Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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20 marzo 2025
20 marzo 2025
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Parma, sentenza 02/10/2025, n. 576Provvedimento: N. R.G. 632/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA Sezione Lavoro Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 632/2025 RG., promossa da: Parte_1 C.F._1, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv.to Gianvito Rizzini del Foro di Lecce nonché dall'Avv.to Simone Spennato del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to Gianvito Rizzini, sito in Tiggiano (LE), Via Dante Alighieri, n. 2; RICORRENTE contro Controparte_1 P.IVA_1, (C.F. ), con CP_2sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A …Leggi di più...
- art. 417 bis c.p.c.·
- autotutela amministrativa·
- art. 33 Legge 104/92·
- spese processuali·
- revoca trasferimento·
- art. 151 c.p.c.·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- diritto di precedenza·
- mancata notifica provvedimento·
- mobilità personale docente·
- art. 414 c.p.c.·
- legittimazione passiva·
- carenza di motivazione·
- graduatorie interne di istituto·
- trasferimento interprovinciale