Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 2
Il giudice nel liquidare le spese della parte civile deve indicare le singole voci della liquidazione, in quanto una determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non permette all'imputato di controllare l'eventuale onerosità della statuizione e non consente ad entrambe le parti di verificare e sindacare il rispetto , "in bonam " e "in malam partem ", dei minimi e massimi tariffari. (Fattispecie di annullamento con rinvio di una sentenza di patteggiamento).
Con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, la determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. Il principio è però valido sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione. (Fattispecie di annullamento con rinvio della liquidazione delle spese di costituzione di parte civile effettuata dal giudice del "patteggiamento" con valutazione globale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/1998, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 30/4/1998
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 2665
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N. 30308/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla parte civile OV IA CA ,nata il [...] a [...]
avverso la sentenza emessa il 7 giugno 1997 dal Pretore di Casale Monferrato nei confronti di SA Vittorina, nata il [...] a [...], CU Vito, nato a [...] il [...] e CU Massimiliano, nato a [...] il [...]
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pretore di Casale Monferrato applicava ,ex art.444 c.p.p., a SA Vittorina, CU Vito e CU Massimiliano le pene concordate per i reati previsti dagli artt.81,582,594,612,660 c.p., contestati alla prima ,e per i delitti di minaccia e lesioni, contestati agli altri due, e li condannava al pagamento, in solido, delle spese di costituzione della parte civile, OV IA CA, liquidate in complessive lire 1.000.000.
La parte civile ricorre in cassazione e deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione affermando che ,avendo sostenuto spese per lire 750.000, il Pretore aveva liquidato gli onorari in misura inferiore al limite minimo stabilito dalla tariffa forense e aveva illegittimamente liquidato le spese giudiziali in modo globale, impedendo, così, di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle .
Il ricorso è fondato.
Nel procedimento di applicazione della pena a richiestala parte civile ha diritto al rimborso delle spese sostenute e agli onorari senza che occorra alcuna particolare valutazione del merito. Il difensore, infatti ,non può fare affidamento sull'eventuale scelta del rito, rimessa alla discrezionalità dell'imputato e del pubblico ministero e subordinata alla ratifica del giudice, e deve svolgere la necessaria attività strumentale-studio del processo, formalità di costituzione della parte civile, richiesta di ammissione testi-della quale il giudice deve tener conto nel provvedere in ordine alle spese, fornendo adeguata motivazione.
È vero, in merito ,che la determinazione degli onorari dell'avvocato e delle spese e onorari di procuratore, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. È anche vero, però, che il principio è valido sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione. Peraltro, è obbligo specifico del giudice indicare le voci della liquidazione. È illegittima, infatti, una determinazione globale delle spese giudiziali, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, in quanto l'omessa differenziazione non permette all'imputato di controllare l'eventuale onerosità della statuizione e ad entrambe le parti di verificare e sindacare il mancato rispetto, in bonam e in malam partem, dei minimi e massimi tariffari.
Ciò posto, si osserva che il giudice a quo disattendeva le articolate richieste della parte civile senza alcuna motivazione e liquidava globalmente le spese, così impedendo anche un adeguato sindacato di legittimità.
Siffatti vizi comportano l'annullamento della sentenza, limitatamente a questa statuizione, con rinvio al giudice civile, a norma dell'art.621 c.p.p., per la liquidazione delle spese di costituzione della parte civile
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese e onorari a favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio il 30 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998