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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/08/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2023
TRIBUNALE DI TERNI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa MARZIA DI BARI Presidente rel.-est. dott. TOMMASO BELLEI Giudice dott.ssa DORITA FRATINI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1025/2023 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente TRA C.F. elettivamente domiciliato in Artena (RM), Parte_1 CodiceFiscale_1 via Stefano Serangeli, n. 13, presso lo studio dell'avv.to Chiara Perica, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, Controparte_1 CodiceFiscale_2 piazza dei Carrara, n. 10, presso lo studio dell'avv.to Fabio Lancia e rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Curti, come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni: le parti all'udienza del 24/06/2025 precisavano le conclusioni come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto;
il PM rassegnava le proprie conclusioni in data 27/06/2025, chiedendo la pronuncia di separazione alle condizioni determinate nei provvedimenti provvisori in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27/04/2023, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 28/05/2005 e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva Parte_1 che fosse pronunciata la separazione, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nonché accertarsi l'insussistenza delle condizioni per disporre il mantenimento in favore di ciascun coniuge, salvo l'obbligo del marito di continuare a versare la somma di euro 120,00 in favore della a titolo di polizza vita intestata alla moglie. Controparte_2
A fondamento delle richieste formulate, detto ricorrente deduceva che, successivamente alla perdita della sorella nell'anno 2017, la moglie era stata affiliata da una setta, denominata i guerrieri della luce o le anime del signore, dalla quale era stata soggiogata, cercando di coinvolgere senza esito il marito, con conseguente insorgenza di alti e bassi nel rapporto, fino a quando nel mese di novembre del 2022, mentre il ricorrente era a pagina 1 di 8 lavoro, si era allontanata dalla casa coniugale, tanto che il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali, detto ricorrente allegava di risiedere presso l'immobile messogli a disposizione dalla madre, di lavorare quale operaio con retribuzione mensile di circa 1.800,00 euro, di essere proprietario di due immobili, uno dei quali in ristrutturazione, di aver maturato accantonamenti sul fondo pensione per circa 8.000,00 euro, nonché di essere gravato da un mutuo di circa 505,00 euro mensili, oltre che dai costi delle polizze assicurative sulla vita stipulate in favore di entrambi i coniugi con costo complessivo di circa 225,00 euro, mentre la moglie era disoccupata ma, in precedenza, aveva svolto diversi lavori, quale commessa, quale operaia per 12 anni, e in una mensa, nonché durante il matrimonio aveva frequentato un corso da estetista, lavorando privatamente e, infine, aveva conseguito un diploma tecnico. Ciò premesso in fatto, deduceva in diritto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della moglie. Il giudice delegato, con decreto del 10/05/2023, fissava udienza per la comparizione dei coniugi al 13/09/2023, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di separazione e alle ulteriori domande svolte dalla controparte, ma contestando l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore che chiedeva quantificarsi in misura pari ad euro 900,00 mensili. A fondamento delle domande avanzate, detta resistente deduceva che il rapporto di coniugio, inizialmente normale, si era incrinato nel corso degli anni in ragione della convivenza forzata con i suoceri che abitavano al piano superiore e, in particolare, in conseguenza del carattere invadente e manipolatore della suocera, ragion per cui i coniugi avevano avviato la ristrutturazione di un bene immobile di proprietà del marito, anche con il supporto economico della moglie. Lamentava il contegno di velata indifferenza e, a volte, di malcelata freddezza del marito, accentuatosi al momento della perdita del lavoro da parte della moglie che aveva generato risentimento in capo al ricorrente, fino ad arrivare a un contegno verbalmente aggressivo, con offese e umiliazioni sempre più gravi, tollerate dalla resistente in ragione del sentimento verso il marito, vivo e costante. In conseguenza di una donazione di euro 2.000,00 da parte della moglie, il marito aveva manifestato ancor maggior disprezzo e freddezza, ritenendo, erroneamente, che tale importo fosse stato destinato ad un movimento spirituale con cui la stessa era entrata in contatto a seguito dell'improvvisa perdita della sorella per un incidente nel 2017. Contestava fermamente di far parte di una setta e lamentava che dal momento della discussione per la donazione il marito aveva fatto mancare alla moglie ogni forma di affetto e di tenerezza e aveva trascorso sempre più tempo a lavoro, rientrando a casa solamente per la cena e il sonno, situazione protrattasi per circa 3 anni, con le continue offese del marito, fino a quando la moglie nel novembre del 2022 aveva avuto una reazione emotiva e istintiva e, raccogliendo l'invito del ricorrente, si era allontanata dalla casa coniugale. Rappresentava di non svolgere alcuna attività lavorativa e di aver attinto ai suoi residui risparmi per rinvenire una precaria soluzione abitativa, non essendo in grado di provvedere pagina 2 di 8 al proprio mantenimento, nonostante l'impegno profuso, ragion per cui invocava il proprio diritto al mantenimento e al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del marito, oltre che la restituzione di alcuni beni personali (un pianoforte, un telescopio e alcuni indumenti ed effetti personali). Alla prima udienza del 13/09/2023, sull'accordo delle parti in merito al versamento temporaneo da parte del marito della somma pari a euro 200,00 mensili, il giudice disponeva un rinvio dell'udienza al 9/01/2024 al fine di verificare l'andamento della situazione lavorativa della moglie. Concessi ulteriori rinvii al fine di verificare il reperimento di attività lavorativa da parte della moglie, all'udienza del 15/10/2024 i difensori si riportavano agli atti. Con ordinanza riservata dell'8/11/2024 il giudice prevedeva il contributo al mantenimento in favore della moglie in misura pari a euro 150,00 mensili e rinviava in prosecuzione alla data del 17/12/2024, con invito alle parti ad integrare le produzioni documentali. All'udienza del 17/12/2024, su istanza di parte resistente, veniva concesso un rinvio al 29/01/2025 al fine di valutare l'opportunità di integrare le produzioni documentali e, all'esito di quest'ultima udienza, il giudice fissava la data del 24/06/2025 per la decisione, assegnando termine per il deposito degli scritti conclusionali. Quindi, all'udienza del 24/06/2025, il giudice riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, mandando al PM per le sue conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, preliminarmente, precisare ai fini della delimitazione del thema decidendum che la presente decisione investe, oltre alla domanda di separazione formulata da entrambe le parti, la domanda di mantenimento avanzata dalla moglie, che ha chiesto la quantificazione dell'assegno inizialmente in misura pari ad euro 900,00 mensili, sulla ferma opposizione del marito, e riconosciuta in via provvisoria ed urgente in misura pari ad euro 150,00 mensili, e la domanda di assegnazione della ex casa coniugale svolta dal marito. Si precisa che le ulteriori domande svolte dalla moglie (relative al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del marito e alla restituzione di alcuni beni personali) sono nella presente sede inammissibili. Al riguardo, si osserva in diritto, che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990 è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), non potendosi proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, con le azioni, tra l'altro, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso, fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660; Cass., n. 11828/2009; Cass., n. 18870/2014).
1.SULLA SEPARAZIONE. Quanto alla domanda di separazione, congiuntamente formulata dalle parti, il comportamento processuale di entrambe le parti attesta, evidentemente, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi.
pagina 3 di 8 Al riguardo, occorre valutare le deduzioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, quali circostanze che inducono a ritenere sussistente un distacco affettivo che rende impossibile la ripresa e prosecuzione della convivenza coniugale, cessata prima dell'instaurazione del presente giudizio. Viene, pertanto, pronunciata la separazione nella ricorrenza dei presupposti di legge.
2.SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA EX CASA CONIUGALE AVANZATA DAL MARITO. La domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata dal marito, non può trovare accoglimento. Sul punto, si osserva che secondo prevalente orientamento della Suprema Corte, con impostazione che il Collegio condivide, detto istituto rinviene ratio nella tutela dell'habitat domestico della prole, ragion per cui nella fattispecie concreta -in cui l'unione non è stata allietata dalla nascita di figli- non può trovare applicazione (Cass., n. 9079/2011; Cass., n. 19347/2016; da ultimo, Cass., n. 20858/2021 che ha ribadito il principio secondo cui l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico). Segue il rigetto della domanda.
3.SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO FORMULATA DALLA MOGLIE. Con riferimento all'ulteriore profilo in contestazione tra le parti, riguardante il contributo al mantenimento che la moglie ha chiesto in proprio favore, vanno svolte le considerazioni che seguono. In rito, va osservato che il procedimento appare maturo per la decisione, dovendo trovare conferma l'ordinanza adottata dall'istruttore nel corso del procedimento che sulla richiesta delle parti ha fissato udienza per la decisione. Al riguardo, preme evidenziare che ai fini della valutazione propria della presente sede non è necessaria l'esatta ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, essendo, piuttosto, sufficiente ai fini del decidere la attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni dei coniugi Cass., n. 25618/2007; Cass., n. 16575/2008; Cass., n. 11415/2014). Nel merito, è noto in via generale che condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente), è anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed in ultimo che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario (Cass., n. 3291/2001; Cass., n. 4800/2002; Cass., n. 20638/2004; Cass., n. 5251/2017). Al riguardo, preme rimarcare in diritto che la permanenza del dovere di assistenza costituisce il fondamento logico dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione, ferma la necessaria ricorrenza dei