Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2004, n. 8073
CASS
Sentenza 27 aprile 2004

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In tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale e del relativo nesso di causalità, non può escludersi, ove necessaria, l'adozione del criterio epidemiologico, soprattutto per accertare, in relazione a malattia multifattoriale (nella specie, artropatia degenerativa del rachide), quantomeno l'incidenza concausale dell'attività lavorativa svolta, specie se tale attività (nella specie, videoterminalista) sia relativamente "recente" e pertanto non possano ritenersi ancora definitivamente accertati nella scienza medica gli effetti che essa può avere sulla salute dei lavoratori; ne consegue che deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice d'appello, aderendo alle conclusioni della consulenza d'ufficio, escludente il nesso di causalità tra attività di videoterminalista e artrosi, abbia completamente omesso di valutare, anche solo per disattenderle, le note medico - legali del consulente di parte il quale, richiamando la letteratura scientifica più recente e i risultati di congressi medici, abbia evidenziato la necessità di utilizzo del criterio epidemiologico.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2004, n. 8073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8073
Data del deposito : 27 aprile 2004

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