Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
È rituale la notificazione eseguita a mani del difensore allorchè la raccomandata spedita all'imputato dimorante all'estero ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen. venga dallo stesso rifiutata e l'ufficiale postale straniero abbia provveduto alla sua restituzione barrando sul modulo la relativa voce pre-stampata e apponendovi la data e la sottoscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 39685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39685 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
M
O S C U R A T A bis c.p. e dell'art. 52, 003 o vakata la divulgazione d dati identificativi, anche relativi a desumersi l'identità delle persone oftese nei delitti relativi alla prostituzione e alla 39 685/09 pornografia minorile e alla materia sessuale o puspuò 7.8 desumersi l'identità di minori, oppure delle parti nei ocedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato le persone. Sentenza n.: 1547 sezione VI
Registro Generale n.: 7997/08
Udienza pubblica del giorno 25 settembre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta dai Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
Saverio Felice Mannino Consigliere
Luigi Lanza Consigliere
Giorgio Colla Consigliere
Carlo Citterio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da M.K.B. nata a contro la sentenza 14 dicembre 2007 della "omissis"
Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza 10 febbraio
2006 del Tribunale di Monza.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Tindari Baglione che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché il difensore delle parti civili, avv.
Peronetti che si è riportato alle conclusioni scritte, depositando nota spese, ed il difensore della ricorrente, avv. Fiorini che si è richiamato ai motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Monza, che l'ha condannata alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al risarcimento del danno con provvisionale, per i reati di: elusione di un provvedimento del giudice concernente l'affidamento dei due figli
C.D. (art. 388 comma 2 C.P.), sottrazione minori C.L. e di minori degli anni 14 (art. 574 C.P.), calunnia aggravata (368 commi
1 e 2 C.P.) in danno del coniuge C.L. dei nonni paterni dei minori, di un fratello del nonno paterno e della sua fidanzata, e di un conoscente del C.L.
1) la decisione della Corte di appello di Milano in punto di ritualità delle notifiche ex art. 161 C.P.P.
Il problema della ritualità delle notifiche viene dai giudici di merito affrontato previa una minuta elencazione in fatto delle successive dichiarazioni della M. in ordine al luogo della sua residenza, domicilio e dimora nello sviluppo dell'azione penale.
Le dichiarazioni della ricorrente risultano essere state le seguenti:
a)" "omissis" via "omissis" : nella querela 12 novembre 2002;
b) ancora "omissis" via "omissis" ": nella dichiarazione resa al PM come persona informata sui fatti il
19 novembre 2002;
c) sempre "omissis" via "omissis" ": nel verbale avanti al PM quale indagata ed a seguito di presentazione spontanea in data 20 dicembre 2002;
d) "residente in "omissis" via "omissis" ma
"allo stato domiciliata in "omissis"
|: nel verbale reso alla Questura di Milano alla "omissis" O S C U RATA
presenza del proprio difensore fiduciario il 12 febbraio 2004.
Per la corte distrettuale da ciò va dedotto che la
M. ebbe a trasferirsi, o quanto meno a trasferire la sua
"dimora" intesa nel senso del luogo di attuale soggiorno, a partire al più tardi dal 12 febbraio 2004 in "omissis" presso l'
indirizzo in "omissis"
-secondo la decisioneDel resto in questo senso impugnata- militerebbe una considerazione d'îndole logica, e cioè che sarebbe stato quanto meno singolare che l'imputata, la quale si trovava e si trova a rispondere in Italia di gravi accuse penali, per aver voluto tenere esclusivamente presso di se i due figli e che all'uopo aveva trasferito in "omissis" avesse scelto di rimanere in Italia.
