Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 1
Il principio per cui la notificazione della sentenza, anche se non registrata, è idonea a far decorrere il termine breve per la sua impugnazione ha valenza generale in quanto volto ad assicurare la ragionevole durata del processo e trova, quindi, applicazione anche in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della decorrenza del termine per l'appello di cui al previgente art. 99, quinto comma, legge fall.
Commentario • 1
- 1. L’uso delle direttive ministeriali negli istituti di spesa del processoGaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Non sempre, con particolare riguardo agli istituti di spese di giustizia [1] e agli effetti fiscali negli atti del procedimento giurisdizionale, la normativa è (appare) caratterizzata dalla “chiarezza”[2] . Mancanza di “chiarezza”, della norma, che spesso crea contrasti nella sua “interpretazione” e, consequenziale, “applicazione concreta” tra i diversi Uffici giudiziari e nei rapporti tra quest'ultimi e l'utenza. Per evitare, e spesso per regolamentarne, i contrasti l'Amministrazione giustizia, tramite le sue articolazioni centrali, dirama direttive nelle due forme di note e circolari [3] . Direttive atte a chiarire la portata delle norme a disporre riguardo la loro pratica applicazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2015, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19417/2008 proposto da:
NI CO (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 32, presso l'avvocato SALVUCCI MARIA CRISTINA, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLANO Aniello, FILIPPO CAPRARA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO MAG TECH S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 445/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato SALVUCCI M. CRISTINA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, e ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso del 24 settembre 2003 al Tribunale di Frosinone, OR FR propose, ai sensi del previgente L. Fall., art. 98, opposizione avverso lo stato passivo del TO della s.r.l. Mag Tech, esponendo che il Giudice delegato aveva ingiustamente escluso per carenza di prova il proprio credito, pari a Euro 59.561,11, fatto valere a titolo di prestazioni professionali da lui svolte in favore della Società fallita;
che, in contraddittorio con il TO, il Tribunale adito, con sentenza n. 588/2006 del 9 agosto 2006, rigettò l'opposizione;
che avverso tale sentenza - notificata ad istanza del TO in data 6 novembre 2006 - il OR propose appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, con citazione notificata il 5 dicembre 2006;
che, costituitosi, il TO eccepì preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per l'intempestività della sua proposizione, il termine di quindici giorni di cui al previgente L. Fall., art. 99, comma 5, essendo scaduto il 21 novembre 2006;
che il OR eccepì a sua volta l'inesistenza o la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, in quanto eseguita mediante consegna di copia conforme all'originale della stessa sentenza senza che questa fosse stata previamente sottoposta a registrazione, con la conseguenza che il predetto termine breve di quindici giorni non aveva cominciato a decorrere;
che l'adita Corte d'appello, con la sentenza n. 445/08 del 4 febbraio 2008, ha dichiarato inammissibile l'appello;
che, in particolare, la Corte ha ritenuto non fondato l'assunto dell'appellante, affermando: "(....) ne' il citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 66, ne' l'art. 160 c.p.c., ne' altra norma comminano la nullità della notifica di copia di sentenza non registrata rilasciata per scopi diversi. Neppure è ravvisabile la fattispecie di cui all'art. 156 c.p.c., comma 2, perché la notifica di atto giudiziario per il quale non è stata assolta la relativa imposta di registro è comunque idonea allo scopo che è quello di portare ufficialmente a conoscenza della controparte la decisione del giudice. Si tratta di violazione fiscale che in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 65, comma 6, comporta, in conseguenza della produzione in giudizio da parte dell'appellato della copia notificata della sentenza a sostegno dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, la sola applicabilità di sanzioni fiscali a carico del contravventore di cui al titolo 7^ del D.P.R. citato";
che avverso tale sentenza OR FR ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, articolato motivo di censura, illustrato con memoria;
che il TO della s.r.l. Mag Tech, benché ritualmente intimato, non si è costituito, ne' ha svolto attività difensiva;
che, all'esito dell'odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66, art. 743 c.p.c., art. 58 c.p.c., art. 2714 c.c., art. 156 c.p.c., anche con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale n. 522/2002 e n. 420/2007"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che l'interpretazione combinata delle disposizioni menzionate in rubrica e delle pronunce costituzionali citate non può che condurre alla necessità della previa registrazione rispetto al rilascio della copia della sentenza soggetta ad impugnazione e, conseguentemente, alla invalidità della notificazione della stessa sentenza priva di registrazione, con l'ulteriore conseguenza dell'impedimento alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 326 c.p.c.;
che il ricorso non merita accoglimento;
che la questione sottoposta all'esame di questa Corte consiste nello stabilire se la mancata, previa registrazione della sentenza soggetta ad impugnazione incida, o no, sulla idoneità della notificazione della stessa sentenza non registrata ai fini della decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione, di cui al combinato disposto dell'art. 325 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1 e, nel caso di specie, di cui al previgente L. Fall., art. 99, comma 5;
che - nonostante le plurime e diffuse argomentazioni contrarie prospettate dal ricorrente - la risposta a tale quesito non può che essere negativa, sulla base della consolidata giurisprudenza sia della Corte costituzionale sia di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità;
