Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1346/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1346/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. col patrocinio dell'avv. Eliana Parte_1 C.F._1
Mirabella
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Eliana Mirabella
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. posta in decisione con provvedimento del 18/12/2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/04/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio ad Augusta il 19/06/2004, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Augusta (Atto n. 52, parte II, serie A, ufficio
1, anno 2004); Per_
- che dall'unione nascevano i figli (il 31/03/2006) e (il 04/12/2007); Per_1
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel luogo che riterranno opportuno dandosene reciproca comunicazione, con l'obbligo di non recarsi molestia alcuna e di non interferire ciascuno nella vita privata dell'altro;
2) I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
3) La casa coniugale resta assegnata alla IG.ra affinché vi viva Parte_1 esclusivamente con i figli. Le parti concordano che il coniuge che ottiene l'assegnazione della casa ha il diritto di utilizzare l'immobile secondo le eIGenze proprie e della prole: a tal fine non sarà legittimo ospitare nella casa coniugale terze persone che aumentino la tensione emotiva e psicologica dei figli già provati dalla separazione dei propri genitori.
4) I figli minori, e , restano affidati ad entrambi i Persona_3 Per_2 genitori, con collocazione presso la madre, quale genitore di riferimento. Il padre, compatibilmente con gli impegni dei minori, vedrà e terrà con sé i figli due giorni alla settimana ed un week-end (da venerdì o sabato alla domenica sera) ogni 14 giorni: i giorni di visita ed il week-end dovranno essere concordati telefonicamente con la madre la mattina del giorno prima così da consentire alla stessa di potersi organizzare. Ad anni alterni il padre terrà con sé i figli il giorno di Natale o il giorno di Capodanno e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i minori rimarranno con il padre per un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni previo accordo con la madre entro il 31 maggio. Detti tempi e modalità potranno essere ampliati e/o modificati, su accordo dei genitori tenuto conto delle eIGenze dei minori e degli impegni della madre.
5) Il padre corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il solo Parte_1 Per_ ed esclusivo mantenimento dei figli minorenni, e Persona_3 complessivo di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio) - da versare entro i primi
5 giorni del mese rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
nonché il 50% delle spese straordinarie - comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal
SSN -scolastiche, universitarie (comprese le attività ad essa complementari), ricreative e sportive, necessarie per i figli. Si precisa che le spese di straordinaria amministrazione relative ai figli minorenni devono essere previamente concordate da entrambi i genitori salvo comprovate urgenze. Dette somme saranno versate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta documentata. Le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e del garage di pertinenza (distinti al NCEU del Comune di Augusta fg. 44, p.lla 135 sub.16 e sub.
5) sono anticipate dal IG. anche per la quota spettante al Controparte_1 coniuge (50% della rata); situazione finanziaria della IG.ra non le Parte_1 consente di partecipare al pagamento della quota parte di mutuo: tuttavia la stessa si impegna a contribuire al pagamento della suddetta rata di mutuo quando questa, parametrata ai redditi personali percepiti, sarà considerata sostenibile.
Nell'ipotesi di vendita e/o di futura locazione dell'immobile de quo le parti concordano sin da ora che il IG. ha diritto ad ottenere il rimborso della quota parte Persona_3 di mutuo anticipata a favore dell'ex coniuge ( ) e dovuta dallo stesso Parte_1 all'Istituto bancario trattenendo sul prezzo di vendita o sul futuro canone di locazione il credito maturato.
Resta, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'assegnatario dell'immobile
(IG.ra ) ad utilizzare il bene finché ne sussistano i presupposti Parte_1 previsti dalla legge: in particolare, convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Le parti precisano, pertanto, che la eventuale vendita e/o locazione della casa coniugale sarà consentita solo quando cesserà
l'assegnazione e, quindi, quando i figli non conviveranno più con la madre e gli stessi avranno raggiunto la maggiore età e saranno economicamente autosufficienti. Le spese di ordinaria amministrazione (comprese quelle di natura condominiale) connesse all'uso dell'immobile sono a carico del coniuge assegnatario.
6) Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione dei figli minori, saranno prese dal genitore collocatario, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
7) I coniugi concedono il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto carta di identità), anche con riferimento ai figli minori.
8) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento della loro residenza o del loro domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento.
Per effetto di tali patti, i coniugi si danno atto di avere come sopra regolato ogni loro rapporto patrimoniale, di essere definitivamente tacitati e soddisfatti, e di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo”.
Con provvedimento del 18/12/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1346/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Augusta il giorno 19/06/2004, trascritto
[...] Controparte_1 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Augusta (Atto n. 52, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2004); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20.1.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone