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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/11/2024, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 606 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via dei Peligni n. 102, presso lo studio dell'Avv. Maria D'Angelo, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Chieti, Via Spaventa n. 29, presso lo studio degli Avv.ti Marco Femminella e Danila Solinas, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: concordi per le parti:
1. per quanto attiene alle disposizioni immobiliari, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per separazione consensuale, il Giudice - per tramite del Cancelliere che l'assiste in udienza (cf.r. Cass. SS. U. Civ. n. 21761/2021) - si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà.
2. Le parti danno, altresì, atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari;
3. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate: a) La casa coniugale sita in Francavilla al Mare (CH), alla Via Edoardo Scarfoglio, n. 7, in comproprietà delle parti al 50%, viene assegnata alla SI.ra , affinché vi risieda con i figli minori, mentre Parte_1 il SI. trasferirà la propria abitazione e quindi la propria residenza CP_1 entro 15 giorni dalla sentenza di separazione;
b) Il SI. in quanto CP_1 proprietario al 50%, trasferisce la nuda proprietà della sua quota parte ai figli minori , e che accettano, con diritto di usufrutto Per_1 R_ Persona_3 della SI.ra , e precisamente: - Appartamento sito al piano primo Parte_1 confinante con vano scala e con affaccio vani condominiali salvo altri, censito nel C.F. del Comune di Francavilla al Mare al Foglio n. 9, pari. 1521, sub. 13, z.c.1, Cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, rendita catastale €. 520,30; Locale uso garage, posto al piano terra di pertinenza del sopradescritto appartamento, confinante con terrapieno su due lati ed area di manovra, salvo altri, censito in CF del predetto Comune al Foglio 9, part. 1521, sub. 8, z.c.1,Cat. C/6, cl 2, mq. 18, rendita€. 49,27; e) gli immobili sono stati acquistati in comproprietà dalle parti in data 20.11.2018 mediante atto di compravendita a Notaio , Rep. N.6180, Per_4 Per_5
Racc. n. 5716, registrato in Giulianova in data 06.12.2018 al n. 7006, Serie 1T e trascritto a Chieti in pari data al n. 20819 R.G. e al n. 15481 R.P.; d) contestualmente e sempre in data 06.12.2018, per l'acquisto della predetta unità immobiliare, con annesso locale garage, entrambe le parti hanno richiesto ed ottenuto il mutuo Rep. 6181, Racc. o. 5717, registrato in Parte_2
Giulianova in pari data al n. 7008, Serie 1T, iscritto a Chieti al n. 20822 R.G. e n. 2375 R.P., della durata di 30 anni, con rimborso mediante pagamento di n. 360 rate mensili costanti, ciascuna pari ad euro 748,80; e) Sulle unità immobiliari oggetto del trasferimento grava esclusivamente l'ipoteca della Parte_2 per €. 285.000,00, non risultando altre trascrizioni pregiudizievoli.
[...]
All'uopo, le parti allegano sia la visura catastale aggiornata relativa alle predette due unità immobiliari e sia la visura storica ventennale dell'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare;
f) le parti, allo stato comproprietarie al 50% delle suddette unità immobiliari, dichiarano ex art. 19, comma 14 del D.L. 78/2010, conv. in Legge 122/2010 la conformità delle stesse allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
g) le parti dichiarano che il predetto cespite immobiliare è stato realizzato in forza di concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Francavilla al mare in data 23.12.1989, n. 377 e successiva concessione edilizia in variante n. 231 in data 26.08.1992, ed è stato dichiarato agibile il 27.02.1993, garantendo che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanisti che e/o edilizie ostative alla piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n. 47 del 1985, D.P.R. n. 380 del 2001; h) le parti dichiarano che l'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica dell'l 1.06.2018 a firma del Geom. , ed è tutt'oggi in Persona_6 vigore;
i) le parti, quali intestatari al 50% degli immobili oggetto di trasferimento, si riferiscono ed all'uopo richiamano le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in catasto e dichiarano la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente all'Attestazione di Conformità rilasciata dal Geom. in cui si certifica che gli immobili sopra Persona_6 descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevanti ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entra te, come allegate all'attestazione; J) il SI. prestando le CP_1 garanzie di legge, trasferisce ai propri tre figli , e la Per_1 R_ Persona_3 nuda proprietà per il suo 50% dell'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accensione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo Rep. 6181, Racc. n. 5717, registrato in Giulianova Parte_2 in pari data al n. 7008, Serie 1T, iscritto a Chieti al n. 20822 R.G. e n. 2375 R.P., della durata di 30 anni, con rimborso mediante pagamento di n. 360 rate mensili costanti, ciascuna pari ad euro 748,80; il tutto con costituzione del diritto di usufrutto in capo alla SI.ra ; k) le parti, per quanto possa Parte_1 occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin d'ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunciando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 e.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
I) ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
m) i coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare a propria cura e spese (al 50%) la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'agenzia del Territorio;
n) le parti concordano che le rate a scadere del mutuo cointestato acceso nel 2018 e meglio specificato nella parte in premessa esattamente al punto J) per il relativo acquisto sono unicamente cd integralmente corrisposte dalla SI.ra
[...] dal mese di novembre 2024 e fino ad integrale estinzione del debito;
la Pt_1
SI.ra dichiara sin d'ora di prestare il consenso alla liberazione Parte_1 del SI. dall'obbligazione solidale da cui attualmente il medesimo è CP_1 gravato;
o) le parti precisano espressamente che la suddetta cessione interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo ed all'uopo sottoscrivono lo stesso in ogni sua pagina e costituirà parte integrante della sentenza di separazione, impegnandosi sin d'ora a trascrivere lo stesso accordo;
p) il SI. CP_1 versa a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori , Per_1 R_
e la complessiva somma di €. 600,00 mensili con bonifico alla Persona_3
SI.ra , ogni 5 del mese, IBAN [...], Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici lstat con decorrenza da gennaio 2025; q) le spese straordinarie da concordare previamente, come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Chieti che quivi si intende integralmente trascritto, restano a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna ed il relativo rimborso avverrà dietro esibizione di idonea documentazione fiscale;
r) l'assegno unico e universale corrisposto dall' continuerà ad essere percepito al 100% dalla CP_2
SI.ra ; s) le modalità di visita dei figli minori saranno così Parte_1 organizzati: il SI. potrà tenere con sé i minori un giorno a CP_1 settimana oppure due pomeriggi a settimana previo accordo con la sig.ra
[...]
e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei Pt_1 minori. I fine settimana saranno alternati tra i genitori nella seguente modalità: il SI. potrà tenere con sè i tre figli minori dalle ore 10.00 del sabato alle CP_1 ore 21.00 della domenica, dopo cena. Per quanto concerne le festività natalizie, tenuto conto della tenera età, i genitori secondo il principio dell'alternanza terranno con sé i figli minori , e ad anni alterni, dal Per_1 R_ Persona_3 23 al 25 dicembre sera oppure dal 30 dicembre al 01 gennaio sera e dal 05 gennaio al 06 gennaio sera. Per le vacanze Pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza, per il giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni consecutivi;
per le vacanze estive, il padre potrà tenere i figli quindici giorni, consecutivi e non, tra la mensilità di giugno e quella di agosto. t) il veicolo Opel Corsa, Tg. DE475DH, resta di proprietà ed uso della SI.ra ed il veicolo Renault Megane, Tg. Parte_1
FT717TW, resta di proprietà ed uso del sig. u) le parti CP_1 espressamente rinunciano ad ogni ulteriore pretesa formulata nei rispettivi scritti difensivi e non ratificati con il presente accordo, ad eccezione di quanto richiesto con ultima missiva del 22 ottobre 2024 e a quanto di spettanza del sig. CP_1 fino alla data in cui il medesimo è stato presso la casa coniugale (agosto 2024); v)
le spese, i diritti e gli onorari di causa sono da ritenersi integralmente compensati tra le parti in causa, con precisazione che la SI.ra è Parte_1 stata ammessa al gratuito patrocinio. w) l'Avv. Maria D'Angelo e gli Avv.ti Danila Solinas e Marco Femminella sottoscrivono il presente accordo per la rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.5.2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge sig. con il quale ha CP_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Lanciano il 23 luglio 2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 29, parte II, serie A, dell'anno 2016. Ha esposto che dall'unione sono nate, a Pescara, i figli (in data 13.4.2017), R_
(in data 1.4.2019) e (in data 9.11.2021). Per_1 Per_3
Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali, del venir meno della comunione spirituale e materiale e della violazione del dovere di fedeltà da parte del sig. CP_1
Ha, quindi, chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori , e R_ Per_1 Per_3 con collocazione prevalente presso di lei, in Francavilla al Mare, alla via Edoardo Scarfoglio n. 7, l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'imposizione al resistente di versarle la somma mensile di € 750,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, la disciplina del diritto di visita del sig. nei confronti CP_1 dei figli nelle modalità meglio indicate nel suo ricorso introduttivo, la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50% per ciascun genitore, disporsi la percezione integrale in suo favore dell'Assegno Unico Universale, nonché stabilirsi il pagamento dei residui ratei mensili del mutuo cointestato nella misura del 50% per ciascuno. Si è costituito il sig. senza opporsi alla dichiarazione di CP_1 separazione e contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente. Ha, quindi, chiesto l'addebito della separazione alla sig.ra per Parte_1 aver violato l'obbligo di fedeltà, avendo intrattenuto relazioni extraconiugali, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che gli venga imposto di versare la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento dei figli, di cui € 50,00 per ciascuno, la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50% per ciascun genitore, disporsi la percezione integrale dell'Assegno Unico Universale in favore del sig.ra nonché disciplinarsi il suo diritto di visita nei confronti dei Pt_1 figli nelle modalità indicate dalla ricorrente nel suo atto introduttivo. Con memoria del 19.8.2024, la sig.ra ha insistito nelle sue Parte_1 richieste ed ha chiesto, a seguito delle condotte pregiudizievoli perpetrate ai suoi danni dal resistente, dalle quali scaturiva, tanto l'allontanamento dalla casa coniugale ed il divieto di avvicinamento del sig. lla ricorrente ed alla di CP_1 lei famiglia di origine, quanto il procedimento penale iscritto al n.1454/2024 R.G.N.R. – n. 1036/2024 R.G. GIP dinanzi a questo Tribunale, l'affidamento esclusivo dei figli minori. Con atto depositato in data 9.9.2024, a mezzo di nuovi difensori, il resistente ha nuovamente contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla sig.ra Pt_1 ed ha precisato la disponibilità a versarle la somma mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento dei figli, di cui € 150,00 per ciascuno. All'udienza del 18.11.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alla loro separazione coniugale, alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in pari data e riprodotte nelle conclusioni. La richiesta va accolta tale essendo la volontà delle parti e non essendo più contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Inoltre, le condizioni stabilite dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale, non contenendo alcuna disposizione contraria a norme imperative ed agli interessi dei figli minori, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione coniugale dei sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) alle C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 18.11.2024, modalità che fa proprie ed omologa;
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Lanciano;
3) dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 21.11.2024.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 606 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via dei Peligni n. 102, presso lo studio dell'Avv. Maria D'Angelo, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Chieti, Via Spaventa n. 29, presso lo studio degli Avv.ti Marco Femminella e Danila Solinas, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: concordi per le parti:
1. per quanto attiene alle disposizioni immobiliari, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per separazione consensuale, il Giudice - per tramite del Cancelliere che l'assiste in udienza (cf.r. Cass. SS. U. Civ. n. 21761/2021) - si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà.
2. Le parti danno, altresì, atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari;
3. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate: a) La casa coniugale sita in Francavilla al Mare (CH), alla Via Edoardo Scarfoglio, n. 7, in comproprietà delle parti al 50%, viene assegnata alla SI.ra , affinché vi risieda con i figli minori, mentre Parte_1 il SI. trasferirà la propria abitazione e quindi la propria residenza CP_1 entro 15 giorni dalla sentenza di separazione;
b) Il SI. in quanto CP_1 proprietario al 50%, trasferisce la nuda proprietà della sua quota parte ai figli minori , e che accettano, con diritto di usufrutto Per_1 R_ Persona_3 della SI.ra , e precisamente: - Appartamento sito al piano primo Parte_1 confinante con vano scala e con affaccio vani condominiali salvo altri, censito nel C.F. del Comune di Francavilla al Mare al Foglio n. 9, pari. 1521, sub. 13, z.c.1, Cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, rendita catastale €. 520,30; Locale uso garage, posto al piano terra di pertinenza del sopradescritto appartamento, confinante con terrapieno su due lati ed area di manovra, salvo altri, censito in CF del predetto Comune al Foglio 9, part. 1521, sub. 8, z.c.1,Cat. C/6, cl 2, mq. 18, rendita€. 49,27; e) gli immobili sono stati acquistati in comproprietà dalle parti in data 20.11.2018 mediante atto di compravendita a Notaio , Rep. N.6180, Per_4 Per_5
Racc. n. 5716, registrato in Giulianova in data 06.12.2018 al n. 7006, Serie 1T e trascritto a Chieti in pari data al n. 20819 R.G. e al n. 15481 R.P.; d) contestualmente e sempre in data 06.12.2018, per l'acquisto della predetta unità immobiliare, con annesso locale garage, entrambe le parti hanno richiesto ed ottenuto il mutuo Rep. 6181, Racc. o. 5717, registrato in Parte_2
Giulianova in pari data al n. 7008, Serie 1T, iscritto a Chieti al n. 20822 R.G. e n. 2375 R.P., della durata di 30 anni, con rimborso mediante pagamento di n. 360 rate mensili costanti, ciascuna pari ad euro 748,80; e) Sulle unità immobiliari oggetto del trasferimento grava esclusivamente l'ipoteca della Parte_2 per €. 285.000,00, non risultando altre trascrizioni pregiudizievoli.
[...]
All'uopo, le parti allegano sia la visura catastale aggiornata relativa alle predette due unità immobiliari e sia la visura storica ventennale dell'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare;
f) le parti, allo stato comproprietarie al 50% delle suddette unità immobiliari, dichiarano ex art. 19, comma 14 del D.L. 78/2010, conv. in Legge 122/2010 la conformità delle stesse allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
g) le parti dichiarano che il predetto cespite immobiliare è stato realizzato in forza di concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Francavilla al mare in data 23.12.1989, n. 377 e successiva concessione edilizia in variante n. 231 in data 26.08.1992, ed è stato dichiarato agibile il 27.02.1993, garantendo che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanisti che e/o edilizie ostative alla piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n. 47 del 1985, D.P.R. n. 380 del 2001; h) le parti dichiarano che l'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica dell'l 1.06.2018 a firma del Geom. , ed è tutt'oggi in Persona_6 vigore;
i) le parti, quali intestatari al 50% degli immobili oggetto di trasferimento, si riferiscono ed all'uopo richiamano le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in catasto e dichiarano la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente all'Attestazione di Conformità rilasciata dal Geom. in cui si certifica che gli immobili sopra Persona_6 descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevanti ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entra te, come allegate all'attestazione; J) il SI. prestando le CP_1 garanzie di legge, trasferisce ai propri tre figli , e la Per_1 R_ Persona_3 nuda proprietà per il suo 50% dell'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accensione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo Rep. 6181, Racc. n. 5717, registrato in Giulianova Parte_2 in pari data al n. 7008, Serie 1T, iscritto a Chieti al n. 20822 R.G. e n. 2375 R.P., della durata di 30 anni, con rimborso mediante pagamento di n. 360 rate mensili costanti, ciascuna pari ad euro 748,80; il tutto con costituzione del diritto di usufrutto in capo alla SI.ra ; k) le parti, per quanto possa Parte_1 occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin d'ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunciando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 e.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
I) ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
m) i coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare a propria cura e spese (al 50%) la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'agenzia del Territorio;
n) le parti concordano che le rate a scadere del mutuo cointestato acceso nel 2018 e meglio specificato nella parte in premessa esattamente al punto J) per il relativo acquisto sono unicamente cd integralmente corrisposte dalla SI.ra
[...] dal mese di novembre 2024 e fino ad integrale estinzione del debito;
la Pt_1
SI.ra dichiara sin d'ora di prestare il consenso alla liberazione Parte_1 del SI. dall'obbligazione solidale da cui attualmente il medesimo è CP_1 gravato;
o) le parti precisano espressamente che la suddetta cessione interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo ed all'uopo sottoscrivono lo stesso in ogni sua pagina e costituirà parte integrante della sentenza di separazione, impegnandosi sin d'ora a trascrivere lo stesso accordo;
p) il SI. CP_1 versa a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori , Per_1 R_
e la complessiva somma di €. 600,00 mensili con bonifico alla Persona_3
SI.ra , ogni 5 del mese, IBAN [...], Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici lstat con decorrenza da gennaio 2025; q) le spese straordinarie da concordare previamente, come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Chieti che quivi si intende integralmente trascritto, restano a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna ed il relativo rimborso avverrà dietro esibizione di idonea documentazione fiscale;
r) l'assegno unico e universale corrisposto dall' continuerà ad essere percepito al 100% dalla CP_2
SI.ra ; s) le modalità di visita dei figli minori saranno così Parte_1 organizzati: il SI. potrà tenere con sé i minori un giorno a CP_1 settimana oppure due pomeriggi a settimana previo accordo con la sig.ra
[...]
