Articolo 6 della Legge 19 febbraio 2025, n. 22
Articolo 5
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20 marzo 2025
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 20 marzo 2025
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