Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 2
La liquidazione degli onorari spettanti ai difensori per la discussione, qualora questa si protragga per più udienze, va effettuata tenendo conto non solo dell'udienza alla quale il difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio ha partecipato alla discussione, ma anche di quelle in cui hanno preso la parola il P.M. ovvero i difensori di altri imputati, in quanto la presenza del difensore, anche se in atteggiamento di mero ascolto, è utile per valutare le argomentazioni dei rappresentanti delle altre parti processuali e per commisurare la propria prestazione difensiva; ciò sia prima che dopo il proprio intervento, prevedendo l'art. 523 cod. proc. pen. la facoltà di replica pur se limitatamente alla confutazione degli argomenti avversari.
La determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese nei limiti minimi e massimi della tariffa in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO NI S. - Presidente - del 21/01/2004
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 79
3. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 09813/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH ES (CATANIA);
contro
:
MINISTERO DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 20/06/2002 TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI MARIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla questione attinente alla presenza del difensore alle udienze di dicembre e il rigetto del ricorso nel resto;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 10-12-2002 l'avv. Francesco Fichera ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 20-6-2002 con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al suddetto professionista, quale difensore di NI NI, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ed emesso dalla Corte di Assise di Catania in data 13-12-2001. L'avv. Fichera ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per due motivi.
Con il primo il ricorrente ha assunto la violazione dell'art. 12 legge n. 217/1990 ed il difetto di motivazione per avere il Tribunale
omesso di motivare sulle doglianze formulate in sede di gravame ed applicato criteri equitativi, non corrispondenti al dettato della norma suindicata.
Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 12, n. 2 bis, legge n. 217/1990 e del D.M. 5-10-1994 n. 585, avendo liquidato l'importo spettante per la sola udienza nella quale l'avv. Fichera aveva partecipato alla discussione, e non anche per quelle in cui era stato presente assistendo alle discussioni del P.M. ovvero di altri difensori. Si premette che le sezioni unite, con la recente sentenza n. 25080 del 28 maggio 2003, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, hanno ritenuto di dovere ribadire il principio della ricorribilità in Cassazione delle ordinanze emesse in sede di reclamo avverso il decreto originario di liquidazione dei compensi del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Le sezioni unite hanno, in particolare ritenuto che "l'ordinanza emessa in sede di opposizione o reclamo avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, anche di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, pur non avendo la forma della sentenza, di questa ha i caratteri costitutivi in quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo e non è impugnabile se non, a mente del richiamato art. 111 della Costituzione, con il ricorso in sede di legittimità, esperibile -
secondo il dettato costituzionale - solo per violazione di legge, non anche per vizio di motivazione, a meno che questa sia mancante o meramente apparente, perché in tali casi si ha violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione di simili provvedimenti giurisdizionali".
Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Come condivisibilmente ritenuto, "la determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di Procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. Il principio è però valido sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione" (Cass. 9-6-199 n. 9412; conforme Cass. n. 2665/1998). Il provvedimento impugnato specifica, peraltro, che l'art. 12, comma 1, legge n. 217/1990 stabilisce che i compensi spettanti ai difensori sono liquidati osservando la tariffa professionale "in modo che in ogni caso non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti". Ciò premesso, il Tribunale che ha deciso sul reclamo da atto che la liquidazione del compenso è stata effettuata dalla Corte di assise "in misura certamente non inferiore al minimo previsto dalle tabelle professionali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge 217/90, tenendo conto della complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate".
Tale motivazione deve ritenersi adeguata, e non solo apparente, considerato che dal pur articolato ricorso si evince la censura di avere provveduto i giudici di merito a liquidazione inadeguata rispetto all'importanza del procedimento per reati gravissimi, con molti imputati, e con esito soddisfacente per il NI. Ma se essa - come motiva il Tribunale - è stata contenuta oltre i minimi tariffari, valutato che trattasi di patrocinio a spese dello Stato, non si evince alcuna violazione di legge, ne' carenza assoluta di motivazione.
È invece, fondato e va accolto, il secondo motivo di gravame. Come già ritenuto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3320 del 29-11-2001, la liquidazione degli onorari spettanti ai difensori per la discussione, qualora questa si protragga per più udienze, va effettuata tenendo conto non solo dell'udienza alla quale il difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio ha partecipato alla discussione, ma anche di quelle in cui hanno preso la parola il P.M. ovvero i difensori di altri imputati, in quanto la presenza del difensore, anche se in atteggiamento di mero ascolto, è utile per valutare le argomentazioni dei rappresentanti delle altre parti processuali e per commisurare la propria prestazione difensiva;
ciò sia prima che dopo il proprio intervento, prevedendo l'art. 523 c.p.p. la facoltà di replica pur se limitatamente alla confutazione degli argomenti avversari.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso giudice a norma dell'art. 623 lett. a) c.p.p., perché proceda a nuovo esame limitatamente al principio appena enunciato. Il ricorso viene rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione del compenso per le udienze di discussione, con rinvio al Tribunale di Catania.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004