Su tali premesse la corte distrettuale ritiene corretta la scelta del Pubblico Ministero di inviare alla HI l'avviso di cui all'art. 169 C.P.P. considerando:
1) che la dizione del primo comma dell'articolo 169 il quale dispone che "se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice od il pubblico ministero invia una raccomandata..";
2) che la circostanza che, quanto meno dal 12 febbraio
2004, la prevenuta aveva preso a dimorare in "omissis" a
"omissis"
3) che non convince l'obiezione che in realtà la M. aveva conservato la sua residenza in Italia (in "omissis" via
), di talchè il PM avrebbe dovuto, prima"omissis" di optare per la procedura di cui all'art. 169, tentare una notifica presso tale recapito nazionale e, solo all'esito negativo, spedire la raccomandata in "omissis" in quanto tale argomentazione non tiene conto della circostanza che, O S C U RATA
essendo facoltà dell'indagato od imputato mutare la propria residenza ovvero dimorare in luogo diverso da questa, ed essendo obbligo dell'Autorità giudiziaria, una volta che di tanto sia venuta formalmente a conoscenza, procedere alla notifica degli atti processuali tenendo conto di tali variazioni,
l'indirizzo di "omissis" non era più quello al quale rivolgersi, ma era invece quello di "omissis"
"omissis"4) che l'indicazione di "omissis" via missi non risulta essere stata resa quale "dichiarazione di domicilio" ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 CPP: invero, nelle varie sedi sopra ricordate, l'Autorità procedente non ha mai rivolto alla M. l'invito di cui al detto art. 161, e la
M. non ha mai "dichiarato" il recapito italiano come luogo in cui intendeva ricevere le notificazioni;
5) che il Pubblico Ministero, avendo a disposizione due indirizzi "omissis" via "omissis" e "omissis"
a), nessuno dei quali formalmente "omissis"
qualificabile "domicilio dichiarato" ai sensi dell'art. 161 CPP, altro non ha fatto che privilegiare quello dei due che, secondo la stessa indicazione dell'interessata, era la dimora attuale della M. per invitarla a, appunto, "dichiarare od eleggere il domicilio": il che non comporta violazioni di norme processuali, considerato che "ai fini dell'obbligatorietà della notificazione all'imputato ai sensi delll'art. 169 CPP, per dimora deve considerarsi il luogo in cui la persona fisica è presente, sia pure in via transitoria, ma con un minimo di stabilita".
Sulla premessa del corretto invio della raccomandata ex art. 169 C.P.P. in "omissis" la corte distrettuale argomenta puntualmente sull'esito di tale spedizione, rilevando che a foglio omissis del fascicolo processuale, si rinviene la busta contenente l'avviso O S C U RA TA
In questione e con sopra il nominativo dell'imputata e l'indirizzo berlinese, dalla quale consta che: a- essa reca un talloncino autoadesivo, previsto dagli accordi internazionali postali, con riportate, in lingua tedesca e francese, più voci, tra di loro alternative, e relative alle varie ipotesi possibili in caso di mancata consegna al destinatario ("sconosciuto",
"partito senza lasciare indirizzo", "indirizzo insufficiente",
"famiglia lasciata", "deceduto", "ditta inesistente",
"rifiutato", "non reclamato", "non accettato"); b- tra le voci riportate risulta barrata quella corrispondente a "rifiutato"
("refuse"); c- tale ultima annotazione risulta corredata e completata con quella "da ritornare" ("retourner") con data
("01 Juli 2004"= 1. 7.2004) e relativa sottoscrizione.
Da tali elementi la corte distrettuale ha ritenuto: che l'ufficiale postale tedesco si recò, per consegnare la raccomandata, presso l'indirizzo di "omissis"
"omissis" che la destinataria del plico, e cioè la M.K.B. n.
ebbe a rifiutare di ricevere il plico stesso, che, perciò, la raccomandata venne quindi restituita all'Ufficio giudiziario mittente.
