Articolo 275 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 274Articolo 270 bis
Versione
6 maggio 1952
Art. 275.
(Registro d'iscrizione)


Il personale tecnico delle costruzioni navali e' iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario.
Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica:
a) le generalita' dell'iscritto;
b) il domicilio;
c) l'abilitazione professionale di cui e' in possesso;
d) i dati relativi all'attivita' professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi.
Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:
1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;
2) le benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) le condanne riportate.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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