Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/1998, n. 2665
CASS
Sentenza 30 aprile 1998

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Il giudice nel liquidare le spese della parte civile deve indicare le singole voci della liquidazione, in quanto una determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non permette all'imputato di controllare l'eventuale onerosità della statuizione e non consente ad entrambe le parti di verificare e sindacare il rispetto , "in bonam " e "in malam partem ", dei minimi e massimi tariffari. (Fattispecie di annullamento con rinvio di una sentenza di patteggiamento).

Con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, la determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. Il principio è però valido sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione. (Fattispecie di annullamento con rinvio della liquidazione delle spese di costituzione di parte civile effettuata dal giudice del "patteggiamento" con valutazione globale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/1998, n. 2665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2665
    Data del deposito : 30 aprile 1998

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