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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/11/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RGAC 2453/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26/11/2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2453/2025, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marucci Bruno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e ha chiesto di “accertare la sussistenza del credito del ricorrente come da provvedimento di riliquidazione della pensione sociale, e per l'effetto condannare l' al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva CP_1 somma di € 2.497,36, illegittimamente trattenuta a titolo di indebito, annullato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza emessa inter partes in data 7.01.2025 RG. 1700/2024”.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- che in data 06.03.2024, l' comunicava al ricorrente, la CP_1 riliquidazione dell'assegno sociale n. 078-330004306707, nella quale risultava un credito di € 2.584,24;
- che nella stessa comunicazione, veniva recuperata da parte dell' la somma di € 2.497,36 asseritamente dovuta per CP_1 somme indebite precedentemente corrisposte, sicché l'importo netto corrisposto ammontava ad € 86,88;
- che il recupero della somma a titolo di indebito è da ritenersi illegittimo, in quanto l'indebito è stato annullato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza emessa in data 7.01.2025 RG. 1700/2024;
- che il ricorrente è rimasto, pertanto, creditore nei confronti dell' delle somme trattenute dallo stesso a titolo di CP_1 recupero indebito per la complessiva somma di € 2.497,36;
- che in data 21.02.2025, l'istante a mezzo del sottoscritto difensore presentava ricorso amministrativo, chiedendo il pagamento delle somme per l'avvenuto annullamento dell'indebito;
- che in data 21.05.2025, l' comunicava il rigetto del ricorso, CP_1 con la seguente motivazione: “il debito risulta estinto per compensazione”.
Parte ricorrente ha pertanto chiesto al Giudice di accertare la sussistenza del credito del ricorrente come da provvedimento di riliquidazione della pensione sociale, con condanna dell' alla restituzione della somma di €2.497,36, CP_1 illegittimamente trattenuta a titolo di indebito, annullato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza emessa in data 7.01.2025 RG. 1700/2024.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l' ha dedotto che le somme oggetto di causa CP_1 di fatto non sono mai state effettivamente recuperate dall' , CP_1 in quanto l'annullamento dell'indebito disposto con la richiamata sentenza ha avuto come solo effetto quello di escludere l'obbligo, per il ricorrente, di dover restituire somme che gli erano già state erogate, senza dar luogo alla nascita di un credito effettivo.
All'udienza del 26/11/2025 la parte ricorrente ha dato atto di aver riscontrato che le somme oggetto di rideterminazione non sono dovute in quanto di fatto non sono state mai recuperate dall' . CP_1
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento della complessiva somma di € 2.497,36, che il ricorrente assume illegittimamente trattenuta dall' a titolo CP_1 di indebito, annullato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza emessa in data 7.01.2025 RG. 1700/2024.
L' ha dedotto che a seguito della sentenza del Tribunale CP_1 di Frosinone che ha disposto l'annullamento dell'indebito l'Ente non ha provveduto a trattenere alcuna somma, escludendo l'obbligo del ricorrente di restituzione delle somme oggetto dell'indebito stesso.
Pertanto, ha eccepito che non è sorto in capo alla parte ricorrente alcun diritto di credito per effetto della richiama sentenza del Tribunale di Frosinone e che l'Ente nulla deve alla parte ricorrente.
L' ha altresì allegato agli atti di causa il casetto dei CP_1 pagamenti dell'anno 2023 e 2024 e il provvedimento di riliquidazione dell'assegno Assegno n. 078-330004306707 Cat. AS, decorrenza 1° marzo 2015 dell'importo di € 2.584,24.
All'udienza del 26/11/2025 la parte ricorrente ha dato atto che le somme oggetto di rideterminazione non sono state di fatto recuperate dall' . CP_1 Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che alcun diritto di credito si sia configurato in capo alla parte ricorrente a seguito dell'annullamento dell'indebito disposto con la sentenza del Tribunale di Frosinone, in quanto l' non ha recuperato né trattenuto le somme oggetto CP_1 dell'indebito annullato.
Il ricorso pertanto è infondato e va respinto.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono dichiarate irripetibili stante la sussistenza dei requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , disattesa Parte_1 CP_1 ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite.
Frosinone, 26/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26/11/2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2453/2025, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marucci Bruno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e ha chiesto di “accertare la sussistenza del credito del ricorrente come da provvedimento di riliquidazione della pensione sociale, e per l'effetto condannare l' al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva CP_1 somma di € 2.497,36, illegittimamente trattenuta a titolo di indebito, annullato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza emessa inter partes in data 7.01.2025 RG. 1700/2024”.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- che in data 06.03.2024, l' comunicava al ricorrente, la CP_1 riliquidazione dell'assegno sociale n. 078-330004306707, nella quale risultava un credito di € 2.584,24;
- che nella stessa comunicazione, veniva recuperata da parte dell' la somma di € 2.497,36 asseritamente dovuta per CP_1 somme indebite precedentemente corrisposte, sicché l'importo netto corrisposto ammontava ad € 86,88;
- che il recupero della somma a titolo di indebito è da ritenersi illegittimo, in quanto l'indebito è stato annullato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza emessa in data 7.01.2025 RG. 1700/2024;
- che il ricorrente è rimasto, pertanto, creditore nei confronti dell' delle somme trattenute dallo stesso a titolo di CP_1 recupero indebito per la complessiva somma di € 2.497,36;
- che in data 21.02.2025, l'istante a mezzo del sottoscritto difensore presentava ricorso amministrativo, chiedendo il pagamento delle somme per l'avvenuto annullamento dell'indebito;
- che in data 21.05.2025, l' comunicava il rigetto del ricorso, CP_1 con la seguente motivazione: “il debito risulta estinto per compensazione”.
Parte ricorrente ha pertanto chiesto al Giudice di accertare la sussistenza del credito del ricorrente come da provvedimento di riliquidazione della pensione sociale, con condanna dell' alla restituzione della somma di €2.497,36, CP_1 illegittimamente trattenuta a titolo di indebito, annullato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza emessa in data 7.01.2025 RG. 1700/2024.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l' ha dedotto che le somme oggetto di causa CP_1 di fatto non sono mai state effettivamente recuperate dall' , CP_1 in quanto l'annullamento dell'indebito disposto con la richiamata sentenza ha avuto come solo effetto quello di escludere l'obbligo, per il ricorrente, di dover restituire somme che gli erano già state erogate, senza dar luogo alla nascita di un credito effettivo.
All'udienza del 26/11/2025 la parte ricorrente ha dato atto di aver riscontrato che le somme oggetto di rideterminazione non sono dovute in quanto di fatto non sono state mai recuperate dall' . CP_1
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento della complessiva somma di € 2.497,36, che il ricorrente assume illegittimamente trattenuta dall' a titolo CP_1 di indebito, annullato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza emessa in data 7.01.2025 RG. 1700/2024.
L' ha dedotto che a seguito della sentenza del Tribunale CP_1 di Frosinone che ha disposto l'annullamento dell'indebito l'Ente non ha provveduto a trattenere alcuna somma, escludendo l'obbligo del ricorrente di restituzione delle somme oggetto dell'indebito stesso.
Pertanto, ha eccepito che non è sorto in capo alla parte ricorrente alcun diritto di credito per effetto della richiama sentenza del Tribunale di Frosinone e che l'Ente nulla deve alla parte ricorrente.
L' ha altresì allegato agli atti di causa il casetto dei CP_1 pagamenti dell'anno 2023 e 2024 e il provvedimento di riliquidazione dell'assegno Assegno n. 078-330004306707 Cat. AS, decorrenza 1° marzo 2015 dell'importo di € 2.584,24.
All'udienza del 26/11/2025 la parte ricorrente ha dato atto che le somme oggetto di rideterminazione non sono state di fatto recuperate dall' . CP_1 Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che alcun diritto di credito si sia configurato in capo alla parte ricorrente a seguito dell'annullamento dell'indebito disposto con la sentenza del Tribunale di Frosinone, in quanto l' non ha recuperato né trattenuto le somme oggetto CP_1 dell'indebito annullato.
Il ricorso pertanto è infondato e va respinto.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono dichiarate irripetibili stante la sussistenza dei requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , disattesa Parte_1 CP_1 ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite.
Frosinone, 26/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore