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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NN GA Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere dott. IC RD Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in PIAZZA ELEONORA DUSE N. 1 20122 MILANO P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. VALAGUZZA SARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PIZZAGHI EUGENIO ( PIAZZA DUSE, 1 20122 C.F._1
MILANO; ( ) ZZ IL SS, 1 20121 Parte_2 C.F._2
MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DAL Controparte_1
FE LB, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO avente ad oggetto: Titoli di credito pagina 1 di 12 sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1 la di ut supra rappresentata e difesa, Parte_1 Pt_1 chiede a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa dichiarazione della sussistenza della giurisdizione italiana e previo accertamento e dichiarazione della sussistenza di un rapporto di espromissione tra la e la Cooperativa in relazione Controparte_1 al pagamento del servizio di trasporto alunni, in riforma l'ordinanza del Tribunale di Varese, sezione I civile, nella causa sub R.G. n. 200/2022, emessa in data 6 dicembre 2023 e comunicata in data 9 dicembre 2023, di:
- accertare e dichiarare l'obbligo della Europea di pagare alla Cooperativa l'importo di CP_1 cui alla fattura n. 235/2021 oltre agli interessi di mora e legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento di Euro 162.903,07 oltre agli interessi di mora e legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
- riformare la condanna dell'attrice alle spese di lite del primo grado di giudizio e, dunque, condannare la al pagamento in favore della delle spese di lite - comprensive di spese CP_1 Parte_1 generali, oneri previdenziali e fiscali, e refusione del contributo unificato - di entrambi i gradi di giudizio.
Per COMMISSIONE EUROPEA:
Ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta voglia l'adita Corte
In via principale
Per i motivi e la ragioni di fatto e diritto di cui in narrativa, respingere le censure e il motivo d'appello formulati dall'Appellante Cooperativa e per l'effetto confermare integralmente l'Ordinanza.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte ritenga in qualche misura fondato il motivo di gravame dell'Appellante e riconosca quindi sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice, respingere le domande formulate dall'Appellante in primo grado, riproposte in questo grado d'Appello, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'Impugnazione e decisione nel merito da parte di codesta Corte, si chiede che quest'ultima ordini alla , ai sensi e per gli Parte_1
pagina 2 di 12 effetti dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei dati e/o del documento indicante tutte le informazioni richieste nella Tabella prodotta sub doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla
Commissione in primo grado.
In ogni caso
Con vittoria di spese di giustizia e onorari di lite maggiorati di IVA, CPA e rimborso forfetario ai sensi di legge di tutte le fasi del procedimento, ivi inclusa quella d'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. la Parte_1
(di seguito anche solo “ ”) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_3
Varese, la (di seguito anche solo “ ), esponendo in fatto le Controparte_1 CP_2 circostanze che il giudice di primo grado ha poi così sintetizzato:
-di essere una società di diritto italiano, costituita ai sensi degli artt. 2511 ss. c.c., senza scopo di lucro, che persegue fini mutualistici consistenti nell'organizzazione e nel coordinamento del trasporto degli alunni della di , dalla residenza o dal domicilio degli alunni medesimi fino alle Parte_1 Pt_1 strutture scolastiche gestite dalla di e viceversa (doc.
1 -Statuto della Parte_1 Pt_1
Cooperativa);
- che, in particolare, il servizio di trasporto è dedicato, quasi esclusivamente, ai figli dei dipendenti della che lavorano in Italia, i cui soci sono infatti i genitori degli studenti della Controparte_1
di , in prevalenza dipendenti della (art. 8 dello Statuto); Parte_1 Pt_1 Controparte_1
-che dal 1996 la sottoscrive con i genitori interessati ad usufruire del servizio un contratto Parte_1 di trasporto, sottoposto alla disciplina del diritto italiano, suddiviso in 4 fasce a seconda della distanza
(doc. 2 contratti), il quale prevede esplicitamente, con riferimento specifico alla posizione dei dipendenti della , la possibilità che il costo del servizio reso in favore del Controparte_1 personale della venga fatturato dalla direttamente alla CP_1 Parte_1 CP_1
medesima, che provvede al pagamento di un'unica fattura, con scadenza trimestrale,
[...] comprensiva di tutte le prestazioni rese a favore dei funzionari europei;
pagina 3 di 12 -per il servizio erogato nell'anno scolastico 2020-2021, la Cooperativa ha regolarmente emesso le fatture n. 235 del 26 aprile 2021, di Euro 162.903,07 (doc. 5), e n. 477 del 21 giugno 2021, di Euro
232.250,50 (doc. 6), intestate al PMO, relative, rispettivamente, al servizio di trasporto per il primo e il secondo trimestre, ma, mentre la fattura n. 477 è stata pagata direttamente dalla come CP_1 precedentemente fatto in adempimento del debito genitori condiviso con la la fattura n. CP_1
235/2021 non è stata saldata;
-a giustificazione della propria condotta inadempiente la ha contestato che i criteri di CP_1 calcolo adoperati negli ultimi 25 anni non fossero corretti modificando unilateralmente e retroattivamente obbligazioni assunte in precedenza senza giustificato motivo;
-che infatti in risposta alla richiesta di pagamento della somma portata in fattura L'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali istituito presso la Commissione con comunicazione del 27 ottobre
2021 (doc. 8), ha trasmesso una nota di addebito pari a € 130.965,18 per maggiori importi corrisposti negli anni e ha fornito un riepilogo e ricostruzione dei rapporti dare-avere che ritenuto significativo, in quanto presuppone il riconoscimento del credito della di Euro 162.903,07 da portare in Parte_1 compensazione con le somme richieste in restituzione.
La ha dedotto che l'obbligazione di pagamento è insorta sulla base del comportamento Parte_1 concludente ed univoco della consistente nel pagamento diretto eseguito su CP_1 presentazione delle relative fatture trimestrali, in modo continuativo per oltre 25 anni verso la
, che configura un rapporto giuridicamente vincolante espromissione tra il terzo (la Parte_1
e il creditore (la ), con il quale il primo ha assunto spontaneamente CP_1 Parte_1
l'obbligo di estinguere il debito fra i fruitori del servizio e la Cooperativa creditrice (c.d. rapporto di valuta).
Ha domandato dunque, previo accertamento del rapporto di espromissione e del suo diritto di credito, la condanna della al pagamento dell'importo di euro 162.903,07 di cui alla Controparte_1 fattura n. 235/2021, oltre agli interessi di mora e legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
I.
2. Si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Premessa una Controparte_1 ricostruzione del quadro normativo di riferimento con riguardo alle indennità dei propri funzionari ed agenti -artt. 98, 101, 102 regolamento UE 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 o regolamento finanziario;
art. 3, Allegato VII del Regolamento n. 31 (C.E.E.) ovvero
“Statuto dei funzionari”; art.
4.2 della decisione della C (2013) 8971 del 16 dicembre CP_1
pagina 4 di 12 2013, contenente le disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica di cui al citato art. 3 dell'Allegato VII allo Statuto- la convenuta ha CP_1 rappresentato di aver provveduto al rimborso delle spese di trasporto, di cui all'art. 3, Allegato VII dello Statuto, mediante la modalità del cd. pagamento diretto, ovvero omettendo di versare al proprio funzionario o agente le spese di trasporto scolastico dei figli, bensì pagando direttamente le relative fatture emesse dalla Cooperativa. Ha affermato che tale scelta era stata condivisa con la Cooperativa, e, peraltro, era generalmente praticata dalla Commissione con riferimento alle numerose scuole europee ubicate nei diversi Stati membri, per ragioni di semplificazione ed economicità procedurale.
Detto ciò, la convenuta ha altresì rappresentato che la Corte dei Conti Europea, nell'ambito degli audit annuali sulla gestione finanziaria dell'Unione, aveva invitato la ad eseguire precisi CP_1 controlli volti a garantire che il rimborso di cui all'art. 3 dell'Allegato VII allo Statuto avvenisse nel pieno rispetto e del Regolamento finanziario e della normativa vigente, e che, in ottemperanza, la aveva dato l'avvio ad una procedura di verifica. Era così emerso che per il trasporto degli CP_1 alunni della scuola europea di negli anni scolastici 2014/2015-2019/2020, la Commissione, con Pt_1 il pagamento delle fatture emesse dalla , aveva di fatto rimborsato ai propri funzionari Parte_1 importi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art.
4.2 della Decisione C
(2013)8971. La somma complessiva indebitamente pagata per effetto della sovrafatturazione era risultata pari ad euro 130.965,18, che la Commissione aveva posto in compensazione con la fattura n.
235/2021 azionata in giudizio dalla . Parte_1
I.
3. Il Tribunale di Varese, dopo aver invitato le parti a prendere posizione sul punto, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha così motivato:
“il fatto costitutivo della domanda è rappresentato da un rapporto di natura obbligatoria e privatistico che lega la Cooperativa e la Europea. CP_1
Vi è da rilevare però che gli importi fatti oggetto della pretesa creditoria vantata nei confronti della sono rappresentati dal rimborso delle spese che i funzionari e/o dipendenti della CP_1
occupati in Italia sostengono per il trasporto dei figli da e per l'istituto Controparte_1 scolastico, nel caso di specie la Scuola Europea di . È la stessa parte ricorrente ad esporre che il Pt_1 pagamento diretto delle fatture della da parte della , avvenuto con Parte_1 Controparte_1 regolarità dal 1996 al 2020, rappresenta una assunzione del debito per conto dei genitori, in ragione dell'obbligo di corrispondere ai propri funzionari un'indennità scolastica comprensiva delle spese di
pagina 5 di 12 trasporto dei figli, facendo esplicito riferimento all'art. 3 del Regolamento n. 31 (C.E.E.) (di cui all'estratto sub doc. 3).
Si deve allora considerare che le prestazioni indennitarie, dirette a coprire le spese di trasporto per gli scolari, sono per l'appunto dovute dalla Commissione europea non tanto in forza di un rapporto contrattuale instaurato con la attrice quanto in forza dello statuto dei funzionari e del Parte_1 regime giuridico applicabile al rapporto degli agenti della Comunità Europea e della Comunità
Economica Europea dell'Energia Atomica. Il fondamento della prestazione dedotta in giudizio risiede pertanto non in un obbligo contrattuale nascente, per facta concludentia, tra le parti di questo giudizio ma nelle disposizioni normative comunitarie che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze della
e le prestazioni che su di esso si fondano. CP_1
Da ciò consegue che per individuare la giurisdizione sulla controversia occorre fare riferimento all'art. 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 236 del TCE) in base al quale la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (materia per la quale è competente in primo grado il Tribunale ai sensi dell'art. 256 del medesimo trattato).”
E ancora P
“non può bastare la costituzione di un terzo soggetto ( ) per evadere l'applicazione della Parte_1 norma che riserva la cognizione delle controversie sulle prestazioni dovute in base allo statuto del funzionario comunitario alla giurisdizione dell'Unione. Anche se la ricorrente ritiene di aver perfezionato un accordo di espromissione con il debitore (la ) l'esame del Controparte_1 petitum sostanziale sotteso al ricorso, vista anche la natura delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta, implica l'accertamento delle somme dovute dall'istituzione europea in forza dei rapporti di servizio, il che è incompatibile con la norma del trattato che riserva la giurisdizione alla Corte di giustizia sulla predetta materia”.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la , affidandosi ad un motivo unico Parte_1
(rubricato come “primo”) che si riassume in sintesi:
V. Primo motivo. La sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. La contraddittorietà in cui è incorsa l'ordinanza impugnata: la sovrapposizione tra l'espromissione e il rapporto di valuta.
pagina 6 di 12 La appellante lamenta che il primo giudice sia incorso in errore, impropriamente sovrapponendo (i) il rapporto intercorrente tra la e la (devoluto al giudice italiano), e (ii) il Parte_1 CP_1 rapporto intercorrente tra la e i dipendenti dello stesso ente comunitario (devoluto al CP_1 giudice comunitario).
