Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.3418/20 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Giovanna Cavallo, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione)
OPPONENTE
e
, titolare dell'omonima Ditta individuale Controparte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Piccoli, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTO
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All'udienza del 19.11.24 i procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti introduttivi.
* * * * * * *
1
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla Controparte_2
per il pagamento di euro 5.856,00 oltre accessori che assume dovuto dalla
[...] Parte_1
quale corrispettivo negoziale - debitamente fatturato - per il noleggio nell'aprile '15 di una piattaforma mobile presso il porto turistico di Campomarino di Maruggio (Ta) e dall'opposizione alla relativa ingiunzione
(la n.480/20 del 3.3.2020 proposta dalla società intimata, la quale insta per la sua revoca;
in rito, eccepisce la nullità della notifica via pec del decreto, non accompagnata da regolare attestazione di conformità; nel merito, contesta il credito, non avendo instaurato alcun rapporto di noleggio con l'Impresa né tantomeno ricevuto la prestazione in fattura, rimasta indimostrata.
Il obietta che la notifica non presenta irregolarità, peraltro sanate dall'avvenuta opposizione;
per CP_1
altro verso, sottolinea che, nei rapporti tra imprenditori, la fattura prova l'esistenza del credito perché
accettata, con condotta concludente, dalla . Parte_1
* * * * * *
I) E' infondata l'eccezione in rito poiché risulta per tabulas che la relata di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo con l'attestazione di conformità ex lege sono stati firmati digitalmente dal difensore della Ditta
istante e ricevuti via pec dalla controparte.
II) L'opposizione merita accoglimento.
E' principio quieto in giurisprudenza quello secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento del contratto è tenuto solo a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e l'esigibilità della prestazione,
potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. S/U 01/13533; Cass.10/3373; Cass.16/18705;
Cass.18/25584).
Nella specie, la ha rivendicato il diritto al pagamento di euro 5.856,00 quale compenso per CP_2
sessanta ore di noleggio alla della piattaforma con conducente consegnata ad aprile 2015. Parte_1
2 A ben vedere, però, il non ha provato l'esistenza del titolo a base del credito ingiunto. CP_1
In primis, la documentazione allegata non fornisce univoci riscontri sulla (contestata) esistenza della convenzione onerosa. La fattura, sul punto, non ha valore dirimente perché non risulta annotata nelle scritture contabili della (l'annotazione avrebbe avuto efficacia probatoria: Cass.24/3581; Parte_1
Cass.23/1972) né altrimenti “accettata” dalla destinataria per facta concludentia (ciò non è desumibile dal mancato riscontro alla diffida di pagamento inoltratale a distanza di quattro anni dal rapporto in contesa).
Posto che la fattura n.63/2015 può costituire al più un mero indizio della stipula del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata - ma non della corrispondenza della stessa con quella pattuita e degli altri elementi costitutivi del negozio (Cass. 11/17050; Cass.04/8126) - l'istruttoria orale non supporta il dato contabile. Sono, invero, inappaganti le laconiche affermazioni del teste ex latere actoris che, nel confermare la presenza in loco il 29.4.15 della piattaforma ritratta nelle foto allegate, nulla di perspicuo ha riferito su tempi e modalità di noleggio del macchinario (pur professandosi, all'epoca, operaio dell'Impresa
addetto all'utilizzo dell'apparato) né tantomeno sul corrispettivo pattuito. A ben vedere, il deficit probatorio investe pure la prestazione effettivamente eseguita dalla vieppiù alla luce degli CP_2
elementi di segno contrario evincibili dalle altre deposizioni testimoniali (le quali hanno negato che, nel periodo interessato, sono stati eseguiti lavori di sostituzione delle lampade delle torri-faro avvalendosi della piattaforma dell'Impresa) e dalla documentazione prodotta dall'opponente.
In definitiva, le risultanze processuali, nel loro complesso, non depongono affatto per l'esistenza dell'accordo expressis verbis né per il compiuto svolgimento del noleggio secondo quanto indicato in fattura.
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All'accoglimento dell'opposizione segue la revoca dell'ingiunzione e la condanna di parte soccombente al pagamento degli oneri processuali, liquidati come da dispositivo secondo criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/2022.
3 .
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara infondata la pretesa creditoria della e, Controparte_2
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.480/20 del 3.3.2020;
- condanna il a rifondere alla le spese e competenze di lite, che liquida in euro CP_1 Parte_1
3.786,40 (euro 210,40 per spese documentate;
euro 3.576,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 13.3.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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