Pertanto -secondo la sentenza impugnata- essendo emerso che l'imputata si trovava presso tale recapito ma che, pur essendo stata invitata farlo, aveva rifiutato di ricevere l'atto, il P.M. ha correttamente provveduto alla notifica a mani del difensore, ed inoltre, non trattandosi di soggetto irreperibile, non vi era alcun obbligo di fare ricerche, nè vi era necessità di procedere ad ulteriori tentativi di notifica presso altri recapiti, come quello di posto "omissis" che la M. era reperibile non in questo luogo ma, come da lei indicato (e come era ragionevole fosse, per la motivazione sviluppata sul punto dai giudici di merito), in O S C U RATA
"omissis"
Inoltre, sul piano sostanziale, la Corte di appello ulteriormente precisa: che la donna, dapprima, ebbe ad indicare (nel verbale reso come indagata al PM il 20 dicembre
2002), due difensori fiduciari, gli avvocati Giorgio Galbiati e
Franco Silva del foro di Monza;
successivamente, avendo costoro rinunziato al mandato, procurò al difensore ufficioso, che la produsse a fini probatori nel giudizio di primo grado, la copia, sia in tedesco che in lingua italiana, del provvedimento n. 15 F 1155/03 in data 1 aprile 2004 della Sezione Famiglia
Pankow-Weissensee; del Tribunale di infine, ebbe a nominare, eleggendo presso di loro domicilio, gli attuali suoi difensori (avvocati Andrea Perron-Cabus e Stefanie Mehrens del foro di Milano) il 16 giugno 2004 (l'atto di appello risulta depositato dai predetti legali il 24 giugno 2004 con allegata nomina ed elezione di domicilio), e cioè ancora prima della notifica dell'estratto contumaciale, precisando, tra l'altro, di essere "residente in [...]"omissis" 耀
Da ultimo la Corte sottolinea l'inconsistenza della doglianza volta a lamentare che la notifica degli avvisi e del decreto dispositivo del giudizio di primo grado sia stata fatta, una volta rifiutata la raccomandata, presso il difensore di ufficio, all'uopo nominato, anzichè agli avvocati di fiducia
(Galbiati e Rocchi) tenuto conto che costoro, prima delle notifiche predette (atto depositato il 18.1.2005 ), avevano rinunziato al mandato.
2) i motivi di impugnazione della HI e la decisione di rigetto di questa Corte. O S C U RATA
Con un primo motivo di impugnazione la difesa della ricorrente deduce la violazione dell'art.606 comma 1 lettera c) C.P.P. per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale indicata nell'art. 169 C.P.P., con riferimento alla residenza all'estero della ricorrente, la quale, in data 12 dicembre 2004, già informata del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, aveva precisato in
Questura a Milano di essere "allo stato, domiciliata in "omissis"
n. "omissis"
In conclusione, per il difensore, l'avviso ex art. 415 bis, nonchè i successivi, dovevano essere notificati ai sensi del comma 4 dell'art. 161 c.p.p., che, in caso di inidoneità della dichiarazione od elezione di domicilio, prevede la notifica al difensore (peraltro già nominato di fiducia).
In alternativa, si sostiene, la notifica ben poteva avvenire presso la residenza più volte dichiarata in "omissis" oppure presso il luogo in cui era avvenuta la notifica dell'invito a comparire per l'interrogatorio del 20 dicembre 2002.
Nella prospettazione difensiva, la nullità in oggetto influirebbe negativamente sull'esito del procedimento di primo e di secondo grado, che si sono conclusi con la condanna dell'imputata, la quale non sarebbe stata messa nelle condizioni di potersi difendere, richiedendo l'esame di testimoni e l'acquisizione di documenti, tenuto conto che l'avviso ex art.169 C.P.P. mai sarebbe giunto a conoscenza della ricorrente stessa.
Il motivo non è fondato per tutte le ragioni in fatto ed in diritto, analiticamente sviluppate dalla corte distrettuale, il cui argomentare, corretto e adeguato alle concrete emergenze processuali, non consente alcun sindacato da parte del giudice di legittimità .
Invero, nella specie -come diffusamente spiegato, anche in fatto, dalla corte d'appello non si versa affatto in una realtà di inidoneità della dichiarazione, attinente al domicilio in "omissis" O S C U R A TA
"omissis" ma si è invece determinata una condotta intenzionale di rifiuto / della destinataria -ivi effettivamente domiciliata e presente, quanto meno dal 12 febbraio 2004- di prendere conoscenza dell'atto di interesse giudiziario che le era proposto nelle forme della notifica mediante raccomandata.
