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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 509/2023
R.G.C., vertente tra
in persona del procuratore speciale Parte_1 Pt_2
, con sede legale in Modena, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Ciro Senatore del Foro di Salerno in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante
E
con sede legale in Napoli, in Controparte_1 persona del liquidatore Avv. Bruno Coluccio del Foro di Napoli
1 e da quest'ultimo rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
- appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 130 del
Tribunale Ordinario di Lanciano pubblicata il 13/4/2023 in materia di contratto di mandato
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in totale riforma della sentenza impugnata n. 130/2023 emessa dal Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis, così provvedere:
- Accertare e dichiarare il corretto e legittimo comportamento della convenuta e quindi l'assenza di responsabilità sia Pt_1 contrattuale che extracontrattuale e conseguentemente rigettare la domanda proposta dalla;
CP
- Accertare e dichiarare comunque la carenza probatoria degli assunti di parte attrice e per l'effetto rigettare la domanda;
- In subordine accogliere l'eccezione di prescrizione del preteso diritto scaturente da responsabilità extracontrattuale, per essere decorso oltre il quinquennio stabilito dall'art. 2947
c.c.
- Condannare la alle spese e competenze Controparte_1 del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni di legge, nonché alla restituzione delle somme pari ad € 28.864,18 versate dalla con bonifico del 10.5.23 (doc. 2 fasc. appello) in Pt_1 adempimento della condanna contenuta nella Sentenza appellata oltre interessi.”
2 Conclusioni dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:
Nel merito:
- Rigettare l'appello proposto da controparte con integrale conferma della impugnata sentenza;
- Il tutto con il ristoro delle spese onorari spese generali Iva
e C.p.a del doppio grado di giudizio.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 130 pubblicata in data 13/4/2023 il
Tribunale Ordinario di Lanciano, in accoglimento della domanda proposta da condannava la Controparte_1 [...]
a restituire all'attrice la somma Controparte_2 di euro 21.700,00, oltre ad interessi dalla data della domanda, ed a rifonderle le spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che Controparte_1 aveva dedotto di avere stipulato in data 13/7/1995 con la
[...]
, poi incorporata dalla convenuta, Controparte_3 un contratto di mandato in forza del quale la banca le forniva la provvista per la stipula di contratti di finanziamento con cessione del quinto, essa concludeva i contratti e riscuoteva per conto della mandante le rate dai mutuatari, versandole mensilmente alla banca unitamente alle rate non pagate dai debitori, in virtù della clausola del “non riscosso per riscosso” prevista dall'art. 9 del contratto.
1.2. Il Tribunale riferiva che aveva inoltre dedotto CP che il 20/7/2010 il mandato era stato revocato, ma che in
3 riferimento ai contratti di finanziamento in corso le parti avevano pattuito la perdurante vigenza della clausola del “non riscosso per riscosso”; che in forza di tale clausola essa aveva versato alla convenuta la complessiva di euro 5.111.107,66 riferita a 871 operazioni di finanziamento, fra cui quella del mutuatario che in relazione a tale Persona_1 finanziamento la banca le aveva addebitato la somma di euro
21.700,00, nonostante il mancato pagamento delle rate fosse dipeso dal decesso del debitore in data 2/6/2011, con conseguente onere della banca di azionare la polizza assicurativa collettiva stipulata dall'esponente in relazione all'evento morte dei CP mutuatari;
che le aveva riferito di avere richiesto Pt_1
l'apertura del sinistro alla compagnia assicurativa in data
6/6/2013, di avere provveduto ad un sollecito in data 7/1/2014
e di non avere potuto incassare l'indennizzo in quanto la compagnia assicuratrice aveva richiesto una relazione medica sulle cause del decesso del sig. , relazione che, però, Per_1 la banca non era riuscita ad acquisire;
che essa non era al corrente del decesso del debitore perché a seguito della risoluzione del contratto di mandato non si occupava più della riscossione delle rate;
che la banca aveva denunciato tardivamente il sinistro alla compagnia assicurativa, violando così il dovere di buona fede e correttezza nei suoi confronti, avendole addebitato un importo che avrebbe invece dovuto riscuotere grazie all'assicurazione.
1.3. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione della convenuta di prescrizione del credito azionato da CP osservando che l'attrice aveva interrotto la prescrizione decennale decorrente dal decesso del debitore mediante l'avvio
4 del procedimento di mediazione;
rilevava che in base agli artt.
3, 4 e 7 dell'accordo stipulato dalle parti con scrittura privata in data 19/10/2010, a seguito della revoca del mandato, CP aveva assunto una funzione marginale rispetto alla banca nella gestione dei contratti di finanziamento;
che non aveva più CP il controllo del pagamento delle rate da parte dei debitori, venendo queste versate sul conto della banca;
che spettava quindi alla convenuta informare l'attrice della morte del sig.
[...]
che, avendo omesso tale comunicazione, la banca aveva Per_2 impedito a di gestire la pratica assicurativa e di ottenere CP
l'indennizzo e non poteva pertanto addebitarle l'importo delle rate non pagate dal debitore deceduto.
2. Con atto di citazione notificato il 10/5/2023 Parte_1
nuova denominazione assunta da
[...] [...]
, proponeva appello avverso la sentenza sopra Controparte_2 indicata sulla base di cinque motivi, concludendo come indicato epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
2.2. L'udienza del 3/12/2024 fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate concludevano come riportato in rubrica.
2.2.1. Con ordinanza in data 5/12/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che la polizza assicurativa era stata stipulata da e che CP
5 l'appellata era la beneficiaria degli indennizzi, mentre essa era rimasta estranea al contratto.
3.1. Rileva che spettava a l'obbligo di comunicarle CP
l'avvenuto decesso del debitore, che inoltre era tenuta a CP fornirle assistenza per l'attivazione della polizza e che essa aveva effettuato le comunicazioni alla compagnia assicurativa ad abundantiam, senza averne l'obbligo.
3.2. Deduce che la gestione amministrativa dei finanziamenti era rimasta in carico a anche dopo la revoca CP del mandato, come si desumeva dall'art. 12 della scrittura privata del 19/10/2010, in base al quale aveva l'obbligo di CP comunicarle gli eventi che avessero determinato l'interruzione dei pagamenti delle rate.
3.3. Evidenzia che quindi aveva avuto direttamente CP contezza del decesso del debitore e rileva che dalla documentazione prodotta dall'odierna appellata in primo grado risultava che essa l'aveva informata della morte del sig.
[...]
con e-mail del 16/4/2013, mettendola in grado di gestire Per_1 il sinistro.
4. Con il secondo motivo di appello deduce che Pt_1 CP non aveva fornito prova dell'addebito a suo carico delle rate non pagate relative al finanziamento concesso al sig. . Per_1
4.1. Evidenzia che l'appellata non aveva provato che il contratto di finanziamento stipulato con il predetto debitore fosse ancora in corso al momento del decesso né quando si era verificato l'inadempimento e che neppure vi era prova che CP avesse comunicato al datore di lavoro del sig. la Per_1 cessazione del rapporto di mandato indicandogli di effettuare i versamenti direttamente alla banca esponente.
6 4.2. Rileva che in base all'art. 11 della convenzione del
19/10/2010 , quando riceveva l'addebito di rate non pagate CP dai debitori, era tenuta ad inviarle una relazione in ordine ai motivi dell'inadempimento ed alle attività poste in essere per il recupero degli importi, ad ulteriore riprova che l'appellata aveva mantenuto il controllo dei finanziamenti stipulati.
4.3. Evidenzia che avrebbe dovuto rivolgere alla CP compagnia assicuratrice la contestazione in ordine alla vessatorietà delle clausole della polizza che prevedevano l'obbligo di trasmettere la documentazione medica in ordine alle cause del decesso dell'assicurato, e non poteva dedurre che era la banca esponente a doversi opporre a tale richiesta della compagnia.
5. Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce che il giudice aveva errato nel ritenere che la mancata attivazione della polizza fosse dipesa dal fatto che a non era stata CP fornita tempestiva comunicazione del decesso del debitore.
5.1. Evidenzia che la comunicazione non doveva avvenire in modo formale, che era stata in grado di costituire la CP provvista per il pagamento delle rate rimaste insolute, avendo dedotto che tali importi le erano stati addebitati, e che quindi sarebbe stata anche in grado di attivare tempestivamente la polizza.
6. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ribadisce che il giudice aveva errato nel ritenere che a seguito della revoca del mandato non fosse più in grado di controllare i CP finanziamenti stipulati, mentre essi erano rimasti sotto il suo controllo, come dimostrava la precisa deduzione fatta in primo grado di averle versato 5.111.107,66 euro per rate non pagate in
7 relazione a 871 posizioni.
7. Con il quinto motivo di gravame l'appellante eccepisce la prescrizione del diritto di credito di a fronte della CP responsabilità extracontrattuale attribuitale dall'odierna appellata.
8. Deve essere logicamente esaminato per primo il quinto motivo d'appello.
8.1. Esso è infondato.
8.2. Il presente giudizio ha ad oggetto l'adempimento di obblighi assunti contrattualmente dalle parti, con conseguente durata decennale della prescrizione del diritto di di CP ottenere la restituzione delle somme che assume indebitamente addebitatele dall'appellante, e con decorrenza non già dalla data del decesso del debitore, bensì da quella dell'addebito.
9. Da un punto di vista logico deve essere poi esaminato il secondo motivo di appello, con il quale eccepisce la mancata Pt_1 prova da parte di degli addebiti di cui chiede la CP restituzione.
9.1 Il motivo è inammissibile.
9.2 Nell'atto di citazione in primo grado , come CP ricordato dall'appellante, dedusse di avere versato alla banca la complessiva somma di euro 5.111.107,66 per rate non pagate in relazione a 871 posizioni, fra cui quella del sig. Persona_1
, per l'importo di euro 21.700,00.
[...]
9.3. Nella propria comparsa di costituzione la convenuta non sollevò nessuna contestazione in ordine a tale specifica allegazione e non provvide al deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
9.4. In base all'art. 167 c.p.c. nella propria comparsa “il
8 convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”; ai sensi dell'art. 115 c.p.c. i fatti non specificamente contestati si considerano ammessi.
9.5. Solo in sede di comparsa conclusionale e quindi allorché sia il thema decidendum sia il thema probandum si erano cristallizzati la banca contestò per la prima volta la mancanza di prova degli addebiti di cui chiedeva la restituzione e CP la mancata produzione dell'estratto del conto corrente sul quale erano stati effettuati.
9.6 Tale contestazione era tardiva in primo grado e contrasta in appello con il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., introducendo nel giudizio un fatto nuovo, poiché in base al principio della non contestazione ed alle difese svolte dalla banca in primo grado risulta ormai acquisito al processo l'addebito a delle rate non pagate dal mutuatario CP [...] nella misura di euro 21.700,00 indicata dall'attrice Per_1
e non contestata dalla convenuta (vedi Cass. n. 4747 del 2023).
10. Gli ulteriori motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, e sono fondati.
10.1. La stessa ha prodotto in primo grado l'e-mail in CP data 16/4/2013 con la quale la Controparte_3
le comunicò l'avvenuto decesso del sig.
[...] Per_1 chiedendole di redigere il conto estinzione del finanziamento, conto che redasse il successivo 17/4/2013 indicando CP
l'importo di euro 21.034,57 quale saldo da versare per l'estinzione del rapporto (si veda il file prodotto in primo grado dall'attrice come “allegati ”, pag. 27 Controparte_4
e 50).
9 10.2. Ai sensi dell'art. 12 della scrittura privata del
19/10/2010 “Nella ipotesi in cui si verifichino sinistri oggetto di copertura assicurativa, la fornirà il necessario CP supporto alla Banca predisponendo la opportuna documentazione per l'attivazione delle polizze. Tale documentazione sarà rimessa in tempo utile per detta attivazione alla Banca, la quale la inoltrerà alla Compagnia Assicuratrice.”
10.3. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, la comunicazione del 16/4/2013 era tempestiva, giacché a seguito della modifica dell'art. 2952, comma 2, c.c. introdotta dalla legge n. 166 del 2008 di conversione del d.l. n. 134 del 2008, già all'epoca del decesso del sig. la prescrizione dei Per_1 diritti nascenti dal contratto di assicurazione, diversi dal diritto al pagamento del premio, era fissata in due anni dal giorno del sinistro.
10.3.1 Trattandosi di norma inderogabile, ai sensi dell'art. 2936 c.c., essa risulta applicabile anche al contratto di assicurazione stipulato da il 24/3/2006 con CP CP_5
, poi incorporata da
[...] Controparte_6
(sull'efficacia dello ius superveniens nei rapporti di durata si veda, in genere, Cass. n. 25323 del 20249).
10.4. Né può richiamarsi in contrasto con quanto esposto la previsione dell'art. 10 della polizza, che prevedeva la perdita del diritto all'indennizzo decorsi dodici mesi dal decesso degli assicurati in difetto di denuncia del sinistro, dovendosi ricordare che il ritardo nell'avviso all'assicuratore non comporta la perdita dell'indennizzo a meno che non dipenda da dolo dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1915 c.c., norma anch'essa inderogabile e quindi automaticamente sostituita, ai
10 sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., alle difformi previsioni contrattuali.
10.5. Sul punto va infine notato che nella lettera in data
16/10/2014, in risposta al sollecito inviatole nel gennaio del
2014 da non contestò Controparte_2 CP_7 la tardività della comunicazione del sinistro, ricevuta il
6/6/2013, ma richiese la trasmissione della relazione medica sulle cause del decesso del sig. in applicazione di Per_1 quanto previsto dall'art. 8 della polizza (si veda pag. 49 del file prodotto in primo grado da citato al punto 10.1). CP
10.6. Come rilevato al punto 10.2 che precede, era onere di fornire tale documentazione alla banca a seguito della CP comunicazione del decesso dell'assicurato, ricevuta il
16/4/2013. E' pacifico che non abbia provveduto in tal senso CP né essa può lamentare la vessatorietà in base al Codice del
Consumo della clausola della polizza assicurativa che prevedeva tale obbligo, non essendo applicabile al contratto di assicurazione in esame la disciplina consumieristica, volta a riequilibrare la disparità di potere fra le parti, tenuto conto che la polizza collettiva del 24/3/2006 venne stipulata da CP con la compagnia assicuratrice e quindi da due soggetti entrambi professionisti (cfr. Cass. S.U. n. 20802 del 2022).
10.7. Sulla base di quanto esposto la mancata attivazione della polizza risulta addebitabile al comportamento negligente di e non emergono comportamenti della banca contrari a buona CP fede, considerato che risulta essersi adoperata anche per Pt_1 ottenere la documentazione medica dagli eredi del defunto.
10.8. Restano assorbite le ulteriori deduzioni dell'appellante.
11 11. In accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata deve essere pertanto rigettata la domanda proposta da , risultando legittimamente addebitatele da CP Pt_1 le rate rimaste insolute a seguito del decesso del sig.
[...]
in forza della clausola prevista nell'art. 7 della Per_1 scrittura del 19/10/2010.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, esclusi per l'appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
13. Stante la totale riforma della sentenza di primo grado, deve essere infine accolta la domanda di di condanna Parte_1 della controparte alla restituzione di quanto versatole in esecuzione della predetta sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'esborso e sino al saldo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di;
Parte_1
2) condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese del giudizio, che liquida per il primo Parte_1 grado in euro 5.077,00 per compensi oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge,
12 e per il presente grado di appello nell'importo di euro
382,50 per esborsi ed euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) condanna a restituire a Controparte_1 [...] la somma di euro 28.864,18, versata in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'esborso e sino al saldo.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 15/4/2025
La Presidente est.
Dr. Nicoletta Orlandi
13