Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7317/2023
Tribunale Ordinario di IA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 13 settembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7317/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
residente in [...], Aci Castello, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Rocco Vaccarino
CONTRO
Agenzia Entrate – Riscossione per la provincia di IA (già , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA con sede legale in P.IVA_1
Roma (RM) Via Giuseppe Grezar n. 14 c.a.p. 00142 e, per il presente ricorso, la sede territoriale dell'Agenzia Entrate – Riscossione di IA, in persona del legale rappresentante p-t, con sede a IA (CT) in via Porto Ulisse n.51, c.a.p. 95126;
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Vagliasindi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – IA CP_2
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento pagina 1 di 5
Con ricorso depositato in data 30 giugno 2023 parte ricorrente ha chiesto “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza del motivo di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. - condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
A sostegno della superiore domanda, parte ricorrente ha unicamente dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito sottostante all'intimazione impugnata, maturata tanto prima della notifica del medesimo che successivamente.
L costituita tempestivamente in data 10 febbraio Controparte_3
2024 ha chiesto che il Tribunale “1) preliminarmente dichiari l'inammissibilità dell'opposizione e della domanda, per i motivi esposti;
2) nel merito, dichiari la cessazione della materia del contendere, per i motivi esposti, con riguardo all'iscrizione a ruolo in oggetto e relativo avviso di addebito impugnato;
3) in subordine, in ogni caso, dichiari il difetto di legittimazione passiva e la carenza responsabilità alcuna dell'Agente della riscossione con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dal ricorrente, tenendo indenne il medesimo dalle conseguenze del giudizio;
4) condanni il ricorrente Controparte_4
alle spese e compensi del giudizio, anche per la palese inammissibilità e della presente impugnazione, proposta dopo l'adesione del contribuente alla c.d. “rottamazione quater” dei carichi in oggetto impugnati, ponendo comunque a carico dell'ente impositore le conseguenze della lite, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 112/99”.
L'ente di previdenza si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data
13 febbraio 2024 “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, nonché la propria competenza territoriale e per materia, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede formalmente si eccepisce. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva pagina 2 di 5 dell' e per l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio, CP_2 CP_5
in ordine a tutte le eccezioni ed i motivi di ricorso concernenti la procedura di riscossione dei ruoli esattoriali, di esclusiva competenza del Concessionario. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di controparte in quanto tardivo, ex art. 24, comma 5°, D.Lgs. n. 46/1999. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa reiezione della richiesta di sospensione dell'esecutività del ruolo, RIGETTARE OGNI AVVERSA DOMANDA, A QUALSIASI TITOLO PROPOSTA, IN
QUANTO DEL TUTTO INFONDATA per le motivazioni esposte in narrativa, e confermare l'intimazione di pagamento ex adverso opposta e l'avviso di addebito n. 593 2014 00025517
68 di competenza impugnato e/o il ruolo esattoriale allo stesso sotteso, ovvero ogni altro CP_2
atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, al netto dei provvedimenti di sgravio e/o di stralcio medio tempore eventualmente intervenuti. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito n. 593 2014 00025517 68 di competenza impugnato, ovvero nella somma che sarà CP_2 stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
Con ordinanza del 1° marzo 2024 il giudizio è stato sospeso, avendo parte ricorrente allegato e documentato l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi da 231 a 252 legge 197/2022 (c.d. rottamazione quater).
Con istanza in riassunzione depositata in data 15 maggio 2024 l'agente della riscossione ha chiesto “dichiarare l'estinzione del giudizio con condanna dell'opponente alle spese processuali per soccombenza virtuale”, risultando il carico di ruolo azzerato.
In esito all'udienza del 13 settembre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note delle parti resistenti e verificata la notifica dell'istanza in riassunzione alla parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre rilevare che il giudizio è stato sospeso ex art. 1, comma 236, legge 197/2022 secondo cui “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume pagina 3 di 5 l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Al riguardo, deve invero rilevarsi che da un più attento esame della documentazione in atti risulta che l' aveva informato parte ricorrente dell'accoglimento Controparte_3 dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, con nota avente ad oggetto
“Comunicazione delle somme dovute Definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all' ”, con la quale era stato comunicato che Controparte_6
il ricorrente non avrebbe dovuto pagare alcuna somma a titolo di definizione agevolata.
L ha altresì documentato lo sgravio integrale dell'avviso di Controparte_3 addebito sottostante all'intimazione impugnata quale risultante dall'estratto di ruolo.
Sulla base di quanto precede, il giudizio non doveva essere sospeso non essendo stata comunicata alcuna rateazione del carico, già azzerato ex lege con conseguente cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, giova rammentare che l'art. 1, commi 222 -223 legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16- bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore,
e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno pagina 4 di 5 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. 223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222”.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, l'avviso di addebito per cui è causa è relativo a debiti contributivi fino a mille euro e l'agente della Riscossione ha dimostrato l'annullamento del debito sì da non dar luogo al richiesto pagamento rateizzato.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'esito complessivo del giudizio e in particolare le ragioni dell'annullamento automatico disposto dal legislatore precludono infatti una compiuta valutazione sostanziale in merito alla fondatezza o meno della pretesa creditoria, alla cui riscossione, sostanzialmente, vi è rinuncia da parte dello Stato e la condanna della parte soccombente virtualmente contrasterebbe con le più generali finalità deflattive da riconoscersi all'istituto, analoghe a quelle già riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di definizione agevolata dei carichi. (Cass. n. 28311/2018, n. 10198/2018).
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 30 giugno 2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
IA, 2 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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