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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/07/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG 2355/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 04/04/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
30/06/2025 tra
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GINI SARA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GALLI CP_1 C.F._2
RIGHI MASSIMO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: come da conclusioni congiunte depositate in data 25/06/2025 e
24/06/2025, che richiamano le condizioni di cui ai provvedimenti temporanei e urgenti emessi dalla Giudice all'udienza del 05/06/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 08/02/1992 a NEGRAR DI
VALPOLICELLA (VR) dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti come da conclusioni congiunte depositate in data 25/06/2025 e 24/06/2025, che richiamano quanto ai provvedimenti temporanei e urgenti emessi dalla Giudice all'udienza del 05/06/2025, con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo agli interessi dei minori.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio in data 08/02/1992 a
NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) nell'anno 1992, Numero 3, Parte
II, Serie A, Ufficio 1.
2. Recepisce gli accordi delle parti come risultano dalle conclusioni congiunte depositate in data 25/06/2025 e 24/06/2025.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
2 Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 3.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 04/04/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
30/06/2025 tra
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GINI SARA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GALLI CP_1 C.F._2
RIGHI MASSIMO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: come da conclusioni congiunte depositate in data 25/06/2025 e
24/06/2025, che richiamano le condizioni di cui ai provvedimenti temporanei e urgenti emessi dalla Giudice all'udienza del 05/06/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 08/02/1992 a NEGRAR DI
VALPOLICELLA (VR) dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti come da conclusioni congiunte depositate in data 25/06/2025 e 24/06/2025, che richiamano quanto ai provvedimenti temporanei e urgenti emessi dalla Giudice all'udienza del 05/06/2025, con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo agli interessi dei minori.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio in data 08/02/1992 a
NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) nell'anno 1992, Numero 3, Parte
II, Serie A, Ufficio 1.
2. Recepisce gli accordi delle parti come risultano dalle conclusioni congiunte depositate in data 25/06/2025 e 24/06/2025.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
2 Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 3.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3