Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
Il giudice nel liquidare le spese alla parte civile è tenuto ad indicare le singole voci, distinguendo tra onorari, competenze e spese, per consentire alle parti di sindacare il rispetto dei minimi e massimi tariffari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2005, n. 10143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10143 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 25/01/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 00080
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 000425/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC LI N. IL 12/08/1953;
2) EN RI N. IL 26/05/1932;
avverso SENTENZA del 30/01/2003 TRIBUNALE di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PROVIDENTI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
OSSERVA
AC IO e PE AR hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 30-1-2003 con la quale era stata loro applicata la pena concordata ed erano stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ed a quelle verso la parte civile nella misura di euro 1.400,00 per ciascuna di esse. Hanno censurato la sentenza impugnata per carenza di motivazione ed eccessività in punto di liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice a favore delle parti civili in forma globale, senza specificare le varie voci. La censura è fondata.
Questa Corte (v. Cass. Sez. 5^ 30-4-1998 n. 2665) ha più volte stabilito che il giudice nel liquidare le spese della parte civile deve indicare le singole voci della liquidazione, in quanto una determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non permette all'imputato di controllare l'eventuale onerosità della statuizione e non consente ad entrambe le parti di verificare e sindacare il rispetto, "in bonam" e "in malam partem", dei minimi e massimi tariffari.
La sentenza va pertanto annullata limitatamente alla liquidazione delle spese di parte civile con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame sul punto.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di parte civile, con rinvio al Tribunale di Trieste per riesame.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005