Decreto cautelare 6 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03698/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 3698 del 2025 proposto dai Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- anche in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, nonché -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Pieracci, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico il suo studio in Milano, largo della Crocetta, 1;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Pavia in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull'istanza di accoglienza presso le strutture previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presentata dal Comune di -OMISSIS- in data 2 settembre 2025 nell’interesse dei ricorrenti e reiterata con diffida dello scrivente difensore in data 30 settembre 2025, decorsi oltre 30 giorni senza alcun riscontro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS- del 2025 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1254 del 2025 di rigetto della domanda di sospensione;
Visto l’art. 117, co.5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025 la relazione del dott. LE NZ, ed udito l’Avv. dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti espongono di costituire un nucleo familiare composto da quattro persone di nazionalità algerina: -OMISSIS- (padre, 62 anni), -OMISSIS- (madre, 53 anni), -OMISSIS- (figlio maggiorenne, 30 anni) e -OMISSIS- (figlia minorenne, 17 anni); tutti hanno presentato istanza di protezione internazionale in data 13 agosto 2025 ed i relativi dinieghi sono stati regolarmente impugnati giudizialmente innanzi al Tribunale di -OMISSIS-. In data 2/9/2025, riconoscendo la particolare fragilità della situazione, il Comune di -OMISSIS- presentava a mezzo P.E.C. formale istanza alla Prefettura di -OMISSIS- per l'inserimento del nucleo nelle strutture di accoglienza previste dal D. Lgs. n.142/2015, ma soltanto il 1°/10/2025 limitatamente alla madre ed alla figlia vi è stata accoglienza presso il C.A.S. “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS-; tuttavia si è determinata la separazione della famiglia, rimanendo padre e figlio privi di qualsiasi forma di ausilio, e sia l'istanza del Comune di -OMISSIS- del 2/9/2025 sia la successiva diffida del difensore del 30/9/2025 sono rimaste senza esito tranne una laconica nota da parte dell’Amministrazione resistente: di qui il presente ricorso in cui si deduce circa la violazione dell’art.2 della Legge n.241/1990, dell’art.28 del D. Lgs. n.286/1998, nonché degli artt.11, 14, 17 e 19 del D. Lgs. n.142/2015.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per dedurre che, mentre per le ricorrenti - acquisiti dalla Commissione Territoriale i documenti necessari alla valutazione della rispettiva posizione - l’Amministrazione ha provveduto immediatamente all’inserimento di madre e figlia nel CAS -OMISSIS-, padre e figlio sono stati raggiunti da un provvedimento di diniego della protezione internazionale per manifesta infondatezza della domanda assunto a seguito di procedura accelerata e, non sussistendo i presupposti per la prosecuzione dell’erogazione delle misure di accoglienza, nei confronti dei sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati adottati prima il preavviso di rigetto e, successivamente, i definitivi provvedimenti di reiezione dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza.
1.2 Con ordinanza del 13/11/2025, n.1254 questo Tribunale ha respinto la domanda di misure cautelari con la seguente motivazione:
“Ritenuto che - in disparte la natura del beneficio delle misure di accoglienza, i diritti fondamentali dell’individuo oggetto di tale istituto e la necessità che l’Amministrazione provveda ad una valutazione in concreto e ancorata alla considerazione della “specifica situazione” dei soggetti vulnerabili - non paiono sussistere i presupposti tipici dell’odierna fase cautelare in presenza di ricorso proposto con il rito del silenzio avverso la mancata conclusione di un procedimento che, dopo la diffida del difensore del 30 settembre 2025, in data 31 ottobre 2025 si sarebbe concluso con provvedimenti di rigetto della domanda di accoglienza quanto ai membri maschili del nucleo familiare, giusto quanto rappresentato in sede di memoria dall’Avvocatura erariale;
Ritenuto per tali ragioni che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione, mentre le spese possono essere compensate,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Rigetta la domanda di misure cautelari.
Spese compensate.
Conferma la Camera di consiglio del 10 dicembre 2025 per la trattazione del giudizio con il rito del silenzio.”
2. Alla Camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione ritiene di dover prendere atto che il presente ricorso, come proposto avverso l’inerzia dell’Amministrazione sulla istanza di attivazione delle misure di accoglienza nei confronti di un intero nucleo familiare, è divenuto improcedibile a seguito dell’adozione di un successivo provvedimento; ai fini della trattazione dei motivi di ricorso sviluppati in termini di annullamento viene disposta, ai sensi dell’art.117, co.5 c.p.a., la prosecuzione del giudizio con tale rito e si fissa l’udienza pubblica del 9 luglio 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dispone la conversione nel rito ordinario e fissa l’udienza pubblica del 9 luglio 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE NZ, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE NZ |
IL SEGRETARIO