Lamenta che, pur avendo riconosciuto che la si era assunta il debito altrui, il Tribunale CP_1 abbia considerato, per negare la giurisdizione, “non già il rapporto intercorrente tra e Parte_1
vale a dire il negozio espromissorio, ma piuttosto il rapporto di provvista intercorrente CP_1 tra la e i genitori dipendenti della stessa, rapporto che però non è oggetto del Controparte_1 giudizio e che non è legato da un nesso di pregiudizialità (né tecnica né logica) con il primo”.
Rappresenta che, non potendo essa adire la Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 270 del TFUE, proprio perché relativo a controversie tra la e i suoi funzionari e agenti, Controparte_1 denegare la giurisdizione del giudice italiano vale a lasciare la del tutto priva di tutela Parte_1 giurisdizionale.
La appellante domanda quindi che la Corte, in riforma della decisione impugnata, riconosca la giurisdizione del giudice italiano e provveda nel merito ai sensi dell'art. 354 c.p.c. “una volta ammesse le parti alle attività eventualmente precluse”.
II.
2. Si è costituita la domandando in via principale il rigetto dell'appello con Controparte_1 conferma integrale dell'ordinanza impugnata, e in via subordinatala la reiezione nel merito delle domande riformulate in appello dalla . Ad avviso dell'appellata è infatti erroneo il ricorso Parte_1 all'istituto dell'espromissione, e nessun vincolo di natura contrattuale è mai sorto nei confronti della
. Quest'ultima svolgerebbe un ruolo “di mero intermediario, tra l'Istituzione e i funzionari Parte_1
e lo fa in virtù di disposizioni dell'Unione. Sono proprio tali disposizioni, infatti, che consentono ai funzionari, al fine di ottenere il rimborso in esame, di scegliere se procedere individualmente alla richiesta alla Commissione della somma loro spettante oppure, come nel caso di specie, di agire attraverso “l'intermediazione di un gruppo o di una terza parte” che organizza e gestisce il trasporto nella forma giuridica ritenuta più opportuna (nel caso di specie, appunto la cooperativa di cui i funzionari sono soci;
v. art. 38 del Regolamento generale delle scuole europee..” Il pagamento dell'indennità di trasporto scolastico, ad avviso della appellata, troverebbe esclusivo fondamento nell'art. 3 dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari ed agenti, e ciò sia che il pagamento avvenga nei pagina 7 di 12 confronti del singolo funzionario, sia che avvenga a favore di un soggetto terzo, come, nel caso di specie, la , di cui i funzionari sono soci. Parte_1
II.
3. All'udienza del 04.06.2025, precisate le conclusioni e depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ed in pari data è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.
1. La Corte reputa l'appello fondato.
Il primo giudice ha declinato la propria giurisdizione affermando che “il fondamento della prestazione dedotta in giudizio risiede [pertanto] non in un obbligo contrattuale nascente, per facta concludentia, tra le parti di questo giudizio ma nelle disposizioni normative comunitarie che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze della e le prestazioni che su di esso si fondano”. CP_1
Tale ragionamento non può essere condiviso.
Il fondamento della prestazione dedotta in giudizio è il contratto di trasporto, che la ha Parte_1 sottoscritto (v. doc. 2) con i funzionari europei che hanno usufruito dei suoi servizi. Le obbligazioni della sono scaturite da questo contratto, e non dalle disposizioni comunitarie che regolano Parte_1
“il rapporto di lavoro alle dipendenze della e le prestazioni che su di esso si fondano”, CP_1 così come da questo contratto è sorta l'obbligazione di pagamento del servizio a carico dei funzionari contraenti.
È accaduto però, come incontroverso tra le parti, che la vincolata dal canto proprio ad CP_1 erogare ai funzionari la prestazione indennitaria volta a coprire i costi del trasporto scolastico, si sia inserita nella predetta relazione bilaterale, facendosi carico del debito dei contraenti verso la
. Parte_1
A tale pacifica situazione di fatto la difesa della ha dato una veste giuridica richiamando il Parte_1 negozio dell'espromissione, mediante il quale, ai sensi dell'art. 1272 c.c., un terzo (espromittente) si obbliga spontaneamente a pagare nei confronti del creditore (espromissario) quanto dovuto dal debitore
(espromesso).
La Commissione, non senza contraddirsi, da un lato ha negato il ruolo di espromittente, escludendo l'esistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale con la , dall'altro ha invece dichiarato (v. Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado, pag. 6) di aver “condiviso con la Ricorrente” la scelta di pagina 8 di 12 provvedere al diretto pagamento delle prestazioni di trasporto scolastico rese in favore dei propri funzionari.
La Corte osserva che tale “condivisione” non può che significare raggiungimento di un accordo, e del resto che questo accordo con la Cooperativa creditrice, per l'espromissione dei funzionari debitori, sia davvero intervenuto per quanto non vi sia traccia di una formalizzazione per iscritto, riesce di per sé evidente dal fatto che la abbia sempre fatturato alla anziché ai fruitori del Parte_1 CP_1 servizio, così come dal fatto che la ricevute le fatture, le abbia costantemente accettate e CP_1 pagate, pur non essendosi mai diversamente obbligata con la (che sottoscriveva il contratto Parte_1 di trasporto con i funzionari: cfr. doc.2).
Detto ciò, non va confusa l'obbligo della di riconoscere l'indennità ai propri funzionari, CP_1 che discende dalla normativa comunitaria e che non è minimamente controversa tra le parti in causa, né nella sua esistenza né nella sua entità, con l'obbligazione volontariamente assunta dalla CP_1 medesima verso la di provvedere al pagamento delle prestazioni di trasporto. Parte_1
È questo rapporto obbligatorio, e non altro, la causa petendi della odierna appellante, così come il petitum è da individuarsi nel corrispettivo del servizio reso ai debitori espromessi.
Ne consegue che resta totalmente estraneo alla controversia l'ambito applicativo dell'art. 270 T.F.U.E., per il quale la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
Laddove la Commissione, dopo aver pagato il debito assunto verso la , agisse in regresso Parte_1 nei confronti dei propri funzionari per l'importo asseritamente pagato oltre i limiti dell'indennità normativamente loro dovuta, allora indubitabilmente quella controversia ricadrebbe nella giurisdizione del giudice comunitario.
In integrale riforma della ordinanza impugnata, va dunque affermata la giurisdizione del giudice italiano.
III.
2. Nel merito, la domanda della Cooperativa è fondata.
Questa agisce per il pagamento della fattura n. 235/2021, dell'importo di euro 162.903,07, corrispondente al prezzo dei servizi di trasporto resi in favore di funzionari della Controparte_1 nel primo trimestre dell'anno scolastico 2020/2021. Servizi che la non ha contestato. CP_1
Infatti, l'odierna appellata non ha sollevato un'eccezione di inadempimento, ma un'eccezione di pagina 9 di 12 compensazione, in relazione ad un controcredito per pagamenti antecedenti, ritenuti a posteriori indebiti per asserito superamento dell'ammontare complessivo delle indennità di trasporto dovute ai funzionari.
Ebbene, come pacifico in giurisprudenza, “le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (in ultimo, Cass.
Civ. 20719/23).
Dunque, incombeva sulla Commissione odierna appellata dare prova del controcredito asseritamente vantato nei confronti della . Invece, del tutto qui prescindendo dalla prova del quantum, il Parte_1 suddetto credito non risulta provato nell'an, trattandosi, secondo la prospettazione della Commissione e come già si è accennato, di un credito da versamenti ritenuti a posteriori indebiti non perché superiori agli importi fatturati dalla Cooperativa, ma perché gli importi fatturati sarebbero stati maggiori di quanto complessivamente dovuto ai funzionari a titolo di indennità: “..come noto alla Ricorrente, i controlli eseguiti dalla Convenuta sulla base della suddetta metodologia per il trasporto degli alunni della scuola europea di negli anni scolastici 2014/2015-2019/2020, hanno rilevato un credito Pt_1 globale della nei confronti della;
in altri termini, è emerso che negli anni CP_1 Parte_1 di riferimento la Convenuta aveva rimborsato ai propri funzionari degli importi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art.
4.2 della Decisione C(2013)8971 (pag. 9 della comparsa di costituzione in primo grado;
enfasi aggiunta).
L'errore che inficia la tesi difensiva della appellata è allora quello di ritenere che la circostanza di avere pagato (eventualmente) alla Cooperativa espromissaria importi superiori all'ammontare del debito indennitario verso i funzionari, abbia ingenerato un controcredito verso la stessa. Così non Parte_1
è, perché l'espromittente si obbliga in solido con l'espromesso al pagamento del debito di quest'ultimo,
e, semmai, proprio in ragione di tale solidarietà, laddove paghi in misura superiore al proprio debito può agire in regresso.
pagina 10 di 12 Nessuna contestazione, come si è anticipato, ha riguardato la corrispondenza delle fatture ai prezzi concordati dalla Cooperativa con i funzionari contraenti, o l'effettiva esecuzione del servizio (uniche eccezioni sollevabili dall'espromittente, ex art. 1272, ultimo comma, c.c.), tant'è che la CP_1 come da lettera del 29.06.2021 (doc.6), ha semplicemente opposto in compensazione il proprio presunto controcredito, riconoscendosi ancora debitrice della differenza per 13.424,69 euro.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. della Commissione è inammissibile, riferendosi a un modulo informativo che, secondo la stessa rappresentazione di quest'ultima, la non avrebbe mai compilato, ed Parte_1
è comunque irrilevante, dovendosi ribadire che le uniche eccezioni opponibili alla espromissaria sono quelle che gli stessi debitori espromessi avrebbero potuto opporle.
Pertanto, la Commissione Europea odierna appellata deve ora essere condannata al pagamento, in favore della appellante, dell'importo di euro 162.903,07, oltre interessi legali al saggio di Parte_1 cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo.
IV. Il regolamento delle spese di lite
La riforma dell'ordinanza impugnata impone la liquidazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, secondo il criterio dell'esito complessivo della lite (Cass. 9064/18). Le spese seguono dunque la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M.
147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 52.001 ad € 260.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da di avverso la ordinanza ex art. 702ter Parte_1 Pt_1
c.p.c. del Tribunale di Varese del 06.12.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In integrale riforma dell'ordinanza impugnata, ritenuta la giurisdizione del giudice italiano, condanna l'appellata al pagamento, in favore della appellante, dell'importo di Controparte_1 euro 162.903,07, oltre interessi legali come da motivazione.
2. Condanna la appellata alla rifusione, in favore della appellante, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 18.424,00 per compensi (di cui euro 8.433,00 per il pagina 11 di 12 primo grado ed euro 9.991,00 per il presente grado di giudizio), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 04.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IC RD NN GA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NN GA Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere dott. IC RD Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in PIAZZA ELEONORA DUSE N. 1 20122 MILANO P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. VALAGUZZA SARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PIZZAGHI EUGENIO ( PIAZZA DUSE, 1 20122 C.F._1
MILANO; ( ) ZZ IL SS, 1 20121 Parte_2 C.F._2
MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DAL Controparte_1
FE LB, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO avente ad oggetto: Titoli di credito pagina 1 di 12 sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1 la di ut supra rappresentata e difesa, Parte_1 Pt_1 chiede a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa dichiarazione della sussistenza della giurisdizione italiana e previo accertamento e dichiarazione della sussistenza di un rapporto di espromissione tra la e la Cooperativa in relazione Controparte_1 al pagamento del servizio di trasporto alunni, in riforma l'ordinanza del Tribunale di Varese, sezione I civile, nella causa sub R.G. n. 200/2022, emessa in data 6 dicembre 2023 e comunicata in data 9 dicembre 2023, di:
- accertare e dichiarare l'obbligo della Europea di pagare alla Cooperativa l'importo di CP_1 cui alla fattura n. 235/2021 oltre agli interessi di mora e legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento di Euro 162.903,07 oltre agli interessi di mora e legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
- riformare la condanna dell'attrice alle spese di lite del primo grado di giudizio e, dunque, condannare la al pagamento in favore della delle spese di lite - comprensive di spese CP_1 Parte_1 generali, oneri previdenziali e fiscali, e refusione del contributo unificato - di entrambi i gradi di giudizio.
Per COMMISSIONE EUROPEA:
Ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta voglia l'adita Corte
In via principale
Per i motivi e la ragioni di fatto e diritto di cui in narrativa, respingere le censure e il motivo d'appello formulati dall'Appellante Cooperativa e per l'effetto confermare integralmente l'Ordinanza.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte ritenga in qualche misura fondato il motivo di gravame dell'Appellante e riconosca quindi sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice, respingere le domande formulate dall'Appellante in primo grado, riproposte in questo grado d'Appello, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'Impugnazione e decisione nel merito da parte di codesta Corte, si chiede che quest'ultima ordini alla , ai sensi e per gli Parte_1
pagina 2 di 12 effetti dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei dati e/o del documento indicante tutte le informazioni richieste nella Tabella prodotta sub doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla
Commissione in primo grado.
In ogni caso
Con vittoria di spese di giustizia e onorari di lite maggiorati di IVA, CPA e rimborso forfetario ai sensi di legge di tutte le fasi del procedimento, ivi inclusa quella d'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. la Parte_1
(di seguito anche solo “ ”) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_3
Varese, la (di seguito anche solo “ ), esponendo in fatto le Controparte_1 CP_2 circostanze che il giudice di primo grado ha poi così sintetizzato:
-di essere una società di diritto italiano, costituita ai sensi degli artt. 2511 ss. c.c., senza scopo di lucro, che persegue fini mutualistici consistenti nell'organizzazione e nel coordinamento del trasporto degli alunni della di , dalla residenza o dal domicilio degli alunni medesimi fino alle Parte_1 Pt_1 strutture scolastiche gestite dalla di e viceversa (doc.
1 -Statuto della Parte_1 Pt_1
Cooperativa);
- che, in particolare, il servizio di trasporto è dedicato, quasi esclusivamente, ai figli dei dipendenti della che lavorano in Italia, i cui soci sono infatti i genitori degli studenti della Controparte_1
di , in prevalenza dipendenti della (art. 8 dello Statuto); Parte_1 Pt_1 Controparte_1
-che dal 1996 la sottoscrive con i genitori interessati ad usufruire del servizio un contratto Parte_1 di trasporto, sottoposto alla disciplina del diritto italiano, suddiviso in 4 fasce a seconda della distanza
(doc. 2 contratti), il quale prevede esplicitamente, con riferimento specifico alla posizione dei dipendenti della , la possibilità che il costo del servizio reso in favore del Controparte_1 personale della venga fatturato dalla direttamente alla CP_1 Parte_1 CP_1
medesima, che provvede al pagamento di un'unica fattura, con scadenza trimestrale,
[...] comprensiva di tutte le prestazioni rese a favore dei funzionari europei;
pagina 3 di 12 -per il servizio erogato nell'anno scolastico 2020-2021, la Cooperativa ha regolarmente emesso le fatture n. 235 del 26 aprile 2021, di Euro 162.903,07 (doc. 5), e n. 477 del 21 giugno 2021, di Euro
232.250,50 (doc. 6), intestate al PMO, relative, rispettivamente, al servizio di trasporto per il primo e il secondo trimestre, ma, mentre la fattura n. 477 è stata pagata direttamente dalla come CP_1 precedentemente fatto in adempimento del debito genitori condiviso con la la fattura n. CP_1
235/2021 non è stata saldata;
-a giustificazione della propria condotta inadempiente la ha contestato che i criteri di CP_1 calcolo adoperati negli ultimi 25 anni non fossero corretti modificando unilateralmente e retroattivamente obbligazioni assunte in precedenza senza giustificato motivo;
-che infatti in risposta alla richiesta di pagamento della somma portata in fattura L'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali istituito presso la Commissione con comunicazione del 27 ottobre
2021 (doc. 8), ha trasmesso una nota di addebito pari a € 130.965,18 per maggiori importi corrisposti negli anni e ha fornito un riepilogo e ricostruzione dei rapporti dare-avere che ritenuto significativo, in quanto presuppone il riconoscimento del credito della di Euro 162.903,07 da portare in Parte_1 compensazione con le somme richieste in restituzione.
La ha dedotto che l'obbligazione di pagamento è insorta sulla base del comportamento Parte_1 concludente ed univoco della consistente nel pagamento diretto eseguito su CP_1 presentazione delle relative fatture trimestrali, in modo continuativo per oltre 25 anni verso la
, che configura un rapporto giuridicamente vincolante espromissione tra il terzo (la Parte_1
e il creditore (la ), con il quale il primo ha assunto spontaneamente CP_1 Parte_1
l'obbligo di estinguere il debito fra i fruitori del servizio e la Cooperativa creditrice (c.d. rapporto di valuta).
Ha domandato dunque, previo accertamento del rapporto di espromissione e del suo diritto di credito, la condanna della al pagamento dell'importo di euro 162.903,07 di cui alla Controparte_1 fattura n. 235/2021, oltre agli interessi di mora e legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
I.
2. Si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Premessa una Controparte_1 ricostruzione del quadro normativo di riferimento con riguardo alle indennità dei propri funzionari ed agenti -artt. 98, 101, 102 regolamento UE 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 o regolamento finanziario;
art. 3, Allegato VII del Regolamento n. 31 (C.E.E.) ovvero
“Statuto dei funzionari”; art.
4.2 della decisione della C (2013) 8971 del 16 dicembre CP_1
pagina 4 di 12 2013, contenente le disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica di cui al citato art. 3 dell'Allegato VII allo Statuto- la convenuta ha CP_1 rappresentato di aver provveduto al rimborso delle spese di trasporto, di cui all'art. 3, Allegato VII dello Statuto, mediante la modalità del cd. pagamento diretto, ovvero omettendo di versare al proprio funzionario o agente le spese di trasporto scolastico dei figli, bensì pagando direttamente le relative fatture emesse dalla Cooperativa. Ha affermato che tale scelta era stata condivisa con la Cooperativa, e, peraltro, era generalmente praticata dalla Commissione con riferimento alle numerose scuole europee ubicate nei diversi Stati membri, per ragioni di semplificazione ed economicità procedurale.
Detto ciò, la convenuta ha altresì rappresentato che la Corte dei Conti Europea, nell'ambito degli audit annuali sulla gestione finanziaria dell'Unione, aveva invitato la ad eseguire precisi CP_1 controlli volti a garantire che il rimborso di cui all'art. 3 dell'Allegato VII allo Statuto avvenisse nel pieno rispetto e del Regolamento finanziario e della normativa vigente, e che, in ottemperanza, la aveva dato l'avvio ad una procedura di verifica. Era così emerso che per il trasporto degli CP_1 alunni della scuola europea di negli anni scolastici 2014/2015-2019/2020, la Commissione, con Pt_1 il pagamento delle fatture emesse dalla , aveva di fatto rimborsato ai propri funzionari Parte_1 importi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art.
4.2 della Decisione C
(2013)8971. La somma complessiva indebitamente pagata per effetto della sovrafatturazione era risultata pari ad euro 130.965,18, che la Commissione aveva posto in compensazione con la fattura n.
235/2021 azionata in giudizio dalla . Parte_1
I.
3. Il Tribunale di Varese, dopo aver invitato le parti a prendere posizione sul punto, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha così motivato:
“il fatto costitutivo della domanda è rappresentato da un rapporto di natura obbligatoria e privatistico che lega la Cooperativa e la Europea. CP_1
Vi è da rilevare però che gli importi fatti oggetto della pretesa creditoria vantata nei confronti della sono rappresentati dal rimborso delle spese che i funzionari e/o dipendenti della CP_1
occupati in Italia sostengono per il trasporto dei figli da e per l'istituto Controparte_1 scolastico, nel caso di specie la Scuola Europea di . È la stessa parte ricorrente ad esporre che il Pt_1 pagamento diretto delle fatture della da parte della , avvenuto con Parte_1 Controparte_1 regolarità dal 1996 al 2020, rappresenta una assunzione del debito per conto dei genitori, in ragione dell'obbligo di corrispondere ai propri funzionari un'indennità scolastica comprensiva delle spese di
pagina 5 di 12 trasporto dei figli, facendo esplicito riferimento all'art. 3 del Regolamento n. 31 (C.E.E.) (di cui all'estratto sub doc. 3).
Si deve allora considerare che le prestazioni indennitarie, dirette a coprire le spese di trasporto per gli scolari, sono per l'appunto dovute dalla Commissione europea non tanto in forza di un rapporto contrattuale instaurato con la attrice quanto in forza dello statuto dei funzionari e del Parte_1 regime giuridico applicabile al rapporto degli agenti della Comunità Europea e della Comunità
Economica Europea dell'Energia Atomica. Il fondamento della prestazione dedotta in giudizio risiede pertanto non in un obbligo contrattuale nascente, per facta concludentia, tra le parti di questo giudizio ma nelle disposizioni normative comunitarie che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze della
e le prestazioni che su di esso si fondano. CP_1
Da ciò consegue che per individuare la giurisdizione sulla controversia occorre fare riferimento all'art. 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 236 del TCE) in base al quale la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (materia per la quale è competente in primo grado il Tribunale ai sensi dell'art. 256 del medesimo trattato).”
E ancora P
“non può bastare la costituzione di un terzo soggetto ( ) per evadere l'applicazione della Parte_1 norma che riserva la cognizione delle controversie sulle prestazioni dovute in base allo statuto del funzionario comunitario alla giurisdizione dell'Unione. Anche se la ricorrente ritiene di aver perfezionato un accordo di espromissione con il debitore (la ) l'esame del Controparte_1 petitum sostanziale sotteso al ricorso, vista anche la natura delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta, implica l'accertamento delle somme dovute dall'istituzione europea in forza dei rapporti di servizio, il che è incompatibile con la norma del trattato che riserva la giurisdizione alla Corte di giustizia sulla predetta materia”.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la , affidandosi ad un motivo unico Parte_1
(rubricato come “primo”) che si riassume in sintesi:
V. Primo motivo. La sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. La contraddittorietà in cui è incorsa l'ordinanza impugnata: la sovrapposizione tra l'espromissione e il rapporto di valuta.
pagina 6 di 12 La appellante lamenta che il primo giudice sia incorso in errore, impropriamente sovrapponendo (i) il rapporto intercorrente tra la e la (devoluto al giudice italiano), e (ii) il Parte_1 CP_1 rapporto intercorrente tra la e i dipendenti dello stesso ente comunitario (devoluto al CP_1 giudice comunitario).
