Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 830/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 19/11/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
, (CL), 16/05/1990 (C.F. ) con il Parte_1 Pt_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. DI PIETRO CONCETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in V.LE MARIO GORI, 106 93015 Pt_2
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DOLCE Controparte_1 P.IVA_1 STEFANO e dell'Avv. RUSSO CARMELO RANIERO ( , giusta procura C.F._2 in atti, elettivamente domiciliato in VIA VAL D'AOSTA 14/D CP_1
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 07/06/2022, ha opposto, Parte_1 chiedendone l'annullamento, previa sospensione, l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000152580, notificata il 06.05.2022, in forza dell'atto di accertamento Prot. n. CP_1
1800.19/06/2017.0081043 del 05.07.201.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in misura inferiore alla somma di € 10.000 per l'anno 2015.
L'opponente ha rilevato la prescrizione della sanzione ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981,
l'infondatezza della contestazione, posto che i contributi dovuti dovevano essere oggetto di compensazione e l'illegittimità dell'ordinanza anche per la mancanza di preventivo accertamento.
1
La causa è stata rinviata all'udienza del 19/11/2024, previo deposito di memoria con cui l'opponente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 14 l. n. 869/81.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°
L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione non è fondata.
Deve innanzi tutti evidenziarsi la tardività dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14
l. n. 689/1981 in quanto proposta con memoria del 18.10.2024 (sulla applicabilità delle preclusioni di cui al rito lavoro anche nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 22230 del 17/10/2006).
L'ordinanza ingiunzione impugnata ha ad oggetto l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8 e concerne l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nel singolo anno corrispondente ad un importo complessivo pari o inferiore alla somma di euro 10.000,00.
Come pure evidenziato dall nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_1
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui deve aversi riguardo all'anno civile ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Tale ricostruzione appare coerente alla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. pen.,
SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018). CP_
All'udienza del 21.9.2023 parte ricorrente ha chiarito che i contributi di cui l contesta l'omesso pagamento si riferiscono al quarto trimestre del 2014 e che pertanto avrebbero dovuto essere pagati nel gennaio del 2015.
Chiariti i termini per procedere all'identificazione dell'illecito amministrativo oltre che il momento della sua commissione avvenuta nel 2015, per quanto rileva ai fini del CP_ decidere l'atto di accertamento dell con il riepilogo delle inadempienze è stato
2 notificato alla ricorrente con racc. a/r del 5.7.2017, così interrompendo di termini di prescrizione. Infatti, ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/81 «Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile».
Per tali ragioni non è fondata l'eccezione di prescrizione.
Nel merito il ricorso non è fondato non potendo operare nel caso di specie l'istituto della compensazione, tenuto conto che il provvedimento è stato proceduto da accertamento.
Se è vero che «I crediti per contributi assicurativi obbligatori dell'istituto assicuratore (nella specie: ) non possono essere oggetto di compensazione con gli CP_1 eventuali crediti del datore di lavoro nei confronti dello stesso istituto, in quanto, mentre
i secondi hanno natura privatistica, i primi, che sorgono in presenza dei presupposti determinati dalla legge e devono essere soddisfatti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge medesima, sono destinati alla previdenza sociale, ossia ad una finalità di pubblico interesse, ed hanno carattere indisponibile, onde al riguardo opera il divieto di compensazione di cui all'art. 1246 n. 5 cod. civ.» (Sez. L, Sentenza n. 3264 del
27/05/1982), la successiva evoluzione del sistema ha avuto come esito la possibilità di una compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido.
Tuttavia nel caso di specie difetta la prova della certezza del controcredito in CP_2 quanto lo specchietto riepilogativo depositato in atti fa riferimento ad una comunicazione della ricorrente, doc. 7 del ricorso. Ma a ben vedere difetta nel caso di specie la possibilità stessa di estinguere per compensazione. L'istituto presuppone ai sensi dell'art. 1241 c.c., la sussistenza di reciproche obbligazioni (sulla possibilità di compensazione v. CP_ Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022), mentre l nel caso di specie è solo un delegato al pagamento di alcune prestazioni.
Per tali ragioni l'opposizione non è fondata e la sanzione è dovuta nella misura per come successivamente rideterminata nella misura di € 10.000.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per le fasi dello studio, della proposizione del ricorso e della fase decisoria, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il 3° scaglione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e dichiara dovuta la sanzione nella misura di € 10.000.
3 Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate Parte_1 nella complessiva somma di € 1850, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 31/12/2024
Il Giudice Angela Latorre
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