Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 5301
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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La liquidazione degli onorari spettanti ai difensori per la discussione, qualora questa si protragga per più udienze, va effettuata tenendo conto non solo dell'udienza alla quale il difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio ha partecipato alla discussione, ma anche di quelle in cui hanno preso la parola il P.M. ovvero i difensori di altri imputati, in quanto la presenza del difensore, anche se in atteggiamento di mero ascolto, è utile per valutare le argomentazioni dei rappresentanti delle altre parti processuali e per commisurare la propria prestazione difensiva; ciò sia prima che dopo il proprio intervento, prevedendo l'art. 523 cod. proc. pen. la facoltà di replica pur se limitatamente alla confutazione degli argomenti avversari.

La determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese nei limiti minimi e massimi della tariffa in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 5301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5301
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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