Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 1259 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(avv.ti Valentina Piazza e Alberto Stagno d'Alcontres);
PARTE ATTRICE
e
(avv. Salvatore Matta); Controparte_1
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio la società ha convenuto Parte_1
l'architetto esponendo: Controparte_1
- di essere proprietaria di un immobile sito in Palermo, cortile dell'Orso, 5-6 (N.C.E.U. foglio 137, particelle 498, sub 1, 495 sub 3, 498 sub 2, 499 sub 2, 500 sub 5, facente parte di un complesso immobiliare ricadente fra piazza BR, Cortile dell'Orso, Vicolo S. Michele
Arcangelo e piazza Ballarò;
- che detto complesso immobiliare, nel periodo corrente fra il 2008 ed il 2016, aveva formato oggetto di una serie di interventi edilizi di ristrutturazione e trasformazione della destinazione d'uso, che hanno portato alla creazione dell'hotel Palazzo BR, la cui progettazione e direzione dei lavori era stata curata dall'arch. CP_1
- che con transazione del 7/9 luglio 2016, l'arch. aveva assunto l'obbligo di CP_1
consegnare alla ed all'avv. ciascuno per gli immobili Parte_1 Controparte_2
di competenza, la documentazione tecnico giuridica, ancorché in possesso di professionisti delegati, relativa ai rapporti oggetto del contratto entro il 25 luglio 2016;
1
alle pratiche trattate per conto di;
Parte_1
- che, come successivamente accertato, né il certificato di abitabilità ed agibilità delle unità immobiliari di Cortile dell'Orso, né il Nulla Osta del Genio Civile, erano stati mai richiesti o conseguiti dal professionista incaricato.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto dichiarare l'inadempimento dell'architetto CP_1
all'obbligo di consegnare la documentazione tecnico giuridica, espressamente assunto all'art. 8 della Transazione del 7/9 luglio 2016 e al dovere professionale di chiedere ed ottenere il nulla osta del genio Civile relativo anche alla parte di Palazzo BR prospiciente vicolo dell'Orso
e condannarlo al risarcimento dei danni derivati alla società dalla sua condotta inadempiente.
Il convenuto, costituitisi, ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti e chiesto il rigetto della domanda, deducendo che:
- l'atto di transazione non riguardava l'immobile sito in Cortile dell'Orso n. 5 e 6 ma solo i compendi immobiliari di Piazza Ballarò, Palazzo BR e Palazzo AN;
- l'immobile sito in Cortile dell'Orso non costituiva parte del complesso immobiliare denominato Palazzo BR ma aveva una sua autonomia e non poteva fare parte di una struttura alberghiera, stante che catastalmente ricadeva in Categoria A/5 – abitazione di tipo ultrapopolare e dal punto di vista urbanistico ricadeva in un'area di maggiore estensione destinata a verde pubblico di progetto ed era da classificare come area assoggettata al regime giuridico delle aree prive di regolamentazione urbanistica;
- nel suddetto immobile la società C.A.E.S. S.r.l. aveva eseguito lavori di manutenzione straordinaria abusivamente in assenza di qualsivoglia autorizzazione, nel periodo aprile-settembre
2011, pertanto in epoca anteriore alla data di rilascio della autorizzazione n. 151/S del 7 dicembre 2011;
- l'architetto non aveva mai ricevuto alcun incarico relativo alla progettazione e CP_1
direzione dei lavori relativamente a quella parte di immobili ricadenti nelle particelle di cortile dell'Orso n. 5/6 (498 sub 1 e 495 sub 3) né quello di curare il rilascio del N.O. del Genio Civile
e di richiedere il certificato di agibilità, che peraltro non poteva essere neppure conferito per la inefficacia della detta autorizzazione.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., il convenuto ha precisato che i lavori di ristrutturazione, per i quali era stato redatto e presentato il progetto, non potevano essere più eseguiti, essendo crollato interamente il fabbricato dopo la presentazione del progetto e prima del rilascio dell'autorizzazione, per cui non diede ulteriore corso agli ulteriori adempimenti CP_1
indicati dalla parte attrice (presentazione del progetto al Genio Civile e istanza per conseguire
2 l'agibilità) perché riguardanti lavori non più realizzabili. Né, per il divieto imposta dalla normativa urbanistica, sarebbe stata possibile la ricostruzione, fatta abusivamente dall'impresa edile di cui era legale rappresentante. CP_1
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 05/02/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
L'attrice ha allegato che il convenuto si è reso inadempiente all'obbligo di consegnare la documentazione tecnico giuridica assunto con l'atto di transazione del 7/9 luglio 2016 e di chiedere ed ottenere il nulla osta del genio civile relativo all'immobile sito in cortile dell'Orso n.
5 e 6.
Dalla disamina dell'atto di transazione, tuttavia, non emerge che il abbia assunto CP_1
alcun obbligo con riferimento all'immobile in questione.
Nella premessa della suddetta scrittura privata, le parti hanno fatto, infatti, riferimento solo ed esclusivamente ai rapporti di committenza ed esecuzione di opere intellettuali ed edili relativi ai compendi immobiliari Palazzo Ballarò, Palazzo BR, Palazzo BI AN (v. doc.
12 produzione di parte attrice).
I suddetti immobili, facessero o meno parte di un unico complesso immobiliare, sono stati tutti distintamente indicati, sicché deve escludersi che le parti abbiano inteso riferirsi anche ai lavori eseguiti su immobili diversi da quelli specificamente indicati.
Da tale documento non può, pertanto, ricavarsi l'esistenza di un obbligo di consegna con riferimento all'immobile di cortile dell'Orso.
Quanto all'obbligo del di chiedere ed ottenere il nulla osta del genio civile relativo CP_1 all'immobile sito in cortile dell'Orso n. 5 e 6, il convenuto ha contestato di avere mai ricevuto siffatto incarico, evidenziando che la società C.A.E.S. S.r.l., in assenza di qualsivoglia autorizzazione, aveva ricostruito abusivamente il fabbricato, crollato interamente dopo la presentazione del progetto e prima che venisse rilasciata l'autorizzazione n. 151/S del 7 dicembre
2011, riguardante i lavori di manutenzione straordinaria originariamente progettati.
Dalla documentazione in atti emerge che il comune di Palermo con atto n. 151/S del 7 dicembre 2011 aveva autorizzato l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nell'immobile sito in vicolo dell'Orso n. 5 e 6 individuato al foglio di mappa 137, particelle 498, sub 1, 495 sub 3, 498 sub 2, 499 sub 2 e 500 sub 5, subordinando l'inizio dei lavori al preventivo nulla osta del Genio Civile (v. doc. 10 produzione di parte attrice).
3 Nella suddetta autorizzazione si richiama il progetto elaborato dall'arch. e CP_1
l'autocertificazione nella quale il certifica la conformità del progetto alle norme igienico CP_1
sanitarie (v. doc. 10 produzione di parte attrice).
Da tale documento si ricava che il aveva ricevuto l'incarico di curare la CP_1
progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria specificamente indicati a pag. 2 dell'atto autorizzativo e soltanto rispetto a tale progetto poteva ritenersi sussistente l'obbligo di conseguire il nulla osta del genio civile e il certificato di agibilità.
Dalla documentazione fotografica prodotta dal convenuto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., emerge che l'immobile in questione era crollato interamente, sicché appare chiaro che i lavori di manutenzione, per i quali era stato redatto il progetto e chiesta l'autorizzazione, non potevano essere più eseguiti. L'edificio è stato interamente ricostruito, sebbene ricadesse in zona destinata a “verde pubblico di progetto”, con divieto di demolizione e ricostruzione.
L'attività istruttoria ha consentito di accertare che le opere nell'immobile sito in vicolo dell'Orso n. 5 e 6 sono state eseguite dall'impresa C.A.E.S. s.r.l. Costruzioni, di cui il era CP_1
legale rappresentante (v. doc. 33-40 produzione di parte attrice e doc.
7-9 produzione di parte convenuta e verbali di prova orale).
La società attrice, tuttavia, non ha provato che si fosse obbligato, in qualità di CP_1 tecnico, a chiedere il nulla osta al genio civile e i provvedimenti autorizzativi in relazione all'opera di ricostruzione realizzata, provvedimenti che, peraltro, non avrebbero potuto essere legittimamente conseguiti in ragione dei vincoli urbanisti esistenti.
Rispetto a tale opera di ricostruzione la committente non avrebbe, invero, potuto ottenere il rilascio di alcuna autorizzazione.
Del resto, il permesso di costruire in sanatoria conseguito dalla società attrice in data
26/02/2021 (v. doc. 44 produzione di parte attrice) riguarda non la ricostruzione dell'edificio ma la realizzazione di quegli stessi lavori di manutenzione straordinaria già assentiti con atto n.
151/S del 07/12/2011 e non più realizzabili a seguito del crollo del fabbricato.
Pertanto, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
4 rigetta la domanda;
condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva se Controparte_1
dovuta come per legge.
Palermo, 05 maggio 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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