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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5550/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza telematica ex art 127 bis del 24 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5550/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
(cod.fisc. ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(cod.fisc.: nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(RM), entrambi residenti in [...], entrambi in proprio e quali familiari superstiti dell'Agente Scelto della Polizia di Stato (dec. Persona_1
04.10.2019) ed entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Annamaria CALICCHIA (cod.fisc.: del Foro di Avezzano C.F._3
(AQ), giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. PEC: P.IVA_1
presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, Email_1
è domiciliato per legge;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 2/11/2022, e n.q. di Parte_1 Parte_2
genitori superstiti di Agente Scelto della Polizia di Stato, deceduto il Persona_1
4/10/2019, vittima del dovere, chiedevano al Tribunale di cui in epigrafe di: “- previo annullamento/disapplicazione del decreto del n. 559/C/SG/S.E. datato Controparte_1
07/04/2020 nella parte in cui ha erogato il beneficio della Speciale Elargizione secondo errato calcolo di rivalutazione ISTAT;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali familiari superstiti dell'Agente Scelto alla
[...] Persona_1
corresponsione della rivalutazione ISTAT relativa alla speciale elargizione a far data dal
01.01.2003 e sino alla effettiva corresponsione;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 dei ricorrenti, della somma complessiva di € 52.052,00, da corrispondersi ai ricorrenti nella misura del 50% pro capite, quale differenza tra il dovuto ed il percepito a titolo di rivalutazione ISTAT relativa alla speciale elargizione, oltre interessi dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 12/9/2023, Controparte_1 differita d'ufficio all'udienza del 12/10/2023, del 21/3/2024 e del 4/7/2024; in data 13/6/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente per trasferimento ad altro Ufficio del precedente giudice titolare. Il procedimento veniva chiamato per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 5/7/2024; seguiva ordinanza istruttoria dell'8/7/2024 e l'udienza del 17/10/2024 per conferimento incarico peritale al CTU nominato dott.ssa
[...]
(consulente del lavoro); la relazione peritale veniva depositata nei termini in data Per_2
9/6/2025; seguiva l'udienza del 24/6/2025, celebrata con modalità telematiche ex art 127 bis cpc, all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
3.L'istruttoria si articolava nella documentazione prodotta dalle parti e nella CTU contabile.
2
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue. L'Agente Scelto della Polizia di Stato
in data 4/10/2019 durante lo svolgimento del servizio d'istituto veniva Persona_1 ucciso perché attinto da colpi d'arma da fuoco. Il riconosceva al Controparte_1
lo status di vittima del dovere ed elargiva ai familiari superstiti con Pt_1
provvedimento n. 559/C/SG/S.E. del 7/7/2020 (v. allegato A memoria ) la speciale CP_1 elargizione per un importo di € 200.200,00, mentre con altro provvedimento n.
559/C/SG/A.V. dell'8/4/2020 (v. allegato B memoria ) concedeva l'assegno CP_1
vitalizio e lo speciale assegno vitalizio.
5. Con l'odierno ricorso i familiari superstiti della vittima, beneficiari delle speciali elargizioni previste dalla legge, hanno dedotto in giudizio che il avrebbe errato nel CP_1 calcolo della speciale elargizione di cui all'art. 2 co. 1 L 369/2003, di conversione del d.l.
337/2003 sotto il profilo della rivalutazione, chiedendo la rivalutazione della speciale elargizione ai sensi dell'art. 8 comma 2 L 302/90 con decorrenza dal 1/1/2003.
6. Il ha contestato le deduzioni di parte ricorrente, sostenendo che la Controparte_1 rivalutazione debba avvenire dall'evento vittimizzante, che nel caso di specie è il 4/10/2019.
7. Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di legittimità che ha chiarito che trattandosi di estensione di beneficio preesistente, essa deve essere quantificato esattamente come per le vittime del terrorismo che ne erano già destinatari. In particolare La Corte di legittimità ha precisato che le Vittime del Dovere, superstiti o invalidi hanno diritto al riconoscimento di una speciale elargizione che l'art. 34 Legge 222 del 2007 ha esteso nell'importo di cui all'art. 5, comma 5, della L. n. 206/2004. Tale norma, riferita alle vittime del terrorismo, prevedeva che dal 26 agosto 2004 la speciale elargizione fosse pari a
200.000,00 euro oltre perequazione. Di regola i Ministeri competenti calcolavano la perequazione sull'importo nominale di 200.000,00 euro dalla data di estensione alle vittime del dovere del beneficio, ossia dal 2007, in luogo della data di creazione del beneficio, ossia dal 2004, creando un evidente divario tra i benefici spettanti alle diverse tipologie di vittime.
Orbene, la Corte di Cassazione con la sentenza numero 29 dicembre 2024, numero 34795 ha respinto la tesi ministeriale secondo la quale la rivalutazione della speciale elargizione
3 dovrebbe essere praticata dal 2007 al giorno della quantificazione. La Suprema Corte ha chiarito che trattandosi di estensione di beneficio preesistente, essa deve essere quantificata esattamente come per le vittime del terrorismo che ne erano già destinatari.
8. Si premette che la speciale elargizione è una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta “una tantum”, ad alcune categorie di dipendenti pubblici riconosciuti vittime del servizio, del dovere e loro equiparati, ovvero ai loro superstiti. Il beneficio consiste nell'elargizione di una somma economica, a seguito di particolari eventi che l'ordinamento ha ritenuto opportuno proteggere ed indennizzare. L'istituto è stato introdotto con la legge
466/1980 e la legge 302/1990.
L'importo della speciale elargizione in caso di decesso della vittima, è pari ad euro
200.000,00 riconosciuto ai superstiti della vittima.
La legge 466/1980 individua i superstiti in caso di decesso, e tra questi annovera i genitori della vittima stessa.
9. L'indennità è soggetta a rivalutazione annuale sino alla data della liquidazione ed è esente da IRPEF.
Le vittime del dovere, hanno diritto al riconoscimento della speciale elargizione che l'art. 34
Legge 222 del 2007 ha esteso nell'importo di cui all'art. 5, comma 5, della Legge n.
206/2004.
Tale norma prevedeva che dal 26 agosto 2004, entrata in vigore della L: 206/2004, la speciale elargizione (euro 200.000,00 oltre perequazione) veniva calcolata sul valore nominale dalla data di estensione alle vittime del dovere del beneficio, ossia dal 2007, in luogo della data di creazione del beneficio, ossia dal 2004.
10. La Corte di Cassazione con la sentenza citata n. 34795 del 29 dicembre 2024), ha affermato che la rivalutazione della speciale elargizione non debba essere praticata dal 2007 ma, trattandosi di estensione di beneficio preesistente, la rivalutazione deve essere quantificata esattamente come per le vittime del terrorismo che ne erano già destinatari al fine di evitare il divario tra i benefici spettanti alle diverse tipologie di vittime;
ne consegue che, nel caso di specie, la decorrenza della rivalutazione debba essere fissata nel giorno 26/8/2004, data di entrata in vigore della L. 206/2004, che ha esteso il beneficio previsto per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere.
4 11. Ciò posto, tenuto conto dei seguenti dati non contestati:
Data di erogazione della speciale elargizione: 07.04.2020
Importo speciale elargizione da rivalutare euro 200.000,00
Importo speciale elargizione erogato euro 200.200,00, tenuto conto del secondo conteggio effettuato dal CTU nominato secondo cui:
“Secondo conteggio: decorrenza rivalutazione 26.08.2004
Coefficiente 1219 € 243.800,00=
Erogato € 200.200,00=
Differenza da erogare € 43.600,00=” (v. relazione CTU pag. 7), il Tribunale, ritenuti i conteggi effettuati dal CTU nominato corretti e privi di vizi logici e/o tecnici, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, n.q. di familiari superstiti dell'
[...]