Lamenta che, pur avendo riconosciuto che la si era assunta il debito altrui, il Tribunale CP_1 abbia considerato, per negare la giurisdizione, “non già il rapporto intercorrente tra e Parte_1
vale a dire il negozio espromissorio, ma piuttosto il rapporto di provvista intercorrente CP_1 tra la e i genitori dipendenti della stessa, rapporto che però non è oggetto del Controparte_1 giudizio e che non è legato da un nesso di pregiudizialità (né tecnica né logica) con il primo”.
Rappresenta che, non potendo essa adire la Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 270 del TFUE, proprio perché relativo a controversie tra la e i suoi funzionari e agenti, Controparte_1 denegare la giurisdizione del giudice italiano vale a lasciare la del tutto priva di tutela Parte_1 giurisdizionale.
La appellante domanda quindi che la Corte, in riforma della decisione impugnata, riconosca la giurisdizione del giudice italiano e provveda nel merito ai sensi dell'art. 354 c.p.c. “una volta ammesse le parti alle attività eventualmente precluse”.
II.
2. Si è costituita la domandando in via principale il rigetto dell'appello con Controparte_1 conferma integrale dell'ordinanza impugnata, e in via subordinatala la reiezione nel merito delle domande riformulate in appello dalla . Ad avviso dell'appellata è infatti erroneo il ricorso Parte_1 all'istituto dell'espromissione, e nessun vincolo di natura contrattuale è mai sorto nei confronti della
. Quest'ultima svolgerebbe un ruolo “di mero intermediario, tra l'Istituzione e i funzionari Parte_1
e lo fa in virtù di disposizioni dell'Unione. Sono proprio tali disposizioni, infatti, che consentono ai funzionari, al fine di ottenere il rimborso in esame, di scegliere se procedere individualmente alla richiesta alla Commissione della somma loro spettante oppure, come nel caso di specie, di agire attraverso “l'intermediazione di un gruppo o di una terza parte” che organizza e gestisce il trasporto nella forma giuridica ritenuta più opportuna (nel caso di specie, appunto la cooperativa di cui i funzionari sono soci;
v. art. 38 del Regolamento generale delle scuole europee..” Il pagamento dell'indennità di trasporto scolastico, ad avviso della appellata, troverebbe esclusivo fondamento nell'art. 3 dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari ed agenti, e ciò sia che il pagamento avvenga nei pagina 7 di 12 confronti del singolo funzionario, sia che avvenga a favore di un soggetto terzo, come, nel caso di specie, la , di cui i funzionari sono soci. Parte_1
II.
3. All'udienza del 04.06.2025, precisate le conclusioni e depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ed in pari data è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.
1. La Corte reputa l'appello fondato.
Il primo giudice ha declinato la propria giurisdizione affermando che “il fondamento della prestazione dedotta in giudizio risiede [pertanto] non in un obbligo contrattuale nascente, per facta concludentia, tra le parti di questo giudizio ma nelle disposizioni normative comunitarie che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze della e le prestazioni che su di esso si fondano”. CP_1
Tale ragionamento non può essere condiviso.
Il fondamento della prestazione dedotta in giudizio è il contratto di trasporto, che la ha Parte_1 sottoscritto (v. doc. 2) con i funzionari europei che hanno usufruito dei suoi servizi. Le obbligazioni della sono scaturite da questo contratto, e non dalle disposizioni comunitarie che regolano Parte_1
“il rapporto di lavoro alle dipendenze della e le prestazioni che su di esso si fondano”, CP_1 così come da questo contratto è sorta l'obbligazione di pagamento del servizio a carico dei funzionari contraenti.
È accaduto però, come incontroverso tra le parti, che la vincolata dal canto proprio ad CP_1 erogare ai funzionari la prestazione indennitaria volta a coprire i costi del trasporto scolastico, si sia inserita nella predetta relazione bilaterale, facendosi carico del debito dei contraenti verso la
. Parte_1
A tale pacifica situazione di fatto la difesa della ha dato una veste giuridica richiamando il Parte_1 negozio dell'espromissione, mediante il quale, ai sensi dell'art. 1272 c.c., un terzo (espromittente) si obbliga spontaneamente a pagare nei confronti del creditore (espromissario) quanto dovuto dal debitore
(espromesso).
La Commissione, non senza contraddirsi, da un lato ha negato il ruolo di espromittente, escludendo l'esistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale con la , dall'altro ha invece dichiarato (v. Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado, pag. 6) di aver “condiviso con la Ricorrente” la scelta di pagina 8 di 12 provvedere al diretto pagamento delle prestazioni di trasporto scolastico rese in favore dei propri funzionari.
La Corte osserva che tale “condivisione” non può che significare raggiungimento di un accordo, e del resto che questo accordo con la Cooperativa creditrice, per l'espromissione dei funzionari debitori, sia davvero intervenuto per quanto non vi sia traccia di una formalizzazione per iscritto, riesce di per sé evidente dal fatto che la abbia sempre fatturato alla anziché ai fruitori del Parte_1 CP_1 servizio, così come dal fatto che la ricevute le fatture, le abbia costantemente accettate e CP_1 pagate, pur non essendosi mai diversamente obbligata con la (che sottoscriveva il contratto Parte_1 di trasporto con i funzionari: cfr. doc.2).