sopra richiamati presupposti di legge (Cass., n. 12196/2017). In particolare, il requisito della disparità economica tra i coniugi ineludibilmente rinvia al positivo accertamento nella fattispecie concreta di una posizione di superiorità economica in capo al coniuge onerato rispetto a quello richiedente il contributo al mantenimento. Ai fini della valutazione della inadeguatezza dei redditi del coniuge istante occorre in particolare considerare la sua capacità lavorativa specifica, con una valutazione in concreto che tenga conto delle effettive possibilità di inserimento nel mondo lavorativo, e, in pagina 4 di 8 termini generali, di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (Cass., n. 18547/2006; Cass., n. 3502/2013; Cass., n. 605/2017). Dunque, il coniuge obbligato alla corresponsione deve avere redditi superiori a quelli del beneficiario, giacché in presenza di equivalenza o affinità di condizioni economiche, non si può imporre all'uno di corrispondere all'altro alcun contributo. La valutazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti, come sopra accennato, non richiede, poi, l'esatta ricostruzione della posizione di ciascun coniuge ma, piuttosto, una attendibile ricostruzione, rispetto alla quale le dichiarazioni fiscali -in ragione della funzione svolta ed estranea al procedimento di separazione- hanno valenza meramente presuntiva e possono essere disattese in presenza di risultanze probatorie incompatibili con le stesse in ragione ad esempio della titolarità di beni o di abitudini in aperta contraddizione con la situazione dichiarata (Cass., n. 13592/2006; Cass., n. 21649/2010; Cass., n. 18196/2015; da ultimo, v. Cass., n. 769/2018). Il parametro al quale ancorare la valutazione di adeguatezza è il tenore di vita che lo status di coniuge avrebbe potuto in astratto assicurare (Cass., n. 19291/2005; Cass., n. 9915/2007; Cass., n. 13026/2014; v., da ultimo, Cass., n. 12196/2017: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; successiva conforme, Cass., n. 16809/2019) Il tenore di vita assume, in ogni caso, valenza di criterio solo tendenziale, dovendosi al contempo valutare che la separazione riduce le possibilità economiche anche del coniuge onerato, avuto particolare riguardo al venir meno del contenimento delle spese fisse e del risparmio insito nella condivisione delle consuetudini di vita, e non può essere ancorato a criteri aritmetici (Cass., n. 9878/2006). Va, inoltre, rilevato che l'onere della prova della sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'assegno - quali elementi costitutivi della pretesa - grava sul richiedente (Cass., n. 6886/2018). In particolare, la Suprema Corte, con orientamento recente, ha chiarito che il richiedente, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, è onerato della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali “poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass., n. 20866/2021). Sul punto, si precisa che il giudice è tenuto a valutare l'attitudine al lavoro proficuo del richiedente l'assegno, quale potenziale capacità di guadagno, e, in particolare, a verificare pagina 5 di 8 l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenendo in considerazione “ogni concreto fattore individuale ed ambientale” (Cass., n. 24049/2021). Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che dall'istruttoria svolta emerge che:
-il ricorrente, di anni 48, risiede presso i propri genitori e lavora quale operaio con retribuzione mensile dichiarata di circa 1.800,00 euro (oltre alla tredicesima e quattordicesima, con conseguenti entrate mensili medie, tenuto conto dei maggiori importi conseguiti in relazione a tali mensilità di circa 2.100,00 euro;
v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio e dichiarazioni fiscali in atti in linea con quanto dichiarato, emergendo redditi di lavoro dipendente tra 33.000 e 37.000,00 euro;
v., da ultimo, CUD relativo al periodo d'imposta anno 2023, attestante redditi da lavoro dipendente per euro 36.622,28); il medesimo è, inoltre, proprietario di una casa in costruzione con mutuo mensile di circa 500,00 euro;
è, inoltre, nudo proprietario di altro immobile del quale la zia è usufruttuaria;
fino ai primi mesi dell'anno 2025, è stato gravato dai costi relativi a due assicurazioni rispettivamente stipulate nel proprio interesse, per euro 100,00 mensili, e in favore della moglie, per euro 120,00 mensili, con programmati introiti di euro 30.000,00 circa (in proprio favore) e di circa 20.000,00 euro (in favore della moglie);
-la resistente, di anni 49, si è trasferita al momento della separazione di fatto nel novembre 2022 (circostanza pacifica sulla base delle rispettive allegazioni) in un appartamento condotto in locazione al canone di euro 400,00 mensili (v. contratto di locazione in atti); dalla documentazione sopravvenuta del corso del giudizio emerge che la stessa si è trasferita in IO (v. documentazione nel fascicolo di parte ricorrente, depositata in data 20/06/2025); la stessa ha dichiarato di non lavorare attualmente e di essere in cerca di occupazione, allo stato senza esito;
tuttavia, la titolarità di capacità lavorativa emerge chiaramente dai lavori svolti in passato (quale operaia) e dal conseguimento del diploma quale tecnico dei servizi sociali e degli attestati quale addetta alla segreteria d'azienda e steno dattilo, nonché nel settore dell'estetica, che, quanto meno in passato, le hanno consentito di espletare attività lavorativa con carattere saltuario sia pure verosimilmente con entrate di ammontare non elevato (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio e documentazione versata nel fascicolo di parte ricorrente); la stessa è, inoltre, titolare di accantonamenti non modesti, anche in conseguenza dell'indennizzo percepito per il decesso della sorella in un incidente stradale, Contr investiti in (v. documentazione nel fascicolo di parte dalla quale emergono all'anno 2022 BPF per euro 31.000,00 e, al mese di novembre 2024 e al mese di aprile 2025, pari a circa euro 35.800,00) ovvero depositati sul libretto postale (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio in merito ad accantonamenti sul libretto per circa 25.000,00 euro all'anno 2023; v. anche estratto conto BCC dal quale emerge nell'anno 2021 un saldo attivo di circa 30.600,00 euro;
al mese di settembre 2022, di circa 30.200,00 euro); inoltre, la stessa è titolare di un fondo pensione del quale può disporre, del valore dichiarato di circa 20.000,00 euro (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio), e nei primi mesi del 2025 ha percepito quanto dovuto in relazione alla polizza vita i cui costi sono stati integralmente sostenuti dal marito, con importo di circa 20.800,00 euro (v. documentazione nel fascicolo di parte ricorrente, depositata in data 20/06/2025: “capitale netto liquidato: euro 20.821,64”). Tanto premesso in fatto, il Collegio osserva in diritto che, nel caso di specie, la comprovata capacità lavorativa della moglie, proficuamente attuata in passato, costituisce elemento che deve essere adeguatamente valutato, tenuto conto del sopra richiamato atteggiarsi dell'onere della prova, quale circostanza suscettibile di essere apprezzata ai fini della possibilità in capo pagina 6 di 8 alla stessa di provvedere al proprio mantenimento (sul punto, v. anche movimentazioni del libretto dalle quali emerge che la stessa nell'anno 2023 ha ricevuto accrediti ricorrenti e, in particolare, nelle seguenti mensilità: -giugno 2023: euro 798,40; -luglio 2023: euro 998,00; - luglio 2023: euro 399,00; -settembre 2023: euro 798,40; -novembre 2023: euro 1.197,60; settembre 2024: euro 709,51 ed euro 796,80; -settembre 2024: euro 1.195,20; dallo stesso libretto emerge un accredito di euro 18.000,00 nel mese di settembre 2023). Al riguardo, si osserva che dalla lettura della richiesta di liquidazione della polizza emerge che nella carta di identità rilasciata in data 27/05/2024 dal Comune di IO la resistente ha dichiarato di lavorare quale operaia nel settore professionale del turismo e pubblici esercizi (v. documentazione nel fascicolo di parte ricorrente, depositata in data 20/06/2025, la cui eccezione di tardività nella produzione non viene condivisa, trattandosi di documentazione rilevante ai fini della ricostruzione delle rispettive condizioni economico-patrimoniali formatasi in data 7/03/2025 e, dunque, sopravvenuta rispetto all'ultima udienza tenutasi il precedente 29/01/2025 e sulla quale il contraddittorio ha trovato piena attuazione alla successiva udienza del 24/06/2025). Inoltre, ai fini della valutazione della disparità economico-patrimoniale dei coniugi, deve essere considerato che la situazione di maggiore stabilità del marito (che può fare affidamento sulle entrate correlate alla attività lavorativa svolta quale operaio a tempo indeterminato e sulla disponibilità di un immobile a titolo gratuito, con conseguente risparmio di spesa) rinviene un fattore di bilanciamento negli accantonamenti di cui la moglie dispone, di ammontare non esiguo sulla base delle risultanze sopra richiamate. Infine e in via assorbente, la recente percezione da parte della resistente dell'importo di circa 20.000,00 euro in conseguenza della polizza vita, i cui costi sono stati integralmente sopportati dal marito, costituisce ulteriore elemento che deve essere apprezzato anche in relazione al contributo dato dal ricorrente nella prospettiva della solidarietà coniugale ossia quale elemento che consentirà alla moglie di disporre di un importo da destinare al proprio mantenimento nella tempistica necessaria al rinvenimento di un'occupazione idonea a provvedere integralmente alle proprie esigenze di vita in ragione della capacità lavorativa di cui dispone e dell'età non avanzata che, comunque, non assume valenza ostativa all'inserimento nel mondo del lavoro a fronte delle competenze della stessa. Dalle considerazioni che precedono discende che, fermo quanto previsto in passato in via provvisoria e urgente, la domanda di riconoscimento del mantenimento avanzata dalla moglie non può trovare accoglimento. L'esito della lite, apprezzabile in termini di reciproca soccombenza, messa in relazione con la necessità della presente decisione per definire la questione sullo status, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
-dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...], il [...], Parte_1
e , nata a [...], il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Colleferro, in data 28/05/2005 (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2005, parte II, serie B, numero 36);
-ordina all'ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-respinge la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
pagina 7 di 8 -fermo quanto previsto in passato in via urgente e provvisoria fino al deposito del presente provvedimento, respinge la domanda di mantenimento formulata dalla moglie;
-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso in Terni, nella camera di consiglio tenutasi il 30/07/2025 Il Presidente (Marzia Di Bari)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI TERNI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa MARZIA DI BARI Presidente rel.-est. dott. TOMMASO BELLEI Giudice dott.ssa DORITA FRATINI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1025/2023 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente TRA C.F. elettivamente domiciliato in Artena (RM), Parte_1 CodiceFiscale_1 via Stefano Serangeli, n. 13, presso lo studio dell'avv.to Chiara Perica, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, Controparte_1 CodiceFiscale_2 piazza dei Carrara, n. 10, presso lo studio dell'avv.to Fabio Lancia e rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Curti, come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni: le parti all'udienza del 24/06/2025 precisavano le conclusioni come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto;
il PM rassegnava le proprie conclusioni in data 27/06/2025, chiedendo la pronuncia di separazione alle condizioni determinate nei provvedimenti provvisori in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27/04/2023, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 28/05/2005 e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva Parte_1 che fosse pronunciata la separazione, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nonché accertarsi l'insussistenza delle condizioni per disporre il mantenimento in favore di ciascun coniuge, salvo l'obbligo del marito di continuare a versare la somma di euro 120,00 in favore della a titolo di polizza vita intestata alla moglie. Controparte_2
A fondamento delle richieste formulate, detto ricorrente deduceva che, successivamente alla perdita della sorella nell'anno 2017, la moglie era stata affiliata da una setta, denominata i guerrieri della luce o le anime del signore, dalla quale era stata soggiogata, cercando di coinvolgere senza esito il marito, con conseguente insorgenza di alti e bassi nel rapporto, fino a quando nel mese di novembre del 2022, mentre il ricorrente era a pagina 1 di 8 lavoro, si era allontanata dalla casa coniugale, tanto che il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali, detto ricorrente allegava di risiedere presso l'immobile messogli a disposizione dalla madre, di lavorare quale operaio con retribuzione mensile di circa 1.800,00 euro, di essere proprietario di due immobili, uno dei quali in ristrutturazione, di aver maturato accantonamenti sul fondo pensione per circa 8.000,00 euro, nonché di essere gravato da un mutuo di circa 505,00 euro mensili, oltre che dai costi delle polizze assicurative sulla vita stipulate in favore di entrambi i coniugi con costo complessivo di circa 225,00 euro, mentre la moglie era disoccupata ma, in precedenza, aveva svolto diversi lavori, quale commessa, quale operaia per 12 anni, e in una mensa, nonché durante il matrimonio aveva frequentato un corso da estetista, lavorando privatamente e, infine, aveva conseguito un diploma tecnico. Ciò premesso in fatto, deduceva in diritto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della moglie. Il giudice delegato, con decreto del 10/05/2023, fissava udienza per la comparizione dei coniugi al 13/09/2023, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di separazione e alle ulteriori domande svolte dalla controparte, ma contestando l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore che chiedeva quantificarsi in misura pari ad euro 900,00 mensili. A fondamento delle domande avanzate, detta resistente deduceva che il rapporto di coniugio, inizialmente normale, si era incrinato nel corso degli anni in ragione della convivenza forzata con i suoceri che abitavano al piano superiore e, in particolare, in conseguenza del carattere invadente e manipolatore della suocera, ragion per cui i coniugi avevano avviato la ristrutturazione di un bene immobile di proprietà del marito, anche con il supporto economico della moglie. Lamentava il contegno di velata indifferenza e, a volte, di malcelata freddezza del marito, accentuatosi al momento della perdita del lavoro da parte della moglie che aveva generato risentimento in capo al ricorrente, fino ad arrivare a un contegno verbalmente aggressivo, con offese e umiliazioni sempre più gravi, tollerate dalla resistente in ragione del sentimento verso il marito, vivo e costante. In conseguenza di una donazione di euro 2.000,00 da parte della moglie, il marito aveva manifestato ancor maggior disprezzo e freddezza, ritenendo, erroneamente, che tale importo fosse stato destinato ad un movimento spirituale con cui la stessa era entrata in contatto a seguito dell'improvvisa perdita della sorella per un incidente nel 2017. Contestava fermamente di far parte di una setta e lamentava che dal momento della discussione per la donazione il marito aveva fatto mancare alla moglie ogni forma di affetto e di tenerezza e aveva trascorso sempre più tempo a lavoro, rientrando a casa solamente per la cena e il sonno, situazione protrattasi per circa 3 anni, con le continue offese del marito, fino a quando la moglie nel novembre del 2022 aveva avuto una reazione emotiva e istintiva e, raccogliendo l'invito del ricorrente, si era allontanata dalla casa coniugale. Rappresentava di non svolgere alcuna attività lavorativa e di aver attinto ai suoi residui risparmi per rinvenire una precaria soluzione abitativa, non essendo in grado di provvedere pagina 2 di 8 al proprio mantenimento, nonostante l'impegno profuso, ragion per cui invocava il proprio diritto al mantenimento e al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del marito, oltre che la restituzione di alcuni beni personali (un pianoforte, un telescopio e alcuni indumenti ed effetti personali). Alla prima udienza del 13/09/2023, sull'accordo delle parti in merito al versamento temporaneo da parte del marito della somma pari a euro 200,00 mensili, il giudice disponeva un rinvio dell'udienza al 9/01/2024 al fine di verificare l'andamento della situazione lavorativa della moglie. Concessi ulteriori rinvii al fine di verificare il reperimento di attività lavorativa da parte della moglie, all'udienza del 15/10/2024 i difensori si riportavano agli atti. Con ordinanza riservata dell'8/11/2024 il giudice prevedeva il contributo al mantenimento in favore della moglie in misura pari a euro 150,00 mensili e rinviava in prosecuzione alla data del 17/12/2024, con invito alle parti ad integrare le produzioni documentali. All'udienza del 17/12/2024, su istanza di parte resistente, veniva concesso un rinvio al 29/01/2025 al fine di valutare l'opportunità di integrare le produzioni documentali e, all'esito di quest'ultima udienza, il giudice fissava la data del 24/06/2025 per la decisione, assegnando termine per il deposito degli scritti conclusionali. Quindi, all'udienza del 24/06/2025, il giudice riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, mandando al PM per le sue conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, preliminarmente, precisare ai fini della delimitazione del thema decidendum che la presente decisione investe, oltre alla domanda di separazione formulata da entrambe le parti, la domanda di mantenimento avanzata dalla moglie, che ha chiesto la quantificazione dell'assegno inizialmente in misura pari ad euro 900,00 mensili, sulla ferma opposizione del marito, e riconosciuta in via provvisoria ed urgente in misura pari ad euro 150,00 mensili, e la domanda di assegnazione della ex casa coniugale svolta dal marito. Si precisa che le ulteriori domande svolte dalla moglie (relative al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del marito e alla restituzione di alcuni beni personali) sono nella presente sede inammissibili. Al riguardo, si osserva in diritto, che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990 è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), non potendosi proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, con le azioni, tra l'altro, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso, fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660; Cass., n. 11828/2009; Cass., n. 18870/2014).
1.SULLA SEPARAZIONE. Quanto alla domanda di separazione, congiuntamente formulata dalle parti, il comportamento processuale di entrambe le parti attesta, evidentemente, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi.
pagina 3 di 8 Al riguardo, occorre valutare le deduzioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, quali circostanze che inducono a ritenere sussistente un distacco affettivo che rende impossibile la ripresa e prosecuzione della convivenza coniugale, cessata prima dell'instaurazione del presente giudizio. Viene, pertanto, pronunciata la separazione nella ricorrenza dei presupposti di legge.
2.SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA EX CASA CONIUGALE AVANZATA DAL MARITO. La domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata dal marito, non può trovare accoglimento. Sul punto, si osserva che secondo prevalente orientamento della Suprema Corte, con impostazione che il Collegio condivide, detto istituto rinviene ratio nella tutela dell'habitat domestico della prole, ragion per cui nella fattispecie concreta -in cui l'unione non è stata allietata dalla nascita di figli- non può trovare applicazione (Cass., n. 9079/2011; Cass., n. 19347/2016; da ultimo, Cass., n. 20858/2021 che ha ribadito il principio secondo cui l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico). Segue il rigetto della domanda.
3.SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO FORMULATA DALLA MOGLIE. Con riferimento all'ulteriore profilo in contestazione tra le parti, riguardante il contributo al mantenimento che la moglie ha chiesto in proprio favore, vanno svolte le considerazioni che seguono. In rito, va osservato che il procedimento appare maturo per la decisione, dovendo trovare conferma l'ordinanza adottata dall'istruttore nel corso del procedimento che sulla richiesta delle parti ha fissato udienza per la decisione. Al riguardo, preme evidenziare che ai fini della valutazione propria della presente sede non è necessaria l'esatta ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, essendo, piuttosto, sufficiente ai fini del decidere la attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni dei coniugi Cass., n. 25618/2007; Cass., n. 16575/2008; Cass., n. 11415/2014). Nel merito, è noto in via generale che condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente), è anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed in ultimo che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario (Cass., n. 3291/2001; Cass., n. 4800/2002; Cass., n. 20638/2004; Cass., n. 5251/2017). Al riguardo, preme rimarcare in diritto che la permanenza del dovere di assistenza costituisce il fondamento logico dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione, ferma la necessaria ricorrenza dei sopra richiamati presupposti di legge (Cass., n. 12196/2017). In particolare, il requisito della disparità economica tra i coniugi ineludibilmente rinvia al positivo accertamento nella fattispecie concreta di una posizione di superiorità economica in capo al coniuge onerato rispetto a quello richiedente il contributo al mantenimento. Ai fini della valutazione della inadeguatezza dei redditi del coniuge istante occorre in particolare considerare la sua capacità lavorativa specifica, con una valutazione in concreto che tenga conto delle effettive possibilità di inserimento nel mondo lavorativo, e, in pagina 4 di 8 termini generali, di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (Cass., n. 18547/2006; Cass., n. 3502/2013; Cass., n. 605/2017). Dunque, il coniuge obbligato alla corresponsione deve avere redditi superiori a quelli del beneficiario, giacché in presenza di equivalenza o affinità di condizioni economiche, non si può imporre all'uno di corrispondere all'altro alcun contributo. La valutazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti, come sopra accennato, non richiede, poi, l'esatta ricostruzione della posizione di ciascun coniuge ma, piuttosto, una attendibile ricostruzione, rispetto alla quale le dichiarazioni fiscali -in ragione della funzione svolta ed estranea al procedimento di separazione- hanno valenza meramente presuntiva e possono essere disattese in presenza di risultanze probatorie incompatibili con le stesse in ragione ad esempio della titolarità di beni o di abitudini in aperta contraddizione con la situazione dichiarata (Cass., n. 13592/2006; Cass., n. 21649/2010; Cass., n. 18196/2015; da ultimo, v. Cass., n. 769/2018). Il parametro al quale ancorare la valutazione di adeguatezza è il tenore di vita che lo status di coniuge avrebbe potuto in astratto assicurare (Cass., n. 19291/2005; Cass., n. 9915/2007; Cass., n. 13026/2014; v., da ultimo, Cass., n. 12196/2017: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; successiva conforme, Cass., n. 16809/2019) Il tenore di vita assume, in ogni caso, valenza di criterio solo tendenziale, dovendosi al contempo valutare che la separazione riduce le possibilità economiche anche del coniuge onerato, avuto particolare riguardo al venir meno del contenimento delle spese fisse e del risparmio insito nella condivisione delle consuetudini di vita, e non può essere ancorato a criteri aritmetici (Cass., n. 9878/2006). Va, inoltre, rilevato che l'onere della prova della sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'assegno - quali elementi costitutivi della pretesa - grava sul richiedente (Cass., n. 6886/2018). In particolare, la Suprema Corte, con orientamento recente, ha chiarito che il richiedente, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, è onerato della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali “poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass., n. 20866/2021). Sul punto, si precisa che il giudice è tenuto a valutare l'attitudine al lavoro proficuo del richiedente l'assegno, quale potenziale capacità di guadagno, e, in particolare, a verificare pagina 5 di 8 l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenendo in considerazione “ogni concreto fattore individuale ed ambientale” (Cass., n. 24049/2021). Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che dall'istruttoria svolta emerge che:
-il ricorrente, di anni 48, risiede presso i propri genitori e lavora quale operaio con retribuzione mensile dichiarata di circa 1.800,00 euro (oltre alla tredicesima e quattordicesima, con conseguenti entrate mensili medie, tenuto conto dei maggiori importi conseguiti in relazione a tali mensilità di circa 2.100,00 euro;
v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio e dichiarazioni fiscali in atti in linea con quanto dichiarato, emergendo redditi di lavoro dipendente tra 33.000 e 37.000,00 euro;
v., da ultimo, CUD relativo al periodo d'imposta anno 2023, attestante redditi da lavoro dipendente per euro 36.622,28); il medesimo è, inoltre, proprietario di una casa in costruzione con mutuo mensile di circa 500,00 euro;
è, inoltre, nudo proprietario di altro immobile del quale la zia è usufruttuaria;
fino ai primi mesi dell'anno 2025, è stato gravato dai costi relativi a due assicurazioni rispettivamente stipulate nel proprio interesse, per euro 100,00 mensili, e in favore della moglie, per euro 120,00 mensili, con programmati introiti di euro 30.000,00 circa (in proprio favore) e di circa 20.000,00 euro (in favore della moglie);
-la resistente, di anni 49, si è trasferita al momento della separazione di fatto nel novembre 2022 (circostanza pacifica sulla base delle rispettive allegazioni) in un appartamento condotto in locazione al canone di euro 400,00 mensili (v. contratto di locazione in atti); dalla documentazione sopravvenuta del corso del giudizio emerge che la stessa si è trasferita in IO (v. documentazione nel fascicolo di parte ricorrente, depositata in data 20/06/2025); la stessa ha dichiarato di non lavorare attualmente e di essere in cerca di occupazione, allo stato senza esito;
tuttavia, la titolarità di capacità lavorativa emerge chiaramente dai lavori svolti in passato (quale operaia) e dal conseguimento del diploma quale tecnico dei servizi sociali e degli attestati quale addetta alla segreteria d'azienda e steno dattilo, nonché nel settore dell'estetica, che, quanto meno in passato, le hanno consentito di espletare attività lavorativa con carattere saltuario sia pure verosimilmente con entrate di ammontare non elevato (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio e documentazione versata nel fascicolo di parte ricorrente); la stessa è, inoltre, titolare di accantonamenti non modesti, anche in conseguenza dell'indennizzo percepito per il decesso della sorella in un incidente stradale, Contr investiti in (v. documentazione nel fascicolo di parte dalla quale emergono all'anno 2022 BPF per euro 31.000,00 e, al mese di novembre 2024 e al mese di aprile 2025, pari a circa euro 35.800,00) ovvero depositati sul libretto postale (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio in merito ad accantonamenti sul libretto per circa 25.000,00 euro all'anno 2023; v. anche estratto conto BCC dal quale emerge nell'anno 2021 un saldo attivo di circa 30.600,00 euro;
al mese di settembre 2022, di circa 30.200,00 euro); inoltre, la stessa è titolare di un fondo pensione del quale può disporre, del valore dichiarato di circa 20.000,00 euro (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio), e nei primi mesi del 2025 ha percepito quanto dovuto in relazione alla polizza vita i cui costi sono stati integralmente sostenuti dal marito, con importo di circa 20.800,00 euro (v. documentazione nel fascicolo di parte ricorrente, depositata in data 20/06/2025: “capitale netto liquidato: euro 20.821,64”). Tanto premesso in fatto, il Collegio osserva in diritto che, nel caso di specie, la comprovata capacità lavorativa della moglie, proficuamente attuata in passato, costituisce elemento che deve essere adeguatamente valutato, tenuto conto del sopra richiamato atteggiarsi dell'onere della prova, quale circostanza suscettibile di essere apprezzata ai fini della possibilità in capo pagina 6 di 8 alla stessa di provvedere al proprio mantenimento (sul punto, v. anche movimentazioni del libretto dalle quali emerge che la stessa nell'anno 2023 ha ricevuto accrediti ricorrenti e, in particolare, nelle seguenti mensilità: -giugno 2023: euro 798,40; -luglio 2023: euro 998,00; - luglio 2023: euro 399,00; -settembre 2023: euro 798,40; -novembre 2023: euro 1.197,60; settembre 2024: euro 709,51 ed euro 796,80; -settembre 2024: euro 1.195,20; dallo stesso libretto emerge un accredito di euro 18.000,00 nel mese di settembre 2023). Al riguardo, si osserva che dalla lettura della richiesta di liquidazione della polizza emerge che nella carta di identità rilasciata in data 27/05/2024 dal Comune di IO la resistente ha dichiarato di lavorare quale operaia nel settore professionale del turismo e pubblici esercizi (v. documentazione nel fascicolo di parte ricorrente, depositata in data 20/06/2025, la cui eccezione di tardività nella produzione non viene condivisa, trattandosi di documentazione rilevante ai fini della ricostruzione delle rispettive condizioni economico-patrimoniali formatasi in data 7/03/2025 e, dunque, sopravvenuta rispetto all'ultima udienza tenutasi il precedente 29/01/2025 e sulla quale il contraddittorio ha trovato piena attuazione alla successiva udienza del 24/06/2025). Inoltre, ai fini della valutazione della disparità economico-patrimoniale dei coniugi, deve essere considerato che la situazione di maggiore stabilità del marito (che può fare affidamento sulle entrate correlate alla attività lavorativa svolta quale operaio a tempo indeterminato e sulla disponibilità di un immobile a titolo gratuito, con conseguente risparmio di spesa) rinviene un fattore di bilanciamento negli accantonamenti di cui la moglie dispone, di ammontare non esiguo sulla base delle risultanze sopra richiamate. Infine e in via assorbente, la recente percezione da parte della resistente dell'importo di circa 20.000,00 euro in conseguenza della polizza vita, i cui costi sono stati integralmente sopportati dal marito, costituisce ulteriore elemento che deve essere apprezzato anche in relazione al contributo dato dal ricorrente nella prospettiva della solidarietà coniugale ossia quale elemento che consentirà alla moglie di disporre di un importo da destinare al proprio mantenimento nella tempistica necessaria al rinvenimento di un'occupazione idonea a provvedere integralmente alle proprie esigenze di vita in ragione della capacità lavorativa di cui dispone e dell'età non avanzata che, comunque, non assume valenza ostativa all'inserimento nel mondo del lavoro a fronte delle competenze della stessa. Dalle considerazioni che precedono discende che, fermo quanto previsto in passato in via provvisoria e urgente, la domanda di riconoscimento del mantenimento avanzata dalla moglie non può trovare accoglimento. L'esito della lite, apprezzabile in termini di reciproca soccombenza, messa in relazione con la necessità della presente decisione per definire la questione sullo status, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
-dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...], il [...], Parte_1
e , nata a [...], il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Colleferro, in data 28/05/2005 (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2005, parte II, serie B, numero 36);
-ordina all'ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-respinge la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
pagina 7 di 8 -fermo quanto previsto in passato in via urgente e provvisoria fino al deposito del presente provvedimento, respinge la domanda di mantenimento formulata dalla moglie;
-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso in Terni, nella camera di consiglio tenutasi il 30/07/2025 Il Presidente (Marzia Di Bari)
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