primo giudice, non è emerso in modo chiaro quale sia stata la ragione della richiesta di risoluzione contrattuale. Si osserva, sulla base della sopra ricostruita sequenza dello scambio epistolare intercorso fra le parti, che l'unico termine “perentorio” assegnato dal alla Pt_2
controparte per la consegna della merce era quello di 4 giorni contenuto nella missiva del 15 novembre 2011, termine però chiaramente superato e “rinunciato” dal successivo comportamento dello stesso , che effettuò il pagamento richiestogli dalla ditta Pt_2
per provvedere alla consegna della merce. Pertanto, dalla cronologia e dal contenuto delle missive scambiate tra le parti non si giustifica la risoluzione contrattuale, dal momento che le parti non fissarono alcun termine essenziale per la consegna, prevista “al pronto”, subordinando altresì la consegna medesima della rimanente merce al pagamento della stessa che fu effettuato mediante bonifico in data 30/11/2011.
In base a ciò può confermarsi che nessun elemento giustificherebbe la risoluzione del contratto per come richiesta dall'attore ex art 1490 cc,
11 1453, 1455 e 1457 cc. Non può applicarsi alla fattispecie, poi, l'art
1453 cc ultimo comma statuisce che «dalla data della domanda di risoluzione, l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione» perché, a tacer d'altro, la merce venne messa a disposizione del con offerta reale del 26 aprile 2012, quindi Pt_2
prima che venisse notificato allo (4 maggio 2012) l'atto di CP_1
citazione contenente la domanda di risoluzione.
L'appello pertanto va rigettato.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
490/2018, pubblicata in data 13/08/2018, resa in data 10/08/2018 dal
Tribunale di Gela, appellata da , Parte_2
condanna , al pagamento in favore della parte Parte_2
appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00 ( di cui
€ 567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 15/01/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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