Va invero considerata rituale la notificazione, allorché la raccomandata, pervenuta al domicilio estero del destinatario, nel luogo dallo stesso indicato con precisione, venga rifiutata ("refusé”) (cfr. in termini: Cass. pen. sez. I, 4206/92 Rv.192420, Pronestè; massime precedenti vedi: rv. 166003) e, di conseguenza l'ufficiale postale abbia provveduto per la restituzione, barrando, come avvenuto nella specie, l'ulteriore indicazione pre-stampata relativa alla voce
"retourner", apponendovi data (1 luglio 2004) e sottoscrizione, ed il
P.M., a sua volta, decorso il termine indicato nell'ultima parte dell'art. 169 comma 1 C.P.P., abbia provveduto alla esecuzione delle notifiche mediante rituale consegna ai difensori.
Ribadita la ritualità della notifica, vanno ora esaminati gli ulteriori motivi.
Con un secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta mancanza di motivazione in punto di elemento soggettivo dei reati ex art. 388 e 574 C.P.
Con un terzo motivo viene prospetta vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà in ordine al ritenuto delitto di calunnia.
Tali due ultimi motivi, al limite della ammissibilità, vanno congiuntamente esaminati.
La soggettività dei tre delitti (violazione degli artt.388, 574 e
368 C.P.) è stata desunta infatti correttamente, sia dal primo che dal secondo giudice, attraverso una rigorosa analisi della scansione e
*progressione coerente delle consecutive condotte illecite dell'accusata, che ha comportato l'affermazione del supporto psicologico richiesto dalle de norme incriminatrici, con una giustificazione priva di salti O S C U R A TA
logici e che si sottrae, per la sua compiutezza e adeguatezza, alle critiche di merito formulate dal ricorrente.
Si è trattato infatti di un unitario e complesso comportamento
"contra legem", oggettivamente emerso ed accertato, correlato -di necessità- a plurime e preordinate violazioni delle norme penali, e protrattosi pervicacemente, nonostante le decisioni dell'autorità
giudiziaria italiana e nonostante che il dr. Verga non avesse fornito alcuna conferma alla donna della fondatezza dei suoi pretesi sospetti.
Tali condotte sono state poi verificate e ricostruite, in modo sintonico, dai giudici di merito con una motivazione, reciprocamente integrata, che ha fornito una giustificazione della conclusione di responsabilità in questa sede non suscettibile di censura.
I dati probatori, nella loro rilevanza, consistenza ed efficacia, sono stati rigorosamente soppesati nel loro insieme dalla corte territoriale, con scrupolo e correttezza, confluendo essi in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nella ragionevole affermazione di responsabilità dell'imputata.
E, poiché la motivazione risulta rispondente ai principi dettati dall'art. 192 c.p.p., il procedimento probatorio su cui poggia l'affermazione di responsabilità che si contesta resiste alle censure formulate dal ricorrente.
Né è sostenibile la ricorrenza di cause esimenti (la corte distrettuale fa riferimento a pag.19 ad una "imprecisata causa di esclusione della colpevolezza"), in relazione alla prospettata finalità di protezione della prole e al difficile equilibrio psichico della HI, posto che sul punto i giudici di merito hanno precisato che la realtà effettuale in cui operava la ricorrente non giustificava in alcun modo l'iniziale e successivo suo comportamento, illecito, perché non ricollegabile ad alcuna situazione reale di pericolo per la prole, pericolo suscettibile di essere ragionevolmente sviluppato in termini di esimente, anche putativa. O S C U RA T A
Va infatti ribadito che l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo o soggettiva sensazione dell'agente, ma deve essere correlata e fondata su da dati di fatto concreti, ed in grado di offrire giustificazione e supporto all'erroneo convincimento di trovarsi in tale situazione (cfr. anche: Cass. pen. sez. I, 19341/2009 Rv. 243777,
Faiq).
Con un quarto motivo ( indicato come 3) si lamenta la
violazione delle norme in punto di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, con un richiamo omnicomprensivo all'art.603
C.P.P. e senza la necessaria indicazione delle prove oggetto di richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e neppure senza la doverosa precisazione che la disposizione richiamata atteneva alle prove previste dal I comma (nuove prove o riassunzione di prove già acquisite), oppure dal II comma (prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado) della norma evocata, avuto riguardo alla ben diversa "ratio decidendi" che presiede ognuna di tali due realtà.