Detto ciò, non va confusa l'obbligo della di riconoscere l'indennità ai propri funzionari, CP_1 che discende dalla normativa comunitaria e che non è minimamente controversa tra le parti in causa, né nella sua esistenza né nella sua entità, con l'obbligazione volontariamente assunta dalla CP_1 medesima verso la di provvedere al pagamento delle prestazioni di trasporto. Parte_1
È questo rapporto obbligatorio, e non altro, la causa petendi della odierna appellante, così come il petitum è da individuarsi nel corrispettivo del servizio reso ai debitori espromessi.
Ne consegue che resta totalmente estraneo alla controversia l'ambito applicativo dell'art. 270 T.F.U.E., per il quale la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
Laddove la Commissione, dopo aver pagato il debito assunto verso la , agisse in regresso Parte_1 nei confronti dei propri funzionari per l'importo asseritamente pagato oltre i limiti dell'indennità normativamente loro dovuta, allora indubitabilmente quella controversia ricadrebbe nella giurisdizione del giudice comunitario.
In integrale riforma della ordinanza impugnata, va dunque affermata la giurisdizione del giudice italiano.
III.
2. Nel merito, la domanda della Cooperativa è fondata.
Questa agisce per il pagamento della fattura n. 235/2021, dell'importo di euro 162.903,07, corrispondente al prezzo dei servizi di trasporto resi in favore di funzionari della Controparte_1 nel primo trimestre dell'anno scolastico 2020/2021. Servizi che la non ha contestato. CP_1
Infatti, l'odierna appellata non ha sollevato un'eccezione di inadempimento, ma un'eccezione di pagina 9 di 12 compensazione, in relazione ad un controcredito per pagamenti antecedenti, ritenuti a posteriori indebiti per asserito superamento dell'ammontare complessivo delle indennità di trasporto dovute ai funzionari.
Ebbene, come pacifico in giurisprudenza, “le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (in ultimo, Cass.
Civ. 20719/23).
Dunque, incombeva sulla Commissione odierna appellata dare prova del controcredito asseritamente vantato nei confronti della . Invece, del tutto qui prescindendo dalla prova del quantum, il Parte_1 suddetto credito non risulta provato nell'an, trattandosi, secondo la prospettazione della Commissione e come già si è accennato, di un credito da versamenti ritenuti a posteriori indebiti non perché superiori agli importi fatturati dalla Cooperativa, ma perché gli importi fatturati sarebbero stati maggiori di quanto complessivamente dovuto ai funzionari a titolo di indennità: “..come noto alla Ricorrente, i controlli eseguiti dalla Convenuta sulla base della suddetta metodologia per il trasporto degli alunni della scuola europea di negli anni scolastici 2014/2015-2019/2020, hanno rilevato un credito Pt_1 globale della nei confronti della;
in altri termini, è emerso che negli anni CP_1 Parte_1 di riferimento la Convenuta aveva rimborsato ai propri funzionari degli importi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art.
4.2 della Decisione C(2013)8971 (pag. 9 della comparsa di costituzione in primo grado;
enfasi aggiunta).
L'errore che inficia la tesi difensiva della appellata è allora quello di ritenere che la circostanza di avere pagato (eventualmente) alla Cooperativa espromissaria importi superiori all'ammontare del debito indennitario verso i funzionari, abbia ingenerato un controcredito verso la stessa. Così non Parte_1
è, perché l'espromittente si obbliga in solido con l'espromesso al pagamento del debito di quest'ultimo,
e, semmai, proprio in ragione di tale solidarietà, laddove paghi in misura superiore al proprio debito può agire in regresso.
pagina 10 di 12 Nessuna contestazione, come si è anticipato, ha riguardato la corrispondenza delle fatture ai prezzi concordati dalla Cooperativa con i funzionari contraenti, o l'effettiva esecuzione del servizio (uniche eccezioni sollevabili dall'espromittente, ex art. 1272, ultimo comma, c.c.), tant'è che la CP_1 come da lettera del 29.06.2021 (doc.6), ha semplicemente opposto in compensazione il proprio presunto controcredito, riconoscendosi ancora debitrice della differenza per 13.424,69 euro.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. della Commissione è inammissibile, riferendosi a un modulo informativo che, secondo la stessa rappresentazione di quest'ultima, la non avrebbe mai compilato, ed Parte_1
è comunque irrilevante, dovendosi ribadire che le uniche eccezioni opponibili alla espromissaria sono quelle che gli stessi debitori espromessi avrebbero potuto opporle.
Pertanto, la Commissione Europea odierna appellata deve ora essere condannata al pagamento, in favore della appellante, dell'importo di euro 162.903,07, oltre interessi legali al saggio di Parte_1 cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo.
IV. Il regolamento delle spese di lite
La riforma dell'ordinanza impugnata impone la liquidazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, secondo il criterio dell'esito complessivo della lite (Cass. 9064/18). Le spese seguono dunque la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M.
147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 52.001 ad € 260.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da di avverso la ordinanza ex art. 702ter Parte_1 Pt_1
c.p.c. del Tribunale di Varese del 06.12.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In integrale riforma dell'ordinanza impugnata, ritenuta la giurisdizione del giudice italiano, condanna l'appellata al pagamento, in favore della appellante, dell'importo di Controparte_1 euro 162.903,07, oltre interessi legali come da motivazione.
2. Condanna la appellata alla rifusione, in favore della appellante, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 18.424,00 per compensi (di cui euro 8.433,00 per il pagina 11 di 12 primo grado ed euro 9.991,00 per il presente grado di giudizio), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 04.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IC RD NN GA
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