che l'essenziale quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 743 c.p.c., comma 1 - secondo cui "Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché lristante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo", per l'altro, dall'art. 66 (che reca la rubrica:
"Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati"), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, comma 1, e comma 2, lett. a), (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), secondo cui, tra l'altro: "I soggetti indicati nell'art. 10 lettere (...); c) i cancellieri e i segretari degli organi giurisdizionali possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati (....)" (comma 1), "La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali (....), che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio" (comma 2, lett. a);
che, quanto alla giurisprudenza costituzionale, deve rammentarsi che la Corte: a) già con la sentenza n. 80 del 1966, dichiarò "l'illegittimità costituzionale del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 117, modificato con il R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, art. 1,
nella parte in cui vieta ai funzionar delle cancellerie giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o estratti di sentenze il cui deposito in giudizio sia condizione essenziale per la procedibilità dell'impugnativa, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.", per la violazione dell'art. 24 Cost., comma 1,
osservando al riguardo, tra l'altro, che "si rende) necessario distinguere fra gli oneri che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, di prevenire altresì eccessi riprovevoli nell'esercizio del diritto di azione, eccitando nel titolare un senso di responsabilità, e che perciò devono ritenersi consentiti, e quegli altri i quali invece tendono alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette, e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione dell'incostituzionalità (sentenze 45, 56, 83, 113 del 1963; 41, 69, 91, 100 del 1964)", e che "il divieto che la norma censurata impone ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare copia di qualsiasi atto soggetto a registrazione, prima che questa sia stata effettuata, in quanto precluda il rilascio della copia della sentenza di primo grado a favore di colui che intenda proporre gravame contro di essa, ha per conseguenza di pregiudicare il valido esercizio di tale diritto, dato che del citato art. 348 c.p.c., u.c., fa derivare l'improcedibilità dell'appello stesso dal mancato deposito, alla prima udienza di comparizione, del fascicolo dell'appellante, fascicolo del quale è elemento essenziale la copia della sentenza impugnata, secondo il tassativo disposto del precedente art. 347" (cfr. n.
1. del Considerato in diritto); b) con la sentenza n. 522 del 2002, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66...., nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata", ribadendo il principio già affermato con la menzionata sentenza n. 80 del 1966, ed osservando, relativamente alla nuova disciplina dell'imposta di registro, che:
"La L. n. n. 825 del 1971, ha imposto al legislatore delegato, come principio di delega, di eliminare "ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi" (art. 7, n. 7). In attuazione di tale principio, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 63 (Disciplina dell'imposta di registro), il cui contenuto è poi sostanzialmente confluito nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 65, comma 6, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati (previsto dalla disciplina precedente, la cui incostituzionalità era stata esclusa da questa Corte, con le citate sentenze n. 45 del 1963 e n. 157 del 1969) ed al suo posto ha previsto l'obbligo del cancelliere di inviarli all'ufficio del registro. Il legislatore della riforma ha pertanto ritenuto che la situazione di inadempimento dell'obbligazione relativa all'imposta di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non può avere l'effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione. È chiaro il giudizio di valore cosi espresso, per cui, nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo cosi in grado di procedere alla riscossione. Discipline di contenuto sostanzialmente identico sono state introdotte - sia pure in tempi diversi - per le imposte di successione, di bollo e sul valore aggiunto" (cfr. n.
6. del Considerato in diritto;
cfr., altresì, le sentenze nn. 414 del 1989 e 198 del 2010);
che, quanto alla giurisprudenza di questa Corte, deve ribadirsi che:
a) con la recente sentenza n. 14393 del 2102 - che costituisce precedente specifico in riferimento alla questione posta dal ricorso in esame -, è stato enunciato il principio di diritto, conforme alla menzionata giurisprudenza costituzionale, per cui, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66, la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, in quanto l'interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto anche con l'art. 6, prf. 1, della CEDU e con l'art. 111 Cost., comma 1, volti ad assicurare la ragionevole durata del processo;
b) tale specifico principio di diritto è in realtà, conforme anche al diritto vivente formatosi in altri ambiti processuali: infatti, le Sezioni Unite hanno più volte affermato che, in base alla disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. art. 1), e nell'art. 2 della tabella parimenti allegata tale decreto (cfr. art. 7), non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che, alla luce di siffatta esegesi della predetta normativa in senso correttivo ed evolutivo rispetto a quella in precedenza adottata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ma pur sempre compatibile con il relativo dato letterale, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, la successiva notificazione della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali (sentenze nn. 7607 del 2010, 15144 e 24413 del 2011);
che le argomentazioni svolte dal ricorrente sia nel ricorso sia nella memoria non sono idonee a scalfire i qui ribaditi orientamenti della Corte costituzionale e di questa Corte;
che, in mancanza di costituzione del TO della s.r.l. Mag Tech, non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015