La censura, per come formulata, è inammissibile per palese violazione della regola della autosufficienza del ricorso e della specificità e puntualizzazione dei motivi di doglianza critica, che si intendono proporre alla valutazione del giudice di legittimità.
Il ricorso, infatti deve essere autosufficiente nel senso che deve contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, indicare l'elemento fattuale, il dato o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata, esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. Sez.IV, 28135/2007 pres.Marini est. Novarese 13 giugno-16 luglio 2007 ric. Arena oltre a Cass. sez. 6^, n. 10951 del
2006 cit. anche Cass. sez. 1^, 14 giugno 2006 n.20370 rv. 233778 e O S C U RA TA
11
rv. 234115 dello stesso estensore, Cass. sez. 6^, 7 luglio 2006 n.
23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6^, 6 luglio 2006 n. 23524 rv.234153).
In particolare il principio di autosufficienza del ricorso richiede che, per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo, siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione (cfr. in termini: Sez.1, Sentenza n.47499/07,
Rv.238333, imputato Chialli, Massime precedenti Vedi: N. 11706 del
1993 Rv. 196076, N. 6529 del 1998 Rv. 210712, N. 31964 del 2001
Rv. 219325, N. 4803 del 2002 Rv. 225512, N. 34379 del 2004 Rv.
229279, N. 16223 del 2006 Rv. 233781, N. 20344 del 2006 Rv.
234115, N. 20370 del 2006 Rv. 233778, N. 37368 del 2007 Rv.
237302): circostanze tutte assenti nel motivo di ricorso che -come si è detto- fa generico riferimento ad acquisizione di "diverse perizie” e ad un altrettanto generico giudizio sulla ritenuta "attendibilità o meno di un teste", neppure nominativamente indicato, in tal modo rendendo impossibile l'esercizio del potere tipico del giudice di legittimità.
Con un quinto motivo (indicato come 4) si prospetta vizio di motivazione sul punto della mancata applicazione dell'indulto, richiesta in appello in via subordinata.
Il motivo è inammissibile trattandosi di questione non deducibile in Cassazione.
L'applicazione dell'indulto infatti può essere sollevata nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente e non, invece, come nella specie, quando abbia omesso riservandone di pronunciarsi, implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione (Cass. pen. sez.
2, 37518/2004 Rv.229716, Bozzoatro. Massime precedenti Conformi
Sezioni Unite: N. 233 del 1995 Rv. 200262).
Con un ultimo motivo si lamenta la violazione dell'art. 541 C.P.P.
avendo il giudice di merito condannato l'imputata al pagamento delle 12
O S C U R A TA
spese delle parti civili senza distinguere tra onorari, competenze e spese.
Il motivo, per come proposto, è inammissibile.
E' ben vero che il giudice, nel liquidare le spese alla parte civile tenuto ad indicare le singole voci, distinguendo tra onorari, competenze e spese, per consentire alle parti di sindacare il rispetto dei minimi e massimi tariffari (Cass. pen. sez. V,10143/2005 Rv.
230918. Massime precedenti Conformi: N. 2665 del 1998 Rv. 211628
Massime precedenti Vedi: N. 5301 del 2004 Rv. 227093), ma in tale evenienza la parte non può limitarsi nel ricorso per cassazione a dedurre genericamente siffatta violazione di legge, dovendosi alla stessa accompagnare l'indicazione dei minimi o dei massimi tariffari che si pretendono violati in relazione alla somma complessivamente liquidata.
Ne consegue che non risponde al canone di specificità la mera doglianza di mancata distinzione tra le singole voci, non accompagnata dalla concreta precisazione della violazione dei suddetti limiti, desumibile da un conteggio analitico il quale, in funzione della somma complessiva liquidata, proponga un prospetto che evidenzi il superamento da parte del giudice di merito delle soglie tariffarie .
Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al rimborso alle parti civili delle spese del grado liquidate in complessivi €. 3.616,1 di cui 2.626 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì la ricorrente a rimborsare alle parti civili 13
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le spese del grado che liquida in complessivi €. 3.616,1 di cui
2.626 per onorario oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma il giorno 25 settembre 2009
Il cons. est.
Luigi Lanza
Il Presidente
Giovanni de Roberto,
.* DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 12 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scala
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