e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei Pt_1 minori. I fine settimana saranno alternati tra i genitori nella seguente modalità: il SI. potrà tenere con sè i tre figli minori dalle ore 10.00 del sabato alle CP_1 ore 21.00 della domenica, dopo cena. Per quanto concerne le festività natalizie, tenuto conto della tenera età, i genitori secondo il principio dell'alternanza terranno con sé i figli minori , e ad anni alterni, dal Per_1 R_ Persona_3 23 al 25 dicembre sera oppure dal 30 dicembre al 01 gennaio sera e dal 05 gennaio al 06 gennaio sera. Per le vacanze Pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza, per il giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni consecutivi;
per le vacanze estive, il padre potrà tenere i figli quindici giorni, consecutivi e non, tra la mensilità di giugno e quella di agosto. t) il veicolo Opel Corsa, Tg. DE475DH, resta di proprietà ed uso della SI.ra ed il veicolo Renault Megane, Tg. Parte_1
FT717TW, resta di proprietà ed uso del sig. u) le parti CP_1 espressamente rinunciano ad ogni ulteriore pretesa formulata nei rispettivi scritti difensivi e non ratificati con il presente accordo, ad eccezione di quanto richiesto con ultima missiva del 22 ottobre 2024 e a quanto di spettanza del sig. CP_1 fino alla data in cui il medesimo è stato presso la casa coniugale (agosto 2024); v)
le spese, i diritti e gli onorari di causa sono da ritenersi integralmente compensati tra le parti in causa, con precisazione che la SI.ra è Parte_1 stata ammessa al gratuito patrocinio. w) l'Avv. Maria D'Angelo e gli Avv.ti Danila Solinas e Marco Femminella sottoscrivono il presente accordo per la rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.5.2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge sig. con il quale ha CP_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Lanciano il 23 luglio 2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 29, parte II, serie A, dell'anno 2016. Ha esposto che dall'unione sono nate, a Pescara, i figli (in data 13.4.2017), R_
(in data 1.4.2019) e (in data 9.11.2021). Per_1 Per_3
Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali, del venir meno della comunione spirituale e materiale e della violazione del dovere di fedeltà da parte del sig. CP_1
Ha, quindi, chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori , e R_ Per_1 Per_3 con collocazione prevalente presso di lei, in Francavilla al Mare, alla via Edoardo Scarfoglio n. 7, l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'imposizione al resistente di versarle la somma mensile di € 750,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, la disciplina del diritto di visita del sig. nei confronti CP_1 dei figli nelle modalità meglio indicate nel suo ricorso introduttivo, la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50% per ciascun genitore, disporsi la percezione integrale in suo favore dell'Assegno Unico Universale, nonché stabilirsi il pagamento dei residui ratei mensili del mutuo cointestato nella misura del 50% per ciascuno. Si è costituito il sig. senza opporsi alla dichiarazione di CP_1 separazione e contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente. Ha, quindi, chiesto l'addebito della separazione alla sig.ra per Parte_1 aver violato l'obbligo di fedeltà, avendo intrattenuto relazioni extraconiugali, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che gli venga imposto di versare la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento dei figli, di cui € 50,00 per ciascuno, la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50% per ciascun genitore, disporsi la percezione integrale dell'Assegno Unico Universale in favore del sig.ra nonché disciplinarsi il suo diritto di visita nei confronti dei Pt_1 figli nelle modalità indicate dalla ricorrente nel suo atto introduttivo. Con memoria del 19.8.2024, la sig.ra ha insistito nelle sue Parte_1 richieste ed ha chiesto, a seguito delle condotte pregiudizievoli perpetrate ai suoi danni dal resistente, dalle quali scaturiva, tanto l'allontanamento dalla casa coniugale ed il divieto di avvicinamento del sig. lla ricorrente ed alla di CP_1 lei famiglia di origine, quanto il procedimento penale iscritto al n.1454/2024 R.G.N.R. – n. 1036/2024 R.G. GIP dinanzi a questo Tribunale, l'affidamento esclusivo dei figli minori. Con atto depositato in data 9.9.2024, a mezzo di nuovi difensori, il resistente ha nuovamente contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla sig.ra Pt_1 ed ha precisato la disponibilità a versarle la somma mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento dei figli, di cui € 150,00 per ciascuno. All'udienza del 18.11.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alla loro separazione coniugale, alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in pari data e riprodotte nelle conclusioni. La richiesta va accolta tale essendo la volontà delle parti e non essendo più contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Inoltre, le condizioni stabilite dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale, non contenendo alcuna disposizione contraria a norme imperative ed agli interessi dei figli minori, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione coniugale dei sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) alle C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 18.11.2024, modalità che fa proprie ed omologa;
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Lanciano;
3) dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 21.11.2024.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI