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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 687/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7426/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consiglio Ordine Avvocati Di Salerno - 80031390653
Difeso da
Difensore_4 - CF Difensore 4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3401/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239002400956 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120044517229 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120044517229 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120044517229 000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120044517229 000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130025643666 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130025643666 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130025643666 000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130032838331 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130032838331 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130032838331 000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200012495561 000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220006116333 000 /
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220006116333 000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210001533672 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210000370667 000 ORDINE AVVOCATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210016050467 000 ORDINE AVVOCATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7847/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di primo grado, con sentenza n. 3401/24, depositata il 26/07/2024, ha rigettato il ricorso di Avv. Ricorrente_1 contro l'intimazione di pagamento AdER n. 10020239002400956/000 (notificata PEC 01/06/2023, €58.367,33 totali), relativa a diverse cartelle asseritamente mai notificate (tra cui IRPEF
2009-2010, IVA 2018, IRAP 2015).
Ha ritenuto che fosse regolare la notifica delle cartelle prodromiche (provata da ricevute ritorno/AC PEC), che l'impugnazione fosse tardiva (art. 21 D.Lgs 546/92, presentata oltre 60 gg dalla notifica cartelle), che, inoltre, nessuna prescrizione decennale fosse maturata, considerate la notifica anche di ulteriori atti interruttivi
(es. n. 10020179013842902000) e l'applicabilità della sospensione CO (art. 68 co.
4-bis DL 18/2020: sospensione 08/03/2020-31/08/2021; Cass. 3010/2020).
Con il proposto gravame, l'avv Ricorrente_1 contesta la sentenza impugnata deducendo, in particolare, la carenza motivazione, la erronea valutazione circa la regolarità della notifica degli atti prodromici, la prescrizione quinquennale dei crediti, la irregolarità della costituzione di ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Quanto alla contestazione della regolarità della costituzione dell'ADER in primo grado, deve rilevarsi che essa è avvenuta il 2.01.2024, 146 giorni prima dell'udienzan(27.05.2024), nel termine ex art 18 dlgs 546/92.
Nessuna specifica lesione del diritto di difesa, peraltro, è stata prospettata.
Infondate sono anche le censure relative alla regolarità della notifica degli atti prodromici, tenuto conto della documentazione depositata dalla parte appellata sin dal primo grado di giudizio, genericamente ed infondatamente contestata -per quanto già esplicitato nella sentenza di primo grado- e della presenza di plurime istanze di definizione agevolata relative alle medesime partite di credito portate dalle cartelle, che ulteriormente corroborano la conoscenza degli atti prodromici ad opera dell'odierna parte appellante.
Ciò posto e ritenuta corretta la valutazione svolta sul punto dai giudici di primo grado, le cui motivazioni si richiamano nella presente sede, deve concludersi che l'intimazione oggetto di causa poteva essere impugnata solo per vizi propri (Cass 20625/2019).
Infondata è poi anche la deduzione relativa alla durata della prescrizione, erroneamente indicata in quella quinquennale. Ed invece, trattandosi di imposte dirette, correttamente è stata applicata quella decennale
(cfr Cass. SS. UU 18184/2015). Peraltro, vanno considerati gli atti interruttivi della prescrizione, tra cui le plurime istanze di definizione agevolata prodotte in atti (30.04.2019; 29.07.2019; 29.06.2023) e non ritualmente disconosciute nonchè il periodo di sospensione covid (8.03.2010-31.12.2020) in base al DL
18/2020, DL 34/2020; l. 178/2020, applicabile nel caso in esame.
L'appello, pertanto, va rigettato e va condannata parte appellante al pagamento di euro 800,00 nei confronti di ciascuna parte appellata, oltre IVA, oneri accessori, se dovuti come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, quanto all'ADR.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento di euro 800,00 nei confronti di ciascuna parte appellata, oltre IVA, oneri accessori, se dovuti come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, quanto all'ADR.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7426/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consiglio Ordine Avvocati Di Salerno - 80031390653
Difeso da
Difensore_4 - CF Difensore 4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3401/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239002400956 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120044517229 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120044517229 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120044517229 000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120044517229 000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130025643666 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130025643666 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130025643666 000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130032838331 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130032838331 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130032838331 000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200012495561 000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220006116333 000 /
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220006116333 000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210001533672 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210000370667 000 ORDINE AVVOCATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210016050467 000 ORDINE AVVOCATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7847/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di primo grado, con sentenza n. 3401/24, depositata il 26/07/2024, ha rigettato il ricorso di Avv. Ricorrente_1 contro l'intimazione di pagamento AdER n. 10020239002400956/000 (notificata PEC 01/06/2023, €58.367,33 totali), relativa a diverse cartelle asseritamente mai notificate (tra cui IRPEF
2009-2010, IVA 2018, IRAP 2015).
Ha ritenuto che fosse regolare la notifica delle cartelle prodromiche (provata da ricevute ritorno/AC PEC), che l'impugnazione fosse tardiva (art. 21 D.Lgs 546/92, presentata oltre 60 gg dalla notifica cartelle), che, inoltre, nessuna prescrizione decennale fosse maturata, considerate la notifica anche di ulteriori atti interruttivi
(es. n. 10020179013842902000) e l'applicabilità della sospensione CO (art. 68 co.
4-bis DL 18/2020: sospensione 08/03/2020-31/08/2021; Cass. 3010/2020).
Con il proposto gravame, l'avv Ricorrente_1 contesta la sentenza impugnata deducendo, in particolare, la carenza motivazione, la erronea valutazione circa la regolarità della notifica degli atti prodromici, la prescrizione quinquennale dei crediti, la irregolarità della costituzione di ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Quanto alla contestazione della regolarità della costituzione dell'ADER in primo grado, deve rilevarsi che essa è avvenuta il 2.01.2024, 146 giorni prima dell'udienzan(27.05.2024), nel termine ex art 18 dlgs 546/92.
Nessuna specifica lesione del diritto di difesa, peraltro, è stata prospettata.
Infondate sono anche le censure relative alla regolarità della notifica degli atti prodromici, tenuto conto della documentazione depositata dalla parte appellata sin dal primo grado di giudizio, genericamente ed infondatamente contestata -per quanto già esplicitato nella sentenza di primo grado- e della presenza di plurime istanze di definizione agevolata relative alle medesime partite di credito portate dalle cartelle, che ulteriormente corroborano la conoscenza degli atti prodromici ad opera dell'odierna parte appellante.
Ciò posto e ritenuta corretta la valutazione svolta sul punto dai giudici di primo grado, le cui motivazioni si richiamano nella presente sede, deve concludersi che l'intimazione oggetto di causa poteva essere impugnata solo per vizi propri (Cass 20625/2019).
Infondata è poi anche la deduzione relativa alla durata della prescrizione, erroneamente indicata in quella quinquennale. Ed invece, trattandosi di imposte dirette, correttamente è stata applicata quella decennale
(cfr Cass. SS. UU 18184/2015). Peraltro, vanno considerati gli atti interruttivi della prescrizione, tra cui le plurime istanze di definizione agevolata prodotte in atti (30.04.2019; 29.07.2019; 29.06.2023) e non ritualmente disconosciute nonchè il periodo di sospensione covid (8.03.2010-31.12.2020) in base al DL
18/2020, DL 34/2020; l. 178/2020, applicabile nel caso in esame.
L'appello, pertanto, va rigettato e va condannata parte appellante al pagamento di euro 800,00 nei confronti di ciascuna parte appellata, oltre IVA, oneri accessori, se dovuti come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, quanto all'ADR.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento di euro 800,00 nei confronti di ciascuna parte appellata, oltre IVA, oneri accessori, se dovuti come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, quanto all'ADR.