Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2017, n. 7043
CASS
Sentenza 20 marzo 2017

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L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009) si produce anche in caso di estinzione del giudizio di merito sull'opposizione, pur tempestivamente introdotto o riassunto.

L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art.624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.

Commentario1

  • 1Osservazioni sull’art. 363 bis c.p.c.Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 8 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2017, n. 7043
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7043
Data del deposito : 20 marzo 2017

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