alla corresponsione della rivalutazione ISTAT della speciale elargizione Parte_3 ricevuta in data 7/4/2020 con decreto del Ministero dell'Interno n. 559/C/SG/S.E. con decorrenza dal 26/8/2004 sino al 7/4/2020 liquidata nella misura di € 43.600,00; per l'effetto condanna il alla corresponsione nei confronti dei ricorrenti, n.q. di Controparte_1 familiari superstiti dell'Ag. Sc. della rivalutazione ISTAT della speciale Persona_1
Co elargizione ricevuta in data 7/4/2020 con decreto del n. 559/C/SG/S. Controparte_1 con decorrenza dal 26/8/2004 sino al 7/4/2020 liquidata nella misura di € 43600,00, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida come segue, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 43.600,00 euro, compreso nel IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase istruttoria: 2693,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1346,50 €
5 4) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 €
pari ad importo totale di € 4.636,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Spese di CTU a carico di parte resistente liquidate con separato provvedimento, salvo il vincolo di solidarietà in favore del CTU a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, n.q. di familiari superstiti dell'
[...]
alla corresponsione della rivalutazione ISTAT della speciale Parte_3 elargizione ricevuta in data 7/4/2020 con decreto del Ministero n. CP_1
559/C/SG/S.E. con decorrenza dal 26/8/2004 sino al 7/4/2020 liquidata nella misura di
€ 43600,00;
- condanna il alla corresponsione nei confronti dei ricorrenti, n.q. Controparte_1 di familiari superstiti dell' , della rivalutazione ISTAT della Parte_3 speciale elargizione ricevuta in data 7/4/2020 con decreto del Ministero dell'Interno n. Co 559/C/SG/S. on decorrenza dal 26/8/2004 sino al 7/4/2020 liquidata nella misura di
€ 43600,00, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1 ricorrenti che liquida in € 4.636,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese di CTU a carico di parte resistente liquidate con separato provvedimento salvo il vincolo di solidarietà in favore del CTU a carico di tutte le parti.
Così deciso in Velletri, il 24/6/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza telematica ex art 127 bis del 24 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5550/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
(cod.fisc. ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(cod.fisc.: nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(RM), entrambi residenti in [...], entrambi in proprio e quali familiari superstiti dell'Agente Scelto della Polizia di Stato (dec. Persona_1
04.10.2019) ed entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Annamaria CALICCHIA (cod.fisc.: del Foro di Avezzano C.F._3
(AQ), giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. PEC: P.IVA_1
presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, Email_1
è domiciliato per legge;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 2/11/2022, e n.q. di Parte_1 Parte_2
genitori superstiti di Agente Scelto della Polizia di Stato, deceduto il Persona_1
4/10/2019, vittima del dovere, chiedevano al Tribunale di cui in epigrafe di: “- previo annullamento/disapplicazione del decreto del n. 559/C/SG/S.E. datato Controparte_1
07/04/2020 nella parte in cui ha erogato il beneficio della Speciale Elargizione secondo errato calcolo di rivalutazione ISTAT;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali familiari superstiti dell'Agente Scelto alla
[...] Persona_1
corresponsione della rivalutazione ISTAT relativa alla speciale elargizione a far data dal
01.01.2003 e sino alla effettiva corresponsione;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 dei ricorrenti, della somma complessiva di € 52.052,00, da corrispondersi ai ricorrenti nella misura del 50% pro capite, quale differenza tra il dovuto ed il percepito a titolo di rivalutazione ISTAT relativa alla speciale elargizione, oltre interessi dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 12/9/2023, Controparte_1 differita d'ufficio all'udienza del 12/10/2023, del 21/3/2024 e del 4/7/2024; in data 13/6/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente per trasferimento ad altro Ufficio del precedente giudice titolare. Il procedimento veniva chiamato per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 5/7/2024; seguiva ordinanza istruttoria dell'8/7/2024 e l'udienza del 17/10/2024 per conferimento incarico peritale al CTU nominato dott.ssa
[...]
(consulente del lavoro); la relazione peritale veniva depositata nei termini in data Per_2
9/6/2025; seguiva l'udienza del 24/6/2025, celebrata con modalità telematiche ex art 127 bis cpc, all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
3.L'istruttoria si articolava nella documentazione prodotta dalle parti e nella CTU contabile.
2
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue. L'Agente Scelto della Polizia di Stato
in data 4/10/2019 durante lo svolgimento del servizio d'istituto veniva Persona_1 ucciso perché attinto da colpi d'arma da fuoco. Il riconosceva al Controparte_1
lo status di vittima del dovere ed elargiva ai familiari superstiti con Pt_1
provvedimento n. 559/C/SG/S.E. del 7/7/2020 (v. allegato A memoria ) la speciale CP_1 elargizione per un importo di € 200.200,00, mentre con altro provvedimento n.
559/C/SG/A.V. dell'8/4/2020 (v. allegato B memoria ) concedeva l'assegno CP_1
vitalizio e lo speciale assegno vitalizio.
5. Con l'odierno ricorso i familiari superstiti della vittima, beneficiari delle speciali elargizioni previste dalla legge, hanno dedotto in giudizio che il avrebbe errato nel CP_1 calcolo della speciale elargizione di cui all'art. 2 co. 1 L 369/2003, di conversione del d.l.
337/2003 sotto il profilo della rivalutazione, chiedendo la rivalutazione della speciale elargizione ai sensi dell'art. 8 comma 2 L 302/90 con decorrenza dal 1/1/2003.
6. Il ha contestato le deduzioni di parte ricorrente, sostenendo che la Controparte_1 rivalutazione debba avvenire dall'evento vittimizzante, che nel caso di specie è il 4/10/2019.
7. Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di legittimità che ha chiarito che trattandosi di estensione di beneficio preesistente, essa deve essere quantificato esattamente come per le vittime del terrorismo che ne erano già destinatari. In particolare La Corte di legittimità ha precisato che le Vittime del Dovere, superstiti o invalidi hanno diritto al riconoscimento di una speciale elargizione che l'art. 34 Legge 222 del 2007 ha esteso nell'importo di cui all'art. 5, comma 5, della L. n. 206/2004. Tale norma, riferita alle vittime del terrorismo, prevedeva che dal 26 agosto 2004 la speciale elargizione fosse pari a
200.000,00 euro oltre perequazione. Di regola i Ministeri competenti calcolavano la perequazione sull'importo nominale di 200.000,00 euro dalla data di estensione alle vittime del dovere del beneficio, ossia dal 2007, in luogo della data di creazione del beneficio, ossia dal 2004, creando un evidente divario tra i benefici spettanti alle diverse tipologie di vittime.
Orbene, la Corte di Cassazione con la sentenza numero 29 dicembre 2024, numero 34795 ha respinto la tesi ministeriale secondo la quale la rivalutazione della speciale elargizione
3 dovrebbe essere praticata dal 2007 al giorno della quantificazione. La Suprema Corte ha chiarito che trattandosi di estensione di beneficio preesistente, essa deve essere quantificata esattamente come per le vittime del terrorismo che ne erano già destinatari.
8. Si premette che la speciale elargizione è una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta “una tantum”, ad alcune categorie di dipendenti pubblici riconosciuti vittime del servizio, del dovere e loro equiparati, ovvero ai loro superstiti. Il beneficio consiste nell'elargizione di una somma economica, a seguito di particolari eventi che l'ordinamento ha ritenuto opportuno proteggere ed indennizzare. L'istituto è stato introdotto con la legge
466/1980 e la legge 302/1990.
L'importo della speciale elargizione in caso di decesso della vittima, è pari ad euro
200.000,00 riconosciuto ai superstiti della vittima.
La legge 466/1980 individua i superstiti in caso di decesso, e tra questi annovera i genitori della vittima stessa.
9. L'indennità è soggetta a rivalutazione annuale sino alla data della liquidazione ed è esente da IRPEF.
Le vittime del dovere, hanno diritto al riconoscimento della speciale elargizione che l'art. 34
Legge 222 del 2007 ha esteso nell'importo di cui all'art. 5, comma 5, della Legge n.
206/2004.
Tale norma prevedeva che dal 26 agosto 2004, entrata in vigore della L: 206/2004, la speciale elargizione (euro 200.000,00 oltre perequazione) veniva calcolata sul valore nominale dalla data di estensione alle vittime del dovere del beneficio, ossia dal 2007, in luogo della data di creazione del beneficio, ossia dal 2004.
10. La Corte di Cassazione con la sentenza citata n. 34795 del 29 dicembre 2024), ha affermato che la rivalutazione della speciale elargizione non debba essere praticata dal 2007 ma, trattandosi di estensione di beneficio preesistente, la rivalutazione deve essere quantificata esattamente come per le vittime del terrorismo che ne erano già destinatari al fine di evitare il divario tra i benefici spettanti alle diverse tipologie di vittime;
ne consegue che, nel caso di specie, la decorrenza della rivalutazione debba essere fissata nel giorno 26/8/2004, data di entrata in vigore della L. 206/2004, che ha esteso il beneficio previsto per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere.
4 11. Ciò posto, tenuto conto dei seguenti dati non contestati:
Data di erogazione della speciale elargizione: 07.04.2020
Importo speciale elargizione da rivalutare euro 200.000,00
Importo speciale elargizione erogato euro 200.200,00, tenuto conto del secondo conteggio effettuato dal CTU nominato secondo cui:
“Secondo conteggio: decorrenza rivalutazione 26.08.2004
Coefficiente 1219 € 243.800,00=
Erogato € 200.200,00=
Differenza da erogare € 43.600,00=” (v. relazione CTU pag. 7), il Tribunale, ritenuti i conteggi effettuati dal CTU nominato corretti e privi di vizi logici e/o tecnici, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, n.q. di familiari superstiti dell'
[...]
alla corresponsione della rivalutazione ISTAT della speciale elargizione Parte_3 ricevuta in data 7/4/2020 con decreto del Ministero dell'Interno n. 559/C/SG/S.E. con decorrenza dal 26/8/2004 sino al 7/4/2020 liquidata nella misura di € 43.600,00; per l'effetto condanna il alla corresponsione nei confronti dei ricorrenti, n.q. di Controparte_1 familiari superstiti dell'Ag. Sc. della rivalutazione ISTAT della speciale Persona_1
Co elargizione ricevuta in data 7/4/2020 con decreto del n. 559/C/SG/S. Controparte_1 con decorrenza dal 26/8/2004 sino al 7/4/2020 liquidata nella misura di € 43600,00, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida come segue, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 43.600,00 euro, compreso nel IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase istruttoria: 2693,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1346,50 €
5 4) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 €
pari ad importo totale di € 4.636,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Spese di CTU a carico di parte resistente liquidate con separato provvedimento, salvo il vincolo di solidarietà in favore del CTU a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, n.q. di familiari superstiti dell'
[...]
alla corresponsione della rivalutazione ISTAT della speciale Parte_3 elargizione ricevuta in data 7/4/2020 con decreto del Ministero n. CP_1
559/C/SG/S.E. con decorrenza dal 26/8/2004 sino al 7/4/2020 liquidata nella misura di
€ 43600,00;
- condanna il alla corresponsione nei confronti dei ricorrenti, n.q. Controparte_1 di familiari superstiti dell' , della rivalutazione ISTAT della Parte_3 speciale elargizione ricevuta in data 7/4/2020 con decreto del Ministero dell'Interno n. Co 559/C/SG/S. on decorrenza dal 26/8/2004 sino al 7/4/2020 liquidata nella misura di
€ 43600,00, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1 ricorrenti che liquida in € 4.636,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese di CTU a carico di parte resistente liquidate con separato provvedimento salvo il vincolo di solidarietà in favore del CTU a carico di tutte le parti.
Così deciso in Velletri, il 24/6/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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